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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
.
nella causa iscritta al n. 1231/2024 R.G. promossa da:
(CF. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Coronas Parte_1 C.F._1
e Gianluca Coronas opponente contro
(CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, (CF , Controparte_1 C.F._2 [...]
(CF ) e (CF CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 irappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Scamutzi
opposti
Conclusioni
Nell'interesse dell'opponente:
“In via preliminare e cautelare, sussistendone i presupposti di legge, disporre la sospensione della procedura esecutiva radicata dalle parti opposte nei confronti del Sig. - nel merito ed in via principale, dichiarare l'esecuzione forzata Parte_1 in atti (Tribunale di Nuoro R.G.E. n. 128/2024) nulla ed inefficace, con riferimento al pignoramento del fondo avente natura previdenziale, accantonato nell'interesse del Sig. presso Fondaereo Fondo Pensione Complementare Parte_1
Naviganti del Trasporto Aereo, trattandosi di somme non pignorabili o comunque pignorabili entro determinati vincoli imposti dalla legge. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase cautelare”.
Nell'interesse degli opposti:
1 Rigettare l'opposizione 2 Con vittoria di spese e onorari dell'intera procedura 3. In subordine, ove le deduzioni avverse risultassero fondate, stante l'assoluta buona fede del creditore procedente e l'assenza di collaborazione del debitore esecutato, condannare il debitore alle spese di lite o in subordine compensarle integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 6 maggio 2024 la Controparte_4 Controparte_1
, e hanno notificato ad un atto di
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 pignoramento presso terzi per il pagamento di € 20.215,67, oltre interessi legali e spese successive ed occorrende. Il pignoramento – iscritto a ruolo presso questo Tribunale con R.G.E. n. 128/2024 – ha ad oggetto: a) le somme di cui il Sig. odierno opponente, è creditore nei confronti di Parte_1
Fondaereo Fondo Pensione Complementare Naviganti del Trasporto Aereo sino alla concorrenza di €
30.000,00; b) le somme risultanti a credito depositate sul c/c e/o titoli presso Finekobank Banca Fineko
Spa.
Iscritto a ruolo il pignoramento e fissata udienza di comparizione da parte del giudice dell'esecuzione, ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendo la sospensione della Parte_1 procedura e, nel merito, l'inefficacia del pignoramento per impignorabilità assoluta delle somme depositate sul fondo pensione complementare e impignorabilità relativa delle somme depositate sul conto corrente accesso presso Banca Fineko Spa.
Incardinatosi il contraddittorio, si sono costituiti gli opposti, che hanno contestato quanto affermato da parte opponente.
Con ordinanza del 30 ottobre 2024 il giudice dell'esecuzione ha revocato il decreto di sospensione concesso inaudita altera parte e ha fissato in giorni trenta per introdurre il giudizio di merito, condannato parte opponente a rifondere agli opposti le spese della fase sommaria, liquidate in complessivi € 1.403,00 oltre accessori. ha introdotto tempestivametne il giudizio di merito, riproducendo il solo motivo Parte_1 correlato all'impignorabilità del fondo pensione in fase di accumulo e così concludendo: “in via preliminare e cautelare, sussistendone i presupposti di legge, disporre la sospensione della procedura esecutiva radicata dalle parti opposte nei confronti del Sig. - nel merito ed in via Parte_1 principale, dichiarare l'esecuzione forzata in atti (Tribunale di Nuoro R.G.E. n. 128/2024) nulla ed inefficace, con riferimento al pignoramento del fondo avente natura previdenziale, accantonato nell'interesse del Sig. presso Fondaereo Fondo Pensione Complementare Naviganti del Parte_1
Trasporto Aereo, trattandosi di somme non pignorabili o comunque pignorabili entro determinati vincoli imposti dalla legge. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase cautelare”.
A sostegno dell'opposizione, la difesa di ha sostenuto l'impignorabilità ex lege del fondo di Pt_1 pensione complementare in fase di accumulo.
Si sono costituiti gli opposti, i quali hanno di nuovo contestato l'opposizione e ne hanno chiesto il rigetto.
All'udienza del 17 aprle 2025, ritenuto che la causa implicasse questioni di diritto e ascoltata la discussione delle parti, il giudice si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., in base al quale
“al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”.
Occorre premettere che, rispetto al ricorso, l'opponente ha rinunciato, non avendolo riprodotto, al motivo di opposizione riguardante il pignoramento presso il terzo Banca Fineko Spa. La presente opposizione, pertanto, ha ad oggetto esclusivamente il pignoramento presso il terzo Fondaereo.
Va altresì rilevato che l'opponente, nel rispetto del decreto del 13 gennaio 2025, ha puntualmente integrato il contraddittorio nei confronti del terzo, litisconsorte necessario.
L'opposizione deve essere accolta.
