Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 03/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 912\2024 R.G. avente ad oggetto: somministrazione, e vertente
T R A
IL (cf.\p.i. : Parte_1
) rapp.to e difeso dall'avv. BOSCHIROLI MARTINO, P.IVA_1
giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
(cf\piva: ) rapp.to e difeso CP_1 C.F._1
dall' avv.to BALDONI RENATA, giusta procura in atti;
-Convenuto- conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
10.5.2025. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
Premesso che:
1- la costituzione in giudizio con difesa nel merito ha sanato il vizio afferente il ridotto termine a comparire assegnato dall'opponente;
2- vertendosi in materia di compravendita (non di somministrazione) non deve procedersi a mediazione obbligatoria ex art. 5 d. lgs. 28\2010;
3- non sussiste il denunciato difetto di incompetenza territoriale
(sostiene l'opponente che il negozio giuridico si sarebbe concluso con la consegna della merce in Agro di Cavenago d'Adda ( Lodi) e quindi sarebbe stato competente il Tribunale di Lodi e non di Macerata) trattandosi di obbligazione di pagamento di somma sin dall'origine liquida ed esigibile per cui il luogo di adempimento è il domicilio del creditore ex artt.
1182 co. 3° c.c. e 20 cpc;
l'opposizione al decreto ingiuntivo 152\2024 spiegata con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22.4.2024 dalla società
[...]
, è infondata. Controparte_2
E' pacifico che tra le parti in causa vi era un rapporto commerciale avente ad oggetto la fornitura di foraggio e paglia da lettiera da parte della ditta in favore della società e che la merce CP_1 Controparte_2 per il cui pagamento è stata azionata la domanda monitoria accolta con il decreto ingiuntivo nr. 152\2024 sia stata consegnata.
La domanda monitoria ha ad oggetto la fornitura di foraggio indicato nelle fatture 01/2019; 02/2019; 03/2019; 16/2019; 17/2019; 32/2019;
53/2019; 01/2020;02/2020, 03/2020; 25/2020; 29/2020; 34/2020;
38/2020; 41/2020; 45/2020;06/2021; 41/2021.
Oltre alle fatture sono stati prodotti tutti i relativi DDT e nessuna contestazione in punto di avvenuta ricezione della merce è stata sollevata dall'opponente che, invece, ha contestato la qualità del prodotto assumendo che si è riscontrata la presenza di foglie di palma
“particolarmente aguzze” che hanno avuto effetti devastanti sulla
2 Nr. 912\2024 R.G.
salute “di alcuni capi di bestiame deceduti a breve dopo l'ingestione di tali foglie per perforazione degli intestini”.
Quanto al momento in cui i denunciati vizi sarebbero emersi l'opponente nell'atto di citazione fa riferimento di al primo periodo aprile 2019-2020 mentre poi nella seconda memoria ex art 171 ter cpc fa riferimento ad una fornitura del 01/12/2020, ma, dalle fatture d ddt in atti risulta che ha recapitato un carico di foraggio CP_1 il 30/11/2020 ( fatt nr. 41- depositata) ed un altro il 31/12/2020 ( fatt.
N° 45- depositata), quindi della fornitura del 01/12/2020 nulla è dato sapere.
Ne consegue che non essendo certa la data di accertamento del difetto l'opponente non ha dimostrato di aver denunciato il difetto nel termine decadenziale dei prescritti otto giorni dalla scopert.
Sulla denunciata presenza delle foglie di palma aguzze nel foraggio non hanno valore alcuno le fotografie prodotte dall'opponente perché non sono datate, né è possibile riferirle alla fornitura per cui è causa.
Anche le bolle di trasporto delle carcasse di bestiame non sono concludenti poiché nessuna prova è stata fornita in merito alla causa della morte dei bovini;
né la ditta incaricata dello smaltimento non può accertare le cause del decesso di bovini.
Ciò posto, si consideri che, ai sensi dell'art. 1513 c.c., quando si sollevano contestazioni sulle qualità o condizioni della merce acquistata il compratore, per dimostrare lo stato della merce asseritamente viziata, deve ricorrere all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.; nel caso di mancato ricorso a tale strumento, la dimostrazione dell'identità e dello stato della cosa asseritamente viziata deve essere rigorosa (art. 1513 comma 2 c.c.).
Il mancato ricorso alla procedura di cui agli artt. 1513 cod. civ. e 696
e ss cod. civ. (accertamento dei difetti della cosa venduta) non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti della cosa oggetto di vendita, ma
3 Nr. 912\2024 R.G.
solo la conseguenza che, in caso di contestazione, la prova deve essere particolarmente rigorosa.
L'inciso “rigorosamente” usato dal legislatore va inteso nel senso che, se il mancato ricorso all'ATP è surrogabile con altre prove, non di meno le stesse devono condurre allo stesso risultato di ordine probatorio che avrebbe garantito l'indagine tecnica ex art. 696 cpc.
Deve cioè condurre a un risultato tale da generare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte interessata possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo.
Se così non fosse la ragion d'essere dell'accertamento tecnico preventivo verrebbe meno e cadrebbe la convenienza del compratore di assoggettarvisi optando per soluzioni meno impegnative come la prova per testi.
Nel caso di specie detta prova rigorosa non è stata raggiunta.
Come precisato nell'ordinanza 11.11.2024 i capitoli di prova orale articolati dall'opponente vertono su circostanze inidonee a comprovare (1) la presenza di foglie di palma aguzze e taglienti nelle fornitura di foraggio effettuate da , (2) la tempestività del Persona_1 vizio denunciato (3) il nesso di causalità tra ingestione delle foglie e decesso dei bovini (per il quale necessitava un esame autoptico non sostituibile da mere dichiarazioni e\o valutazioni di dipendenti o veterinari della stessa opponente).
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
4 Nr. 912\2024 R.G.
rigetta tutte le domande formulate dall'attore con l'atto di citazione notificato il 22.4.2024.
Condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 03/06/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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