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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SE ON Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa EL ZZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 319/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BAROZZI N. 1, MILANO Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio degli avv.ti GIUSEPPE LOMBARDI, LAURA EUGENIA MARIA SALVANESCHI,
IA MA, che la rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO N. 3, CP_1 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. MATTEO RESCIGNO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRANCO TOFACCHI
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 9952/2023, Repert. n. 10357/2023 emessa dal Tribunale di Milano, sez. pagina 1 di 25 specializzata in Materia di Impresa “B”, Giudice est. dott. Angelo Mambriani, pubblicata in data 11 dicembre 2023, ad esito del procedimento R.G. n. 27902/2020, e in accoglimento dei motivi di impugnazione e delle ulteriori eccezioni, domande, difese e deduzioni, di merito e istruttorie, formulate dall'appellante in primo grado, da intendersi qui espressamente richiamate e riproposte anche ex art. 346 c.p.c.
1. in via preliminare: dichiarare inammissibili e/o comunque dichiarare il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità, contenuta nella sentenza di primo grado, delle domande riconvenzionali di accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c. formulate da;
CP_1
2. nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che, nei rapporti tra e è la CP_1 Pt_1 CP_1 responsabile esclusiva dei debiti di oggetto delle pretese di danni formulate nei confronti di CP_2 dai Ricorrenti, per i titoli e le ragioni di cui in atti;
Pt_1
3. conseguentemente: accertare e dichiarare che ha diritto di profittare delle transazioni Pt_1 eventualmente raggiunte da con i Ricorrenti, ai sensi dell'art. 1304 c.c., per i motivi di cui in CP_1 atti;
4. in subordine: accertare, nei rapporti tra e la quota interna di responsabilità CP_1 Pt_1 attribuibile a e a per i debiti di oggetto delle pretese di danni formulate CP_1 Parte_1 CP_2 nei confronti di dai Ricorrenti, per i titoli e le ragioni di cui in atti, e così attribuendo tale Pt_1 responsabilità in capo a in misura largamente prevalente o nella misura che risulterà in corso di CP_1 causa;
5. per l'effetto - condizionatamente alla pronuncia di condanna di a corrispondere, e Parte_1 occorrendo, al relativo pagamento da parte di a favore dei Ricorrenti, di un risarcimento e/o Pt_1 rimborso e/o restituzione e/o indennizzo per i fatti di cui in narrativa, in ragione del rapporto di controllo esercitato da su e/o - condannare Parte_1 CP_3 Controparte_4 CP_1
a manlevare e/o tenere indenne e/o rimborsare e/o rifondere a titolo di regresso e/o rivalsa e/o risarcimento e/o, in subordine, ex art. 2041 c.c. per tutti gli importi che quest'ultima Parte_1 fosse chiamata a pagare, o comunque per quelli in eccedenza rispetto alla propria quota interna di responsabilità, come sopra determinata (anche in relazione a compensi e spese di giudizio), e ciò anche nell'ipotesi di transazioni tra e i Ricorrenti;
CP_1
6. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui, in conseguenza delle vicende che hanno interessato il gruppo dal 1970 in poi, venisse accertata una responsabilità di in CP_2 Pt_1 qualità di socio che ha percepito il capitale residuo di liquidazione di , accertare che la CP_4
pagina 2 di 25 quota di responsabilità eventualmente riconosciuta in capo a non può essere superiore Parte_1 ex art. 2495 c.c. al residuo attivo di liquidazione nell'importo di Euro 340.427,39, dedotti eventuali importi che dovesse frattanto essere tenuta a corrispondere a terzi per i medesimi titoli;
Pt_1
7. in ogni caso: con piena vittoria di spese e onorari di causa.
8. in via istruttoria, insiste per l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli Parte_1 di prova, già dedotti in primo grado con la propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c.:
1) Vero che l'ing. ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società Testimone_1 dall'ottobre del 1967 al 1970, con la qualifica di Direttore di Produzione dello CP_3 stabilimento di ZO, chiamato il Fabbricone, sito in Via Signorelli? CP_2
2) Vero che le mansioni dell'ing. consistevano nell'assicurare il rispetto dei programmi di Tes_1 produzione, e che tutti i capi-reparto dell'azienda e gli uffici di produzione e manutenzione riportavano allo stesso Ing. Tes_1
3) Vero che, negli anni 1967-1970, l'ing. riportava gerarchicamente solo al Direttore Testimone_1
Generale di , l'ing. ? CP_2 Controparte_5
4) Vero che, negli anni 1967-1970, era il Direttore Generale ing. ad assumere le Controparte_5 decisioni circa la manutenzione straordinaria e di modifica agli impianti nel settore produttivo, anche di sicurezza, dello stabilimento di ZO che gli proponevo? CP_2
5) Vero che, negli anni 1967-1970, rientrava nelle mansioni del Direttore Generale ing. CP_5
assumere decisioni relative all'adeguamento degli impianti di aspirazione dello stabilimento
[...] di ZO?
6) Vero che , negli anni 1967-1970, erano le direzioni di (ad es. il direttore generale, il direttore CP_2 di produzione, il direttore amministrativo, direttore tecnico), sotto la guida del Direttore Generale, ad occuparsi della gestione di ? CP_2
7) Vero, negli anni 1967-1970, il direttore generale, il direttore di produzione, il direttore amministrativo, il direttore tecnico di , sentito il capo del personale di decidevano i CP_2 CP_2 turni di lavoro, le promozioni, gli aumenti, le sanzioni disciplinari dei dipendenti di ? CP_2
Sui capitoli 1-7 sopra articolati si indica a teste l'ing. nato il [...], residente in Testimone_1
OR (AR), Case Sparse Farneta n. 33 (cfr. doc. 102 fasc. primo grado), se del caso attraverso l'assunzione della prova delegata ai sensi dell'art. 203 c.p.c.
pagina 3 di 25 Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione respinta così giudicare:
(i) respingere l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza n. 9952/2023 Parte_1 pronunciata in data 11 dicembre 2023 dal Tribunale di Milano (sez. specializzata in materia di impresa
“B”, G. rel. dott. Angelo Mambriani), nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 27902/2020;
(ii) in via subordinata, nel caso di accoglimento in tutto od in parte dell'appello con conseguente riforma della sentenza, dichiarare il ne bis in idem e/o non esaminare e/o respingere le domande proposte da in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 345/2017 pronunciata Parte_1 dal Tribunale di ZO in data 24 ottobre 2017;
(iii) in via ulteriormente subordinata, nel caso di accoglimento in tutto od in parte dell'appello e di reiezione dell'eccezione di cui al punto (ii), respingere tutte le domande proposte di in Parte_1 quanto inammissibili e/o improponibili e/o infondate, per tutte le ragioni indicate in atti.
(iv) in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il la Corte ritenesse di accertare una corresponsabilità di relativa al danno subito dai ricorrenti, determini tale quota di CP_1 corresponsabilità pari a zero o alla diversa percentuale che parrà di giustizia.
In ogni caso condannare al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio in favore di CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_
ha citato avanti il Tribunale di Milano, deducendo che : Parte_1 CP_1
− società quotata alla Borsa di Milano e che da decenni svolge l'attività di holding Parte_1 di partecipazioni (oggi prevalentemente nel settore immobiliare) è stata destinataria, negli ultimi anni, di numerose domande risarcitorie proposte avanti al Tribunale di ZO – Sezione Lavoro
– da eredi di persone che hanno prestato negli anni 1960 – 1970 attività lavorativa presso la
( ”) di ZO, società attiva (a quel tempo) nel campo delle lavorazioni CP_3 CP_2 ferroviarie, la cui partecipazione maggioritaria era detenuta, ai tempi, da in allora Pt_1 denominata “Società per le Strade Ferrate Meridionali” (“SFM”);
− in quei giudizi, gli eredi hanno domandato il risarcimento dei danni iure proprio e/o iure hereditatis (ex art. 2087 e/o 2043 c.c.) derivanti dal decesso dei loro congiunti a causa di patologie polmonari, asseritamente sviluppatesi a causa dell'esposizione all'amianto nello pagina 4 di 25 stabilimento durante le lavorazioni ferroviarie nel corso degli anni '60 del secolo CP_2 scorso;
− in relazione ai medesimi fatti, molti altri eredi di ex lavoratori di hanno trasmesso a CP_2 numerose altre diffide stragiudiziali, e a sua volta ha chiesto, in via di surroga Pt_1 CP_6
e/o rivalsa, la restituzione delle somme sborsate a titolo di prestazioni previdenziali in favore di ex lavoratori o dei loro eredi;
CP_2
− le pretese degli eredi di lavoratori ex e di sono state rivolte inizialmente sia nei CP_2 CP_6 confronti di – azionista di controllo di all'epoca – sia di Pt_1 CP_2 CP_1
( ”), società che ha fuso per incorporazione nel 1995. A partire dal 2018, tuttavia, CP_1 CP_2 le pretese sono state rivolte verso la sola Pt_1
− nel 1969 ha cessato le lavorazioni ferroviarie, a causa del calo irreversibile degli CP_2 ordinativi delle Ferrovie dello Stato, e nel 1970 ha posto in essere una operazione di ristrutturazione nell'ambito della quale ha conferito le attività extra-ferroviarie a tre società
(Società Costruzione Macchine Agricole, Società Costruzione Macchine Tessili e Società
Costruzione Macchine Edili, le “Società SCM”);
− qualsiasi (eventuale) esposizione ad amianto sarebbe quindi cessata al più nel 1969, prima dell'operazione di ristrutturazione. Gli (eventuali) debiti risarcitori dei lavoratori derivanti da esposizione ad amianto, durante l'esercizio delle attività di costruzione e riparazione delle carrozze ferroviarie, sono quindi debiti di (oggi ; CP_2 CP_1
− ha continuato ad essere attiva anche dopo il 1970; CP_2
− è fuoriuscita dal perimetro del gruppo sin dal lontano 1990; nel 1995 è CP_2 Pt_1 CP_2 stata dapprima acquistata e poi, in rapida successione, fusa per incorporazione nella società
; CP_1
− è succeduta nelle obbligazioni di ed è dunque l'unica ed esclusiva responsabile CP_1 CP_2 dei risarcimenti domandati dagli eredi dei lavoratori ex per danni lungolatenti CP_2 asseritamente dipendenti da esposizione ad amianto presso , così come è l'unica CP_2 legittimata rispetto alle domande formulate dall' per il rimborso delle indennità CP_6 corrisposte ai lavoratori;
− tuttavia, è soprattutto contro che gli eredi degli ex lavoratori rivolgono Pt_1 Parte_2 le proprie domande, in quanto controllante, ai tempi, di , su cui avrebbe esercitato CP_2
pagina 5 di 25 eterodirezione. E tali prospettazioni sono state ingiustamente accolte nelle pronunce, redatte “in serie” dal Tribunale del Lavoro di ZO in favore degli eredi dei lavoratori;
− invero, non vi è alcuna ragione per cui debba essere chiamata a rispondere dei debiti di Pt_1
(oggi ): tale pretesa contrasta con il principio dell'autonomia patrimoniale delle CP_2 CP_1 società di capitali;
oltretutto, fino a che è stata controllante di (oggi ), e CP_2 CP_1 comunque sino al 1969, quando è cessata la lavorazione delle carrozze ferroviarie, era Pt_1 solo la holding, che - come risulta dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado
- si limitava “a gestire partecipazioni azionarie senza alcun potere di comando e iniziativa”
(doc. n. 2 fasc. primo grado). L'attività di SFM/Bastogi, in altri termini, si è limitata al mero controllo azionario, senza alcuna ingerenza o eterodirezione, di;
è ad essere, CP_2 CP_1 sotto un profilo civilistico l'unica e vera responsabile per le obbligazioni risarcitorie di , CP_2 perché ha fuso per incorporazione nel lontano 1995, succedendo nei relativi rapporti CP_2 attivi e passivi ex art. 2504 bis c.c., ivi compresi i debiti (se accertati) verso i Ricorrenti;
non è tenuta a rispondere dei debiti di (oggi ), in quanto si limitava, Pt_1 CP_2 CP_1 quale mera holding, a detenere le partecipazioni della società datrice di lavoro;
in stretto subordine, se si dovesse ritenere sussistente una responsabilità anche di occorrerebbe Pt_1 accertare le relative quote di responsabilità di e Pt_1 CP_1
Sulla scorta di tali premesse, ha formulato le seguenti domande: Pt_1
(i) domanda n. 2, volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità esclusiva (in via principale) di per i crediti risarcitori azionati nei confronti di in sede CP_1 Pt_1 giudiziale (nei c.d. “UD Pendenti”) e stragiudiziale (nei c.d. “UD IN”) dagli eredi di ex lavoratori ovvero dall' (quest'ultima in via di surroga ex CP_3 CP_6 art 1916 c.c. o regresso per il recupero delle indennità pagate per la malattia professionale), connessi alla esposizione ad amianto presso lo stabilimento di ZO negli anni '60 CP_2
e '70 del secolo scorso);
(ii) domanda n. 4 – subordinata rispetto alla precedente – volta all'accertamento, nei rapporti tra e delle rispettive quote di responsabilità per i debiti di oggetto delle Pt_1 CP_1 CP_2 pretese di danni formulate nei confronti di dai “Ricorrenti” nei “UD Pendenti” e Pt_1 nei “UD IN” e l'attribuzione di tale responsabilità in capo a in misura CP_1 largamente prevalente o nella misura risultante in corso di causa;
pagina 6 di 25 (iii) domanda n. 5, volta ad ottenere la condanna condizionata di a manlevare e/o tenere CP_1 indenne e/o rimborsare e/o rifondere a titolo di regresso e/o rivalsa e/o risarcimento e/o, in subordine, ex art. 2041 c.c., per gli importi che quest'ultima fosse chiamata a pagare Pt_1
o abbia pagato in ragione di eventuali decisioni di condanna contro e a favore di Pt_1 uno o più degli ex lavoratori degli eredi di questi ultimi, o dell' in CP_3 CP_6 eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità come sopra accertata;
(iv) domanda n. 3, volta ad ottenere l'accertamento del diritto di a profittare delle Pt_1 transazioni eventualmente raggiunte da con ex lavoratori di o di loro eredi, CP_1 CP_2 ai sensi dell'art. 1304 c.c.;
(i) domanda n. 6, volta ad ottenere l'accertamento che la quota di responsabilità eventualmente riconosciuta in capo a non possa essere superiore ex art. 2495 c.c. Parte_1 all'ammontare massimo complessivo, comprensivo di ogni importo dovesse essere liquidato a favore dei “Ricorrenti” a qualsivoglia titolo, di Euro 340.427,39, dedotti eventuali importi che dovesse frattanto essere tenuta a corrispondere a terzi per i medesimi titoli (cfr. Pt_1 citazione, pagg. 34-35).