In sede di dichiarazione del terzo, il legale rappresentante del Fondo pensione Fondaereo ha dichiarato che l'opponente “è tuttora aderente a FONDAEREO e alla data dell'ultimo valore quota del mese di aprile 2024 ha una posizione previdenziale accumulata pari ad € 63.549,46, attualmente depositata presso la ed investita nel comparto Equilibrio”. Il medesimo legale rappresentante ha poi rilevato Pt_2 che il predetto importo “che si trova in fase di accumulo, non è, allo stato attuale, esigibile né liquidabile perché manca il presupposto riferito all'esercizio del diritto al riscatto o ad anticipazione o alla maturazione del requisito della prestazione pensionistica della propria posizione di previdenza complementare da parte dell'iscritto”. Il terzo ha poi aggiunto che “la normativa regolamentare ha precisato che gli importi che costituiscono il montante previdenziale degli iscritti diventano cedibili, sequestrabili e pignorabili solo se è stata avanzata richiesta di prestazione da parte degli stessi aderenti
(Cfr. Orientamenti Covip 28/06/2006 e 30/05/2007), attraverso la richiesta di anticipazione o la richiesta di riscatto, al momento non presentate dal Sig. . Pt_1
In sostanza, ad avviso della terza la somma non può essere liquidata, né è esigibile.
Il guidice dell'esecuzione mobiliare, prendendo atto di tale dichiarazione, ha rilevato che “nulla osta all'emanazione di un provvedimento di assegnazione di somme non ancora esigibili, anche se la corresponsione potrà avvenire solo quando esse saranno esigibili (cfr. Tribunale di Nuoro, ordinanze dell'11.07.2014 (n. R.G.E. 742/2013), del 06.09.2016 (n. R.G.E. 244/2016), del 02.04.2022 (n. R.G.E 22/2022) e che è suscettibile di assegnazione un credito ‹‹ora per allora››, quando un rapporto già esista e sia tale da creare la concreta aspettativa che la somma dovuta diverrà esigibile, una volta verificatesi le condizioni previste dal rapporto giuridico sostanziale da cui nasce il credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato”.
Tale affermazione, nella sostanza corretta – ai fini del pignoramento presso terzi il credito deve essere certo, ma non anche esigibile –, non fa i conti con lo specifico disposto normativo di cui all'art. 11, comam 10, del d.lgs. 252 del 2005, che così statuisce: “Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità”.
Per recente giurisprudenza di merito (Trib. Pisa, sent. 2 aprile 2023) tale intangibilità non equivale ad impignorabilità posto che, come detto, la non esigibilità non è di ostacolo al pignoramento di una situazione giuridica soggettiva dell'esecutato suscettibile di una capacità satisfattiva futura. Va osservato che nel caso di specie, ad essere investito nel fondo pensione complementare è anche il TFR dell'opponente. A questo proposito, sempre nella direzione della pignorabilità, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “anche dopo la riforma del settore disposta con il d. lgs. n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c” (Cass. Civ. 19708del 2018).
A questo orientamento, tuttavia, questo giudice reputa di non dover aderire.
Se è vero che illiquidità e inesigibilità non sono di ostacolo al pignoramento presso terzi, è pur vero che nel caso di specie la norma di legge sancisce “l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo” e fa espressamente salve la cedibilità sequestrestabilità e pignorabilità soltanto in alcuni casi. In sostanza, la disciplina di legge può così riassumersi: non aggredibilità della posizione individuale in fase di accumulo da parte dei creditori del lavoratore, cui fa riscontro l'indisponibilità, se non in casi eccezionali, da parte del lavoratore stesso;
cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni pensionistiche in capitale e in reendita, nonché delle anticipazioni per spese sanitarie, nell'ammontare massimo di un quinto della pensione stessa (i limiti dell'art. 545, comma 7, c.p.c.); sequestrabilità, cedibilità e pignorabilità senza vincoli dei riscatti e delle anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per altre esigenze dell'iscritto.
Come chiarito dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione “la ratio sottesa al principio di intangibilità della posizione individuale dell'iscritto nella fase di accumulo, e ai limiti alla sequestrabilità/pignorabilità e cedibilità della prestazioni pensionistiche, deve essere ravvisata nella tutela della funzione previdenziale propria della previdenza complementare. La norma detta, pertanto, una rete di protezione, da azioni esecutive e cautelari, al fine di apprestare particolare tutela al credito dell'iscritto a previdenza complementare per le somme, tipicamente previdenziali, dovute dal fondo pensione” (COVIP, quesito FUG, settembre 2010). La rete di protezione si sostanzia nella assoluta
“intangibilità” del fondo pensione in fase di accumulo. Che tale “intangibilità” fondi un divieto di azioni esecutive è reso evidente dalla parte successiva della norma, che, invece, ammette la pignorabilità, con senza o vincoli a seconda dei casi, delle prestazioni previdenziali, dei riscatti e delle anticipazioni. Pare evidente che la specificazione della pignorabilità in alcuni casi qualifichi in termini di assoluta impignorabilità quella che la legge definisce intangibilità della posizione in fase di accumulo.
