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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1444/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 11.6.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. DE SANTIS Raffaella, P.zza Duca degli Abruzzi 66 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina,
c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art.445-bis comma 6 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
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Con ricorso depositato in data 5.9.2024 facendo seguito alla Parte_1 dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445- bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni previdenziali oggetto della propria pretesa:
• indennità di accompagnamento; in subordine, pensione di inabilità;
• situazione di disabilità con diritto a sostegno intensivo (già handicap grave), ai sensi art.3 comma 3 L.104/1992.
Costituitosi in giudizio, l' contestava nel merito la domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, con conferma della correttezza dell'accertamento peritale già espletato.
Veniva espletata una nuova CTU di natura medico-legale (affidata ad uno specialista in psichiatria, dunque particolarmente competente anche in materia delle patologie di tipo psichiatrico dalle quali risulta affetta la parte ricorrente).
Quindi all'odierna udienza, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Nel merito, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la parte ricorrente non possiede i requisiti sanitari per la fruizione di due delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e situazione di disabilità con diritto a sostegno intensivo, in ciò dunque confermando il giudizio già reso dal CTU nominato nella fase di ATP), tuttavia ha valutato la sussistenza dei requisiti per la fruizione della pensione di inabilità, richiesta in via subordinata per il caso di rigetto della domanda relativa all' indennità di accompagnamento.
Il perito ha infatti affermato, con riferimento alla “Valutazione medico-legale relativa alla Invalidità Civile”, che “Le percentuali di invalidità per le singole malattie, tra loro coesistenti, sono: per il quadro psichiatrico l'80%, per il quadro ortopedico il 20% e per la patologia ipertensiva il 5%. Applicando la formula riduzionistica, risulta una invalidità complessiva pari al 100%. La durata del beneficio, essendo possibili modifiche delle condizioni psicopatologiche nel medio termine, si ritiene congrua se pari ad anni tre dalla data della domanda amministrativa, avvenuta il 19.01.2023”.
Il CTU ha quindi reso le seguenti “CONCLUSIONI Esaminata la documentazione agli atti, sottoposto il Sig. a valutazione clinica ed effettuata ogni Parte_1 indagine opportuna, si conferma quanto riportato nella prima stesura e al quesito
2 peritale posto dal Magistrato si risponde che il periziato, per i quadri clinici e la condizione funzionale accertata:
- ha diritto al riconoscimento della Invalidità Civile nella misura del 100%; la durata del beneficio è di anni tre dalla data della domanda amministrativa, avvenuta il 19.01.2023;
- non ha diritto al riconoscimento del beneficio dell'Indennità di accompagnamento;
- non ha diritto al riconoscimento dei benefici previsti nello stato di Handicap in situazione di gravità”.
Ritiene il giudicante di dover aderire al parere espresso dal consulente, in quanto esso è sorretto da ampia e adeguata motivazione, all'esito di una approfondita discussione medico-legale focalizzata anche sugli aspetti specialistici delle patologie all'esame.
***
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nei termini di cui al dispositivo.
Considerata la fondatezza solo parziale della domanda avanzata, risultando dalla consulenza tecnica d'ufficio la sussistenza dei requisiti sanitari solo di una delle prestazioni assistenziali richieste, le spese del presente giudizio e della fase di ATP possono essere compensate nella misura di un mezzo e per la quota residua, liquidata come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte resistente
Le spese delle due CTU (quella espletata nel corso del procedimento per ATP e quella espletata nel presente giudizio e che si liquida con separato decreto) possono pertanto essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per aver Parte_1 diritto alla pensione di inabilità, con decorrenza dalla data 19.1.2023 della domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa fra le parti nella misura di un mezzo le spese del presente giudizio e della fase di ATP e condanna l' a rifondere a la quota CP_1 Parte_1 residua, che liquida in complessivi €1.828,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. DE SANTIS Raffaella;
- pone definitivamente a carico dell' le spese delle CTU (quella espletata nel CP_1 corso del procedimento per ATP e quella espletata nel presente giudizio e che si liquida con separato decreto).
Così deciso in Pescara in data 11.6.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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