Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 04/03/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4114/2024 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CAPRIO Parte_1 C.F._1
NICOLA presso il cui studio in Frattamaggiore (NA) elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell'ente, giusta procura in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.02.2024 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 09/02/2009 al 10/03/2020, ha dedotto che, in data Controparte_2
10/03/2020 ha risolto il proprio rapporto di lavoro con la convenuta società, a seguito di licenziamento e che, con sentenza n. 60/2020 dell'8/10/2020, il Tribunale di Napoli Nord ne ha dichiarato il fallimento;
ha allegato di essere stato ammesso per la somma di €. 1.418,89 a titolo di TFR e di aver conseguentemente presentato domanda al Fondo di garanzia all' per ottenere il CP_1 relativo pagamento, ex art. 2 L. 297/82. Il rigetto della domanda da parte dell' è stato CP_3 motivato dall'essere “periodo interamente coperto da previdenza complementare”. Il ricorrente ha, pertanto, concluso chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione della somma di €. 1.418,89 a carico del Fondo di Garanzia a titolo di trattamento di fine rapporto, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese, diritti ed CP_1 onorari di causa;
ne ha eccepito l'improcedibilità ai sensi dell'art. 443 c.p.c., non avendo il ricorrente esperito i ricorsi amministrativi avverso l'esito della richiesta di differenza nell'avvenuto pagamento del TFR, né dimostrato la sussistenza di tale presupposto per la proponibilità dell'azione giudiziaria;
ha dedotto, altresì, che il TFR non rientrava nella competenza del Fondo di garanzia, essendo l'azienda in oggetto tenuta al versamento al Fondo di tesoreria: l'istante infatti aveva disposto che il proprio TFR fosse destinato presso un fondo di previdenza complementare e non aveva richiesto, in via amministrativa, il pagamento della PC.
In udienza il ricorrente ha precisato che la domanda atteneva ad un residuo non percepito dal lavoratore di Tfr rimasto in azienda e non versato al fondo di tesoreria.
2. L'istante ha documentato di aver proposto domanda amministrativa in data 8.3.2022 per l'importo di TFR dovuto dal Fondo di Garanzia, pari ad €. 1.418,89, e dal CUD prodotto in atti è emerso che l'importo de quo, per il quale l'istante ha fatto istanza di ammissione al passivo, in misura maggiore a quella oggi richiesta, è indicato quale TFR rimasto in azienda: €. 2.242,25, ammessi al passivo dal G.D. in data 29.3.2021. Devono reputarsi infondati gli asseriti vizi preliminari sollevati dall' , attesa la presenza di CP_1 domanda e della documentazione tutta a corredo;
non vi è prova documentale di destinazione del
TFR ad un fondo di previdenza complementare.
gli accessori decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro (10.3.2020), ex art. 2 legge 297/1982 (cfr. Cass.
15945/2004 e 11009/2008) ed è possibile il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal momento che l'accollo da parte dell' del debito del datore di lavoro, deve essere CP_1 volto a soddisfare il credito inadempiuto nel suo ammontare complessivo (cfr. Cass. 27917/05 e
16617/2011) con la conseguenza che sulla sorta maturano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come sopra precisato e fino alla data del pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente di €. CP_1
1.418,89, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 10.3.2020 fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 1.310,00, oltre spese forfettarie, IVA, CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Napoli, il 4.3.25
Il Giudice
dr. Roberta Manzon