Si è costituita la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare le domande attoree e CP_1 ha formulato la seguente domanda riconvenzionale: “Accertare pregiudizialmente, con effetti di giudicato ex art. 34 c.p.c. e previa eventuale autorizzazione all'integrazione del contraddittorio, se tutti, o parte dei, soggetti menzionati nell'atto di citazione come asseriti creditori di Parte_1
(ossia, in particolare, gli eredi dei sig.ri , Persona_1 Persona_2 CP_7 [...]
Per_3 Persona_4 Persona_5 CP_8 Controparte_9 CP_10
, e oltre Persona_6 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 all' ) abbiano o meno diritto di ottenere da e da in via solidale, CP_6 Parte_1 CP_1 risarcimento alcuno per i titoli indicati nell'atto di citazione e, in caso positivo, a quale importo ammonti tale risarcimento”.
Con sentenza n. 9952/23 il Tribunale di Milano ha così statuito:
“I) DIIA inammissibili le domande di cui ai nn. 2, 3 e 6 dei fogli di precisazione delle conclusioni di parte attrice Parte_1
II) RIGETTA le domande di cui ai nn. 4 e 5 dei fogli di precisazione delle conclusioni di parte attrice
Parte_1
III) DIIA inammissibile la domanda di parte convenuta proposta ex art. 34 c.p.c. CP_1
pagina 7 di 25 IV) NN parte attrice a pagare a parte convenuta le spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano in Euro 36.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge”.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− la domanda n. 2 è inammissibile: sussiste carenza di interesse ad agire di ex art. 100 Pt_1
c.p.c., poiché in nulla giova a una sentenza che, in linea generale ed astratta, affermi la Pt_1 successione di nei debiti di , senza prima sapere se tra quei debiti vi siano anche CP_1 CP_2 debiti risarcitori di medesima verso i lavoratori e poi verso i “Ricorrenti” per lesioni o CP_2 morti di lavoratori causate da comportamenti in violazione di norme antinfortunistiche.
L'interesse ad un accertamento generico di successione di nei debiti di non può CP_1 CP_2 essere ricostruito sulla base di emissione di sentenze che non accertano la responsabilità di per (asseriti) debiti risarcitori verso i “Ricorrenti”. CP_2
La domanda attorea n. 2 è inammissibile in via gradata e per il caso in cui – ma non si vede come – si ritenga richiesto/necessario l'accertamento della responsabilità di (in tesi CP_2 dante causa di ) verso i ricorrenti. Invero tale accertamento, nel presente autonomo CP_1 processo intentato dal debitore ( contro altro ipotetico condebitore ( ), non può Pt_8 CP_1 essere compiuto senza la citazione dei “Ricorrenti”.
Infine, per motivi analoghi, non rileva che abbia chiesto l'accertamento dell'esclusiva Pt_1 responsabilità di “nei rapporti interni”, poiché, nel momento in cui il sedicente terzo CP_1
( addita altro soggetto come unico debitore ( ), nega che vi siano “rapporti Pt_1 CP_1 interni” con questi, nega di avere alcun rapporto con il creditore ed afferma invece che l'unico rapporto esistente è quello dell'altro soggetto con il creditore.
Per questo aspetto la domanda è contraddittoria e perciò anche per questo motivo inammissibile.
E', infine, appena il caso di considerare i gravi rischi di contrasto di giudicati che le pretese processuali di recano seco, rischi cui si accompagna un enorme ed ingiustificato Pt_1 dispendio di energie processuali, a fronte dello strumento facilmente agibile e perfettamente satisfattivo dei diversi interessi in gioco costituito dalla chiamata del terzo nel processo intentato dal preteso creditore verso il convenuto che affermi l'esclusiva responsabilità altrui;
− la domanda n. 3 è inammissibile: la domanda non può essere proposta in questa sede. Invero la domanda di accertamento del diritto del condebitore di approfittare della transazione stipulata pagina 8 di 25 con il creditore da altro condebitore deve essere proposta nei confronti del creditore (qui i
“Ricorrenti”). Per altro verso, il condebitore è privo di interesse a far accertare, verso il condebitore che ha stipulato la transazione, il suo diritto di approfittarne. Invero questo diritto non incide per nulla nella sfera giuridica del condebitore che ha transatto ed invece solo nella sfera del creditore, determinando la liberazione del debitore che non ha transatto. Ma
l'accertamento verso il condebitore sarebbe inopponibile al creditore, dunque inutile.
Sussiste un ulteriore motivo di infondatezza della domanda di cui si discute.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il condebitore può profittare della transazione stipulata da altro condebitore solo se questa abbia ad oggetto l'intero debito. Nel caso di specie è pacifico ed incontestato che le transazioni stipulate da con CP_1 numerosi “Ricorrenti” non hanno riguardato l'intero debito risarcitorio, ma la sola quota di responsabilità addebitabile a;
CP_1
− la domanda n. 4 è inammissibile e infondata: non v'è accertamento della responsabilità di
(in tesi dante causa di ) per i debiti risarcitori verso i Ricorrenti. Siccome la CP_2 CP_1 quota di responsabilità di dipende dalla quota di responsabilità di , si può CP_1 CP_2 concludere per la carenza di interesse di nella proposizione della domanda, il cui Pt_1 eventuale accoglimento si tradurrebbe in una generica affermazione di accertamento di un trasferimento di posizioni debitorie cui quelle qui rilevanti rimarrebbero estranee. Ad abundantiam si deve aggiungere che: - in sede propria, cioè davanti al Giudice del Lavoro di
ZO ed anche dal Giudice del Lavoro di Milano, la responsabilità di non è Parte_2 stata mai accertata;
- in un caso è stata espressamente esclusa;
- è stata riconosciuta Pt_1
“unica responsabile” in ben sette sentenze, peraltro non ancora passate in giudicato.
– il debitore/attore – non si è limitata a chiedere l'accertamento della quota di Pt_1 responsabilità di , ma ne ha chiesto, con la domanda sub n. 5, la condanna – peraltro CP_1 condizionata all'emissione di sentenza di riconoscimento della sua propria responsabilità – a
“manlevare e/o tenere indenne e/o rimborsare e/o rifondere a titolo di regresso e/o rivalsa e/o risarcimento e/o, in subordine, ex art. 2041 c.c. per tutti gli importi che quest'ultima Parte_9 fosse chiamata a pagare, o comunque per quelli in eccedenza rispetto alla propria quota interna di responsabilità, come sopra determinata …, e ciò anche nell'ipotesi di transazione tra e CP_1
i Ricorrenti”.
Tuttavia, tutti i titoli vantati da non sussistono in quanto privi di fondamento;
Pt_1
pagina 9 di 25 − la domanda n. 5 è infondata: i titoli dedotti da quali causae della richiesta condanna pro Pt_1 futuro e condizionata di sono insussistenti. Ciò basta a determinare la reiezione anche di CP_1 questa domanda. Ciò posto, tuttavia, non è dato comprendere come, se non violando gravemente i più fondamentali diritti processuali di , sentenze emesse su domanda dei CP_1
Ricorrenti contro e che accertino la sua responsabilità risarcitoria quale datore di lavoro Pt_1 effettivo dei lavoratori lesi o deceduti per effetto di comportamenti attivi od omissivi posti in essere in violazione di norme antinfortunistiche ed a lei imputabili, potrebbero essere opposte a in modo tale che ne risulti, come vorrebbe l'attore anche una responsabilità solidale di CP_1
verso quei Ricorrenti. CP_1
Per vero difetta anche un altro presupposto della pretesa estensione, considerato che è pacifico in atti che nessuna delle sentenze di condanna di nei confronti dei Ricorrenti è passata Pt_1 in giudicato.
Ad abundantiam non si possono che richiamare le considerazioni già svolte in ordine alla circostanza che è già stata condannata sette volte come unica responsabile dei danni Pt_1 causati ai Ricorrenti e/o ai loro danti causa, e, coerentemente, mai invece è stata riconosciuta la responsabilità di;
CP_1
− la domanda n. 6 è inammissibile: la domanda ha ad oggetto un preteso limite alla “quota di responsabilità” di dedotto ex art. 2495 c.c., limite espresso in termini assoluti (€ Pt_1
340.427,39). Trattandosi della determinazione della quota di responsabilità di Pt_1 determinazione richiesta nei confronti di , la domanda dovrebbe comunque essere CP_1 rigettata per gli stessi motivi per i quali è stata rigettata la domanda sub 4.
Tuttavia, la domanda, indicando un preteso limite assoluto della responsabilità di verso Pt_1
i ricorrenti, deve essere proposta in contraddittorio necessario con i “Ricorrenti”, segnando l'ammontare massimo dei risarcimenti da questi ottenibili e, dunque, il limite quantitativo del loro diritto risarcitorio. Invero, quel limite alla “quota di responsabilità”, prospettato come assoluto, può essere opposto, in via di regresso, al condebitore solidale solo se accertato come esistente verso i creditori. Per questo verso la domanda è inammissibile per non essere stata proposta in contraddittorio con i Ricorrenti.
− la domanda riconvenzionale proposta da ex art. 34 c.p.c. è inammissibile perché il thema CP_1 decidendum del presente processo è stato configurato dall'attore in modo tale che le domande pagina 10 di 25 proposte non si pongono in nesso di pregiudizialità/dipendenza con gli accertamenti
“giuslavoristici” che vorrebbe giudiziariamente svolti con vincolo di giudicato. CP_1
Se invece – ma non si vede come - la domanda fosse ritenuta per quel verso ammissibile, essa, come eccepito da parte attrice, sarebbe inammissibile per non avere chiamato in giudizio CP_1
i “Ricorrenti”. Anche questa eccezione è fondata, atteso che , in comparsa di risposta, CP_1 non ha chiesto il differimento della prima udienza ex art. 269 comma 2 c.c. per provvedere alla citazione dei “Ricorrenti” terzi chiamati, ma ha proposto un'istanza soltanto “eventuale”, prospettando invece la possibilità di evocarli in giudizio solo una volta dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale.
L'integrità del contraddittorio è questione preliminare processuale che deve sussistere ed essere valutata prima della valutazione di altre eccezioni processuali, in ordine alle quali deve essere assicurata la difesa ed il contraddittorio di tutte le giuste parti. Ne deriva che, anche per questo aspetto, la domanda di cui si discute è inammissibile;
− il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
Sussiste soccombenza reciproca, essendo stata dichiarata inammissibile la domanda ex art. 34
c.p.c. proposta da parte convenuta. Ne consegue la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5, trattandosi di domanda strettamente connessa a quelle proposte dall'attrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
I.- PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA
DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI INTERESSE DELLA DOMANDA N.
2 FORMULATA DA Pt_1
L'appellante ha dedotto che:
− ha chiesto, anzitutto e in via principale, l'accertamento di chi debba rispondere oggi dei Pt_1 debiti di verso i terzi che vantano pretese giudiziali o stragiudiziali contro la stessa CP_2
Pt_1
− vale quindi in proposito il pacifico orientamento di legittimità in base al quale sussiste interesse ad agire in relazione alle azioni di mero accertamento qualora vi sia uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice. Tale incertezza, inoltre,
“può anche non preesistere al processo, ma anche manifestarsi dopo per il solo fatto della contestazione in giudizio”;
pagina 11 di 25 − a fronte delle richieste degli eredi dei lavoratori ex e di (e alla luce delle CP_2 CP_6 sentenze già emesse a loro favore dal Tribunale di ZO), ha quindi un interesse Pt_1 attuale e concreto a fare accertare - come richiesto in via principale nel giudizio di primo grado con la propria domanda n.
2 - la responsabilità esclusiva di (o comunque, in via CP_1 subordinata, largamente prevalente) in relazione alle pretese svolte da terzi nei confronti della stessa nonché in relazione alle contestazioni svolte in giudizio dalla stessa circa Pt_1 CP_1 la pretesa assenza della propria responsabilità;
− il Tribunale non ha considerato che certamente sussiste l'interesse di a poter opporre a Pt_1 tali pretese, rivolte nei confronti della sola una sentenza di accertamento della Pt_1 responsabilità esclusiva di per i debiti di , anche al fine di evitare a monte CP_1 CP_2 qualsiasi ulteriore coinvolgimento in giudizi successivamente avviati dagli eredi o da;
CP_6
− l'accertamento della quota di responsabilità (se intera o parziaria e in che misura) di è CP_1 essenziale al fine di applicare gli effetti derivanti dalle transazioni comunque intese (pro quota o per l'intero). È infatti innegabile l'interesse attuale e concreto dell'attrice ad ottenere un accertamento di responsabilità (esclusiva, e solo in subordine concorrente) di , sia per le CP_1 controversie transatte da , sia per quelle non transatte, per l'ipotesi in cui il Tribunale di CP_1
ZO (o altri Giudici del Lavoro) proseguisse ad emanare sentenze di condanna di Pt_1 analoghe a quelle già pronunciate;
− non può che ribadire di non aver richiesto davanti alla Sezione specializzata in materia Pt_1 di impresa del Tribunale di Milano l'accertamento della responsabilità giuslavoristica di CP_2 nei confronti dei Ricorrenti e inoltre di non ritenere tale previo accertamento necessario ai fini dell'accertamento richiesto con la propria domanda principale di accertamento formulata sub 2;
− non ha affatto richiesto l'accertamento del diritto di credito dei Ricorrenti verso il Pt_1 debitore , ma ha agito per far accertare la responsabilità esclusiva di nei rapporti CP_1 CP_1 interni tra e e quindi esclusivamente nei propri confronti. Non si tratta quindi di Pt_1 CP_1 una domanda formulata in violazione dell'art. 81 c.p.c. per far valere un diritto altrui (quello dei
Ricorrenti) nei confronti di un terzo ( ), ma di una domanda svolta per far valere il proprio CP_1 diritto all'accertamento che nei rapporti tra e è quest'ultima ad essere Pt_1 CP_1 responsabile esclusiva dei debiti di nei confronti di terzi. CP_2
II.- SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER AVER
DIIATO INAMMISSIBILE E COMUNQUE PER RIGETTATO LA DOMANDA DI CP_11
pagina 12 di 25 ACCERTAMENTO DELLA QUOTA INTERNA DI RESPONSABILITÀ ATTRIBUIBILE A
DEBITI DI Parte_10 CP_2
Sostiene l'appellante che:
− sussiste anche in riferimento alla domanda n. 4 l'incertezza circa i diritti e gli obblighi che nascono dalla successione di nei debiti risarcitori facenti capo a quest'ultima; CP_2
− non è rilevante a fini dell'ammissibilità della domanda di accertamento qui proposta che in questo giudizio “non chied[a] accertamento della responsabilità di ”, posto che Pt_1 CP_2
- come di seguito si dirà trattando della domanda n.
