TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE II CIVILE in composizione collegiale nella persona dei giudici: dott.ssa Paola Demaria Presidente dott.ssa Silvia Semini Giudice rel. dott.ssa Simona Gambacorta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 24258/2022 R.G. promossa da
C.F. , elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1
Corso Vittorio Emanuele II n. 84, presso e nello studio dell'avv. Donatella Ambasciano e che lo rappresenta e difende con l'avv. Debora Gallina in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione, su supporto cartaceo depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
ATTORE contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in Ivrea, Via CP_1 C.F._2 di Vittorio n.4, presso e nello studio dell'avv. Alberto Bazzani, che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su supporto cartaceo depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di nullità di testamento olografo per difetto di autografia - azione di riduzione – scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
pagina 1 di 24 “precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alla propria memoria ex art. 183 VI^ comma n.1 c.p.c. del 15.06.2023 e che si intendono integralmente ripetute e trascritte”,
….segnatamente:
“IN VIA ISTRUTTORIA
- Ordinare il deposito e/o l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale del documento redatto e sottoscritto in data 09.07.2014 (testamento olografo) pubblicato in data
14.04.2021 Repertorio n. 14496 Raccolta n. 11680 Notaio Dott. a Persona_1 quest'ultimo in qualità di Notaio depositario;
-Disporre Consulenza Tecnica Grafologica (C.T.U.) sul documento redatto e sottoscritto in data 09.07.2014 (testamento olografo) pubblicato in data 14.04.2021 Repertorio n.
14496 Raccolta n. 11680 Notaio Dott. (cfr. doc. 22A) volta ad accertare la Persona_1 non autenticità del testamento olografo e, pertanto, che la stesura e sottoscrizione non è attribuibile alla sig.ra usando come scritture di comparazione: - Controparte_2
l'originale lettera assunzione del 07.09.1970 (cfr. CP_2 Controparte_3 doc. 22B che si provvederà a depositare, in originale, altresì, in Cancelleria con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), - l'originale domanda di iscrizione
(cfr. doc. 22C che si provvederà a depositare, in originale, Controparte_4 altresì, in Cancelleria con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), - atto di assegnazione repertorio n. 17384 volume n. 8376 del 14.12.1995 Notaio Dott. Persona_2
(cfr. doc. 22D che si provvederà a depositare, in copia conforme rilasciata telematicamente, altresì, in Cancelleria con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c.), - atto di compravendita repertorio n. 187132 raccolta n. 7789 del 04.07.1996
Notaio Dott. (cfr. doc. 22E che si provvederà a depositare, in copia Persona_3 conforme, altresì, in Cancelleria con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c.), - carta d'identità del 02.02.2004 Comune di Torino (cfr. doc. Controparte_2
22F che si provvederà a depositare in copia cartacea, altresì, in Cancelleria con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), -
[...]
(cfr. doc. 22G che si provvederà Controparte_5
a depositare, in copia conforme, altresì, in Cancelleria con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), - richiesta di emissione carta d'identità del Controparte_2
14.02.2014 (cfr. doc. 22H che si provvederà a depositare, in copia cartacea, altresì, in pagina 2 di 24 Cancelleria con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), - dichiarazione successione (cfr. doc. 22I che si provvederà a depositare, in copia Persona_4 cartacea, altresì, in Cancelleria con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c.), - dichiarazione pratica n. 892/2016 e autentica di firma repertorio n. 3528 (cfr. doc. 22L che si provvederà a depositare, in copia conforme, altresì, in Cancelleria con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Pertanto, si insta, sin d'ora, affinché il Giudice Voglia disporre le dovute cautele tutte opportune per la custodia e conservazione dei predetti documenti, così come previsto ex lege, che si portano in comparazione.
-Ordinare alla sig.ra di rendere il conto dei prelievi e/o pagamenti CP_1 effettuati dai conti correnti n. 1028029799, n. 57782690 e n. 95379335 accesi presso
Poste Italiane S.p.a. dal 05.08.2015 al 19.01.2021 e, pertanto, ordinare ex art. 263 c.p.c. alla sig.ra la presentazione dei rendiconti, con l'esibizione di tutta la CP_1 necessaria documentazione relativa alla gestione dei c/c postali n. 1028029799 intestato a , c/c n. 57782690 intestato a e Controparte_2 Controparte_2 Per_4
c/c n. 95379335 intestato a e a far data dal
[...] Controparte_2 CP_6
05.08.2015 fino al 19.01.2021.
-Disporre Consulenza Tecnica (C.T.U.) volta ad accertare e determinare l'intera massa ereditaria tenendo conto delle somme avute in donazione e/o prelevate e/o utilizzate dalla sig.ra dal patrimonio materno e, pertanto, ricostruire l'asse CP_1 ereditario con determinazione delle rispettive quote e con le conseguenti determinazioni dei rapporti di dare/avere, secondo le disposizioni sulla materia tutte previste ex lege, tra le odierne parti processuali;
Accertare la divisibilità ed in difetto, determinare il valore delle quote dei seguenti beni immobili: - proprietà per 4/6 immobile ad uso abitativo sito in Torino, Via Pasteur n. 5, (piano 1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino,
Foglio1231, Part. 19, sub 3, Zona 3, categoria A/3, Cl. 4, consistenza 6,5 vani, Sup. Cat.
116 mq, Rendita € 503,55); - proprietà per 4/6 immobile ad uso autorimessa sito in
Torino, Via Pasteur n. 5 (piano T, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino,
Foglio1231, Part. 18, sub 5, Zona 3, categoria C/6, Cl. 4, consistenza 11 mq, Sup. Cat.
13 mq, Rendita € 59,08); - proprietà per 4/6 immobile ad uso autorimessa sito in Torino,
Via Pasteur n. 5 (piano T, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino,
pagina 3 di 24 Foglio1231, Part. 18, sub 6, Zona 3, categoria C/6, Cl. 4, consistenza 11 mq, Sup. Cat.
13 mq, Rendita € 59,08); - proprietà per 1/3 immobile ad uso abitativo in EC (No),
Località Urani, Strada Montagna n. 5 (piano T, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Novara, Foglio 23, Part. 521, 566, sub 13, Categoria A/2, Cl. 2, consistenza 4 vani,
Sup. Cat. 102 mq, Rendita € 423,49); - proprietà per 1/3 immobile ad uso autorimessa in
EC (No), Località Urani, Strada Montagna n. 5 (piano T, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Novara, Foglio 23, Part. 566, sub 20, Categoria C/6, Cl. 1, consistenza 70 mq, Sup. Cat. 80 mq, Rendita € 224,14); - proprietà superficiaria per 99 anni dal 25.05.1992 immobile ad uso abitativo in Sant'Antioco (CA), Via GI
TE (piano S1-T-1 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cagliari, Foglio 15,
Part. 634, Categoria A/2, Cl. 2, consistenza 7 vani, Sup. Cat. 165 mq, Rendita €
542,28), ed al contempo determinare il valore complessivo di ciascuno dei predetti immobili. Accertare la divisibilità ed in difetto, determinare il valore della quota pari a 4/6 del veicolo FIAT Punto targato DR981PR ed al contempo determinare il valore complessivo del predetto autoveicolo.
