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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/09/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 521 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 521 / 2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. Giuseppe La Spina, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Baglioni, 36
APPELLANTI
Contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Fabrizio Guida Di C.F._5
Guida e Viviana Ventura, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, Via Cremuzio Cordo, 47
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
e hanno proposto impugnazione avverso la sentenza Parte_2 Parte_3
n. 673/2024, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 02.08.2024, pubblicata il 06.08.2024, nella causa iscritta al n. r. g. 1360/2018, con la quale era stata accolta la domanda proposta dagli attori e Controparte_1 [...] di accertamento della intollerabilità delle immissioni Controparte_2 nocive prodotte dall'azienda agricola di allevamento sita sul fondo confinante, di proprietà del defunto . Parte_4 pagina 1 di 6 2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: dell'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità del giudizio di primo grado in conseguenza della radicale inesistenza della notifica effettuata a soggetto previamente deceduto, non suscettibile di alcuna riassunzione in ragione della mancata previa costituzione di alcun valido rapporto processuale;
dell'erroneo accertamento della qualità di eredi dei convenuti;
dell'erroneo accertamento della legittimazione passiva dei convenuti;
del travisamento degli esiti della c.t.u. disposta nel corso del giudizio di primo grado, dell'erronea liquidazione del danno non patrimoniale in favore degli attori, benché non provato.
In data 19.02.2025 si sono costituiti gli appellati, mediante comparsa di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, contestando le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 12.03.2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in considerazione della manifesta fondatezza dell'impugnazione.
Con ordinanza del 07.05.2025 il Giudice istruttore ha fissato davanti al
Collegio l'udienza del 18.09.2025 per la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c.
4. Tanto premesso, osserva in via preliminare la Corte che deve essere dichiarata, come tempestivamente eccepita dalla parte convenuta, odierna appellante, la nullità dell'intero giudizio di primo grado per le ragioni che seguono.
Come rappresentato dai medesimi attori nell'atto di citazione in riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. del 29.05.2016, in data
23.10.2017 gli attori hanno tentato di notificare a precedente Parte_4 atto di citazione ricevendo tuttavia relata di notifica negativa del suddetto atto di citazione in data 31.10.2017, in ragione del previo decesso del convenuto, occorso in Spoleto in data 23.07.2017. Nonostante il mancato perfezionamento della notifica effettuata nei confronti di soggetto già deceduto abbia impedito la corretta instaurazione di valido rapporto processuale suscettibile di riassunzione nei confronti degli eredi nelle forme previste dal codice di rito, gli attori hanno, dunque, erroneamente proceduto alla notifica di atto di citazione in riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. presso l'ultimo domicilio del Sig. nei confronti Parte_4 degli eredi collettivamente ed impersonalmente, con ciò intendendo riassumere un rapporto processuale mai validamente instauratosi in ragione pagina 2 di 6 della giuridica inesistenza della notificazione effettuata a persona fisica priva di capacità giuridica in quanto già deceduta. Alla prima udienza di comparizione del 12.12.2018 il Giudice assegnatario ha omesso di rilevare la radicale inesistenza della preliminare notificazione nei confronti di e la mancata instaurazione di valido rapporto processuale con lo Parte_4 stesso, inopinatamente ritenendo la ritualità della notifica in riassunzione e dichiarando la contumacia dei convenuti in riassunzione, con ciò determinando la prosecuzione di attività processuale ed istruttoria nonostante la mancata instaurazione di valido contraddittorio processuale tra le parti. Infine, con ordinanza del 21.06.2022 – integralmente richiamata nella sentenza di primo grado -, il Giudice di prime cure, pur correttamente rilevando che “da un più attento esame degli atti processuali, la notifica avrebbe dovuto essere dichiarata nulla all'esito della prima udienza, posto che era già deceduto in data 23 Parte_4 luglio 2017 - quindi circa due mesi prima della notifica del primo atto di citazione curata a mezzo posta cartacea e avente avuto esito negativo atteso il decesso del Convenuto come attestato nella relata - con la conseguenza che, non essendosi validamente costituito alcun rapporto processuale, non era consentito notificare l'atto di riassunzione ai suoi eredi, collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto. Era, in altri termini, da ritenere escluso che la parte Attrice potesse notificare la citazione in prosecuzione nelle forme dell'articolo
