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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11834/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE Parte_1 C.F._1 LUCA e dell'avv. SANTINI SARA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in il difensore avv. Email_1
IANNACCONE LUCA
VITA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI CP_1 C.F._3
MARISA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARTINI
MARISA
ricorrenti con l'intervento
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2123/2017 pubbl. il 06/10/2017 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto delle parti. Dall'unione sono nati i figli: (2.2.2003), Per_1
(4.5.2005) e (22.5.2006), tutti oggi maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_3
autosufficienti. Col ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio le parti chiedono di modificare parzialmente le condizioni di cui alla citata sentenza. Le condizioni concordate cono conformi a legge e vanno pertanto recepite integralmente col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali pagina 1 di 4 trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo fra le parti le condizioni di cui alla sentenza n. 2123/2017 pubbl. il 06/10/2017 di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono parzialmente modificate come segue:
1 ) ferma l'assegnazione della ex casa coniugale alla sig.ra di cui al punto 4 della sentenza di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. , dal mese di ottobre 2024, Parte_1
contribuirà al mantenimento dei figli , e versando alla sig.ra Per_1 Per_2 Per_3 [...]
l'importo mensile di € 1.800,00 (milleottocento/00), quindi € 600,00 (seicento/00) per Parte_2
ciascun figlio, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con primo aggiornamento nel mese di ottobre 2025; detta somma sarà corrisposta, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, come avvenuto sino ad oggi, su c/c intestato alla sig.ra e acceso presso POSTE ITALIANE, via Michele Ferro n.27/A, 40053 Crespellano CP_1
Valsamoggia (BO), Iban [...]. Il padre contribuirà, altresì, al mantenimento dei figli facendosi carico del 100% delle spese straordinarie ad essi relative da intendersi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico del Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari prescritti da medico del Servizio Sanitario
Nazionale ma da effettuarsi in regime privatistico (a pagamento); d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e)
pagina 2 di 4 alloggio presso la sede universitaria o privato;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non
richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, b) pre-scuola e dopo scuola, c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia, c) viaggi e vacanze. A tale elenco, inoltre, dovranno essere aggiunte le seguenti voci di spesa: spese per il conseguimento della patente di guida, nonché per assicurazione, bollo e manutenzione di motoveicoli e autoveicoli in uso ai figli;
spese per corsi universitari, Erasmus, master (anche all'estero) e relativi costi per alloggio presso la sede universitaria o sedi studentesche, Erasmus, master e/o alloggio privato (anche all'estero); spese di trasporto (bus, treno, aereo, metro) per necessità di studio e/o vacanze. A miglior comprensione: il preventivo accordo relativo alle spese straordinarie poste a carico del sig. in ragione di Parte_1
quanto sopra, è da intendersi fra il padre e i figli (non la loro madre). Laddove al sig.ra si CP_1
trovasse ad anticipare somme dovute dal sig. (per i figli e per le causali predette), Parte_1
quest'ultimo, a fronte di idonea documentazione (fattura, ricevuta fiscale, scontrino, contenente indicazione del codice fiscale del minore etc.), rimborserà tali spese entro la fine del mese successivo alla data di esibizione delle pezze giustificative. Si precisa infine che tutte le volte in cui sia possibile il sig. giusti accordi intercorsi con i figli sulla spesa straordinaria da Parte_1
sostenere, provvederà, lui medesimo, al pagamento in forma diretta di detta spesa facendosi fornire direttamente dai figli i documenti e le informazioni necessarie per provvedere al pagamento. Il sig. si farà carico, altresì, dell'acquisto di un'autovettura usata del valore Parte_1
massimo di € 4/5.000,00 (quattro/cinquemila/00) per sovvenire alle esigenze dei figli. Tale acquisto verrà effettuato dopo il conseguimento della patente di guida da parte del figlio e per Per_3
diretti accordi padre/figlio. Le detrazioni fiscali per i “figli a carico” spetteranno al sig. Parte_1
al 100%. A miglior chiarimento fra le parti: la sig.ra è assegnataria dell'immobile di
[...] CP_1
Crespellano (BO), via della Costituzione, n. 10 in ragione della convivenza con i figli non economicamente autosufficienti. La sig.ra è obbligata a sostenere, con puntualità, le CP_1
relative spese condominiali di gestione ordinaria di sua spettanza.
2) Fatto salvo quanto previsto al punto n. 1 che precede, le Parti danno atto di aver adempiuto alle condizioni tutte di cui alla sentenza 2123/2017 emessa dal Tribunale di Bologna in data 01/08/2017
pagina 3 di 4 e pubblicata in data 06/10/2017, di essere economicamente autosufficienti e di non avere altre pretese reciproche per nessuna ragione o titolo, neppure in relazione agli obblighi relativi al mantenimento (ordinario e per spese straordinarie) dei figli che, fino ad oggi, hanno onorato puntualmente.
3) Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11834/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE Parte_1 C.F._1 LUCA e dell'avv. SANTINI SARA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in il difensore avv. Email_1
IANNACCONE LUCA
VITA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI CP_1 C.F._3
MARISA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARTINI
MARISA
ricorrenti con l'intervento
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2123/2017 pubbl. il 06/10/2017 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto delle parti. Dall'unione sono nati i figli: (2.2.2003), Per_1
(4.5.2005) e (22.5.2006), tutti oggi maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_3
autosufficienti. Col ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio le parti chiedono di modificare parzialmente le condizioni di cui alla citata sentenza. Le condizioni concordate cono conformi a legge e vanno pertanto recepite integralmente col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali pagina 1 di 4 trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo fra le parti le condizioni di cui alla sentenza n. 2123/2017 pubbl. il 06/10/2017 di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono parzialmente modificate come segue:
1 ) ferma l'assegnazione della ex casa coniugale alla sig.ra di cui al punto 4 della sentenza di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. , dal mese di ottobre 2024, Parte_1
contribuirà al mantenimento dei figli , e versando alla sig.ra Per_1 Per_2 Per_3 [...]
l'importo mensile di € 1.800,00 (milleottocento/00), quindi € 600,00 (seicento/00) per Parte_2
ciascun figlio, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con primo aggiornamento nel mese di ottobre 2025; detta somma sarà corrisposta, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, come avvenuto sino ad oggi, su c/c intestato alla sig.ra e acceso presso POSTE ITALIANE, via Michele Ferro n.27/A, 40053 Crespellano CP_1
Valsamoggia (BO), Iban [...]. Il padre contribuirà, altresì, al mantenimento dei figli facendosi carico del 100% delle spese straordinarie ad essi relative da intendersi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico del Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari prescritti da medico del Servizio Sanitario
Nazionale ma da effettuarsi in regime privatistico (a pagamento); d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e)
pagina 2 di 4 alloggio presso la sede universitaria o privato;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non
richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, b) pre-scuola e dopo scuola, c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia, c) viaggi e vacanze. A tale elenco, inoltre, dovranno essere aggiunte le seguenti voci di spesa: spese per il conseguimento della patente di guida, nonché per assicurazione, bollo e manutenzione di motoveicoli e autoveicoli in uso ai figli;
spese per corsi universitari, Erasmus, master (anche all'estero) e relativi costi per alloggio presso la sede universitaria o sedi studentesche, Erasmus, master e/o alloggio privato (anche all'estero); spese di trasporto (bus, treno, aereo, metro) per necessità di studio e/o vacanze. A miglior comprensione: il preventivo accordo relativo alle spese straordinarie poste a carico del sig. in ragione di Parte_1
quanto sopra, è da intendersi fra il padre e i figli (non la loro madre). Laddove al sig.ra si CP_1
trovasse ad anticipare somme dovute dal sig. (per i figli e per le causali predette), Parte_1
quest'ultimo, a fronte di idonea documentazione (fattura, ricevuta fiscale, scontrino, contenente indicazione del codice fiscale del minore etc.), rimborserà tali spese entro la fine del mese successivo alla data di esibizione delle pezze giustificative. Si precisa infine che tutte le volte in cui sia possibile il sig. giusti accordi intercorsi con i figli sulla spesa straordinaria da Parte_1
sostenere, provvederà, lui medesimo, al pagamento in forma diretta di detta spesa facendosi fornire direttamente dai figli i documenti e le informazioni necessarie per provvedere al pagamento. Il sig. si farà carico, altresì, dell'acquisto di un'autovettura usata del valore Parte_1
massimo di € 4/5.000,00 (quattro/cinquemila/00) per sovvenire alle esigenze dei figli. Tale acquisto verrà effettuato dopo il conseguimento della patente di guida da parte del figlio e per Per_3
diretti accordi padre/figlio. Le detrazioni fiscali per i “figli a carico” spetteranno al sig. Parte_1
al 100%. A miglior chiarimento fra le parti: la sig.ra è assegnataria dell'immobile di
[...] CP_1
Crespellano (BO), via della Costituzione, n. 10 in ragione della convivenza con i figli non economicamente autosufficienti. La sig.ra è obbligata a sostenere, con puntualità, le CP_1
relative spese condominiali di gestione ordinaria di sua spettanza.
2) Fatto salvo quanto previsto al punto n. 1 che precede, le Parti danno atto di aver adempiuto alle condizioni tutte di cui alla sentenza 2123/2017 emessa dal Tribunale di Bologna in data 01/08/2017
pagina 3 di 4 e pubblicata in data 06/10/2017, di essere economicamente autosufficienti e di non avere altre pretese reciproche per nessuna ragione o titolo, neppure in relazione agli obblighi relativi al mantenimento (ordinario e per spese straordinarie) dei figli che, fino ad oggi, hanno onorato puntualmente.
3) Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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