- Disporre, altresì, Consulenza Tecnica (C.T.U.) per determinare il valore locativo del locale uso abitativo sito in Torino, Via Pasteur n. 5 piano 1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio1231, Part. 19, sub 3, Zona 3, categoria A/3, Cl. 4, consistenza 6,5 vani, Sup. Cat. 116 mq, Rendita € 503,55, nonché del locale autorimessa sito in Torino, Via Pasteur n. 5 e nello specifico l'autorimessa al piano T, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio1231, Part. 18, sub 6, Zona 3, categoria C/6, Cl. 4, consistenza 11 mq, Sup. Cat. 13 mq, Rendita € 59,08, a far data dall'apertura della successione materna e sino alla effettiva divisione o vendita e/o effettivo rilascio degli immobili. (...)
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
-Previo ogni accertamento istruttorio Dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque non attribuibile alla sig.ra il documento redatto e sottoscritto in data Controparte_2
09.07.2014 (testamento olografo) pubblicato in data 14.04.2021 Repertorio n. 14496
Raccolta n. 11680 Notaio Dott. e per l'effetto Dichiarare che la Persona_1 successione della de cuius è retta ex lege e, pertanto, Dichiarare la qualità di eredi legittimi dei figli e e per l'effetto Dichiarare che tutti i Parte_1 CP_1
pagina 4 di 24 beni ereditari sono in proprietà in pari quota, pari a 1/2 ciascuno tra i figli della sig.ra
, provvedendosi all'accertamento nonché alla determinazione dell'asse Controparte_2 ereditario e delle quote spettanti a ciascun erede.
Per quanto concerne i beni immobili
-Procedersi alla divisione della quota di proprietà della de cuius pari a 4/6 dell'immobile ad uso abitativo sito in Torino, Via Pasteur n. 5, piano 1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio1231, Part. 19, sub 3, Zona 3, categoria A/3, Cl. 4, consistenza 6,5 vani, Sup. Cat. 116 mq, Rendita € 503,55;
-Procedersi alla divisione della quota di proprietà della de cuius pari a 4/6 dell'immobile ad uso autorimessa sito in Torino, Via Pasteur n. 5, piano T, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Torino, Foglio1231, Part. 18, sub 5, Zona 3, categoria C/6, Cl.
4, consistenza 11 mq, Sup. Cat. 13 mq, Rendita € 59,08;
-Procedersi alla divisione della quota di proprietà della de cuius pari a 4/6 dell'immobile ad uso autorimessa sito in Torino, Via Pasteur n. 5, piano T, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Torino, Foglio1231, Part. 18, sub 6, Zona 3, categoria C/6, Cl.
4, consistenza 11 mq, Sup. Cat. 13 mq, Rendita € 59,08;
-Procedersi alla divisione della quota di proprietà della de cuius pari ad 1/3 dell'immobile ad uso abitativo in EC (No), Località Urani, Strada Montagna n. 5, piano T, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Novara, Foglio 23, Part. 521, 566, sub 13,
Categoria A/2, Cl. 2, consistenza 4 vani, Sup. Cat. 102 mq, Rendita € 423,49;
-Procedersi alla divisione della quota di proprietà della de cuius pari ad 1/3 dell'immobile ad uso autorimessa in EC (No), Località Urani, Strada Montagna n. 5, piano T, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Novara, Foglio 23, Part. 566, sub 20,
Categoria C/6, Cl. 1, consistenza 70 mq, Sup. Cat. 80 mq, Rendita € 224,14;
-Procedersi alla divisione della quota 1/1 di proprietà superficiaria della de cuius per 99 anni dal 25.05.1992 dell'immobile ad uso abitativo sito in Sant'Antioco (CA), Via
GI TE piano S1-T-1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cagliari,
Foglio 15, Part. 634, Categoria A/2, Cl. 2, consistenza 7 vani, Sup. Cat. 165 mq, Rendita
€ 542,28.
Disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria afferente gli immobili sopra descritti e conseguentemente, disporne la vendita, con imputazione alla massa ereditaria della pagina 5 di 24 somme ricavate con successiva ripartizione in parti uguali tra gli eredi sig.ri Parte_1
e .
[...] CP_1
Per quanto concerne l'immobile ad uso abitativo sito in Torino, Via Pasteur n. 5, piano 1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio1231, Part. 19, sub 3, Zona 3, categoria A/3, Cl. 4, consistenza 6,5 vani, Sup. Cat. 116 mq, Rendita € 503,55 e l'immobile (autorimessa) sito in Torino, Via Pasteur n. 5 e nello specifico l'autorimessa al piano T, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio1231, Part. 18, sub
6, Zona 3, categoria C/6, Cl. 4, consistenza 11 mq, Sup. Cat. 13 mq, Rendita € 59,08, entrambi in uso esclusivo alla sig.ra , dichiarare tenuta e condannare la CP_1 stessa alla restituzione dei predetti immobili ed al versamento in favore della massa ereditaria a titolo di indennità di occupazione mensile la quota di sua competenza da calcolarsi sul valore complessivo pari ad Euro 940,00 (calcolato secondo i valori di locazione OMI) e da calcolarsi a far data dall'apertura della successione sino alla effettiva divisione o vendita degli immobili e/o dell'effettivo rilascio;
per quanto concerne l'immobile ad uso autorimessa la quota di sua competenza da calcolarsi sul valore complessivo pari ad Euro 106,60 (calcolato secondo i valori di locazione OMI) e da calcolarsi a far data dall'apertura della successione sino alla effettiva divisione o vendita degli immobili e/o dell'effettivo rilascio e per entrambi o altra differente somma che verrà accertata e determinata in corso di causa a titolo di indennità, previa Consulenza
Tecnica, o in subordine che le predette somme vengano portate in decurtazione sulla effettiva quota ereditaria spettante alla sig.ra . CP_1
Per quanto concerne le somme di denaro, i conti correnti ed il veicolo
-Dichiarare, previ gli accertamenti istruttori, tenuta la sig.ra alla CP_1 restituzione a favore della massa ereditaria, che dovrà essere divisa in parti uguali tra gli eredi, di quanto sia venuta in possesso, relativamente ai conti correnti n. 1028029799 intestato a , n. 57782690 intestato a e Controparte_2 Controparte_2 Per_4
e n. 95379335 intestato a e (per quest'ultimo
[...] Controparte_2 CP_6 pari al 50% di competenza ) accesi presso Poste Italiane S.p.a., Controparte_2 corrispondente alla somma pari ad Euro 153.122,38 a titolo di donazioni, prelievi e pagamenti o altra differente somma che verrà accertata in corso di causa determinata, altresì, in seguito a richiesto rendiconto, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in pagina 6 di 24 subordine che detta somma venga portata in decurtazione sulla effettiva quota ereditaria spettante alla sig.ra con restituzione in favore del fratello CP_1 Parte_1
dell'eventuale somma in eccedenza. Inoltre dichiarare tenuta e condannare la
[...] sig.ra alla restituzione a favore della massa ereditaria dei beni mobili ed CP_1 immobili che sia venuta in possesso derivanti jure hereditatis dalla de cuius.