303 comma 2 cpc” e che “nel caso in cui il rapporto processuale sia invalido sin dall'origine – come avvenuto nella specie - un successivo atto di impulso, notificato con le descritte modalità, non vale né a ripristinare il contraddittorio, né ad instaurare un nuovo processo e, pertanto, gli eredi rimasti contumaci possono appellare la sentenza e il
Giudice di secondo grado, o, in sua vece, la Corte di Cassazione è tenuto a dichiarare la nullità del giudizio”, con ciò accertando “la nullità della notifica dell'atto di citazione del 29.05.2018 curata in favore degli eredi di (deceduto in Spoleto, il 23 luglio 2017) collettivamente ed Parte_4 impersonalmente”, ha erroneamente conferito termine di trenta giorni alle parti per procedere alla rinnovazione di notifica, asseritamente da eseguirsi personalmente ed individualmente nei confronti degli eredi ai sensi dell'art. 137 c.p.c. s.s. al fine di sanare e rendere opponibile agli eredi del Sig. l'attività procedimentale ed istruttoria Parte_4 frattanto compiuta. Gli attori hanno, dunque, provveduto alla nuova pagina 3 di 6 notificazione di atto di citazione in data 12.07.2022 nei confronti di
[...]
, e i quali si sono costituiti Pt_3 Parte_2 Parte_1 contestando la propria qualità di eredi al solo fine di rappresentare la giuridica inesistenza della preliminare notificazione a ed Parte_4 eccepire la nullità dell'intero giudizio.
4.1 Ebbene, l'eccezione di nullità del giudizio in questa sede reiterata è fondata e deve essere accolta. Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito, “poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art.
1, c.c.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile” (Cassazione civile n.
2023/1993; n. 11688/2001; n. 12292/2001; n. 18724/2003).
La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta (ovvero da una persona del pari già deceduta) è, pertanto, giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso
(Cassazione civile sez. II, 06/06/2013, n. 14360; Cassazione civile sez.
II, 21/05/2018, n. 12528). Nel caso di specie, l'inesistenza giuridica della notificazione nei confronti di in quanto effettuata Parte_4 successivamente al suo decesso ed alla perdita di capacità giuridica, ha impedito la valida instaurazione del rapporto processuale in epoca antecedente al suo decesso, inibendo, dunque, in radice la prosecuzione del pagina 4 di 6 giudizio nei confronti degli eredi e determinando la radicale nullità delle successive notificazioni in riassunzione nonché di tutti gli atti endoprocedimentali ed istruttori frattanto compiuti, configurandosi altrimenti un vulnus al principio del contraddittorio per essere il processo sostanzialmente iniziato e proseguito in assenza di qualsivoglia parte convenuta abilitata a contraddire in giudizio. L'attività procedimentale ed istruttoria frattanto erroneamente compiuta in mancanza di corretta instaurazione di valido rapporto processuale è, pertanto, affetta da nullità assoluta, non suscettibile di alcuna sanatoria mediante successiva rinnovazione della notificazione, sia essa collettiva ed impersonale ovvero personale ed individuale. Ciò in quanto la riassunzione del giudizio mediante rinnovazione della notificazione nei confronti degli eredi presuppone la preventiva instaurazione di valido contraddittorio processuale con un soggetto successivamente deceduto. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità da ultimo citata ha, peraltro, chiarito che
“l'accertamento in sede di legittimità della nullità scaturente dalla introduzione della lite da e nei confronti di un soggetto inesistente, comporta la cassazione della sentenza senza rinvio, attesa la radicale inidoneità dell'atto all'instaurazione del giudizio e l'inapplicabilità del principio della conversione della nullità della sentenza in motivo di gravame (conf. Cass. n. 8344/2004, per cui l'accertamento, in sede di legittimità, della nullità della citazione in primo grado, per errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", comporta la
Cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 382
c.p.c., comma 3, atteso che detta nullità realizza un'ipotesi di processo che non poteva essere proseguito)” (Cassazione civile sez. II, 06/06/2013,
n. 14360). Fermi, dunque, i dovuti adattamenti imposti dal differente grado di giudizio - l'accertamento della radicale inesistenza della notifica dell'atto di citazione in giudizio effettuata in data 23.10.2017 nei confronti di deceduto in data 23.07.2017, impone la Parte_4 declaratoria di nullità insanabile della citazione e dell'intero giudizio di primo grado nonché la declaratoria di non luogo a provvedere sulla proposta impugnazione, non ricorrendo i presupposti di legge per la rimessione al primo giudice, né quelli per giudicare nel merito della controversia, trattandosi di notificazione, non già meramente nulla, ma inesistente e sottratta a qualsivoglia sanatoria e di processo che non può in alcun modo essere proseguito. pagina 5 di 6 5. Poiché i convenuti, inizialmente rimasti estranei al giudizio a fronte della notificazione della prima citazione in riassunzione del 29.05.2016, sono stati costretti a costituirsi in giudizio – al precipuo fine di eccepire la radicale inesistenza della notificazione e la conseguente insanabile nullità del giudizio - a seguito del rinnovo della notificazione personale ed individuale dell'atto di citazione in riassunzione eseguito da parte attrice in data 12.07.2022, l'attività processuale svolta da parte convenuta, odierna appellante, deve essere rifusa in ossequio al principio della soccombenza e congiuntamente liquidata in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014 per cause di valore indeterminabile e complessità bassa.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Dichiara la nullità del giudizio di primo grado n. r. g. 1360/2018 e della sentenza n. 673/2024, emessa dal Tribunale di Spoleto in data
02.08.2024, pubblicata il 06.08.2024;
2. Dichiara non luogo a provvedere sulla proposta impugnazione;
3. Condanna e in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo e del presente grado di giudizio in favore di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, che si liquidano in complessivi € 14.562,00 oltre rimborso
[...] forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 521 / 2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. Giuseppe La Spina, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Baglioni, 36
APPELLANTI
Contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Fabrizio Guida Di C.F._5
Guida e Viviana Ventura, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, Via Cremuzio Cordo, 47
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
e hanno proposto impugnazione avverso la sentenza Parte_2 Parte_3
n. 673/2024, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 02.08.2024, pubblicata il 06.08.2024, nella causa iscritta al n. r. g. 1360/2018, con la quale era stata accolta la domanda proposta dagli attori e Controparte_1 [...] di accertamento della intollerabilità delle immissioni Controparte_2 nocive prodotte dall'azienda agricola di allevamento sita sul fondo confinante, di proprietà del defunto . Parte_4 pagina 1 di 6 2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: dell'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità del giudizio di primo grado in conseguenza della radicale inesistenza della notifica effettuata a soggetto previamente deceduto, non suscettibile di alcuna riassunzione in ragione della mancata previa costituzione di alcun valido rapporto processuale;
dell'erroneo accertamento della qualità di eredi dei convenuti;
dell'erroneo accertamento della legittimazione passiva dei convenuti;
del travisamento degli esiti della c.t.u. disposta nel corso del giudizio di primo grado, dell'erronea liquidazione del danno non patrimoniale in favore degli attori, benché non provato.
In data 19.02.2025 si sono costituiti gli appellati, mediante comparsa di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, contestando le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 12.03.2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in considerazione della manifesta fondatezza dell'impugnazione.
Con ordinanza del 07.05.2025 il Giudice istruttore ha fissato davanti al
Collegio l'udienza del 18.09.2025 per la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c.
4. Tanto premesso, osserva in via preliminare la Corte che deve essere dichiarata, come tempestivamente eccepita dalla parte convenuta, odierna appellante, la nullità dell'intero giudizio di primo grado per le ragioni che seguono.