5 - la responsabilità di per CP_2 omissione delle misure di sicurezza è oggetto di accertamento nei UD Pendenti e nei
UD IN;
− vi è un ulteriore, dirimente e specifico motivo che consolida l'interesse ad agire di per Pt_1 una domanda di accertamento delle quote interne di responsabilità, connesso alle c.d.
[...]
, i.e. alle transazioni stipulate da relativamente alla propria quota interna di CP_12 CP_1 responsabilità, con i ricorrenti di tutti i UD Pendenti e con molti degli eredi che hanno avanzato pretese stragiudiziali;
− per il Tribunale, nel giudizio autonomo tra condebitori occorrerebbe, in capo al preteso debitore/attore (qui , un titolo per agire verso il preteso debitore/convenuto ( ), Pt_1 CP_1 ma “tutti i titoli vantati da non sussistono in quanto privi di fondamento”. Tuttavia, il Pt_1
Tribunale nel ritenere l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di regresso/rivalsa, non ha considerato che nelle transazioni stipulate con alcuni dei CP_1 ricorrenti (e di altri soggetti) ha pattuito che la transazione ha per oggetto la quota di responsabilità della sola secondo i principi in tema di transazione parziaria nelle CP_1 obbligazioni solidali, e quindi è acquisito il fatto che essa stessa presuppone l'esistenza di una responsabilità solidale tra e (ancorché per quote ingiustificatamente irrisorie di Pt_1 CP_1 quest'ultima), cui ripetutamente fa riferimento negli accordi transattivi. A fronte di tale circostanza, l'interesse di a vedere accertata la quota interna non può essere negato;
Pt_1
− l'accertamento della responsabilità solidale di (se in denegata ipotesi ritenuto CP_1 accertamento pregiudiziale della domanda di è piuttosto una questione (i) svincolata Pt_1 dall'accertamento della responsabilità del datore di lavoro e comunque (ii) di natura societaria e non lavoristica (come peraltro riconosciuto dalla Sentenza stessa, p. 16). In altri termini, se vi
è stato un illecito di (per mancata adozione delle misure di protezione lavoratori, CP_2
pagina 13 di 25 questione rimessa esclusivamente alla competenza della Sezione Lavoro), è chiamata a CP_1 rispondere della condotta illecita di , sulla base di norme sul trasferimento d'azienda CP_2
(i.e. artt. 2112 e 2560 c.c.) e sulla responsabilità della società incorporante (art. 2504-bis c.c.), ovvero della distribuzione di responsabilità nei rapporti infragruppo;
questioni che potranno essere decise nell'ambito del presente giudizio.
− rispetto poi alla mancata allegazione e prova di pagamenti da parte di ai Ricorrenti, su Pt_1 cui si è soffermato il Giudice di prime cure, deve notarsi che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che si ritiene più corretto, il pagamento non costituisce requisito per l'accoglimento della domanda di regresso;
− quanto all'indebito arricchimento il Tribunale ha affermato che: mancherebbe (i)
“l'accertamento della responsabilità solidale del preteso dante causa , talché la CP_2 disposizione in questione non risulta applicabile” (Sentenza, p. 14) (ii) il pagamento delle somme in favore dei Ricorrenti. Con ciò (erroneamente) escludendo che il regresso possa configurarsi (anche in astratto) in una situazione come quella per cui è causa, in altre parole rilevando il difetto in origine del titolo per agire in regresso;
− se si ritenesse infondata la domanda, sarebbe titolata ad esperire almeno l'azione di Pt_1 ingiustificato arricchimento, non avendo altri strumenti a disposizione per recuperare da CP_1 le somme pagate ai Ricorrenti in luogo della stessa appellata (risultando così rispettato il requisito della residualità della domanda ex art. 2041 c.c.);
− in relazione alla mancata allegazione dei pagamenti, occorre evidenziare che, nelle more del giudizio, è stata condannata al pagamento nelle Sentenze SI e NN (docc. 110- Pt_1
111) e che ha proceduto al pagamento di Euro 250.000 in favore degli (doc. n. 3 CP_13 in appello). Altri pagamenti potrebbero essere eseguiti entro la fine del secondo grado di giudizio, mentre tali somme dovrebbero essere versate da , unica o comunque prevalente CP_1 responsabile di ogni danno in thesi cagionato da ai propri lavoratori. Di qui il CP_2 contestuale impoverimento di e arricchimento di , essendo tenuta a Pt_1 CP_1 Pt_1 pagare importi che dovrebbe pagare in tutto o in parte a CP_1
III.- TERZO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN RELAZIONE AL
RIGETTO DELLA DOMANDA N. 5 FORMULATA DA RELATIVA ALLA Pt_1
NN CONDIZIONATA DI A RIFONDERE A QUANTO QUESTA CP_1 Pt_1
pagina 14 di 25 FOSSE CHIAMATA A PAGARE IN ECCEDENZA RISPETTO ALLA PROPRIA QUOTA DI
RESPONSABILITÀ
Con tale domanda, intende munirsi di un titolo in forza del quale pretendere da di Pt_1 CP_1 fornire la provvista (“manlevare e/o tenere indenne”) ovvero di rifondere (“rimborsare e/o rifondere”)
a gli importi eventualmente dovuti ai Ricorrenti all'esito dei UD Pendenti o dei UD Pt_1
IN (“condizionatamente alla pronuncia di condanna di a corrispondere, e Parte_1 occorrendo, al relativo pagamento da parte di a favore dei Ricorrenti, di un risarcimento e/o Pt_1 rimborso e/o restituzione e/o indennizzo per i fatti di cui in narrativa, in ragione del rapporto di controllo esercitato da su e/o ), per la parte Parte_1 CP_3 Controparte_4 eccedente la quota di responsabilità di accertata ai sensi delle precedenti domande nn. 2 e 4. Pt_1
Sostiene che il nostro sistema processuale contempla pacificamente la sentenza di condanna Pt_1 condizionale.
Precisa l'appellante che, nel presente giudizio, chiede che , per effetto della fusione per
Pt_1 CP_1 incorporazione di , risponda di tutti i debiti di ex art. 2504 bis c.c. Tra i vari debiti CP_2 CP_2 rientrano i debiti di verso gli ex dipendenti-Ricorrenti. Pertanto, laddove nei giudizi CP_2 giuslavoristici (i.e. nei UD Pendenti o IN) venisse accertata una responsabilità risarcitoria di essa discenderebbe dalla responsabilità del datore di lavoro , di cui deve essere
Pt_1 CP_2 chiamata a rispondere CP_1 censura il passaggio della sentenza secondo cui non potrebbe essere invocata, al fine di ovviare
Pt_1 alla pretesa violazione del contraddittorio di , la teoria degli effetti riflessi del giudicato e quello CP_1 in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che se “i rapporti interni fatti valere da nei confronti
Pt_1 di sono costituiti dalla solidarietà nel debito risarcitorio” troverebbe applicazione l'art. 1306 c.c. CP_1
IV.- QUARTO MOTIVO DI APPELLO ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA
DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI INTERESSE E AL RIGETTO
DELLA DOMANDA N. 3 FORMULATA DA BASTOGI
Sostiene l'appellante che non chiede in questa sede di profittare delle transazioni raggiunte da Pt_1
, ma domanda l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per poterne profittare. Tale CP_1 accertamento discende, come già rilevato, dall'accertamento che la quota di responsabilità di è CP_1 pari al 100% e che quindi si tratta di transazione per l'intero.
Precisa l'appellante che l'interesse di a formulare tale domanda – conseguente all'accertamento Pt_1 richiesto con la domanda n. 2 – dipende dall'interesse di di poter opporre tale accertamento ai Pt_1
pagina 15 di 25 Ricorrenti che hanno transatto con , nei relativi giudizi e che tale interesse dipende, anche in CP_1 questo caso, da uno stato di oggettiva incertezza circa il relativo diritto di Pt_1
Invero contesta in questa sede la propria responsabilità nella misura del 100%, sicché contesta il CP_1 presupposto per poter invocare l'art. 1304 c.c., precisando che se viene accertata la responsabilità di al 100%, allora la transazione vale come transazione per l'intero e quindi sussiste un diritto di CP_1 di profittarne ex art. 1304 c.c. Sicché certamente è interesse di che – oltre alla Pt_1 Pt_1 domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di (domanda n. 2) – sia accolta anche la CP_1 domanda con cui si accerta che in linea di principio e per conseguenza ha diritto di profittare Pt_1 delle transazioni ai sensi dell'art. 1304 c.c. Non è peraltro vero - ad avviso dell'appellante - che l'accertamento richiesto sarebbe inopponibile ai Ricorrenti, valendo quanto meno quale fatto storico per le ragioni sopra viste. In tal senso sussisterebbe anche la legittimazione passiva di CP_1 contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale.
V.- QUINTO MOTIVO DI APPELLO: MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI
PROVA TESTIMONIALE DI BASTOGI
L'appellante sostiene la rilevanza delle prove dedotte nella propria memoria ex art. 183, comma secondo, c.p.c.. In particolare, precisa che aveva formulato istanza di ammissione della prova Pt_1 testimoniale dell'ing. all'epoca “Responsabile di Produzione” dello stabilimento Testimone_1 CP_2 di ZO (c.d. il Fabbricone), diretto testimone oculare delle modalità di organizzazione e gestione di ai tempi della pretesa esposizione e che tale elemento risulta controverso nel presente giudizio CP_2 in quanto sostiene che fosse eterodiretta da mentre sostiene che CP_1 CP_2 Pt_1 Pt_1
fosse una società autonoma e auto-gestita. CP_2
VI.- SESTO MOTIVO DI APPELLO: IMPUGNAZIONE DERIVATA DEL CAPO DI NN
DI L PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE Pt_1
L'appellante deduce che la riforma della Sentenza per i motivi sopra esposti determinerebbe anche la caducazione del capo relativo al regime delle spese processuali e della parte in cui – sulla base del principio di soccombenza - ha condannato “a pagare a parte convenuta le spese di Pt_1 CP_1 lite che si liquidano in Euro 36.000 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge” (Sentenza, pp. 18 e 19).
L'appellante ha poi ribadito le ragioni sottese alle domande formulate, deducendo che:
− dei debiti di deve rispondere ex artt. 2112 c.c. pro tempore vigente e 2504 bis CP_2 CP_1
c.c.;
pagina 16 di 25 − non vi è alcuna responsabilità di per i debiti di ovvero, nell'ipotesi in cui si Pt_1 CP_2 ritenesse sussistente anche una responsabilità di questa debba concorrere con quella di Pt_1
e non essere esclusiva;
CP_1
− non si è liberata contrattualmente dei debiti lavoristici a seguito dell'operazione di CP_2 scorporo nelle tre società SCM del 1970 e comunque ne risponde ex art. 2112 c.c. vecchia formulazione, o in subordine ai sensi dell'art. 2560 c.c.;
− al momento dell'incorporazione di nel 1995, il debito di si è trasferito Controparte_14 CP_2 all'incorporante, ex art. 2504-bis c.c., non rilevando a tali fini se fosse o meno in essere, a quel tempo, il rapporto di lavoro;
− non è responsabile per i debiti della controllata in virtù del principio di autonomia Pt_1 patrimoniale delle società di capitali;
− il fatto che disponesse di una partecipazione di controllo in , ovvero che in Pt_1 CP_2 quanto socio nominasse il C.d.A. di , non implica né lo svolgimento di un'attività di CP_2 direzione e coordinamento, né un'ingerenza gestoria, né che possa essere superato il principio basilare dall'autonomia patrimoniale delle società di capitali;
− né maggior pregio ha la tesi per cui sarebbe chiamata a rispondere non quale Pt_1 controllante, ma quale “datore di lavoro in senso sostanziale” dei lavoratori . ha CP_2 Pt_1 sempre contestato di essere “datore sostanziale” dei lavoratori, sia nei giudizi giuslavoristici, sia nel presente giudizio;
− la pretesa responsabilità di – laddove accertata nei giudizi giuslavoristici – Pt_1 dipenderebbe in realtà da una responsabilità di di cui dovrebbe essere chiamata a CP_2 rispondere , non Era infatti (oggi ) il datore di lavoro, era CP_1 Pt_1 CP_2 CP_1 CP_2
(oggi ) la proprietaria del capannone presso il quale si svolgevano le lavorazioni in cui vi CP_1 sarebbe stata esposizione ad amianto per l'ipotetica mancata adozione delle misure di protezione;
− al di là delle statuizioni contenute nei giudizi giuslavoristici, nei rapporti interni vale il principio per cui la responsabilità di (oggi ) deve ritenersi esclusiva (in subordine estremo, CP_2 CP_1 largamente prevalente), in quanto l'esposizione ad amianto allegata dagli eredi degli ex lavoratori si sarebbe verificata presso a causa delle scelte in tema di sicurezza CP_2 CP_2 di quest'ultima, e quindi sarebbe causalmente imputabile alla stessa;
pagina 17 di 25 − anche a voler acconsentire per assurdo alla tesi dell'eterodirezione, il corto circuito nella prospettazione avversaria rimarrebbe evidente. Mentre chi ( avrebbe diretto sarebbe Pt_1 interamente responsabile, chi ( avrebbe concretamente tenuto la condotta contra Parte_2 ius non pagherebbe niente, in spregio ai principi generali dell'ordinamento. Pertanto, e in via di mero subordine, se anche per ipotesi potesse mai discutersi di una responsabilità di Pt_1 sussisterebbe al più una responsabilità solidale di e (oggi ), giammai la Pt_1 CP_2 CP_1 liberazione di;
CP_2
− i documenti prodotti da dimostrano inconfutabilmente la piena autonomia di Pt_1 CP_2 nella gestione del rapporto di lavoro, nell'adozione delle misure di protezione, e anche in qualunque altro aspetto della vita sociale;
per contro, non un solo documento avversario dimostra un'ingerenza della capogruppo nelle attività della controllata che ecceda la CP_2 fisiologia dei rapporti tra società controllante e società controllata;
i rapporti tra le parti si arrestano al mero controllo, senza assurgere a ipotesi di direzione e coordinamento;
− non uno dei requisiti che devono congiuntamente ricorrere, secondo la giurisprudenza, per ritenere esistente la responsabilità della capogruppo in relazione alle obbligazioni della controllata ricorre nel caso di specie (utilizzazione promiscua della prestazione lavorativa da parte di controllante e controllata, dolo, unicità di struttura e collegamento economico- funzionale, abusivo esercizio di attività di direzione e coordinamento, unico centro di imputazione delle scelte);
− ne consegue che non è il soggetto responsabile, rispetto alle pretese dei Ricorrenti. Pt_1
Mentre dei (potenziali) debiti di deve rispondere il successore universale ai sensi CP_2 CP_1 dell'art. 2504-bis c.c.
