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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
R.G. 893/2024
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Elvira Buzzelli Presidente relatore
Giovanni Spagnoli Giudice
Jolanda Di Rosa
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CARNEVALE ANGELICA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. appellato
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: rassegnate congiuntamente come da note scritte del
10/12/2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, la parte ricorrente esponeva che in data 24.07.2011 aveva contratto in L'Aquila matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni, trascritto sui registri dello Stato civile di detto Comune al n. 18, parte 2, serie A (all. 001 – copia estratto atto di matrimonio) con il resistente, e che dall'unione dei coniugi CP_1
sono nati i figli (L'Aquila, 27.07.2013) e Persona_1 Persona_2
(L'Aquila, 23.07.2019); esponeva essere venuta meno la comunione morale tra le parti, poiché il
Sig. da quasi un anno aveva assunto un atteggiamento denigratorio CP_1
della moglie, posto in essere anche davanti ai figli minori e che, inoltre, da tempo il resistente non comunicava più i propri turni lavorativi alla Sig.ra al solo fine di crearle difficoltà nella gestione dei figli (basti Pt_1
pensare che lo scorso 11.03.2024 la stessa ha dovuto portare i bambini con sé a lavoro poiché il marito non le aveva preannunciato di essere impegnato con la sorveglianza dei seggi elettorali, ben sapendo che la moglie il lunedì mattina avrebbe dovuto lavorare), arrivando al punto di rifiutare ogni babysitter propostagli dalla ricorrente, nonostante la stessa si fosse offerta di pagare integralmente le spese;
precisava di essere dipendente della società presso la sede di Paganica (AQ) e di percepire un Controparte_2
reddito mensile pari a circa €. 1.300,00, come da dichiarazioni dei redditi che allegava, di possedere buoni, libretti cointestati e fondi, come da documentazione patrimoniale allegata (all. 004) e di essere comproprietaria pag. 2/7 in misura del 50% dell'immobile sito in Terni, Via V. Mauri n. 55, acquistato prima del matrimonio, come da atto di compravendita che si produce.
2. Non si costituiva il resistente, ma all'udienza fissata per la comparizione delle parti, veniva richiesto ed accordato differimento per la formalizzazione di un accordo, del quale si dava successivamente dimostrazione ed allegazione, con corredo di rituale sottoscrizione.
Venivano quindi depositate note di trattazione congiuntamente predisposte e sottoscritte dai difensori delle parti e da queste ultime, che regolavano compiutamente ogni aspetto economico conseguente alla separazione.
3. Il collegio, preso atto di tali conclusioni, e rilevato come le stesse correttamente disciplinano i rapporti tra le parti e i diritti dei figli, reputa sussistere le condizioni per procedere alla relativa omologazione.
4. Le spese di lite sono compensate in virtù di espresso accordo anche in tal senso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede;
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto, alle seguenti condizioni:
a. i figli minori e sono affidati Persona_1 Persona_2
congiuntamente a entrambi i genitori, con stabile e prevalente collocamento presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale sita Parte_1
in L'Aquila, Via Strinella n. 22. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla pag. 3/7 formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della capacità, desideri ed inclinazioni dei figli;
b)al padre, Sig. è riconosciuto il diritto a visitare e tenere CP_1
seco i minori, compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso, da comunicare alla Sig.ra entro il sabato di ogni settimana, con le Pt_1
seguenti modalità: nel periodo scolastico:
- almeno tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle ore 21:00, nelle settimane in cui non è previsto pernotto nel weekend;
- almeno due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle ore
21:00, nelle settimane in cui è previsto pernotto nel weekend;
- a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì alle ore
21:00 della domenica;
- nel periodo estivo (non scolastico):
almeno tre pomeriggi a settimana dalle ore 10:00 alle ore 21:00, nelle settimane in cui non è previsto pernotto nel weekend, con un pernotto infrasettimanale in uno dei giorni di spettanza del padre, da stabilire in ragione dei turni lavorativi paterni;
almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 10:00 alle ore 21:00, nelle settimane in cui è previsto pernotto nel weekend;
a fine settimana alterni, dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 10:00 del lunedì;
c). i genitori trascorreranno con i figli, a prescindere dalla regolamentazione generale, i rispettivi compleanni paterno e materno, nonché le rispettive feste del papà e della mamma.