Non indebolisce tale assunto la posizione della giurisprudenza penale in ordine alla possibilità di effettuare un sequestro preventivo: è la stessa giurisprudenza penale in materia di polizze vita (art. 1923 c.c.) a chiarire che il regime di insequestrabilità si pone soltanto a fronte della responsabilità civile – dunque anche nei sequestri penali di tipo conservativo –, ma non in caso di responsabilità penale (Cass. Pen. 43026 del 2009).
L'investimento in fondo pensione complementare, del resto, non può essere considerato un mezzo per eludere la responsabilità patrimoniale a fronte dei creditori e ricostruire – in contrasto con Corte
Cost. 340 del 1990 e 99 del 1993 – un nuovo regime di impignorabilità del TFR accontanato in tal modo. L'intangibilità del fondo in fase di accumulo, infatti, oltre a declinarsi in termini di impignorabilità da parte dei terzi, si qualifica anche in termini di indisponibilità da parte del lavoratore: le anticipazioni possono essere concesse soltanto per spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione prima casa e ulteriori esigenze (in questo caso, le esgienze possono non essere giustificate, ma è possibile chiedere un'anticipazione soltanto dopo 8 anni di iscrizione al fondo); i riscatti, viceversa, soltanto in caso di inoccupazione protratta per un dato termine, invalidità permanente, morte del lavoratore prima del diritto alla pensione, perdita dei requisiti per partecipare e altri casi tasstativamente determinati.
L'aleatorietà che sconta il creditore – il quale dovrà pignorare al momento delle erogazioni e non prima – è strettamente connaturata al carattere previdenziale del fondo complementare.
L'interpretazione che questo giudice reputa di offrire è stata di recente avallata da un significativo arresto della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, in caso analogo a quello in trattazione. Nel confermare l'inefficacia del pignoramento di un fondo complementare in fase di accumulo, la Corte ha specificato che all'atto della cessazione dei requisiti di partecipazione ad una determinata forma di previdenza complementare – nel caso esaminato dalla Corte, come nel caso che qui ne occupa, a seguito di licenziamento – la posizione individuale non può convertirsi in prestazione previdenziale, come tale pignorabile sol perché non si sia esercitata scelta in tal senso (riscatto parziale o totale) oppure non si sia avuto il transito in altra forma di previdenza. La posizione individuale continua ad essere in fase di accumulo fin quando permane una legittima aspettativa di future prestazioni pensionistiche in ragione dell'ulteriore carriera lavorativa dell'assicurato. Né si può dire che la sola inerzia protratta per anni dall'assicurato debba essere sanzionata convertendo la sua posizione individuale in prestazioni economiche aggredibili esecutivamente, così pregiudicandogli definitivamente l'aspettativa di prestazioni future e ledendo, il suo status di assicurato. Invero, il mancato passaggio ad altre forme di previdenza richiede che l'assicurato acceda ad altra attività lavorativa, e possono occorrere vari anni prima di trovare una nuova occupazione” (Cass. Sez. L., 2949 del 2023). Conclusivamente, ha affermato la Corte, “il mancato trasferimento ad altra forma di previdenza complementare, così come la (libera) decisione di non provvedere al riscatto, non potevano determinare, in assenza di una norma ad hoc mancante nel d. lgs. n.252/05, l'azzeramento della posizione individuale nel frattempo maturata in capo all'assicurato”.
Anche prima della novella introdotta dal d. lgs. n.88/18 (ossa il testo dell'art. 14, co.2, lett. c-bis, che prevede il mantenimento della posizione anche in assenza di contribuzione) – prosegue l'arresto sopra citato – era ricavabile dal sistema la conclusione poi formalizzata nella lettera c-bis), ovvero quella di salvaguardia della posizione individuale e di sua permanenza presso la forma pensionistica complementare rispetto alla quale erano cessati i requisiti di partecipazione.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere accolta e deve essere accertata l'insussistenza del diritto di ad agire esecutivamente sul fondo pensione complementare, con conseguente inefficacia del pignoramento e venir meno del vincolo sulle somme.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese, stante il carattere controverso della giurisprudenza sul punto. La compensazione si estende anche alla fase sommaria, con revoca dell'ordinanza sul punto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da avverso il pignoramento presso terzi Parte_1 promosso da Controparte_4 Controparte_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
2) Accerta l'insussistenza del diritto di Controparte_4
, e a procedere a esecuzione sulla Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 posizione individuale in accumulo di presso Fondaereo Fondo Pensione CP_5
Complementare Naviganti del Trasporto Aereo per impignorabilità della medesima;
3) Dichiara l'inefficacia del pignoramento presso Fondaereo Fondo Pensione Complementare
Naviganti del Trasporto Aereo e dispone lo svincolo delle somme;
4) Compensa tra le parti le spese sia della fase di merito sia della fase sommaria, con revoca dell'ordinanza conclusiva della fase sommaria sul punto..
Nuoro, 23 aprile 2025
Il giudice
Riccardo De Vito