-Procedersi, altresì, alla divisione dei conti correnti n. 1028029799, n. 57782690 e n.
95379335 accesi presso Poste Italiane S.p.a. per quanto di competenza della de cuius nella misura di 1/2 in favore di ciascun erede.
-Procedersi, altresì, alla divisione del veicolo FIAT Punto targato DR981PR intestato a
, e nonché disporre lo scioglimento Controparte_2 Parte_1 CP_1 della comunione ereditaria e conseguentemente, disporne la vendita, con imputazione alla massa ereditaria delle somme ricavate (con espresso riferimento alla quota di competenza della de cuius) con successiva ripartizione in parti uguali tra gli eredi sig.ri e . Parte_1 CP_1
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarato autentico e/o valido ed efficace il documento redatto e sottoscritto in data 09.07.2014 (testamento olografo) pubblicato in data 14.04.2021 Repertorio n. 14496 Raccolta n. 11680 Notaio Dott.
- Accertare e Dichiarare che è stata lesa la quota di legittima spettante ex Persona_1 lege al sig. pari ad 1/3 – Accertare, Dichiarare e Disporre la riduzione Parte_1 ex art. 554 c.c. delle disposizioni testamentarie della de cuius in Controparte_2 quanto eccedenti la quota di cui la de cuius poteva disporre – Accertare e Dichiarare parte attrice, , erede legittimo della de cuius, deceduta in data Parte_1
19.01.2021 - Accertare e Dichiarare che a parte attrice, , spetti, in Parte_1 qualità di figlio della de cuius, la quota riservata di 1/3 di tutto l'asse ereditario così come previsto ex lege – Disporre e Condannare la sig.ra alla reintegrazione di CP_1 detta quota dalla quota ricevuta con il testamento olografo del 09.07.2014 pubblicato in data 14.04.2021 Repertorio n. 14496 Raccolta n. 11680 Notaio Dott. e Persona_1 conseguentemente - Dichiarare tenuta e Condannare parte convenuta a CP_1 restituire e/o conferire nell'asse ereditario la quota di eredità spettante alla parte attrice e se del caso - Disporre la riduzione della quota spettante alla sig.ra sino a CP_1
pagina 7 di 24 determinare la quota del sig. , previo accertamento dell'asse Parte_1 ereditario.
Per quanto concerne i beni immobili
-Procedersi alla divisione della quota di proprietà della de cuius pari a 4/6 dell'immobile ad uso abitativo sito in Torino, Via Pasteur n. 5, piano 1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio1231, Part. 19, sub 3, Zona 3, categoria A/3, Cl. 4, consistenza 6,5 vani, Sup. Cat. 116 mq, Rendita € 503,55;
-Procedersi alla divisione della quota di proprietà della de cuius pari a 4/6 dell'immobile ad uso autorimessa sito in Torino, Via Pasteur n. 5, piano T, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Torino, Foglio1231, Part. 18, sub 5, Zona 3, categoria C/6, Cl.
4, consistenza 11 mq, Sup. Cat. 13 mq, Rendita € 59,08;
- Procedersi alla divisione della quota di proprietà della de cuius pari a 4/6 dell'immobile ad uso autorimessa sito in Torino, Via Pasteur n. 5, piano T, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Torino, Foglio1231, Part. 18, sub 6, Zona 3, categoria C/6, Cl.
4, consistenza 11 mq, Sup. Cat. 13 mq, Rendita € 59,08;
-Procedersi alla divisione della quota di proprietà della de cuius pari ad 1/3 dell'immobile ad uso abitativo in EC (No), Località Urani, Strada Montagna n. 5, piano T, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Novara, Foglio 23, Part. 521, 566, sub 13,
Categoria A/2, Cl. 2, consistenza 4 vani, Sup. Cat. 102 mq, Rendita € 423,49;
-Procedersi alla divisione della quota di proprietà della de cuius pari ad 1/3 dell'immobile ad uso autorimessa in EC (No), Località Urani, Strada Montagna n. 5, piano T, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Novara, Foglio 23, Part. 566, sub 20,
Categoria C/6, Cl. 1, consistenza 70 mq, Sup. Cat. 80 mq, Rendita € 224,14;
-Procedersi alla divisione della quota 1/1 di proprietà superficiaria della de cuius per 99 anni dal 25.05.1992 dell'immobile ad uso abitativo in Sant'Antioco (CA), Via GI
TE piano S1-T-1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cagliari, Foglio 15,
Part. 634, Categoria A/2, Cl. 2, consistenza 7 vani, Sup. Cat. 165 mq, Rendita € 542,28;
Disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria afferente gli immobili sopra descritti e conseguentemente, disporne la vendita, con imputazione alla massa ereditaria della somme ricavate con successiva ripartizione tra i figli eredi e con riferimento al sig.
