Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il giorno 15 maggio 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1360/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Masseria Sommese I n. 15 (C.F. , rappresentata e difesa C.F._1 giusta mandato in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F.
), e con lo stesso domiciliata telematicamente al seguente CodiceFiscale_2
indirizzo PEC: Email_1
. -Appellante-
E
.iva , con sede in Napoli al Controparte_1 P.IVA_1
Corso Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. Controparte_2
nato a [...] il [...] C.F. rappresentata e difesa C.F._3 dall'avv. Pasquale Allocca C.F. e dall'avv. Luca Lepre C.F. C.F._4
con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso C.F._5
Garibaldi n. 387, giusta procura allegata ex art. 83 co. 3 c.p.c. (per le comunicazioni di rito, pec: tel. 081.772.22.99) Email_2
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 731/2024 pubblicata il giorno 18.03.2024
1
Con ricorso depositato in data 20.05.2024, la lavoratrice in epigrafe indicata - dipendente della società appellata inquadrata, per il periodo dal 7.01.2020 al
31.05.2020 nel profilo professionale Operatore di stazione, con parametro retributivo
139, e, nel periodo dal 1.06.2020 a tutt'oggi, nel profilo professionale Operatore di gestione, con parametro retributivo 158, di cui al CCNL Autoferrotranvieri e di prestare la propria opera con residenza di servizio in Caiazzo- ha proposto appello avverso la sentenza mediante la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto il suo ricorso teso ad ottenere il riconoscimento del diritto di godere durante le ferie di una retribuzione paragonabile a quella ordinaria dei periodi di lavoro, con inclusione nella base di computo delle indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, dei ticket mensa e dell'indennità di turno e Contr conseguente condanna dell' al pagamento della somma di euro 671,99.
Ha censurato l'interpretazione effettuata dal giudice di prime cure il quale ha ritenuto che tali indennità dovessero essere erogate solo per le giornate di effettiva presenza fisica del lavoratore, sottolineando che i c.d. buoni pasto costituiscono una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientrando gli stessi nel trattamento retributivo in senso stretto (cfr. Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass.
Sez. Lav. n. 5547/2021, conf Cass. sez. Lav. n. 15629/2021) e che l'indennità di turno serve a compensare la fatica fisica e morale di dover lavorare in giorni normalmente dedicati al riposo (costituendo un emolumento che non è intrinsecamente connesso con lo svolgimento delle mansioni e/o con il contenuto della specifica prestazione richiesta in virtù del contratto di lavoro, essendo piuttosto legata alla effettiva presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro).
L'appellante, richiamando i numerosi precedenti della Corte di Appello di Napoli, ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle pretese avanzate in primo grado, con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria in data 30.04.2025 l'appellato ha resistito al gravame eccependone preliminarmente l'inammissibilità, quindi nel merito l'infondatezza; ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, opponendosi alla domanda di
2 condanna alle spese del doppio grado di giudizio in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente.
Disposta la trattazione della causa e depositate note scritte entro il termine assegnato, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
L'atto di appello si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite, infatti, (cfr. sentenza n.
27199 del 16/11/2017, n.27199), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
Con un primo articolato motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare l'Accordo e nel ritenere che la retribuzione delle ferie non debba coincidere con quella dei giorni di lavoro.
Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
13425/2019 del 17.5.2019 (ribadita da Cass. 15/10/2020 n. 22401) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite"; art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 3 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva
2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Per_ e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C- Per_1 Per_2
Per_ 214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare Per_5
e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- 350/06 e C- 520/06, CP_4
punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre
2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del
4 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
“Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-
131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_4
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che
5 spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza
22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes
6 nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v.
Cont sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE" (cfr. Cass. n. 13425/2019).
Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella più recente sentenza n.
18160/2023 resa nel giudizio tra e + altri, in cui - conformandosi CP_6 CP_7
ai precedenti sopra citati - la Cassazione ha ribadito che la retribuzione dovuta nei periodi di godimento delle ferie annuali, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Fatta tale premessa, osserva il Collegio come l'interpretazione effettuata dal giudice di prime cure non sia adeguata e condivisibile.
L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione ( nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/CO, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
7 L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012: “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/CO “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della
“indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'IT CO .
L'indennità CO/perequativa :
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
La lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non può consentire l'adozione Contr della interpretazione restrittiva proposta dall' .
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza ""W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata,
9 in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli
8 Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino
"qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/CO”, si osserva che tali emolumenti sono da includersi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve
9 a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", di modo che rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurounitaria.
Per quel che riguarda, l'indennità di turno che è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore oggi appellante è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Tale indennità non è stata inserita dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì è stata ricondotta all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza.
Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderla – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti. Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni su turni
10 avvicendati al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica e festivi compresi) ed è, quindi, assimilabili a quelle
"integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
E' anche da osservare che tali conclusioni con comportano l'introduzione di un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Per cui è errato affermare, come fa l'appellato, che l'interpretazione qui sostenuta porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
Anche i ticket mensa rientrano infine nella retribuzione dovuta per il periodo di ferie. A tale proposito non vi è dubbio che gli stessi sono erogati automaticamente in ragione dell'espletamento dell'attività lavorativa e non sono subordinati alla presentazione di specifiche istanze a pena di decadenza.
Peraltro, sia sull'indennità di turno che sui ticket mensa la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi, ritenendo che gli stessi facciano parte dello status economico del lavoratore ed entrino quindi necessariamente a far parte della retribuzione nel periodo feriale (cfr. per es. Cass., Sez.Lav., Ord. n. 25850/2024; n.
8160/2025 )
Contr La contestazione contabile sollevata da , infine, è infondata (laddove lamenta che parte ricorrente non ha operato un calcolo suddiviso analiticamente per voci), atteso che risulta inserito sin dal ricorso introduttivo del giudizio un prospetto analitico con una chiara distinzione tra le indennità in esame.
Per le suindicate ragioni l'appello va accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata. Per l'effetto l'appellata società, in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento in favore dell'istante della somma Parte_1 di € 671,99 per le causali indicate in motivazione, così come risulta dai conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
11 Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellato, per il doppio grado, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l'appellata società, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di di € 671,99 le causali indicate in motivazione, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 321,00 per il primo grado e in euro 337,00 per il presente oltre IVA e
CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge con distrazione al procuratore anticipatario avv. Pasquale Biondi.
Così deciso in Napoli il 15 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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