pag. 4/7 d) i genitori trascorreranno con i minori, ad anni alterni, compatibilmente con i turni del padre, le festività di Natale divise in due sottoperiodi (24 –
30 dicembre;
31 dicembre – 6 gennaio) e quelle pasquali, alternando la
Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
e) i genitori nel periodo estivo, a prescindere dal diritto di visita generale, avranno diritto di tenere i bambini per un periodo continuativo di 14
(quattordici) giorni, suddivisibile anche in due sottoperiodi da 7 giorni cadauno, da comunicarsi l'un l'altro entro il 31 maggio di ogni anno;
f) il Sig. è tenuto a versare alla Sig.ra CP_1 Parte_1
entro il giorno 30 di ogni mese, in via anticipata, la somma di €. 300,00
(trecento/00), per ciascun figlio, rivalutabile ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario, comprendente tutte le spese di cui alle Linee
Guida del CNF del 29.11.2017, eccezion fatta per le mensilità in cui i bambini trascorreranno le vacanze estive con il padre: in dette mensilità, nel caso in cui i minori trascorrano 14 giorni con il padre all'interno di un unico mese, il mantenimento ordinario sarà ridotto nella misura di €.
150,00 (centocinquanta/00) cadauno, rivalutabile ISTAT;
nel caso in cui i minori trascorreranno le vacanze con il padre in due sottoperiodi di €.
200,00 (duecento/00) cadauno, rivalutabili ISTAT, per ciascuna di dette mensilità;
g) i genitori sono tenuti al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% cadauno. Pertanto, in ossequio alle suddette Linee Guida del CNF, qualora uno dei due genitori abbia anticipato la quota di spese straordinarie imputabile all'altro genitore, questi invierà una richiesta scritta di restituzione (anche a mezzo mail, sms o messaggistica istantanea). In caso di opposizione dell'altro genitore, il dissenso dovrà essere motivato e dovrà
pag. 5/7 pervenire entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta, atteso che il silenzio sarà considerato come consenso. Il rimborso della quota anticipata dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta;
le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% e, in caso di rimborso statale, pubblico e/o privato delle spese straordinarie, questo sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50%, salvo che la spesa rimborsata sia stata sostenuta da uno solo dei genitori e non sia stata ancora rimborsata la quota a carico dell'altro genitore;
h) i figli si consideranno fiscalmente a carico di entrambi genitori in misura 50% cadauno;
i) l'Assegno Unico riconosciuto dall'INPS in favore dei minori sarà versato di ciascun genitore nella misura del 50% cadauno;
l) il denaro depositato sul libretto postale n. 000045390794 e i proventi delle azioni acquistate con Controparte_2
i risparmi familiari ma a nome del Sig. saranno destinati in CP_1
favore dei figli minori nella misura del 50% cadauno;
m) i proventi derivanti dai buoni postali appoggiati sul medesimo libretto postale n. 000045390794, che il Sig. CP_1
riconosce essere stati sottoscritti con denaro esclusivo della Sig.ra ma cointestati tra essi coniugi, a scadenza degli stessi Pt_1
torneranno di esclusiva proprietà della Sig.ra la quale Pt_1
sarà autorizzata a prelevarli dal libretto di cui al punto 12 dell'accordo di separazione;
n) i genitori danno il loro reciproco consenso al rinnovo del documento di identità e del passaporto dei figli minori.
pag. 6/7 o) Salvo quanto espressamente previsto nelle presenti condizioni, i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica.
p) Spese compensate.
L'Aquila, in videoconferenza il 14 marzo 2025.
Il Presidente rel. est.