l'attribuzione della quota di 1/3. Parte_1
pagina 8 di 24 Per quanto concerne l'immobile ad uso abitativo sito in Torino, Via Pasteur n. 5, piano 1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio1231, Part. 19, sub 3, Zona 3, categoria A/3, Cl. 4, consistenza 6,5 vani, Sup. Cat. 116 mq, Rendita € 503,55 e l'immobile (autorimessa) sito in Torino, Via Pasteur n. 5 e nello specifico l'autorimessa al piano T, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio1231, Part. 18, sub
6, Zona 3, categoria C/6, Cl. 4, consistenza 11 mq, Sup. Cat. 13 mq, Rendita € 59,08, entrambi in uso esclusivo alla sig.ra , dichiarare tenuta e condannare la CP_1 stessa alla restituzione dei predetti immobili ed al versamento in favore della massa ereditaria a titolo di indennità di occupazione mensile la quota di sua competenza da calcolarsi sul valore complessivo pari ad Euro 940,00 (calcolato secondo i valori di locazione OMI) e da calcolarsi a far data dall'apertura della successione sino alla effettiva divisione o vendita degli immobili e/o dell'effettivo rilascio;
per quanto concerne l'immobile ad uso autorimessa la quota di sua competenza da calcolarsi sul valore complessivo pari ad Euro 106,60 (calcolato secondo i valori di locazione OMI) e da calcolarsi a far data dall'apertura della successione sino alla effettiva divisione o vendita degli immobili e/o dell'effettivo rilascio, e per entrambi o altra differente somma che verrà accertata e determinata in corso di causa a titolo di indennità, previa Consulenza
Tecnica, o in subordine che la predetta somma venga portata in decurtazione sulla effettiva quota ereditaria spettante alla sig.ra . CP_1
Per quanto concerne le somme di denaro, i conti correnti ed il veicolo
-dichiarare tenuta e condannare la sig.ra , alla restituzione a favore della CP_1 massa ereditaria, che dovrà essere divisa tenendo conto della quota di legittima spettante ex lege al sig. pari ad 1/3, di quanto sia venuta in possesso, Parte_1 relativamente ai conti correnti n. 1028029799, n. 57782690 e n. 95379335 (per quest'ultimo pari al 50% di competenza ) accesi presso Poste Italiane Controparte_2
S.p.a. corrispondente ad Euro 153.122,38 a titolo di donazioni, prelievi e pagamenti o altra differente somma che verrà accertata in corso di causa determinata, altresì, in seguito a richiesto rendiconto, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in subordine che detta somma venga portata in decurtazione sulla effettiva quota ereditaria spettante alla sig.ra con restituzione in favore del fratello CP_1 Parte_1 dell'eventuale somma in eccedenza sino al raggiungimento della quota di 1/3
pagina 9 di 24 spettantegli ex lege. Inoltre dichiarare tenuta e condannare la sig.ra alla CP_1 restituzione a favore della massa ereditaria dei beni mobili ed immobili che sia venuta in possesso derivanti jure hereditatis dalla de cuius.
-Procedersi, altresì, alla divisione dei conti correnti n. 1028029799, n. 57782690 e n.
95379335 accesi presso Poste Italiane S.p.a. per quanto di competenza della de cuius tenendo conto della quota di legittima spettante ex lege al sig. nella Parte_1 misura di 1/3.
-Procedersi, altresì, alla divisione del veicolo FIAT Punto targato DR981PR intestato a
, e nonché disporre lo scioglimento Controparte_2 Parte_1 CP_1 della comunione ereditaria e conseguentemente, disporne la vendita, con imputazione alla massa ereditaria della somme ricavate (con espresso riferimento alla quota di competenza della de cuius) con successiva ripartizione tra gli eredi sig.ri Parte_1
e e con riferimento all'odierno attore per la quota di 1/3.
[...] CP_1
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese di lite, compresi gli esposti, oltre spese generali 15,00%, oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge di questa procedura.
… Richiama altresì tutte le istanze istruttorie di cui alle proprie memorie ex art. 183 VI^ comma n. 2 e n.3 c.p.c., rispettivamente del 12.07.2023 e del 04.09.2023, insistendo per l'ammissione delle stesse (con particolare riferimento alla TU contabile). Insiste, inoltre, per l'ammissione di tutti i documenti prodotti in atti e dichiara, poi, di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove eventualmente formulare da controparte”.
Per parte convenuta:
“In via preliminare
Si insiste affinchè l'Ecc.mo Giudice adito voglia disporre la rinnovazione della consulenza grafologica predisposta dal Dott. per i motivi già esposti a verbale Per_5 nelle udienze del 25/09/2024 e 11/12/2024, tutti richiamati.
Nel merito e in principalità
Si precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta del 10/05/2023
… Respingere le conclusioni ex adverso formulate in via principale in quanto infondate in fatto e diritto.
pagina 10 di 24 Previo accertamento dell'asse ereditario, disporre la divisione del medesimo assegnando 2/3 dello stesso alla sig.ra e 1/3 al sig. . CP_1 Parte_1
In via istruttoria
Si precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta del 10/05/2023, così come integrate con le memorie ex art. 183 co n. 2 e 3 cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19.12.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Torino chiedendo di accertare la nullità CP_1 del testamento olografo a firma di – madre delle parti, nata il [...] Controparte_2
a AL SE e deceduta in Torino il 19.1.2021 – redatto in data 9.7.2014 e pubblicato il 14.4.2021 (Repertorio n. 14496, Raccolta n. 11680) dal Notaio Dott. Per_1
testamento con cui la convenuta veniva istituita erede universale.
[...]
L'attore ha contestato la genuinità della scheda testamentaria, sia nella redazione che nella sottoscrizione, fondando la propria domanda sulle seguenti circostanze:
- la testatrice era da tempo affetta da gravi patologie che ne avevano Controparte_2 compromesso l'autonomia e dopo il decesso del coniuge, avvenuto il 5.8.2015, si era trovata a dover affrontare la quotidianità in solitudine, gravata dal peso della propria condizione clinica;
- dopo la morte del padre avvenuta nel 2015, la convenuta aveva CP_1 assunto il controllo esclusivo della gestione economico-patrimoniale della de cuius, escludendo l'attore, il quale si occupava della salute della madre e dell'assistenza quotidiana;
- in particolare, la testatrice versava da tempo in uno stato di infermità mentale abituale, con compromissione permanente delle facoltà psichiche e volitive, tale da renderla incapace di curare i propri interessi, condizione che si manifestava con perdita di memoria, difficoltà comunicative e cognitive, disorientamento, incapacità di riconoscere i familiari e di gestire il denaro, fino a ritrovarsi in uno stato vegetativo;
- più nel dettaglio, l'attore ha ricostruito il quadro clinico della de cuius attraverso il diario medico tenuto fino al 2018 dal medico curante, che aveva documentato diagnosi di depressione ansiosa (2007-2009), disorientamento spazio-temporale, episodi ischemici cerebrali con perdita di memoria e orientamento, vasculopatia pagina 11 di 24 cerebrale (2014-2015), fino alla diagnosi di Alzheimer nel 2016, con progressivo deterioramento cognitivo nel 2017, caratterizzato da difficoltà di tipo attentivo, prassico-costruttivo e di fluenza del linguaggio, certificando infine nel 2020 - il nuovo medico di base subentrato - la presenza di demenza senile e vascolopatia cerebrale;
- a partire dal 2018, a seguito del rifiuto della sorella di fornire documentazione contabile relativa ai conti correnti intestati alla madre, si era visto Parte_1 costretto ad interrompere ogni rapporto con la convenuta, limitandosi – suo malgrado