Si è costituita la quale ha chiesto di respingere l'appello. CP_1
Alla prima udienza la causa è stata rinviata ex art. 352 cpc e alla successiva udienza dell'8.10.2025 è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Giova, innanzitutto, osservare che, come si è detto, l'azione di trae origine dalla circostanza Pt_1 che la stessa è stata convenuta dinnanzi al Tribunale di ZO e, in un caso, davanti al Tribunale di
Milano dagli eredi di alcuni ex lavoratori di società controllata da per ottenere il CP_3 Pt_1
pagina 18 di 25 risarcimento dei danni asseritamente subiti per aver i relativi congiunti prestato lavoro negli anni '60 presso lo stabilimento di ZO e per aver ivi contratto neoplasie per esposizione all'amianto. Oltre alle azioni giudiziali già promosse nei suoi confronti, ha ricevuto anche lettere stragiudiziali Pt_1 recanti richieste risarcitorie formulate da altri ex lavoratori o dai loro eredi, per la medesima ragione.
Inoltre, l' ha chiesto a in via di surroga e/o rivalsa, la restituzione delle somme sborsate CP_6 Pt_1
a titolo di prestazioni previdenziali in favore di ex lavoratori o dei loro eredi. CP_2
Nell'ambito dei giudizi promossi innanzi al Tribunale di ZO e di Milano, ha sostenuto, Pt_1 anche chiamando in causa , che essa non fosse tenuta ad alcun risarcimento e che, CP_1 Pt_1 invece, la responsabilità gravasse interamente su , avendo la stessa incorporato . CP_1 CP_2
Il Tribunale di ZO in sette diversi giudizi ha rigettato le domande svolte da nei confronti di Pt_1
e il Tribunale di Milano, nell'unico giudizio avanti allo stesso instaurato, ha affermato CP_1
l'esclusiva responsabilità di per il decesso del lavoratore e, in particolare, “la riconducibilità a Pt_1 del rapporto di lavoro del de cuius e l'estraneità a ciò di ”. Parte_1 CP_1
I giudici del lavoro di Milano e ZO hanno, quindi, ravvisato in l'unico ed effettivo datore Pt_1 di lavoro degli ex dipendenti , in quanto unico responsabile della gestione del sito industriale in CP_2 cui hanno operato i lavoratori e hanno accertato che è l'unica responsabile delle malattie Pt_1 insorte negli ex dipendenti impiegati nello stabilimento . CP_2
Tuttavia, ha citato nel presente giudizio in quanto la stessa nel 1995 ha incorporato Pt_1 CP_1
, chiedendo, in sostanza, l'accertamento (futuro e condizionato) dei rapporti interni relativi ad CP_2 una asserita obbligazione solidale, con la pretesa di poterlo far valere nei confronti di nel caso di CP_1 condanna (da parte dei giudici del lavoro) di verso i lavoratori e i loro eredi. Pt_1
In particolare, nell'atto di citazione di primo grado, ha precisato che l'azione non riguarda le Pt_1 vertenze “pregresse” pendenti ad ZO, di cui è parte in quanto chiamata da avendo CP_1 Pt_1 la presente controversia ad oggetto esclusivamente la richiesta di accertamento delle quote di responsabilità interna tra e , in relazione agli eventuali crediti risarcitori: Pt_1 CP_1
- fatti valere in tre cause pendenti presso il Tribunale di ZO, avviate contro la sola in Pt_1 cui non è parte, non essendo stata convenuta dai relativi ricorrenti né chiamata in causa CP_1 da (i cd “UD Pendenti”); Pt_1
- rivendicati, in sede stragiudiziale, dagli eredi di alcuni lavoratori (i cd “UD IN”);
pagina 19 di 25 - eventualmente nascenti da ogni altra pretesa che dovesse essere formulata, in sede giudiziale o stragiudiziale, da qualsiasi altro lavoratore ex (in proprio, o tramite i rispettivi eredi) o CP_2 dall' (le cd “Pretese Eventuali”). CP_6 ha quindi formulato, nel presente giudizio, nei confronti di numerose domande, tutte Pt_1 CP_1 volte ad ottenere, nei confronti di , una sentenza che accerti l'obbligo di quest'ultima di CP_1 rimborsare a le somme che la stessa deve o dovrà eventualmente corrispondere agli eredi degli Pt_1 ex dipendenti di CP_3 non ha, però, chiesto (neppure incidenter tantum e neanche nei soli rapporti interni tra Pt_1 Pt_1
e ) che sia accertata la responsabilità (di natura esclusivamente giuslavoristica) di verso CP_1 CP_1 gli ex dipendenti di ritenendo che siano sufficienti a tal fine le vicende successorie di CP_3 natura esclusivamente societaria.
In altri termini, secondo la prospettazione di sarebbe sufficiente accertare, nell'ambito del Pt_1 presente procedimento, che è succeduta in tutti i debiti di in ragione di vicende CP_1 CP_2 puramente societarie, affinché – senza svolgere alcun ulteriore accertamento di tipo giuslavoristico, neppure in via puramente incidentale – possa essere ritenuta responsabile dei debiti risarcitori CP_1 fatti valere dagli eredi degli ex dipendenti e dall'Inps nei confronti della sola Pt_1
Ritiene, invece, la Corte che, affinché possa essere pronunciata una qualsiasi sentenza che accerti la responsabilità del convenuto e fondi la conseguente condanna, sia richiesto un accertamento di tutti gli elementi costituitivi di tale responsabilità e che tale accertamento non possa avere luogo nel presente giudizio sia perché non è stato (correttamente) richiesto da sia perché involgerebbe valutazioni Pt_1 di tipo giuslavoristico e richiederebbe la necessaria presenza in giudizio dei presunti creditori. Non può, infatti, stabilirsi la quota interna di responsabilità attribuibile all'odierna appellata senza l'accertamento giuslavoristico di una responsabilità concorrente o esclusiva di o di CP_2 CP_1
Ciò posto, l'interesse che ha spinto parte attrice alla proposizione del presente giudizio non può essere considerato concreto ed attuale.
Invero, occorre, innanzitutto, osservare che, in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, co. 1, Cost. e dall'art. 100, l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile. Sarebbe, infatti, del tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata pagina 20 di 25 non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione (Cons.
Stato 10.1.2012, n. 16).
Inoltre, l'interesse ex art. 100 cpc va considerato con riferimento al solo vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda, e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente (Cass. 8236/2003). L'interesse deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice (Cass. 6918/2013; Cass. 13906/2002). E' principio ineludibile della tutela giurisdizionale che per proporre una domanda è necessario avervi interesse, e tale interesse, di cui all'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, ed occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr.
Cass. 41688/21).
Alla stregua della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ad es., Cass., S.U., n. 264 del
1996 e Cass. n. 1619 del 2000), “l'azione di mero accertamento (quale è quella di nullità) è proponibile soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva incertezza di diritto che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che possa competere all'attore ed evitare, così, il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza”. In altri termini, “la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (cfr. Cass. 2447/2014).
Ciò posto, sulla base dei citati principi, risulta evidente che, sebbene l'azione di mero accertamento sia volta - come afferma l'appellante - ad eliminare una situazione di incertezza e, quindi, ad ottenere la certezza del diritto, affinché la domanda sia ammissibile è necessario che la certezza giuridica, risultato della sentenza richiesta, elimini il pregiudizio sofferto dall'attrice. In altri termini, è necessario che vi sia strumentalità tra il provvedimento richiesto e l'interesse tutelato.
Nel caso di specie, invece, l'accoglimento della domanda proposta dall'odierna appellante non risolverebbe la vera questione controversa, ovverosia la sussistenza di una responsabilità di CP_1
pagina 21 di 25 Invero, le pretese avanzate nei confronti di (e le sentenze di condanna poi emanate) si fondano
Pt_1 sulla ritenuta responsabilità diretta di nei confronti dei ricorrenti e non sulla responsabilità di
Pt_1 per debiti di . Pertanto, l'accertamento richiesto da è un accertamento del tutto
Pt_1 CP_2 Pt_1 svincolato dalle predette pretese, oltre che generico atteso che – come osservato dal Tribunale – vorrebbe una sentenza che, in linea generale ed astratta, affermi la successione di nei
Pt_1 CP_1 debiti di . Ma sulla successione di nei debiti di non vi è al momento alcuna CP_2 CP_1 CP_2 incertezza, non essendo controversa tale circostanza, ma la effettiva sussistenza di debiti di nei CP_2 quali potrebbe succedere o la sussistenza di debiti propri di , che però non può essere CP_1 CP_1 accertata in questa sede, involgendo la stessa valutazioni di tipo giuslavoristico e la necessaria presenza in giudizio dei presunti creditori.
Ciò posto, non può ritenersi sussistente l'interesse ad agire dedotto in giudizio. non potrebbe, Pt_1 infatti, comunque opporre l'accertamento richiesto ai lavoratori, ai loro eredi e all'Inps in quanto le domande degli stessi hanno ad oggetto l'accertamento della diretta responsabilità di (quale Pt_1 datore di lavoro sostanziale) in quanto gestore del complesso industriale in cui i lavoratori hanno svolto la loro attività,, e non quale soggetto tenuto a rispondere dei debiti della . In altri termini, i CP_2 predetti soggetti hanno deciso di azionare le loro pretese non nei confronti della controllata (ora CP_2
), ma nei confronti della controllante, ritenendo che quest'ultima fosse qualificabile quale datore CP_1 di lavoro. Non si tratta pertanto di debiti di - nei quali potrebbe essere subentrata - o di CP_2 CP_1 debiti di , ma di debiti propri di CP_1 Pt_1
Inoltre, ha reiterato la domanda volta ad ottenere la condanna di “ a manlevare e/o Pt_1 CP_1 tenere indenne e/o rimborsare e/o rifondere a titolo di regresso e/o rivalsa e/o risarcimento e/o, in subordine, ex art. 2041 c.c. per tutti gli importi che quest'ultima fosse chiamata a Parte_1 pagare, o comunque per quelli in eccedenza rispetto alla propria quota interna di responsabilità, come sopra determinata (anche in relazione a compensi e spese di giudizio), e ciò anche nell'ipotesi di transazioni tra e i Ricorrenti”. CP_1
Tuttavia, come correttamente osservato dal tribunale, “tutti i titoli vantati da non sussistono in Pt_1 quanto privi di fondamento.
L'obbligo di manleva, invero, può discendere o dalla legge – ma non ha indicato nessuna fonte Pt_1 normativa – oppure da un accordo di manleva.
Tale è, come ben noto, l'accordo con il quale un soggetto si impegna a sollevare la controparte dalle eventuali conseguenze patrimoniali dannose derivanti da un determinato evento o dal fatto di una delle
pagina 22 di 25 due parti o di terzi;
tale patto, fonte di un autonomo rapporto giuridico sostanziale, viene inquadrato tra i contratti atipici meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c..
Tuttavia, nel caso di specie, non ha allegato la sussistenza di un siffatto accordo con , Pt_1 CP_1 talché, a questo titolo, la domanda de qua deve essere rigettata.
Ad identiche conclusioni si deve addivenire con riferimento al supposto diritto ad indennizzo, la cui fonte non è stata allegata se non per quanto attiene al preteso indebito arricchimento di ex art. CP_1
2041 c.c., di cui tra poco si dirà.
Del tutto sfornito di base sinanco in termini di allegazione è altresì il preteso diritto di ad un Pt_1 risarcimento da parte di non avendo l'attore nemmeno allegato l'inadempimento contrattuale CP_1 od il fatto illecito extracontrattuale che ne costituirebbero il titolo.
Il rimborso o la rifusione suppongono poi un pagamento o la sopportazione di una spesa da parte di
che dovrebbero esserle ritornati da a qualche titolo, ma parte attrice nemmeno ha Pt_1 CP_1 allegato di avere effettuato qualche versamento a o di avere sopportato qualche spesa per suo CP_1 conto od a causa sua.
Nemmeno è stato allegato di che cosa ed a quale titolo si possa rivalere su Sofir's. Pt_1
Coerente invece con le domande svolte e munito di solida base normativa nel disposto dell'art. 1299, comma 1, c.c. è il vantato diritto di regresso.
Tuttavia, nel caso di specie, difetta, per i motivi che si sono detti, l'accertamento della responsabilità solidale del preteso dante causa , talché la disposizione in questione non risulta applicabile CP_2
[…] Nemmeno merita accoglimento la pretesa ex art. 2041 c.c.
Difetta, invero, il presupposto dell'avvenuto arricchimento di per fatto di , atteso che CP_1 Pt_1
l'accertamento di tale presupposto richiederebbe l'accertamento, inattuabile in questa sede per le ragioni già esposte, di una eventuale quota di responsabilità di , senza tale accertamento, CP_15 qualsivoglia pagamento effettuato da non costituirebbe arricchimento senza causa di , Pt_1 CP_1 ma mero adempimento di ad un'obbligazione gravante esclusivamente sulla stessa. Pt_1
Parimenti infondata è la domanda di volta all'accertamento del suo diritto “di profittare delle Pt_1 transazioni eventualmente raggiunte da con i Ricorrenti, ai sensi dell'art. 1304 c.c.”. CP_1
Innanzitutto, deve precisarsi che la domanda può ritenersi riferita alle sole transazioni già stipulate, il cui contenuto risulta ricostruibile sulla base delle risultanze documentali in atti. Invero, un'eventuale domanda riferita a transazioni future o, comunque, a transazioni rispetto alle quali nulla è stato prodotto in atti, andrebbe rigettata per difetto di prova, in quanto l'accertamento richiesto da non può Pt_1
pagina 23 di 25 prescindere dall'accertamento del contenuto delle pattuizioni eventualmente intervenute tra e “i CP_1
Ricorrenti”.
Ciò posto, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che “le transazioni stipulate da CP_1 con numerosi Ricorrenti non hanno riguardato l'intero debito risarcitorio ed invece solo la quota di responsabilità addebitabile a Di qui l'insussistenza del diritto di di approfittare delle CP_1 Pt_1 transazioni di cui si discute”, atteso che, come precisato dalla Suprema Corte, “l'art. 1304, comma 1,
c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce
e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne” (cfr. Cass.
7094/22).
Inoltre, come condivisibilmente osservato dal tribunale, “la domanda di accertamento del diritto del condebitore di approfittare della transazione stipulata con il creditore da altro condebitore deve essere proposta nei confronti del creditore (qui i Ricorrenti). Per altro verso, il condebitore è privo di interesse a far accertare, verso il condebitore che ha stipulato la transazione, il suo diritto di approfittarne. Invero questo diritto non incide per nulla nella sfera giuridica del condebitore che ha transato ed invece solo nella sfera del creditore, determinando la liberazione del debitore che non ha transato (v. postea). Ma l'accertamento verso il condebitore sarebbe inopponibile al creditore, dunque inutile”.