Elvira Buzzelli Elvira Buzzelli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
R.G. 893/2024
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Elvira Buzzelli Presidente relatore
Giovanni Spagnoli Giudice
Jolanda Di Rosa
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CARNEVALE ANGELICA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. appellato
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: rassegnate congiuntamente come da note scritte del
10/12/2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, la parte ricorrente esponeva che in data 24.07.2011 aveva contratto in L'Aquila matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni, trascritto sui registri dello Stato civile di detto Comune al n. 18, parte 2, serie A (all. 001 – copia estratto atto di matrimonio) con il resistente, e che dall'unione dei coniugi CP_1
sono nati i figli (L'Aquila, 27.07.2013) e Persona_1 Persona_2
(L'Aquila, 23.07.2019); esponeva essere venuta meno la comunione morale tra le parti, poiché il
Sig. da quasi un anno aveva assunto un atteggiamento denigratorio CP_1
della moglie, posto in essere anche davanti ai figli minori e che, inoltre, da tempo il resistente non comunicava più i propri turni lavorativi alla Sig.ra al solo fine di crearle difficoltà nella gestione dei figli (basti Pt_1
pensare che lo scorso 11.03.2024 la stessa ha dovuto portare i bambini con sé a lavoro poiché il marito non le aveva preannunciato di essere impegnato con la sorveglianza dei seggi elettorali, ben sapendo che la moglie il lunedì mattina avrebbe dovuto lavorare), arrivando al punto di rifiutare ogni babysitter propostagli dalla ricorrente, nonostante la stessa si fosse offerta di pagare integralmente le spese;
precisava di essere dipendente della società presso la sede di Paganica (AQ) e di percepire un Controparte_2
reddito mensile pari a circa €. 1.300,00, come da dichiarazioni dei redditi che allegava, di possedere buoni, libretti cointestati e fondi, come da documentazione patrimoniale allegata (all. 004) e di essere comproprietaria pag. 2/7 in misura del 50% dell'immobile sito in Terni, Via V. Mauri n. 55, acquistato prima del matrimonio, come da atto di compravendita che si produce.
2. Non si costituiva il resistente, ma all'udienza fissata per la comparizione delle parti, veniva richiesto ed accordato differimento per la formalizzazione di un accordo, del quale si dava successivamente dimostrazione ed allegazione, con corredo di rituale sottoscrizione.
Venivano quindi depositate note di trattazione congiuntamente predisposte e sottoscritte dai difensori delle parti e da queste ultime, che regolavano compiutamente ogni aspetto economico conseguente alla separazione.
3. Il collegio, preso atto di tali conclusioni, e rilevato come le stesse correttamente disciplinano i rapporti tra le parti e i diritti dei figli, reputa sussistere le condizioni per procedere alla relativa omologazione.
4. Le spese di lite sono compensate in virtù di espresso accordo anche in tal senso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede;
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto, alle seguenti condizioni:
a. i figli minori e sono affidati Persona_1 Persona_2
congiuntamente a entrambi i genitori, con stabile e prevalente collocamento presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale sita Parte_1
in L'Aquila, Via Strinella n. 22. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla pag. 3/7 formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della capacità, desideri ed inclinazioni dei figli;
b)al padre, Sig. è riconosciuto il diritto a visitare e tenere CP_1
seco i minori, compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso, da comunicare alla Sig.ra entro il sabato di ogni settimana, con le Pt_1
seguenti modalità: nel periodo scolastico:
- almeno tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle ore 21:00, nelle settimane in cui non è previsto pernotto nel weekend;
- almeno due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle ore
21:00, nelle settimane in cui è previsto pernotto nel weekend;
- a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì alle ore
21:00 della domenica;
- nel periodo estivo (non scolastico):
almeno tre pomeriggi a settimana dalle ore 10:00 alle ore 21:00, nelle settimane in cui non è previsto pernotto nel weekend, con un pernotto infrasettimanale in uno dei giorni di spettanza del padre, da stabilire in ragione dei turni lavorativi paterni;
almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 10:00 alle ore 21:00, nelle settimane in cui è previsto pernotto nel weekend;
a fine settimana alterni, dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 10:00 del lunedì;
c). i genitori trascorreranno con i figli, a prescindere dalla regolamentazione generale, i rispettivi compleanni paterno e materno, nonché le rispettive feste del papà e della mamma.