– a far visita alla madre in sua assenza per evitare conflitti;
- in considerazione del quadro clinico fortemente compromesso, l'attore aveva promosso nel 2020 dinanzi al Tribunale di Torino una procedura di interdizione, chiedendo la nomina di un tutore terzo, data la forte conflittualità con la convenuta;
- nel corso dell'esame dell'interdicenda, la stessa risultava allettata e non in grado di rispondere alle domande, e nelle more del giudizio decedeva, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto alla domanda di accertamento negativo proposta in via principale, l'attore ha sostenuto la falsità del testamento olografo datato 9.7.2014 e pubblicato il 14.4.2021
(Repertorio n. 14496, Raccolta n. 11680) dal Notaio Dott. con cui Persona_1 veniva nominata erede universale e venivano, al contempo, esclusi CP_1
l'attore e il marito della testatrice, quest'ultimo ancora in vita al momento della redazione dell'atto di ultima volontà: a sostegno di tale doglianza l'attore ha prodotto una perizia grafologica redatta dal proprio perito che, incaricato di verificare l'autografia del testamento vergato da in data 9.7.2014, concludeva Controparte_2 per la non autenticità della grafia del testo e della sottoscrizione.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto in via principale l'accertamento della nullità del testamento olografo redatto da ai sensi dell'art. 606 c.c. Controparte_2 per non autenticità della autografia e/o della sottoscrizione della scheda testamentaria, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto i beni immobili descritti in atto di citazione, la condanna della convenuta alla restituzione a favore della massa ereditaria di quanto prelevato dai conti correnti intestati e/o cointestati alla de cuius accesi presso Poste Italiane S.p.A., come ricostruito nella perizia di parte prodotta, e al pagamento dell'indennità di pagina 12 di 24 occupazione per l'immobile occupato in via esclusiva a far data dal mese di giugno
2019; in subordine, per l'ipotesi di ritenuta autenticità del testamento redatto e sottoscritto in data 9.7.2025, ha chiesto accertarsi la lesione della quota di legittima, disporsi quindi la riduzione delle disposizioni testamentarie e procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
2. La convenuta si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione di CP_1 parte attrice, a suo parere lacunosa e omissiva;
ha ritenuto che per il corretto inquadramento della vicenda fosse indispensabile delineare il contesto famigliare nel quale si erano svolti i fatti e ha rappresentato le seguenti circostanze:
- era coniugata con , in regime di comunione dei Controparte_2 Persona_4 beni e negli ultimi anni di vita del coniuge – deceduto nel 2015 – il rapporto tra i due era segnato da forti tensioni, che avevano influito sullo stato psicologico e, evidentemente, sulle scelte testamentarie della de cuius;
- nonostante le patologie da cui era affetta, la testatrice conservava piena capacità di gestire autonomamente tutte le attività quotidiane e sociali, e tra i motivi di conflitto con il marito vi era la volontà di quest'ultimo di vendere un immobile sito in
Sardegna, di proprietà esclusiva della moglie, contro il volere della stessa;
- dopo la morte del coniuge, iniziò a convivere stabilmente con la Controparte_2 sorella nello stesso stabile in cui risiedeva anche la convenuta, la quale si occupava delle necessità quotidiane della madre e della zia;
- con il tempo le condizioni di salute della testatrice peggiorarono, rendendo necessaria un'assistenza continuativa, assistenza inizialmente garantita dalla convenuta, affidata, poi, a partire dal 2018, ad una badante con orario giornaliero esteso anche ai festivi, compensata in contanti prelevati dal conto corrente intestato alla testatrice, ed infine alla sig.ra , con identiche mansioni ed Parte_2 orario e con le stesse modalità di compenso;
- contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non vi era stata alcuna estromissione dello stesso dalla gestione della vita della madre, né egli era stato costretto a visitarla clandestinamente, piuttosto le sue visite si erano diradate per effetto del pagina 13 di 24 deterioramento dei rapporti tra i fratelli, ma egli continuò a ricevere informazioni dalla sorella e a comunicarle le proprie visite;
- fino al decesso di la convenuta si è occupata di tutte le esigenze di Controparte_2 vita e di cura della madre, provvedendo ai pagamenti necessari anche attraverso i movimenti bancari contestati in citazione, sempre nel rispetto delle volontà materne e in virtù della piena fiducia riposta in lei;
- quanto alle condizioni di salute in cui versava la testatrice, secondo parte convenuta la de cuius era pienamente capace di intende e di volere al momento della redazione del testamento, mentre l'aggravamento del suo stato di salute era sopraggiunto in un momento successivo.
Con riguardo alla questione della genuinità del testamento, la convenuta ha contestato gli assunti posti alla base della tesi avversaria, individuati nella esclusione dal testamento del marito e del figlio e nell'esito della perizia grafologica di parte: con riferimento al primo argomento, ha rappresentato che l'esclusione del marito era coerente con il deterioramento dei rapporti tra i coniugi, sostenendo che uno dei principali motivi di dissidio era la volontà del marito di alienare l'immobile in
Sardegna contro il volere della moglie, essendo quindi plausibile, secondo la convenuta, che la testatrice avesse voluto escludere il coniuge per evitare che potesse disporre del bene in caso di premorienza;
quanto all'esclusione dell'attore, ha sostenuto che essa era da ricondurre alla disgregazione dei rapporti familiari intervenuta tra madre e figlio.
La convenuta ha, infine, contestato l'attendibilità della perizia grafologica di parte sostenendo che:
- l'accertamento peritale è stato condotto su una copia del testamento e non sull'originale;
- l'assenza dell'originale ha impedito la valutazione di elementi fondamentali come la pressione della scrittura e la sua tridimensionalità;
- le scritture di comparazione utilizzate sono, per la maggior parte, copie o scansioni, con conseguente rischio di distorsioni.
La convenuta ha, poi, osservato quanto ai conti correnti elencati da controparte che nel conto intestato a e – come riconosciuto dallo stesso perito Controparte_2 CP_6
pagina 14 di 24 incaricato dall'attore - confluiva esclusivamente la pensione di quest'ultima e pertanto le somme ivi giacenti non potevano essere considerate parti dell'asse ereditario;
ha ribadito che le somme provenienti dagli altri due conti erano state impiegate nel corso degli anni per far fronte alle incombenze della madre, ed ha contestato la domanda di pagamento di un'indennità di occupazione, osservando che l'utilizzo dell'immobile era stato determinato da questioni legate alla necessità di garantire assistenza continua alla madre: ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
3. In corso di causa, concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., è stata disposta TU grafologica in ordine alla riconducibilità del testamento alla de cuius e sono stati ammessi alcuni dei capitoli di prova formulati da parte convenuta;
sostituito il
Giudice titolare all'esito di concorso interno, depositata la relazione peritale, su istanza di parte convenuta sono stati chiesti chiarimenti al TU e sono stati escussi i testi intimati.