Tali considerazioni non risultano, peraltro, in alcun modo, scalfite dalle deduzioni svolte dall'appellante nel proprio atto introduttivo del presente giudizio, essendosi la stessa limitata a sostenere, come si è detto, che non chiede in questa sede di profittare delle transazioni Pt_1 raggiunte da , ma domanda l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per poterne profittare. CP_1
Tale accertamento discende, come già rilevato, dall'accertamento che la quota di responsabilità di
è pari al 100% e che quindi si tratta di transazione per l'intero”. CP_1
Per di più, non potendosi, come già evidenziato, procedersi in questa sede all'accertamento della quota di responsabilità di non è possibile neppure svolgere lo specifico accertamento richiesto da CP_1 rispetto alle transazioni. Pt_1
pagina 24 di 25 Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, tutti i motivi di gravame non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 3.397,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9952/23, Parte_1 sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del grado, che CP_1 liquida in euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute;
3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
EL ZZ SE ON
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SE ON Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa EL ZZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 319/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BAROZZI N. 1, MILANO Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio degli avv.ti GIUSEPPE LOMBARDI, LAURA EUGENIA MARIA SALVANESCHI,
IA MA, che la rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO N. 3, CP_1 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. MATTEO RESCIGNO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRANCO TOFACCHI
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 9952/2023, Repert. n. 10357/2023 emessa dal Tribunale di Milano, sez. pagina 1 di 25 specializzata in Materia di Impresa “B”, Giudice est. dott. Angelo Mambriani, pubblicata in data 11 dicembre 2023, ad esito del procedimento R.G. n. 27902/2020, e in accoglimento dei motivi di impugnazione e delle ulteriori eccezioni, domande, difese e deduzioni, di merito e istruttorie, formulate dall'appellante in primo grado, da intendersi qui espressamente richiamate e riproposte anche ex art. 346 c.p.c.
1. in via preliminare: dichiarare inammissibili e/o comunque dichiarare il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità, contenuta nella sentenza di primo grado, delle domande riconvenzionali di accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c. formulate da;
CP_1
2. nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che, nei rapporti tra e è la CP_1 Pt_1 CP_1 responsabile esclusiva dei debiti di oggetto delle pretese di danni formulate nei confronti di CP_2 dai Ricorrenti, per i titoli e le ragioni di cui in atti;
Pt_1
3. conseguentemente: accertare e dichiarare che ha diritto di profittare delle transazioni Pt_1 eventualmente raggiunte da con i Ricorrenti, ai sensi dell'art. 1304 c.c., per i motivi di cui in CP_1 atti;
4. in subordine: accertare, nei rapporti tra e la quota interna di responsabilità CP_1 Pt_1 attribuibile a e a per i debiti di oggetto delle pretese di danni formulate CP_1 Parte_1 CP_2 nei confronti di dai Ricorrenti, per i titoli e le ragioni di cui in atti, e così attribuendo tale Pt_1 responsabilità in capo a in misura largamente prevalente o nella misura che risulterà in corso di CP_1 causa;
5. per l'effetto - condizionatamente alla pronuncia di condanna di a corrispondere, e Parte_1 occorrendo, al relativo pagamento da parte di a favore dei Ricorrenti, di un risarcimento e/o Pt_1 rimborso e/o restituzione e/o indennizzo per i fatti di cui in narrativa, in ragione del rapporto di controllo esercitato da su e/o - condannare Parte_1 CP_3 Controparte_4 CP_1
a manlevare e/o tenere indenne e/o rimborsare e/o rifondere a titolo di regresso e/o rivalsa e/o risarcimento e/o, in subordine, ex art. 2041 c.c. per tutti gli importi che quest'ultima Parte_1 fosse chiamata a pagare, o comunque per quelli in eccedenza rispetto alla propria quota interna di responsabilità, come sopra determinata (anche in relazione a compensi e spese di giudizio), e ciò anche nell'ipotesi di transazioni tra e i Ricorrenti;
CP_1
6. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui, in conseguenza delle vicende che hanno interessato il gruppo dal 1970 in poi, venisse accertata una responsabilità di in CP_2 Pt_1 qualità di socio che ha percepito il capitale residuo di liquidazione di , accertare che la CP_4
pagina 2 di 25 quota di responsabilità eventualmente riconosciuta in capo a non può essere superiore Parte_1 ex art. 2495 c.c. al residuo attivo di liquidazione nell'importo di Euro 340.427,39, dedotti eventuali importi che dovesse frattanto essere tenuta a corrispondere a terzi per i medesimi titoli;
Pt_1
7. in ogni caso: con piena vittoria di spese e onorari di causa.
8. in via istruttoria, insiste per l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli Parte_1 di prova, già dedotti in primo grado con la propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c.:
1) Vero che l'ing. ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società Testimone_1 dall'ottobre del 1967 al 1970, con la qualifica di Direttore di Produzione dello CP_3 stabilimento di ZO, chiamato il Fabbricone, sito in Via Signorelli? CP_2
2) Vero che le mansioni dell'ing. consistevano nell'assicurare il rispetto dei programmi di Tes_1 produzione, e che tutti i capi-reparto dell'azienda e gli uffici di produzione e manutenzione riportavano allo stesso Ing. Tes_1
3) Vero che, negli anni 1967-1970, l'ing. riportava gerarchicamente solo al Direttore Testimone_1
Generale di , l'ing. ? CP_2 Controparte_5
4) Vero che, negli anni 1967-1970, era il Direttore Generale ing. ad assumere le Controparte_5 decisioni circa la manutenzione straordinaria e di modifica agli impianti nel settore produttivo, anche di sicurezza, dello stabilimento di ZO che gli proponevo? CP_2
5) Vero che, negli anni 1967-1970, rientrava nelle mansioni del Direttore Generale ing. CP_5
assumere decisioni relative all'adeguamento degli impianti di aspirazione dello stabilimento
[...] di ZO?
6) Vero che , negli anni 1967-1970, erano le direzioni di (ad es. il direttore generale, il direttore CP_2 di produzione, il direttore amministrativo, direttore tecnico), sotto la guida del Direttore Generale, ad occuparsi della gestione di ? CP_2
7) Vero, negli anni 1967-1970, il direttore generale, il direttore di produzione, il direttore amministrativo, il direttore tecnico di , sentito il capo del personale di decidevano i CP_2 CP_2 turni di lavoro, le promozioni, gli aumenti, le sanzioni disciplinari dei dipendenti di ? CP_2
Sui capitoli 1-7 sopra articolati si indica a teste l'ing. nato il [...], residente in Testimone_1
OR (AR), Case Sparse Farneta n. 33 (cfr. doc. 102 fasc. primo grado), se del caso attraverso l'assunzione della prova delegata ai sensi dell'art. 203 c.p.c.
pagina 3 di 25 Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione respinta così giudicare:
(i) respingere l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza n. 9952/2023 Parte_1 pronunciata in data 11 dicembre 2023 dal Tribunale di Milano (sez. specializzata in materia di impresa
“B”, G. rel. dott. Angelo Mambriani), nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 27902/2020;
(ii) in via subordinata, nel caso di accoglimento in tutto od in parte dell'appello con conseguente riforma della sentenza, dichiarare il ne bis in idem e/o non esaminare e/o respingere le domande proposte da in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 345/2017 pronunciata Parte_1 dal Tribunale di ZO in data 24 ottobre 2017;
(iii) in via ulteriormente subordinata, nel caso di accoglimento in tutto od in parte dell'appello e di reiezione dell'eccezione di cui al punto (ii), respingere tutte le domande proposte di in Parte_1 quanto inammissibili e/o improponibili e/o infondate, per tutte le ragioni indicate in atti.
(iv) in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il la Corte ritenesse di accertare una corresponsabilità di relativa al danno subito dai ricorrenti, determini tale quota di CP_1 corresponsabilità pari a zero o alla diversa percentuale che parrà di giustizia.
In ogni caso condannare al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio in favore di CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_
ha citato avanti il Tribunale di Milano, deducendo che : Parte_1 CP_1
− società quotata alla Borsa di Milano e che da decenni svolge l'attività di holding Parte_1 di partecipazioni (oggi prevalentemente nel settore immobiliare) è stata destinataria, negli ultimi anni, di numerose domande risarcitorie proposte avanti al Tribunale di ZO – Sezione Lavoro
– da eredi di persone che hanno prestato negli anni 1960 – 1970 attività lavorativa presso la
( ”) di ZO, società attiva (a quel tempo) nel campo delle lavorazioni CP_3 CP_2 ferroviarie, la cui partecipazione maggioritaria era detenuta, ai tempi, da in allora Pt_1 denominata “Società per le Strade Ferrate Meridionali” (“SFM”);
− in quei giudizi, gli eredi hanno domandato il risarcimento dei danni iure proprio e/o iure hereditatis (ex art. 2087 e/o 2043 c.c.) derivanti dal decesso dei loro congiunti a causa di patologie polmonari, asseritamente sviluppatesi a causa dell'esposizione all'amianto nello pagina 4 di 25 stabilimento durante le lavorazioni ferroviarie nel corso degli anni '60 del secolo CP_2 scorso;
− in relazione ai medesimi fatti, molti altri eredi di ex lavoratori di hanno trasmesso a CP_2 numerose altre diffide stragiudiziali, e a sua volta ha chiesto, in via di surroga Pt_1 CP_6
e/o rivalsa, la restituzione delle somme sborsate a titolo di prestazioni previdenziali in favore di ex lavoratori o dei loro eredi;
CP_2
− le pretese degli eredi di lavoratori ex e di sono state rivolte inizialmente sia nei CP_2 CP_6 confronti di – azionista di controllo di all'epoca – sia di Pt_1 CP_2 CP_1
( ”), società che ha fuso per incorporazione nel 1995. A partire dal 2018, tuttavia, CP_1 CP_2 le pretese sono state rivolte verso la sola Pt_1
− nel 1969 ha cessato le lavorazioni ferroviarie, a causa del calo irreversibile degli CP_2 ordinativi delle Ferrovie dello Stato, e nel 1970 ha posto in essere una operazione di ristrutturazione nell'ambito della quale ha conferito le attività extra-ferroviarie a tre società
(Società Costruzione Macchine Agricole, Società Costruzione Macchine Tessili e Società
Costruzione Macchine Edili, le “Società SCM”);
− qualsiasi (eventuale) esposizione ad amianto sarebbe quindi cessata al più nel 1969, prima dell'operazione di ristrutturazione. Gli (eventuali) debiti risarcitori dei lavoratori derivanti da esposizione ad amianto, durante l'esercizio delle attività di costruzione e riparazione delle carrozze ferroviarie, sono quindi debiti di (oggi ; CP_2 CP_1
− ha continuato ad essere attiva anche dopo il 1970; CP_2
− è fuoriuscita dal perimetro del gruppo sin dal lontano 1990; nel 1995 è CP_2 Pt_1 CP_2 stata dapprima acquistata e poi, in rapida successione, fusa per incorporazione nella società
; CP_1
− è succeduta nelle obbligazioni di ed è dunque l'unica ed esclusiva responsabile CP_1 CP_2 dei risarcimenti domandati dagli eredi dei lavoratori ex per danni lungolatenti CP_2 asseritamente dipendenti da esposizione ad amianto presso , così come è l'unica CP_2 legittimata rispetto alle domande formulate dall' per il rimborso delle indennità CP_6 corrisposte ai lavoratori;
− tuttavia, è soprattutto contro che gli eredi degli ex lavoratori rivolgono Pt_1 Parte_2 le proprie domande, in quanto controllante, ai tempi, di , su cui avrebbe esercitato CP_2
pagina 5 di 25 eterodirezione. E tali prospettazioni sono state ingiustamente accolte nelle pronunce, redatte “in serie” dal Tribunale del Lavoro di ZO in favore degli eredi dei lavoratori;
− invero, non vi è alcuna ragione per cui debba essere chiamata a rispondere dei debiti di Pt_1
(oggi ): tale pretesa contrasta con il principio dell'autonomia patrimoniale delle CP_2 CP_1 società di capitali;
oltretutto, fino a che è stata controllante di (oggi ), e CP_2 CP_1 comunque sino al 1969, quando è cessata la lavorazione delle carrozze ferroviarie, era Pt_1 solo la holding, che - come risulta dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado
- si limitava “a gestire partecipazioni azionarie senza alcun potere di comando e iniziativa”
(doc. n. 2 fasc. primo grado). L'attività di SFM/Bastogi, in altri termini, si è limitata al mero controllo azionario, senza alcuna ingerenza o eterodirezione, di;
è ad essere, CP_2 CP_1 sotto un profilo civilistico l'unica e vera responsabile per le obbligazioni risarcitorie di , CP_2 perché ha fuso per incorporazione nel lontano 1995, succedendo nei relativi rapporti CP_2 attivi e passivi ex art. 2504 bis c.c., ivi compresi i debiti (se accertati) verso i Ricorrenti;
non è tenuta a rispondere dei debiti di (oggi ), in quanto si limitava, Pt_1 CP_2 CP_1 quale mera holding, a detenere le partecipazioni della società datrice di lavoro;
in stretto subordine, se si dovesse ritenere sussistente una responsabilità anche di occorrerebbe Pt_1 accertare le relative quote di responsabilità di e Pt_1 CP_1
Sulla scorta di tali premesse, ha formulato le seguenti domande: Pt_1
(i) domanda n. 2, volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità esclusiva (in via principale) di per i crediti risarcitori azionati nei confronti di in sede CP_1 Pt_1 giudiziale (nei c.d. “UD Pendenti”) e stragiudiziale (nei c.d. “UD IN”) dagli eredi di ex lavoratori ovvero dall' (quest'ultima in via di surroga ex CP_3 CP_6 art 1916 c.c. o regresso per il recupero delle indennità pagate per la malattia professionale), connessi alla esposizione ad amianto presso lo stabilimento di ZO negli anni '60 CP_2
e '70 del secolo scorso);
(ii) domanda n. 4 – subordinata rispetto alla precedente – volta all'accertamento, nei rapporti tra e delle rispettive quote di responsabilità per i debiti di oggetto delle Pt_1 CP_1 CP_2 pretese di danni formulate nei confronti di dai “Ricorrenti” nei “UD Pendenti” e Pt_1 nei “UD IN” e l'attribuzione di tale responsabilità in capo a in misura CP_1 largamente prevalente o nella misura risultante in corso di causa;
pagina 6 di 25 (iii) domanda n. 5, volta ad ottenere la condanna condizionata di a manlevare e/o tenere CP_1 indenne e/o rimborsare e/o rifondere a titolo di regresso e/o rivalsa e/o risarcimento e/o, in subordine, ex art. 2041 c.c., per gli importi che quest'ultima fosse chiamata a pagare Pt_1
o abbia pagato in ragione di eventuali decisioni di condanna contro e a favore di Pt_1 uno o più degli ex lavoratori degli eredi di questi ultimi, o dell' in CP_3 CP_6 eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità come sopra accertata;
(iv) domanda n. 3, volta ad ottenere l'accertamento del diritto di a profittare delle Pt_1 transazioni eventualmente raggiunte da con ex lavoratori di o di loro eredi, CP_1 CP_2 ai sensi dell'art. 1304 c.c.;
(i) domanda n. 6, volta ad ottenere l'accertamento che la quota di responsabilità eventualmente riconosciuta in capo a non possa essere superiore ex art. 2495 c.c. Parte_1 all'ammontare massimo complessivo, comprensivo di ogni importo dovesse essere liquidato a favore dei “Ricorrenti” a qualsivoglia titolo, di Euro 340.427,39, dedotti eventuali importi che dovesse frattanto essere tenuta a corrispondere a terzi per i medesimi titoli (cfr. Pt_1 citazione, pagg. 34-35).