pag. 4/7 d) i genitori trascorreranno con i minori, ad anni alterni, compatibilmente con i turni del padre, le festività di Natale divise in due sottoperiodi (24 –
30 dicembre;
31 dicembre – 6 gennaio) e quelle pasquali, alternando la
Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
e) i genitori nel periodo estivo, a prescindere dal diritto di visita generale, avranno diritto di tenere i bambini per un periodo continuativo di 14
(quattordici) giorni, suddivisibile anche in due sottoperiodi da 7 giorni cadauno, da comunicarsi l'un l'altro entro il 31 maggio di ogni anno;
f) il Sig. è tenuto a versare alla Sig.ra CP_1 Parte_1
entro il giorno 30 di ogni mese, in via anticipata, la somma di €. 300,00
(trecento/00), per ciascun figlio, rivalutabile ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario, comprendente tutte le spese di cui alle Linee
Guida del CNF del 29.11.2017, eccezion fatta per le mensilità in cui i bambini trascorreranno le vacanze estive con il padre: in dette mensilità, nel caso in cui i minori trascorrano 14 giorni con il padre all'interno di un unico mese, il mantenimento ordinario sarà ridotto nella misura di €.
150,00 (centocinquanta/00) cadauno, rivalutabile ISTAT;
nel caso in cui i minori trascorreranno le vacanze con il padre in due sottoperiodi di €.
200,00 (duecento/00) cadauno, rivalutabili ISTAT, per ciascuna di dette mensilità;
g) i genitori sono tenuti al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% cadauno. Pertanto, in ossequio alle suddette Linee Guida del CNF, qualora uno dei due genitori abbia anticipato la quota di spese straordinarie imputabile all'altro genitore, questi invierà una richiesta scritta di restituzione (anche a mezzo mail, sms o messaggistica istantanea). In caso di opposizione dell'altro genitore, il dissenso dovrà essere motivato e dovrà
pag. 5/7 pervenire entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta, atteso che il silenzio sarà considerato come consenso. Il rimborso della quota anticipata dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta;
le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% e, in caso di rimborso statale, pubblico e/o privato delle spese straordinarie, questo sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50%, salvo che la spesa rimborsata sia stata sostenuta da uno solo dei genitori e non sia stata ancora rimborsata la quota a carico dell'altro genitore;
h) i figli si consideranno fiscalmente a carico di entrambi genitori in misura 50% cadauno;
i) l'Assegno Unico riconosciuto dall'INPS in favore dei minori sarà versato di ciascun genitore nella misura del 50% cadauno;
l) il denaro depositato sul libretto postale n. 000045390794 e i proventi delle azioni acquistate con Controparte_2
i risparmi familiari ma a nome del Sig. saranno destinati in CP_1
favore dei figli minori nella misura del 50% cadauno;
m) i proventi derivanti dai buoni postali appoggiati sul medesimo libretto postale n. 000045390794, che il Sig. CP_1
riconosce essere stati sottoscritti con denaro esclusivo della Sig.ra ma cointestati tra essi coniugi, a scadenza degli stessi Pt_1
torneranno di esclusiva proprietà della Sig.ra la quale Pt_1
sarà autorizzata a prelevarli dal libretto di cui al punto 12 dell'accordo di separazione;
n) i genitori danno il loro reciproco consenso al rinnovo del documento di identità e del passaporto dei figli minori.
pag. 6/7 o) Salvo quanto espressamente previsto nelle presenti condizioni, i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica.
p) Spese compensate.
L'Aquila, in videoconferenza il 14 marzo 2025.
Il Presidente rel. est.
Elvira Buzzelli Elvira Buzzelli
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