All'esito, essendo stato valutato esaustivo l'elaborato depositato dal TU, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni ai fini della pronuncia sulle domande attoree già istruite, il cui esame doveva ritenersi preliminare rispetto a quelle aventi ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria previa determinazione delle quote spettante alle parti: sostituita l'udienza col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine concesso la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. Sulla domanda di nullità del testamento olografo per difetto di autografia o sottoscrizione
L'attore ha proposto, in via principale, la domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità del testamento olografo redatto in data 9.7.2014 e pubblicato il 14.4.2021
(Repertorio n. 14496, Raccolta n. 11680) dal Notaio Dott. attribuito a Persona_1
deceduta in Torino il 19.1.2021. Controparte_2
Con tale testamento (cfr. doc. 22A fasc. attoreo) la de cuius ha nominato erede universale così disponendo: “io sottoscritta nata il CP_1 Controparte_2
pagina 15 di 24 10.02.1941 a S. AN SE nomino come mia unica erede universale mia figlia
”. CP_1
La parte attrice lamenta il difetto di autografia della scheda testamentaria, allegando a sostegno della propria pretesa la perizia grafologica redatta in data 9.9.2022 (cfr. doc.
22 fasc. attoreo) dal perito incaricato, al quale è stato richiesto di “verificare l'autografia del testamento datato 09.07.2014 a firma , pubblicato dal Notaio Controparte_2
a Torino in data 14.04.2021”. Persona_1
Il perito di parte attrice, dopo aver svolto i necessari accertamenti grafici, ha concluso ritenendo che “Il testamento olografo datato 09.07.2014 a firma Controparte_2 presenta elementi gestuali, formali e costruttivi che avallano la tesi di , ossia CP_7 non riconducibilità alla mano dell'apparente testatrice relativamente a tutte le sue parti, testo e firma.
- Non risultano fondate le ipotesi di variabilità genuina, esecuzione con difficoltà contingenti/ patologiche transitorie, stesura contraddistinta da “sacralità”, “ufficialità”,
“bella copia”.
- La meccanicità e la fissità del tracciato non sono consone in generale alle manifestazioni grafiche della RA e sono incongruenti in particolare con la CP_2 data apparente, 9 luglio 2014, quando la de cuius aveva malesseri di salute e preoccupazione/ depressione ansiosa per la minata salute del marito.
- Le caratteristiche grafiche del testamento in verifica risultano essere quelle tipiche dell'imitazione di forme note circa la firma. Non sono disponibili termini comparativi omogenei per il testo, che comunque esprime analogamente estraneità di mano rispetto al grafismo della RA . CP_2
- È dato ipotizzare che il testamento sia stato realizzato da una mano sicura che ha scritto in modo scolastico ed elementare ispirandosi alle forme emerse nelle sottoscrizioni, proponendole in modo lento e meccanico, senza la caratteristica vivacità autografa.
- La stentatezza e l'impaccio esecutivo del testamento non paiono essere espressione della mano autografa nemmeno ipotizzando transitorietà dei fenomeni che potrebbero essere subentrati ed essere stati superati nell'estate del 2014.
pagina 16 di 24 - Valutata e risultata non fondata l'ipotesi di mano aiutata/ guidata con i diversi gradi possibili di interazione tra mano guidata e mano guidante.
- La diversa conduzione del gesto e la diversa logica dei costrutti, in presenza di analogia esteriore, palesano quindi l'artificio posto in essere” (cfr. pag. 47 doc. 22 attoreo).
Nel corso del giudizio, il Giudice Istruttore ha ritenuto opportuno acquisire un parere tecnico in merito all'autografia della scheda testamentaria vergata da e Controparte_2 si è, quindi, proceduto a nominare il TU (dott. grafologo forense ed Persona_6 esperto di malattie della scrittura), il quale ha svolto le operazioni peritali nel contraddittorio con i TP nominati dalle parti e ha proceduto all'espletamento dell'incarico dando atto nell'elaborato peritale depositato in data 12.7.2024 delle operazioni svolte e dei relativi aspetti metodologici.
La relazione depositata dà conto delle operazioni di verificazione della scheda testamentaria oggetto del giudizio, effettuate mediante l'utilizzo delle sottoscrizioni presenti nei seguenti documenti autografi originali redatti da nel Controparte_2 periodo compreso tra il 1990 e il 2016: A1 - firma su lettera di assunzione presso la in data 7.9.1970 (originale); A2 - firma su Domanda di Controparte_3 iscrizione al Gruppo Anziani Pininfarina S.p.A. in data 20.9.1990 (originale); A3: firma su
Procura speciale, rogito Notaio dott. rep. 182952 in data 5.12.1995, Persona_3 allegato al Rep. 17384 racc. 8367 Atto di assegnazione, Notaio Dr. di Persona_2
Cagliari (prodotto in copia conforme all'originale); A4 - due firme vergate su
“Compravendita di locali” rogito Notaio dott. rep. 187132 racc. 7789 Persona_3 vergate in data 4.7.1996 (originale); A5: firma vergata su C.I. n. rilasciata NumeroD_1 dal Comune di Torino in data 2.2.2004 (originale); A6 - firme presenti nell'originale della cartella clinica n.2021/039288 con data ricovero 25/9/2012; A7 - firme sul cartellino di richiesta carta d'identità e sulla busta di richiesta C.I. n. rilasciata dal NumeroD_2
Comune di Torino in data 14.2.2014 (originale); A8: firma “Dichiarazione” pratica n°892/2016 datata 27.7.2016 (originale); A9: firma su “Dichiarazione di Successione”
(defunto ) numero 2905 volume 9990 datata 4.8.2016. Persona_4
pagina 17 di 24 Le operazioni di verificazione della scheda testamentaria hanno tenuto conto, in accordo con quanto previsto dal quesito conferito al TU, delle condizioni di salute, fisiche e psichiche della testatrice, quali risultanti dalla documentazione clinica prodotta in atti.
In particolare, il TU ha dato atto che “le firme autografe comparative della signora
risultano quantitativamente e qualitativamente idonee allo studio delle Controparte_2 sue caratteristiche grafologiche, in quanto abbracciano il periodo 1970/2016 e di cui alcune (firme sul cartellino di richiesta carta d'identità e sulla busta di richiesta C.I. n.
[...]
rilasciata dal Comune di Torino in data 14.2.2014) coeve alla data portata dal Nume_2 testamento in verifica (9/7/2014)” (pag.13 relazione TU).