Si è costituita la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare le domande attoree e CP_1 ha formulato la seguente domanda riconvenzionale: “Accertare pregiudizialmente, con effetti di giudicato ex art. 34 c.p.c. e previa eventuale autorizzazione all'integrazione del contraddittorio, se tutti, o parte dei, soggetti menzionati nell'atto di citazione come asseriti creditori di Parte_1
(ossia, in particolare, gli eredi dei sig.ri , Persona_1 Persona_2 CP_7 [...]
Per_3 Persona_4 Persona_5 CP_8 Controparte_9 CP_10
, e oltre Persona_6 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 all' ) abbiano o meno diritto di ottenere da e da in via solidale, CP_6 Parte_1 CP_1 risarcimento alcuno per i titoli indicati nell'atto di citazione e, in caso positivo, a quale importo ammonti tale risarcimento”.
Con sentenza n. 9952/23 il Tribunale di Milano ha così statuito:
“I) DIIA inammissibili le domande di cui ai nn. 2, 3 e 6 dei fogli di precisazione delle conclusioni di parte attrice Parte_1
II) RIGETTA le domande di cui ai nn. 4 e 5 dei fogli di precisazione delle conclusioni di parte attrice
Parte_1
III) DIIA inammissibile la domanda di parte convenuta proposta ex art. 34 c.p.c. CP_1
pagina 7 di 25 IV) NN parte attrice a pagare a parte convenuta le spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano in Euro 36.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge”.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− la domanda n. 2 è inammissibile: sussiste carenza di interesse ad agire di ex art. 100 Pt_1
c.p.c., poiché in nulla giova a una sentenza che, in linea generale ed astratta, affermi la Pt_1 successione di nei debiti di , senza prima sapere se tra quei debiti vi siano anche CP_1 CP_2 debiti risarcitori di medesima verso i lavoratori e poi verso i “Ricorrenti” per lesioni o CP_2 morti di lavoratori causate da comportamenti in violazione di norme antinfortunistiche.
L'interesse ad un accertamento generico di successione di nei debiti di non può CP_1 CP_2 essere ricostruito sulla base di emissione di sentenze che non accertano la responsabilità di per (asseriti) debiti risarcitori verso i “Ricorrenti”. CP_2
La domanda attorea n. 2 è inammissibile in via gradata e per il caso in cui – ma non si vede come – si ritenga richiesto/necessario l'accertamento della responsabilità di (in tesi CP_2 dante causa di ) verso i ricorrenti. Invero tale accertamento, nel presente autonomo CP_1 processo intentato dal debitore ( contro altro ipotetico condebitore ( ), non può Pt_8 CP_1 essere compiuto senza la citazione dei “Ricorrenti”.
Infine, per motivi analoghi, non rileva che abbia chiesto l'accertamento dell'esclusiva Pt_1 responsabilità di “nei rapporti interni”, poiché, nel momento in cui il sedicente terzo CP_1
( addita altro soggetto come unico debitore ( ), nega che vi siano “rapporti Pt_1 CP_1 interni” con questi, nega di avere alcun rapporto con il creditore ed afferma invece che l'unico rapporto esistente è quello dell'altro soggetto con il creditore.
Per questo aspetto la domanda è contraddittoria e perciò anche per questo motivo inammissibile.
E', infine, appena il caso di considerare i gravi rischi di contrasto di giudicati che le pretese processuali di recano seco, rischi cui si accompagna un enorme ed ingiustificato Pt_1 dispendio di energie processuali, a fronte dello strumento facilmente agibile e perfettamente satisfattivo dei diversi interessi in gioco costituito dalla chiamata del terzo nel processo intentato dal preteso creditore verso il convenuto che affermi l'esclusiva responsabilità altrui;
− la domanda n. 3 è inammissibile: la domanda non può essere proposta in questa sede. Invero la domanda di accertamento del diritto del condebitore di approfittare della transazione stipulata pagina 8 di 25 con il creditore da altro condebitore deve essere proposta nei confronti del creditore (qui i
“Ricorrenti”). Per altro verso, il condebitore è privo di interesse a far accertare, verso il condebitore che ha stipulato la transazione, il suo diritto di approfittarne. Invero questo diritto non incide per nulla nella sfera giuridica del condebitore che ha transatto ed invece solo nella sfera del creditore, determinando la liberazione del debitore che non ha transatto. Ma
l'accertamento verso il condebitore sarebbe inopponibile al creditore, dunque inutile.
Sussiste un ulteriore motivo di infondatezza della domanda di cui si discute.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il condebitore può profittare della transazione stipulata da altro condebitore solo se questa abbia ad oggetto l'intero debito. Nel caso di specie è pacifico ed incontestato che le transazioni stipulate da con CP_1 numerosi “Ricorrenti” non hanno riguardato l'intero debito risarcitorio, ma la sola quota di responsabilità addebitabile a;
CP_1
− la domanda n. 4 è inammissibile e infondata: non v'è accertamento della responsabilità di
(in tesi dante causa di ) per i debiti risarcitori verso i Ricorrenti. Siccome la CP_2 CP_1 quota di responsabilità di dipende dalla quota di responsabilità di , si può CP_1 CP_2 concludere per la carenza di interesse di nella proposizione della domanda, il cui Pt_1 eventuale accoglimento si tradurrebbe in una generica affermazione di accertamento di un trasferimento di posizioni debitorie cui quelle qui rilevanti rimarrebbero estranee. Ad abundantiam si deve aggiungere che: - in sede propria, cioè davanti al Giudice del Lavoro di
ZO ed anche dal Giudice del Lavoro di Milano, la responsabilità di non è Parte_2 stata mai accertata;
- in un caso è stata espressamente esclusa;
- è stata riconosciuta Pt_1
“unica responsabile” in ben sette sentenze, peraltro non ancora passate in giudicato.
– il debitore/attore – non si è limitata a chiedere l'accertamento della quota di Pt_1 responsabilità di , ma ne ha chiesto, con la domanda sub n. 5, la condanna – peraltro CP_1 condizionata all'emissione di sentenza di riconoscimento della sua propria responsabilità – a
“manlevare e/o tenere indenne e/o rimborsare e/o rifondere a titolo di regresso e/o rivalsa e/o risarcimento e/o, in subordine, ex art. 2041 c.c. per tutti gli importi che quest'ultima Parte_9 fosse chiamata a pagare, o comunque per quelli in eccedenza rispetto alla propria quota interna di responsabilità, come sopra determinata …, e ciò anche nell'ipotesi di transazione tra e CP_1
i Ricorrenti”.
Tuttavia, tutti i titoli vantati da non sussistono in quanto privi di fondamento;
Pt_1
pagina 9 di 25 − la domanda n. 5 è infondata: i titoli dedotti da quali causae della richiesta condanna pro Pt_1 futuro e condizionata di sono insussistenti. Ciò basta a determinare la reiezione anche di CP_1 questa domanda. Ciò posto, tuttavia, non è dato comprendere come, se non violando gravemente i più fondamentali diritti processuali di , sentenze emesse su domanda dei CP_1
Ricorrenti contro e che accertino la sua responsabilità risarcitoria quale datore di lavoro Pt_1 effettivo dei lavoratori lesi o deceduti per effetto di comportamenti attivi od omissivi posti in essere in violazione di norme antinfortunistiche ed a lei imputabili, potrebbero essere opposte a in modo tale che ne risulti, come vorrebbe l'attore anche una responsabilità solidale di CP_1
verso quei Ricorrenti. CP_1
Per vero difetta anche un altro presupposto della pretesa estensione, considerato che è pacifico in atti che nessuna delle sentenze di condanna di nei confronti dei Ricorrenti è passata Pt_1 in giudicato.
Ad abundantiam non si possono che richiamare le considerazioni già svolte in ordine alla circostanza che è già stata condannata sette volte come unica responsabile dei danni Pt_1 causati ai Ricorrenti e/o ai loro danti causa, e, coerentemente, mai invece è stata riconosciuta la responsabilità di;
CP_1
− la domanda n. 6 è inammissibile: la domanda ha ad oggetto un preteso limite alla “quota di responsabilità” di dedotto ex art. 2495 c.c., limite espresso in termini assoluti (€ Pt_1
340.427,39). Trattandosi della determinazione della quota di responsabilità di Pt_1 determinazione richiesta nei confronti di , la domanda dovrebbe comunque essere CP_1 rigettata per gli stessi motivi per i quali è stata rigettata la domanda sub 4.
Tuttavia, la domanda, indicando un preteso limite assoluto della responsabilità di verso Pt_1
i ricorrenti, deve essere proposta in contraddittorio necessario con i “Ricorrenti”, segnando l'ammontare massimo dei risarcimenti da questi ottenibili e, dunque, il limite quantitativo del loro diritto risarcitorio. Invero, quel limite alla “quota di responsabilità”, prospettato come assoluto, può essere opposto, in via di regresso, al condebitore solidale solo se accertato come esistente verso i creditori. Per questo verso la domanda è inammissibile per non essere stata proposta in contraddittorio con i Ricorrenti.
− la domanda riconvenzionale proposta da ex art. 34 c.p.c. è inammissibile perché il thema CP_1 decidendum del presente processo è stato configurato dall'attore in modo tale che le domande pagina 10 di 25 proposte non si pongono in nesso di pregiudizialità/dipendenza con gli accertamenti
“giuslavoristici” che vorrebbe giudiziariamente svolti con vincolo di giudicato. CP_1
Se invece – ma non si vede come - la domanda fosse ritenuta per quel verso ammissibile, essa, come eccepito da parte attrice, sarebbe inammissibile per non avere chiamato in giudizio CP_1
i “Ricorrenti”. Anche questa eccezione è fondata, atteso che , in comparsa di risposta, CP_1 non ha chiesto il differimento della prima udienza ex art. 269 comma 2 c.c. per provvedere alla citazione dei “Ricorrenti” terzi chiamati, ma ha proposto un'istanza soltanto “eventuale”, prospettando invece la possibilità di evocarli in giudizio solo una volta dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale.
L'integrità del contraddittorio è questione preliminare processuale che deve sussistere ed essere valutata prima della valutazione di altre eccezioni processuali, in ordine alle quali deve essere assicurata la difesa ed il contraddittorio di tutte le giuste parti. Ne deriva che, anche per questo aspetto, la domanda di cui si discute è inammissibile;
− il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
Sussiste soccombenza reciproca, essendo stata dichiarata inammissibile la domanda ex art. 34
c.p.c. proposta da parte convenuta. Ne consegue la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5, trattandosi di domanda strettamente connessa a quelle proposte dall'attrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
I.- PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA
DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI INTERESSE DELLA DOMANDA N.
2 FORMULATA DA Pt_1
L'appellante ha dedotto che:
− ha chiesto, anzitutto e in via principale, l'accertamento di chi debba rispondere oggi dei Pt_1 debiti di verso i terzi che vantano pretese giudiziali o stragiudiziali contro la stessa CP_2
Pt_1
− vale quindi in proposito il pacifico orientamento di legittimità in base al quale sussiste interesse ad agire in relazione alle azioni di mero accertamento qualora vi sia uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice. Tale incertezza, inoltre,
“può anche non preesistere al processo, ma anche manifestarsi dopo per il solo fatto della contestazione in giudizio”;
pagina 11 di 25 − a fronte delle richieste degli eredi dei lavoratori ex e di (e alla luce delle CP_2 CP_6 sentenze già emesse a loro favore dal Tribunale di ZO), ha quindi un interesse Pt_1 attuale e concreto a fare accertare - come richiesto in via principale nel giudizio di primo grado con la propria domanda n.
2 - la responsabilità esclusiva di (o comunque, in via CP_1 subordinata, largamente prevalente) in relazione alle pretese svolte da terzi nei confronti della stessa nonché in relazione alle contestazioni svolte in giudizio dalla stessa circa Pt_1 CP_1 la pretesa assenza della propria responsabilità;
− il Tribunale non ha considerato che certamente sussiste l'interesse di a poter opporre a Pt_1 tali pretese, rivolte nei confronti della sola una sentenza di accertamento della Pt_1 responsabilità esclusiva di per i debiti di , anche al fine di evitare a monte CP_1 CP_2 qualsiasi ulteriore coinvolgimento in giudizi successivamente avviati dagli eredi o da;
CP_6
− l'accertamento della quota di responsabilità (se intera o parziaria e in che misura) di è CP_1 essenziale al fine di applicare gli effetti derivanti dalle transazioni comunque intese (pro quota o per l'intero). È infatti innegabile l'interesse attuale e concreto dell'attrice ad ottenere un accertamento di responsabilità (esclusiva, e solo in subordine concorrente) di , sia per le CP_1 controversie transatte da , sia per quelle non transatte, per l'ipotesi in cui il Tribunale di CP_1
ZO (o altri Giudici del Lavoro) proseguisse ad emanare sentenze di condanna di Pt_1 analoghe a quelle già pronunciate;
− non può che ribadire di non aver richiesto davanti alla Sezione specializzata in materia Pt_1 di impresa del Tribunale di Milano l'accertamento della responsabilità giuslavoristica di CP_2 nei confronti dei Ricorrenti e inoltre di non ritenere tale previo accertamento necessario ai fini dell'accertamento richiesto con la propria domanda principale di accertamento formulata sub 2;
− non ha affatto richiesto l'accertamento del diritto di credito dei Ricorrenti verso il Pt_1 debitore , ma ha agito per far accertare la responsabilità esclusiva di nei rapporti CP_1 CP_1 interni tra e e quindi esclusivamente nei propri confronti. Non si tratta quindi di Pt_1 CP_1 una domanda formulata in violazione dell'art. 81 c.p.c. per far valere un diritto altrui (quello dei
Ricorrenti) nei confronti di un terzo ( ), ma di una domanda svolta per far valere il proprio CP_1 diritto all'accertamento che nei rapporti tra e è quest'ultima ad essere Pt_1 CP_1 responsabile esclusiva dei debiti di nei confronti di terzi. CP_2
II.- SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER AVER
DIIATO INAMMISSIBILE E COMUNQUE PER RIGETTATO LA DOMANDA DI CP_11
pagina 12 di 25 ACCERTAMENTO DELLA QUOTA INTERNA DI RESPONSABILITÀ ATTRIBUIBILE A
DEBITI DI Parte_10 CP_2
Sostiene l'appellante che:
− sussiste anche in riferimento alla domanda n. 4 l'incertezza circa i diritti e gli obblighi che nascono dalla successione di nei debiti risarcitori facenti capo a quest'ultima; CP_2
− non è rilevante a fini dell'ammissibilità della domanda di accertamento qui proposta che in questo giudizio “non chied[a] accertamento della responsabilità di ”, posto che Pt_1 CP_2
- come di seguito si dirà trattando della domanda n.