Come rappresentato dai medesimi attori nell'atto di citazione in riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. del 29.05.2016, in data
23.10.2017 gli attori hanno tentato di notificare a precedente Parte_4 atto di citazione ricevendo tuttavia relata di notifica negativa del suddetto atto di citazione in data 31.10.2017, in ragione del previo decesso del convenuto, occorso in Spoleto in data 23.07.2017. Nonostante il mancato perfezionamento della notifica effettuata nei confronti di soggetto già deceduto abbia impedito la corretta instaurazione di valido rapporto processuale suscettibile di riassunzione nei confronti degli eredi nelle forme previste dal codice di rito, gli attori hanno, dunque, erroneamente proceduto alla notifica di atto di citazione in riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. presso l'ultimo domicilio del Sig. nei confronti Parte_4 degli eredi collettivamente ed impersonalmente, con ciò intendendo riassumere un rapporto processuale mai validamente instauratosi in ragione pagina 2 di 6 della giuridica inesistenza della notificazione effettuata a persona fisica priva di capacità giuridica in quanto già deceduta. Alla prima udienza di comparizione del 12.12.2018 il Giudice assegnatario ha omesso di rilevare la radicale inesistenza della preliminare notificazione nei confronti di e la mancata instaurazione di valido rapporto processuale con lo Parte_4 stesso, inopinatamente ritenendo la ritualità della notifica in riassunzione e dichiarando la contumacia dei convenuti in riassunzione, con ciò determinando la prosecuzione di attività processuale ed istruttoria nonostante la mancata instaurazione di valido contraddittorio processuale tra le parti. Infine, con ordinanza del 21.06.2022 – integralmente richiamata nella sentenza di primo grado -, il Giudice di prime cure, pur correttamente rilevando che “da un più attento esame degli atti processuali, la notifica avrebbe dovuto essere dichiarata nulla all'esito della prima udienza, posto che era già deceduto in data 23 Parte_4 luglio 2017 - quindi circa due mesi prima della notifica del primo atto di citazione curata a mezzo posta cartacea e avente avuto esito negativo atteso il decesso del Convenuto come attestato nella relata - con la conseguenza che, non essendosi validamente costituito alcun rapporto processuale, non era consentito notificare l'atto di riassunzione ai suoi eredi, collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto. Era, in altri termini, da ritenere escluso che la parte Attrice potesse notificare la citazione in prosecuzione nelle forme dell'articolo
303 comma 2 cpc” e che “nel caso in cui il rapporto processuale sia invalido sin dall'origine – come avvenuto nella specie - un successivo atto di impulso, notificato con le descritte modalità, non vale né a ripristinare il contraddittorio, né ad instaurare un nuovo processo e, pertanto, gli eredi rimasti contumaci possono appellare la sentenza e il
Giudice di secondo grado, o, in sua vece, la Corte di Cassazione è tenuto a dichiarare la nullità del giudizio”, con ciò accertando “la nullità della notifica dell'atto di citazione del 29.05.2018 curata in favore degli eredi di (deceduto in Spoleto, il 23 luglio 2017) collettivamente ed Parte_4 impersonalmente”, ha erroneamente conferito termine di trenta giorni alle parti per procedere alla rinnovazione di notifica, asseritamente da eseguirsi personalmente ed individualmente nei confronti degli eredi ai sensi dell'art. 137 c.p.c. s.s. al fine di sanare e rendere opponibile agli eredi del Sig. l'attività procedimentale ed istruttoria Parte_4 frattanto compiuta. Gli attori hanno, dunque, provveduto alla nuova pagina 3 di 6 notificazione di atto di citazione in data 12.07.2022 nei confronti di
[...]
, e i quali si sono costituiti Pt_3 Parte_2 Parte_1 contestando la propria qualità di eredi al solo fine di rappresentare la giuridica inesistenza della preliminare notificazione a ed Parte_4 eccepire la nullità dell'intero giudizio.
4.1 Ebbene, l'eccezione di nullità del giudizio in questa sede reiterata è fondata e deve essere accolta. Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito, “poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art.
1, c.c.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile” (Cassazione civile n.
2023/1993; n. 11688/2001; n. 12292/2001; n. 18724/2003).