Con riferimento all'analisi delle scrittura di comparazione e alla eventuale incidenza delle condizioni cliniche della testatrice sulle capacità grafologiche, il TU ha affermato che “le firme, in particolare quelle rilasciate tra l'età di 71 e 75 anni compiuti, di cui molte su vari consensi informati e autorizzazioni diagnostiche e chirurgiche varie, presentano una normale “sicurezza” esecutiva compatibile con l'età del Soggetto e sono rappresentate dal cognome “ ” seguito dal nome “ ”. CP_2 CP_2
Le componenti letterali sono completamente rappresentate, con pochissime variabilità nelle alzate del mezzo che risultano così tendenzialmente rappresentate “ ” e CP_2
“ ” o “ ”. CP_2 CP_2
Le caratteristiche grafologiche esprimono pertanto un grafismo costante, caratterizzato da inclinazione degli assi letterali varia, da una movimentazione leggermente mossa sul piano di scrittura, da pressione sul mezzo grafico naturalmente alternata.
Non sono presenti sovrapposizioni di segno, stacchi anomali, tentennamenti e/o particolari tratti tremorigeni, tranne una piccola incertezza nel nome “ ” della CP_2 firma A9 del 4 agosto 2016.
L'avere a disposizione anche scrittura autografa della signora , Controparte_2 eseguita sul consenso al trattamento dei dati personali datato 16/2/2012 dell'Azienda
Ospedaliera San AN Battista di Torino, ha consentito di acquisire dati grafologici sulla capacità e dinamica esecutiva delle componenti letterali della de cuius.
Nel complesso, nelle firme e nella scrittura autografa, considerando gli aspetti patologici della de cuius, così come rilevati dalle informazioni medico-cliniche agli atti, non si evidenziano segni grafopatologici indicanti alterazioni neuro-motorie nella conduzione
pagina 18 di 24 dei tracciati letterali. La dinamica vergativa si presenta sicura” (cfr. pag. 14 relazione
TU).
Con riferimento, poi all'analisi condotta sull'originale della scheda testamentaria, premesso che “Gli accertamenti con idonea strumentazione tecnico-scientifica … hanno consentito di analizzare il supporto cartaceo, analizzare il mezzo grafico usato e cogliere la completezza delle caratteristiche grafologiche della scrittura testamentaria”, l'indagine grafologica ha rilevato, tra gli altri aspetti, che “Il “ductus” manifesta contraddizioni nella conduzione del gesto grafico che presenta esecuzione di componenti letterali più fluide
e dinamiche in contrasto con altre eseguite in palese e innaturale incertezza” e che “la pressione e il ritmo esecutivo – che rappresentano indici di spontaneità esecutiva – sono disomogenei nella conduzione del gesto scrittorio;
quest'ultimo viene apposto sul supporto cartaceo con interruzioni del pensiero grafico, con alterazioni e sospensioni della continuità esecutiva;
con tratti pesanti;
tutte caratteristiche grafologiche sintomatiche e riferibili a una produzione grafo-motoria riferibile a tentativi di produrre una scrittura non derivante dai propri pattern grafo-esecutivi cerebrali, ma riferibili ad
“espressione grafica” derivante da un tentativo di imitazione di forme grafiche altri.
Il gesto grafico compositivo della scheda testamentaria in verifica presenta riferimenti a strutture letterali di stampo scolastico;
risulta sufficientemente leggibile seppur steso in maniera apparentemente difficoltata, con sovrapposizioni anomale di segno, alzate del mezzo non naturali;
varia l'inclinazione degli assi letterali;
presenti alcuni errori ortografici, ripassi e ispessimenti in tratti grafici.
Le apparenti difficoltà grafo-motorie sono state considerate/valutate anche alla luce delle condizioni di salute, fisiche e psichiche della de cuius, così come risultano dalla documentazione clinica prodotta in atti e dagli atti del procedimento di interdizione n.
16826/2020 in atti, e dell'età del testatore – così come richiesto nello specifico nel quesito peritale.
Le caratteristiche grafologiche rilevate e le modalità appositive, presenti nella scrittura testamentaria in verifica, non sono in alcun modo giustificate da alcuna delle situazioni precedenti all'intorno della data portata dal testamento stesso. Dalle caratteristiche grafologiche rilevate nelle analisi delle firme e scritture comparative del medesimo periodo, la signora era in grado di formare una scrittura sicura, chiara, Controparte_2
pagina 19 di 24 alternata nella pressione, senza sovrapposizioni di segno, né di alternanze dinamico esecutive. Una modalità di scrittura e di firma completamente diversa da quelle in verifica” (cfr. pagg. 17-19 relazione TU)
Il TU ha, dunque, concluso ritenendo che “nel complesso le caratteristiche grafologiche rilevate nella scrittura testamentaria in verifica indicano la presenza di una stesura grafica innaturale non giustificabile né dalle condizioni di salute, fisiche e psichiche della de cuius nell'anno 2014, così come risultano dalla documentazione clinica prodotta in atti e dagli atti del procedimento di interdizione n. 16826/2020 in atti, né dall'età della stessa signora . Controparte_2
Il complesso di tutte le indicate/dimostrate differenze, tra scrittura in verifica e scrittura autografa, in particolari strutturali letterali e la innaturale dinamica scrittoria rilevata nella scrittura testamentaria, consente di indicare di essere in presenza di una duplice matrice geno-grafica.
Le risultanze che precedono, qualitativamente e quantitativamente probanti, estese a tutti i parametri della scrittura, hanno permesso di individuare delle significative incompatibilità tra i contrapposti termini del confronto e nella abitualità grafica e dinamico-conformativa.
Tutti gli elementi grafologici rilevati consentono di sancire la non riconducibilità della scrittura testamentaria in verifica alla gestualità grafica della de cuius, signora CP_2
” (cfr. pag. 23 relazione TU).
[...]
La relazione peritale si conclude quindi con l'affermazione della “non riferibilità” del testamento “alla capacità e modalità grafo-esecutiva della de cuius, signora CP_2
, anche alla luce delle sue condizioni di salute, fisiche e psichiche, così come
[...] risultano dalla documentazione clinica prodotta in atti e dagli atti del procedimento di interdizione n. 16826/2020 in atti, e alla sua età. Il testamento è dunque da considerarsi apocrifo con certezza tecnica”.
Ora, il CT di parte convenuta non ha fatto pervenire osservazioni alle conclusioni rassegnate dal TU: all'udienza successiva al deposito della relazione, a fronte della richiesta di chiarimenti avanzata da parte convenuta, è stato assegnato al TU termine per il deposito di una relazione a chiarimenti in ordine a 1. individuazione della documentazione medica ritenuta rilevante ai fini dell'indagine peritale, 2. specificazione pagina 20 di 24 delle condizioni psico fisiche ritenute rilevanti ai fini della consulenza tecnica, 3. paternità della busta (doc. A7) utilizzata come scrittura di comparazione.
Il TU ha quindi preso posizione sui rilievi formulati da parte convenuta e ha chiarito, fornendo il relativo elenco, la documentazione medica utilizzata ai fini dell'indagine sull'incidenza delle condizioni psico-fisiche sulla capacità grafica della testatrice.