5 - la responsabilità di per CP_2 omissione delle misure di sicurezza è oggetto di accertamento nei UD Pendenti e nei
UD IN;
− vi è un ulteriore, dirimente e specifico motivo che consolida l'interesse ad agire di per Pt_1 una domanda di accertamento delle quote interne di responsabilità, connesso alle c.d.
[...]
, i.e. alle transazioni stipulate da relativamente alla propria quota interna di CP_12 CP_1 responsabilità, con i ricorrenti di tutti i UD Pendenti e con molti degli eredi che hanno avanzato pretese stragiudiziali;
− per il Tribunale, nel giudizio autonomo tra condebitori occorrerebbe, in capo al preteso debitore/attore (qui , un titolo per agire verso il preteso debitore/convenuto ( ), Pt_1 CP_1 ma “tutti i titoli vantati da non sussistono in quanto privi di fondamento”. Tuttavia, il Pt_1
Tribunale nel ritenere l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di regresso/rivalsa, non ha considerato che nelle transazioni stipulate con alcuni dei CP_1 ricorrenti (e di altri soggetti) ha pattuito che la transazione ha per oggetto la quota di responsabilità della sola secondo i principi in tema di transazione parziaria nelle CP_1 obbligazioni solidali, e quindi è acquisito il fatto che essa stessa presuppone l'esistenza di una responsabilità solidale tra e (ancorché per quote ingiustificatamente irrisorie di Pt_1 CP_1 quest'ultima), cui ripetutamente fa riferimento negli accordi transattivi. A fronte di tale circostanza, l'interesse di a vedere accertata la quota interna non può essere negato;
Pt_1
− l'accertamento della responsabilità solidale di (se in denegata ipotesi ritenuto CP_1 accertamento pregiudiziale della domanda di è piuttosto una questione (i) svincolata Pt_1 dall'accertamento della responsabilità del datore di lavoro e comunque (ii) di natura societaria e non lavoristica (come peraltro riconosciuto dalla Sentenza stessa, p. 16). In altri termini, se vi
è stato un illecito di (per mancata adozione delle misure di protezione lavoratori, CP_2
pagina 13 di 25 questione rimessa esclusivamente alla competenza della Sezione Lavoro), è chiamata a CP_1 rispondere della condotta illecita di , sulla base di norme sul trasferimento d'azienda CP_2
(i.e. artt. 2112 e 2560 c.c.) e sulla responsabilità della società incorporante (art. 2504-bis c.c.), ovvero della distribuzione di responsabilità nei rapporti infragruppo;
questioni che potranno essere decise nell'ambito del presente giudizio.
− rispetto poi alla mancata allegazione e prova di pagamenti da parte di ai Ricorrenti, su Pt_1 cui si è soffermato il Giudice di prime cure, deve notarsi che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che si ritiene più corretto, il pagamento non costituisce requisito per l'accoglimento della domanda di regresso;
− quanto all'indebito arricchimento il Tribunale ha affermato che: mancherebbe (i)
“l'accertamento della responsabilità solidale del preteso dante causa , talché la CP_2 disposizione in questione non risulta applicabile” (Sentenza, p. 14) (ii) il pagamento delle somme in favore dei Ricorrenti. Con ciò (erroneamente) escludendo che il regresso possa configurarsi (anche in astratto) in una situazione come quella per cui è causa, in altre parole rilevando il difetto in origine del titolo per agire in regresso;
− se si ritenesse infondata la domanda, sarebbe titolata ad esperire almeno l'azione di Pt_1 ingiustificato arricchimento, non avendo altri strumenti a disposizione per recuperare da CP_1 le somme pagate ai Ricorrenti in luogo della stessa appellata (risultando così rispettato il requisito della residualità della domanda ex art. 2041 c.c.);
− in relazione alla mancata allegazione dei pagamenti, occorre evidenziare che, nelle more del giudizio, è stata condannata al pagamento nelle Sentenze SI e NN (docc. 110- Pt_1
111) e che ha proceduto al pagamento di Euro 250.000 in favore degli (doc. n. 3 CP_13 in appello). Altri pagamenti potrebbero essere eseguiti entro la fine del secondo grado di giudizio, mentre tali somme dovrebbero essere versate da , unica o comunque prevalente CP_1 responsabile di ogni danno in thesi cagionato da ai propri lavoratori. Di qui il CP_2 contestuale impoverimento di e arricchimento di , essendo tenuta a Pt_1 CP_1 Pt_1 pagare importi che dovrebbe pagare in tutto o in parte a CP_1
III.- TERZO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN RELAZIONE AL
RIGETTO DELLA DOMANDA N. 5 FORMULATA DA RELATIVA ALLA Pt_1
NN CONDIZIONATA DI A RIFONDERE A QUANTO QUESTA CP_1 Pt_1
pagina 14 di 25 FOSSE CHIAMATA A PAGARE IN ECCEDENZA RISPETTO ALLA PROPRIA QUOTA DI
RESPONSABILITÀ
Con tale domanda, intende munirsi di un titolo in forza del quale pretendere da di Pt_1 CP_1 fornire la provvista (“manlevare e/o tenere indenne”) ovvero di rifondere (“rimborsare e/o rifondere”)
a gli importi eventualmente dovuti ai Ricorrenti all'esito dei UD Pendenti o dei UD Pt_1
IN (“condizionatamente alla pronuncia di condanna di a corrispondere, e Parte_1 occorrendo, al relativo pagamento da parte di a favore dei Ricorrenti, di un risarcimento e/o Pt_1 rimborso e/o restituzione e/o indennizzo per i fatti di cui in narrativa, in ragione del rapporto di controllo esercitato da su e/o ), per la parte Parte_1 CP_3 Controparte_4 eccedente la quota di responsabilità di accertata ai sensi delle precedenti domande nn. 2 e 4. Pt_1
Sostiene che il nostro sistema processuale contempla pacificamente la sentenza di condanna Pt_1 condizionale.
Precisa l'appellante che, nel presente giudizio, chiede che , per effetto della fusione per
Pt_1 CP_1 incorporazione di , risponda di tutti i debiti di ex art. 2504 bis c.c. Tra i vari debiti CP_2 CP_2 rientrano i debiti di verso gli ex dipendenti-Ricorrenti. Pertanto, laddove nei giudizi CP_2 giuslavoristici (i.e. nei UD Pendenti o IN) venisse accertata una responsabilità risarcitoria di essa discenderebbe dalla responsabilità del datore di lavoro , di cui deve essere
Pt_1 CP_2 chiamata a rispondere CP_1 censura il passaggio della sentenza secondo cui non potrebbe essere invocata, al fine di ovviare
Pt_1 alla pretesa violazione del contraddittorio di , la teoria degli effetti riflessi del giudicato e quello CP_1 in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che se “i rapporti interni fatti valere da nei confronti
Pt_1 di sono costituiti dalla solidarietà nel debito risarcitorio” troverebbe applicazione l'art. 1306 c.c. CP_1
IV.- QUARTO MOTIVO DI APPELLO ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA
DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI INTERESSE E AL RIGETTO
DELLA DOMANDA N. 3 FORMULATA DA BASTOGI
Sostiene l'appellante che non chiede in questa sede di profittare delle transazioni raggiunte da Pt_1
, ma domanda l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per poterne profittare. Tale CP_1 accertamento discende, come già rilevato, dall'accertamento che la quota di responsabilità di è CP_1 pari al 100% e che quindi si tratta di transazione per l'intero.
Precisa l'appellante che l'interesse di a formulare tale domanda – conseguente all'accertamento Pt_1 richiesto con la domanda n. 2 – dipende dall'interesse di di poter opporre tale accertamento ai Pt_1
pagina 15 di 25 Ricorrenti che hanno transatto con , nei relativi giudizi e che tale interesse dipende, anche in CP_1 questo caso, da uno stato di oggettiva incertezza circa il relativo diritto di Pt_1
Invero contesta in questa sede la propria responsabilità nella misura del 100%, sicché contesta il CP_1 presupposto per poter invocare l'art. 1304 c.c., precisando che se viene accertata la responsabilità di al 100%, allora la transazione vale come transazione per l'intero e quindi sussiste un diritto di CP_1 di profittarne ex art. 1304 c.c. Sicché certamente è interesse di che – oltre alla Pt_1 Pt_1 domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di (domanda n. 2) – sia accolta anche la CP_1 domanda con cui si accerta che in linea di principio e per conseguenza ha diritto di profittare Pt_1 delle transazioni ai sensi dell'art. 1304 c.c. Non è peraltro vero - ad avviso dell'appellante - che l'accertamento richiesto sarebbe inopponibile ai Ricorrenti, valendo quanto meno quale fatto storico per le ragioni sopra viste. In tal senso sussisterebbe anche la legittimazione passiva di CP_1 contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale.
V.- QUINTO MOTIVO DI APPELLO: MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI
PROVA TESTIMONIALE DI BASTOGI
L'appellante sostiene la rilevanza delle prove dedotte nella propria memoria ex art. 183, comma secondo, c.p.c.. In particolare, precisa che aveva formulato istanza di ammissione della prova Pt_1 testimoniale dell'ing. all'epoca “Responsabile di Produzione” dello stabilimento Testimone_1 CP_2 di ZO (c.d. il Fabbricone), diretto testimone oculare delle modalità di organizzazione e gestione di ai tempi della pretesa esposizione e che tale elemento risulta controverso nel presente giudizio CP_2 in quanto sostiene che fosse eterodiretta da mentre sostiene che CP_1 CP_2 Pt_1 Pt_1
fosse una società autonoma e auto-gestita. CP_2
VI.- SESTO MOTIVO DI APPELLO: IMPUGNAZIONE DERIVATA DEL CAPO DI NN
DI L PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE Pt_1
L'appellante deduce che la riforma della Sentenza per i motivi sopra esposti determinerebbe anche la caducazione del capo relativo al regime delle spese processuali e della parte in cui – sulla base del principio di soccombenza - ha condannato “a pagare a parte convenuta le spese di Pt_1 CP_1 lite che si liquidano in Euro 36.000 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge” (Sentenza, pp. 18 e 19).
L'appellante ha poi ribadito le ragioni sottese alle domande formulate, deducendo che:
− dei debiti di deve rispondere ex artt. 2112 c.c. pro tempore vigente e 2504 bis CP_2 CP_1
c.c.;
pagina 16 di 25 − non vi è alcuna responsabilità di per i debiti di ovvero, nell'ipotesi in cui si Pt_1 CP_2 ritenesse sussistente anche una responsabilità di questa debba concorrere con quella di Pt_1
e non essere esclusiva;
CP_1
− non si è liberata contrattualmente dei debiti lavoristici a seguito dell'operazione di CP_2 scorporo nelle tre società SCM del 1970 e comunque ne risponde ex art. 2112 c.c. vecchia formulazione, o in subordine ai sensi dell'art. 2560 c.c.;
− al momento dell'incorporazione di nel 1995, il debito di si è trasferito Controparte_14 CP_2 all'incorporante, ex art. 2504-bis c.c., non rilevando a tali fini se fosse o meno in essere, a quel tempo, il rapporto di lavoro;
− non è responsabile per i debiti della controllata in virtù del principio di autonomia Pt_1 patrimoniale delle società di capitali;
− il fatto che disponesse di una partecipazione di controllo in , ovvero che in Pt_1 CP_2 quanto socio nominasse il C.d.A. di , non implica né lo svolgimento di un'attività di CP_2 direzione e coordinamento, né un'ingerenza gestoria, né che possa essere superato il principio basilare dall'autonomia patrimoniale delle società di capitali;
− né maggior pregio ha la tesi per cui sarebbe chiamata a rispondere non quale Pt_1 controllante, ma quale “datore di lavoro in senso sostanziale” dei lavoratori . ha CP_2 Pt_1 sempre contestato di essere “datore sostanziale” dei lavoratori, sia nei giudizi giuslavoristici, sia nel presente giudizio;
− la pretesa responsabilità di – laddove accertata nei giudizi giuslavoristici – Pt_1 dipenderebbe in realtà da una responsabilità di di cui dovrebbe essere chiamata a CP_2 rispondere , non Era infatti (oggi ) il datore di lavoro, era CP_1 Pt_1 CP_2 CP_1 CP_2
(oggi ) la proprietaria del capannone presso il quale si svolgevano le lavorazioni in cui vi CP_1 sarebbe stata esposizione ad amianto per l'ipotetica mancata adozione delle misure di protezione;
− al di là delle statuizioni contenute nei giudizi giuslavoristici, nei rapporti interni vale il principio per cui la responsabilità di (oggi ) deve ritenersi esclusiva (in subordine estremo, CP_2 CP_1 largamente prevalente), in quanto l'esposizione ad amianto allegata dagli eredi degli ex lavoratori si sarebbe verificata presso a causa delle scelte in tema di sicurezza CP_2 CP_2 di quest'ultima, e quindi sarebbe causalmente imputabile alla stessa;
pagina 17 di 25 − anche a voler acconsentire per assurdo alla tesi dell'eterodirezione, il corto circuito nella prospettazione avversaria rimarrebbe evidente. Mentre chi ( avrebbe diretto sarebbe Pt_1 interamente responsabile, chi ( avrebbe concretamente tenuto la condotta contra Parte_2 ius non pagherebbe niente, in spregio ai principi generali dell'ordinamento. Pertanto, e in via di mero subordine, se anche per ipotesi potesse mai discutersi di una responsabilità di Pt_1 sussisterebbe al più una responsabilità solidale di e (oggi ), giammai la Pt_1 CP_2 CP_1 liberazione di;
CP_2
− i documenti prodotti da dimostrano inconfutabilmente la piena autonomia di Pt_1 CP_2 nella gestione del rapporto di lavoro, nell'adozione delle misure di protezione, e anche in qualunque altro aspetto della vita sociale;
per contro, non un solo documento avversario dimostra un'ingerenza della capogruppo nelle attività della controllata che ecceda la CP_2 fisiologia dei rapporti tra società controllante e società controllata;
i rapporti tra le parti si arrestano al mero controllo, senza assurgere a ipotesi di direzione e coordinamento;
− non uno dei requisiti che devono congiuntamente ricorrere, secondo la giurisprudenza, per ritenere esistente la responsabilità della capogruppo in relazione alle obbligazioni della controllata ricorre nel caso di specie (utilizzazione promiscua della prestazione lavorativa da parte di controllante e controllata, dolo, unicità di struttura e collegamento economico- funzionale, abusivo esercizio di attività di direzione e coordinamento, unico centro di imputazione delle scelte);
− ne consegue che non è il soggetto responsabile, rispetto alle pretese dei Ricorrenti. Pt_1
Mentre dei (potenziali) debiti di deve rispondere il successore universale ai sensi CP_2 CP_1 dell'art. 2504-bis c.c.