La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta (ovvero da una persona del pari già deceduta) è, pertanto, giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso
(Cassazione civile sez. II, 06/06/2013, n. 14360; Cassazione civile sez.
II, 21/05/2018, n. 12528). Nel caso di specie, l'inesistenza giuridica della notificazione nei confronti di in quanto effettuata Parte_4 successivamente al suo decesso ed alla perdita di capacità giuridica, ha impedito la valida instaurazione del rapporto processuale in epoca antecedente al suo decesso, inibendo, dunque, in radice la prosecuzione del pagina 4 di 6 giudizio nei confronti degli eredi e determinando la radicale nullità delle successive notificazioni in riassunzione nonché di tutti gli atti endoprocedimentali ed istruttori frattanto compiuti, configurandosi altrimenti un vulnus al principio del contraddittorio per essere il processo sostanzialmente iniziato e proseguito in assenza di qualsivoglia parte convenuta abilitata a contraddire in giudizio. L'attività procedimentale ed istruttoria frattanto erroneamente compiuta in mancanza di corretta instaurazione di valido rapporto processuale è, pertanto, affetta da nullità assoluta, non suscettibile di alcuna sanatoria mediante successiva rinnovazione della notificazione, sia essa collettiva ed impersonale ovvero personale ed individuale. Ciò in quanto la riassunzione del giudizio mediante rinnovazione della notificazione nei confronti degli eredi presuppone la preventiva instaurazione di valido contraddittorio processuale con un soggetto successivamente deceduto. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità da ultimo citata ha, peraltro, chiarito che
“l'accertamento in sede di legittimità della nullità scaturente dalla introduzione della lite da e nei confronti di un soggetto inesistente, comporta la cassazione della sentenza senza rinvio, attesa la radicale inidoneità dell'atto all'instaurazione del giudizio e l'inapplicabilità del principio della conversione della nullità della sentenza in motivo di gravame (conf. Cass. n. 8344/2004, per cui l'accertamento, in sede di legittimità, della nullità della citazione in primo grado, per errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", comporta la
Cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 382
c.p.c., comma 3, atteso che detta nullità realizza un'ipotesi di processo che non poteva essere proseguito)” (Cassazione civile sez. II, 06/06/2013,
n. 14360). Fermi, dunque, i dovuti adattamenti imposti dal differente grado di giudizio - l'accertamento della radicale inesistenza della notifica dell'atto di citazione in giudizio effettuata in data 23.10.2017 nei confronti di deceduto in data 23.07.2017, impone la Parte_4 declaratoria di nullità insanabile della citazione e dell'intero giudizio di primo grado nonché la declaratoria di non luogo a provvedere sulla proposta impugnazione, non ricorrendo i presupposti di legge per la rimessione al primo giudice, né quelli per giudicare nel merito della controversia, trattandosi di notificazione, non già meramente nulla, ma inesistente e sottratta a qualsivoglia sanatoria e di processo che non può in alcun modo essere proseguito. pagina 5 di 6 5. Poiché i convenuti, inizialmente rimasti estranei al giudizio a fronte della notificazione della prima citazione in riassunzione del 29.05.2016, sono stati costretti a costituirsi in giudizio – al precipuo fine di eccepire la radicale inesistenza della notificazione e la conseguente insanabile nullità del giudizio - a seguito del rinnovo della notificazione personale ed individuale dell'atto di citazione in riassunzione eseguito da parte attrice in data 12.07.2022, l'attività processuale svolta da parte convenuta, odierna appellante, deve essere rifusa in ossequio al principio della soccombenza e congiuntamente liquidata in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014 per cause di valore indeterminabile e complessità bassa.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Dichiara la nullità del giudizio di primo grado n. r. g. 1360/2018 e della sentenza n. 673/2024, emessa dal Tribunale di Spoleto in data
02.08.2024, pubblicata il 06.08.2024;
2. Dichiara non luogo a provvedere sulla proposta impugnazione;
3. Condanna e in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo e del presente grado di giudizio in favore di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, che si liquidano in complessivi € 14.562,00 oltre rimborso
[...] forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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