Con riferimento alle capacità grafologiche della testatrice, il TU ha quindi spiegato che
“Dal punto di vista grafologico e grafopatologico le caratteristiche rilevate dalle analisi delle firme comparative (periodo 1970/2016) e in particolare quelle maggiormente coeve, (firme sul cartellino di richiesta carta d'identità e firme sul recto della busta di richiesta C.I. n. rilasciata dal Comune di Torino in data 14.2.2014 e le molte NumeroD_2 nel DOC 22G Cartella Azienda Ospedaliera Citta della Salute e della Scienza di CP_5
Torino n.2012-039288 data ricovero 25.09/2012) certificano che la signora CP_2
, nonostante il progressivo deterioramento, era in grado di formare una scrittura
[...] sicura, chiara, alternata nella pressione, senza sovrapposizioni di segno, né di alternanze dinamico esecutive. Le modalità e capacità grafologiche della signora
risultano pertanto completamente diverse da quelle presenti nel Controparte_2 testamento in verifica 9.7.2014, anche in relazione al suo stato psico-fisico” (cfr. pag. 3 relazione a chiarimenti).
Quanto, infine, alla paternità della Busta A7 utilizzata come scrittura di comparazione, il
TU ha chiarito che “la busta A7 di Richiesta di Emissione di Carta d'Identità, presenta sul recto due firme autografe della signora , mentre la scrittura di Controparte_2 compilazione, a seguito del confronto grafologico con le scritture autografe della signora
, non risulta riferibile alla sua mano di scritto, ma ad opera di altra Controparte_2 capacità grafica […] La scrittura di compilazione utilizzata tramite alcune fotografie nella bozza di c.t.u., dopo attenta rilettura delle sue caratteristiche, non è stata successivamente utilizzata nella c.t.u. definitiva. Giusto precisare che l'aver presentato alcune immagini tratte dalla scrittura di compilazione del DOC. A7 nella bozza di c.t.u. non ha alterato in alcun modo l'analisi complessiva e confrontale tra le caratteristiche grafologiche presenti nella scrittura testamentaria in verifica e le caratteristiche geno- grafiche autografe della signora ” (pag.
4-5 relazione a chiarimenti). Controparte_2
pagina 21 di 24 Su quest'ultimo profilo la parte convenuta ha rinnovato i propri rilievi critici in sede di comparsa conclusionale, affermando che non sussiste alcuna certezza circa l'autenticità delle sottoscrizioni contenute nei documenti repertati sub A7, trattandosi di atti
(cartellino e busta per la richiesta della carta d'identità) non redatti né sottoscritti alla presenza di un pubblico ufficiale, tale da poterne attestare la provenienza.
Il TU, secondo la prospettazione di parte convenuta, attribuisce rilevanza determinante a tali documenti, pur in assenza di elementi che ne confermino la riconducibilità certa alla testatrice e nemmeno la relazione integrativa depositata dal TU avrebbe colmato tale criticità.
I rilievi critici formulati da parte convenuta non possono essere accolti poiché il TU ha distinto espressamente tra la scrittura di compilazione – pacificamente non riconducibile alla mano di – e le due sottoscrizioni presenti sul recto;
ciò che risulta Controparte_2 essere stato utilizzato in sede di elaborato definivo è, infatti, la sola sottoscrizione, ed una delle due sottoscrizioni apposte da si trova, peraltro, nel verbale di Controparte_2 consegna del documento di identità sottoscritta anche dall'impiegato addetto che ha, pertanto, potuto certificare la riconducibilità della firma alla persona della testatrice.
Non possono, dunque, essere condivisi i rilievi di parte convenuta laddove ritengono la
TU affetta da vizi logici per assenza di certezza circa la riconducibilità della sottoscrizione alla de cuius.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le conclusioni del TU devono essere integralmente condivise, in quanto adeguatamente fondate sull'analisi grafologica delle scritture di comparazione risalenti a periodo (anche) prossimo alla data del testamento, oltre che correttamente argomentate sul piano logico-formale: su quest'ultimo punto si rileva, ancora una volta, che il CT di parte convenuta non ha ritenuto di dover formulare rilievi critici all'operato del TU a fronte della relazione preliminare, e che le osservazioni formulate da parte convenuta non meritano accoglimento per i motivi sopra esposti.
Come già osservato in corso di causa, la relazione depositata deve considerarsi esaustiva, per la completezza delle indagini e degli accertamenti compiuti, delle motivazioni ed argomentazioni svolte, anche con riferimento ai rilievi critici di parte convenuta.
pagina 22 di 24 Si condivide pertanto la conclusione formulata dal TU circa l'apocrifia del testamento di
, nonché della sottoscrizione ad esso apposta. Persona_7
Ne consegue l'accoglimento della domanda di nullità del testamento predetto per difetto di forma ex art. 606 c.c.
****
5. Sulle spese di lite
La natura definitiva della presente sentenza quanto alla domanda di nullità del testamento sopra esaminata (cfr. Cass. S.U. n. 10242/21) impone la regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza.
Ne consegue la condanna della convenuta soccombente sulla domanda CP_1 esaminata, alla refusione alla parte attrice delle spese di lite, liquidate Parte_1 secondo i criteri del D.M. n. 55/2014 (come novellato dal D.M. 147/2022), in base al valore (indeterminato) della controversia;
tenendo conto dell'attività svolta e delle questioni trattate, nonché dell'oggetto della presente sentenza, si ritiene di applicare i valori medi (dello scaglione fino ad € 260.000,00) per le fasi di studio ed introduttiva, ridotti per la fase istruttoria/di trattazione e per la fase decisionale.
Le spese di TU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nullità sopra esaminata:
- dichiara la nullità del testamento olografo di , nata il [...] a Controparte_2
AL SE e deceduta in Torino il 19.1.2021, testamento redatto in data 9.7.2014 e pubblicato il 14.4.2021 (Repertorio n. 14496, Raccolta n. 11680) dal Notaio Dott. Per_1
in quanto apocrifo;
[...]
- dichiara che pertanto eredi legittimi di sono i figli e Controparte_2 Parte_1
CP_1
- condanna alla refusione in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 lite, che liquida in € 1.241,00 per esborsi ed € 9.141,50 per compensi, oltre 15% Spese
Generali, IVA e C.P.A. come per legge;
- pone in via definitiva le spese di TU a carico di CP_1
pagina 23 di 24 - dispone con distinta ordinanza la separazione delle cause ex art. 279, 2° comma n. 5
c.p.c. e la prosecuzione del giudizio con riferimento alle domande non oggetto della presente sentenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Semini dott.ssa Paola Demaria
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Alessia Carrera
pagina 24 di 24