Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1962, n. 1741
Articolo 2
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22 gennaio 1963
Art. 1.
Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in scienze politiche, indicati nella tabella IV allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
1) "Scienza delle finanze";
2) "Istituzioni di diritto e di procedura penale".
Entrata in vigore il 22 gennaio 1963