Si è costituita la quale ha chiesto di respingere l'appello. CP_1
Alla prima udienza la causa è stata rinviata ex art. 352 cpc e alla successiva udienza dell'8.10.2025 è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Giova, innanzitutto, osservare che, come si è detto, l'azione di trae origine dalla circostanza Pt_1 che la stessa è stata convenuta dinnanzi al Tribunale di ZO e, in un caso, davanti al Tribunale di
Milano dagli eredi di alcuni ex lavoratori di società controllata da per ottenere il CP_3 Pt_1
pagina 18 di 25 risarcimento dei danni asseritamente subiti per aver i relativi congiunti prestato lavoro negli anni '60 presso lo stabilimento di ZO e per aver ivi contratto neoplasie per esposizione all'amianto. Oltre alle azioni giudiziali già promosse nei suoi confronti, ha ricevuto anche lettere stragiudiziali Pt_1 recanti richieste risarcitorie formulate da altri ex lavoratori o dai loro eredi, per la medesima ragione.
Inoltre, l' ha chiesto a in via di surroga e/o rivalsa, la restituzione delle somme sborsate CP_6 Pt_1
a titolo di prestazioni previdenziali in favore di ex lavoratori o dei loro eredi. CP_2
Nell'ambito dei giudizi promossi innanzi al Tribunale di ZO e di Milano, ha sostenuto, Pt_1 anche chiamando in causa , che essa non fosse tenuta ad alcun risarcimento e che, CP_1 Pt_1 invece, la responsabilità gravasse interamente su , avendo la stessa incorporato . CP_1 CP_2
Il Tribunale di ZO in sette diversi giudizi ha rigettato le domande svolte da nei confronti di Pt_1
e il Tribunale di Milano, nell'unico giudizio avanti allo stesso instaurato, ha affermato CP_1
l'esclusiva responsabilità di per il decesso del lavoratore e, in particolare, “la riconducibilità a Pt_1 del rapporto di lavoro del de cuius e l'estraneità a ciò di ”. Parte_1 CP_1
I giudici del lavoro di Milano e ZO hanno, quindi, ravvisato in l'unico ed effettivo datore Pt_1 di lavoro degli ex dipendenti , in quanto unico responsabile della gestione del sito industriale in CP_2 cui hanno operato i lavoratori e hanno accertato che è l'unica responsabile delle malattie Pt_1 insorte negli ex dipendenti impiegati nello stabilimento . CP_2
Tuttavia, ha citato nel presente giudizio in quanto la stessa nel 1995 ha incorporato Pt_1 CP_1
, chiedendo, in sostanza, l'accertamento (futuro e condizionato) dei rapporti interni relativi ad CP_2 una asserita obbligazione solidale, con la pretesa di poterlo far valere nei confronti di nel caso di CP_1 condanna (da parte dei giudici del lavoro) di verso i lavoratori e i loro eredi. Pt_1
In particolare, nell'atto di citazione di primo grado, ha precisato che l'azione non riguarda le Pt_1 vertenze “pregresse” pendenti ad ZO, di cui è parte in quanto chiamata da avendo CP_1 Pt_1 la presente controversia ad oggetto esclusivamente la richiesta di accertamento delle quote di responsabilità interna tra e , in relazione agli eventuali crediti risarcitori: Pt_1 CP_1
- fatti valere in tre cause pendenti presso il Tribunale di ZO, avviate contro la sola in Pt_1 cui non è parte, non essendo stata convenuta dai relativi ricorrenti né chiamata in causa CP_1 da (i cd “UD Pendenti”); Pt_1
- rivendicati, in sede stragiudiziale, dagli eredi di alcuni lavoratori (i cd “UD IN”);
pagina 19 di 25 - eventualmente nascenti da ogni altra pretesa che dovesse essere formulata, in sede giudiziale o stragiudiziale, da qualsiasi altro lavoratore ex (in proprio, o tramite i rispettivi eredi) o CP_2 dall' (le cd “Pretese Eventuali”). CP_6 ha quindi formulato, nel presente giudizio, nei confronti di numerose domande, tutte Pt_1 CP_1 volte ad ottenere, nei confronti di , una sentenza che accerti l'obbligo di quest'ultima di CP_1 rimborsare a le somme che la stessa deve o dovrà eventualmente corrispondere agli eredi degli Pt_1 ex dipendenti di CP_3 non ha, però, chiesto (neppure incidenter tantum e neanche nei soli rapporti interni tra Pt_1 Pt_1
e ) che sia accertata la responsabilità (di natura esclusivamente giuslavoristica) di verso CP_1 CP_1 gli ex dipendenti di ritenendo che siano sufficienti a tal fine le vicende successorie di CP_3 natura esclusivamente societaria.
In altri termini, secondo la prospettazione di sarebbe sufficiente accertare, nell'ambito del Pt_1 presente procedimento, che è succeduta in tutti i debiti di in ragione di vicende CP_1 CP_2 puramente societarie, affinché – senza svolgere alcun ulteriore accertamento di tipo giuslavoristico, neppure in via puramente incidentale – possa essere ritenuta responsabile dei debiti risarcitori CP_1 fatti valere dagli eredi degli ex dipendenti e dall'Inps nei confronti della sola Pt_1
Ritiene, invece, la Corte che, affinché possa essere pronunciata una qualsiasi sentenza che accerti la responsabilità del convenuto e fondi la conseguente condanna, sia richiesto un accertamento di tutti gli elementi costituitivi di tale responsabilità e che tale accertamento non possa avere luogo nel presente giudizio sia perché non è stato (correttamente) richiesto da sia perché involgerebbe valutazioni Pt_1 di tipo giuslavoristico e richiederebbe la necessaria presenza in giudizio dei presunti creditori. Non può, infatti, stabilirsi la quota interna di responsabilità attribuibile all'odierna appellata senza l'accertamento giuslavoristico di una responsabilità concorrente o esclusiva di o di CP_2 CP_1
Ciò posto, l'interesse che ha spinto parte attrice alla proposizione del presente giudizio non può essere considerato concreto ed attuale.
Invero, occorre, innanzitutto, osservare che, in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, co. 1, Cost. e dall'art. 100, l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile. Sarebbe, infatti, del tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata pagina 20 di 25 non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione (Cons.
Stato 10.1.2012, n. 16).
Inoltre, l'interesse ex art. 100 cpc va considerato con riferimento al solo vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda, e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente (Cass. 8236/2003). L'interesse deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice (Cass. 6918/2013; Cass. 13906/2002). E' principio ineludibile della tutela giurisdizionale che per proporre una domanda è necessario avervi interesse, e tale interesse, di cui all'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, ed occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr.
Cass. 41688/21).
Alla stregua della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ad es., Cass., S.U., n. 264 del
1996 e Cass. n. 1619 del 2000), “l'azione di mero accertamento (quale è quella di nullità) è proponibile soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva incertezza di diritto che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che possa competere all'attore ed evitare, così, il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza”. In altri termini, “la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (cfr. Cass. 2447/2014).
Ciò posto, sulla base dei citati principi, risulta evidente che, sebbene l'azione di mero accertamento sia volta - come afferma l'appellante - ad eliminare una situazione di incertezza e, quindi, ad ottenere la certezza del diritto, affinché la domanda sia ammissibile è necessario che la certezza giuridica, risultato della sentenza richiesta, elimini il pregiudizio sofferto dall'attrice. In altri termini, è necessario che vi sia strumentalità tra il provvedimento richiesto e l'interesse tutelato.
Nel caso di specie, invece, l'accoglimento della domanda proposta dall'odierna appellante non risolverebbe la vera questione controversa, ovverosia la sussistenza di una responsabilità di CP_1
pagina 21 di 25 Invero, le pretese avanzate nei confronti di (e le sentenze di condanna poi emanate) si fondano
Pt_1 sulla ritenuta responsabilità diretta di nei confronti dei ricorrenti e non sulla responsabilità di
Pt_1 per debiti di . Pertanto, l'accertamento richiesto da è un accertamento del tutto
Pt_1 CP_2 Pt_1 svincolato dalle predette pretese, oltre che generico atteso che – come osservato dal Tribunale – vorrebbe una sentenza che, in linea generale ed astratta, affermi la successione di nei
Pt_1 CP_1 debiti di . Ma sulla successione di nei debiti di non vi è al momento alcuna CP_2 CP_1 CP_2 incertezza, non essendo controversa tale circostanza, ma la effettiva sussistenza di debiti di nei CP_2 quali potrebbe succedere o la sussistenza di debiti propri di , che però non può essere CP_1 CP_1 accertata in questa sede, involgendo la stessa valutazioni di tipo giuslavoristico e la necessaria presenza in giudizio dei presunti creditori.
Ciò posto, non può ritenersi sussistente l'interesse ad agire dedotto in giudizio. non potrebbe, Pt_1 infatti, comunque opporre l'accertamento richiesto ai lavoratori, ai loro eredi e all'Inps in quanto le domande degli stessi hanno ad oggetto l'accertamento della diretta responsabilità di (quale Pt_1 datore di lavoro sostanziale) in quanto gestore del complesso industriale in cui i lavoratori hanno svolto la loro attività,, e non quale soggetto tenuto a rispondere dei debiti della . In altri termini, i CP_2 predetti soggetti hanno deciso di azionare le loro pretese non nei confronti della controllata (ora CP_2
), ma nei confronti della controllante, ritenendo che quest'ultima fosse qualificabile quale datore CP_1 di lavoro. Non si tratta pertanto di debiti di - nei quali potrebbe essere subentrata - o di CP_2 CP_1 debiti di , ma di debiti propri di CP_1 Pt_1
Inoltre, ha reiterato la domanda volta ad ottenere la condanna di “ a manlevare e/o Pt_1 CP_1 tenere indenne e/o rimborsare e/o rifondere a titolo di regresso e/o rivalsa e/o risarcimento e/o, in subordine, ex art. 2041 c.c. per tutti gli importi che quest'ultima fosse chiamata a Parte_1 pagare, o comunque per quelli in eccedenza rispetto alla propria quota interna di responsabilità, come sopra determinata (anche in relazione a compensi e spese di giudizio), e ciò anche nell'ipotesi di transazioni tra e i Ricorrenti”. CP_1
Tuttavia, come correttamente osservato dal tribunale, “tutti i titoli vantati da non sussistono in Pt_1 quanto privi di fondamento.
L'obbligo di manleva, invero, può discendere o dalla legge – ma non ha indicato nessuna fonte Pt_1 normativa – oppure da un accordo di manleva.
Tale è, come ben noto, l'accordo con il quale un soggetto si impegna a sollevare la controparte dalle eventuali conseguenze patrimoniali dannose derivanti da un determinato evento o dal fatto di una delle
pagina 22 di 25 due parti o di terzi;
tale patto, fonte di un autonomo rapporto giuridico sostanziale, viene inquadrato tra i contratti atipici meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c..
Tuttavia, nel caso di specie, non ha allegato la sussistenza di un siffatto accordo con , Pt_1 CP_1 talché, a questo titolo, la domanda de qua deve essere rigettata.
Ad identiche conclusioni si deve addivenire con riferimento al supposto diritto ad indennizzo, la cui fonte non è stata allegata se non per quanto attiene al preteso indebito arricchimento di ex art. CP_1
2041 c.c., di cui tra poco si dirà.
Del tutto sfornito di base sinanco in termini di allegazione è altresì il preteso diritto di ad un Pt_1 risarcimento da parte di non avendo l'attore nemmeno allegato l'inadempimento contrattuale CP_1 od il fatto illecito extracontrattuale che ne costituirebbero il titolo.
Il rimborso o la rifusione suppongono poi un pagamento o la sopportazione di una spesa da parte di
che dovrebbero esserle ritornati da a qualche titolo, ma parte attrice nemmeno ha Pt_1 CP_1 allegato di avere effettuato qualche versamento a o di avere sopportato qualche spesa per suo CP_1 conto od a causa sua.
Nemmeno è stato allegato di che cosa ed a quale titolo si possa rivalere su Sofir's. Pt_1
Coerente invece con le domande svolte e munito di solida base normativa nel disposto dell'art. 1299, comma 1, c.c. è il vantato diritto di regresso.
Tuttavia, nel caso di specie, difetta, per i motivi che si sono detti, l'accertamento della responsabilità solidale del preteso dante causa , talché la disposizione in questione non risulta applicabile CP_2
[…] Nemmeno merita accoglimento la pretesa ex art. 2041 c.c.
Difetta, invero, il presupposto dell'avvenuto arricchimento di per fatto di , atteso che CP_1 Pt_1
l'accertamento di tale presupposto richiederebbe l'accertamento, inattuabile in questa sede per le ragioni già esposte, di una eventuale quota di responsabilità di , senza tale accertamento, CP_15 qualsivoglia pagamento effettuato da non costituirebbe arricchimento senza causa di , Pt_1 CP_1 ma mero adempimento di ad un'obbligazione gravante esclusivamente sulla stessa. Pt_1
Parimenti infondata è la domanda di volta all'accertamento del suo diritto “di profittare delle Pt_1 transazioni eventualmente raggiunte da con i Ricorrenti, ai sensi dell'art. 1304 c.c.”. CP_1
Innanzitutto, deve precisarsi che la domanda può ritenersi riferita alle sole transazioni già stipulate, il cui contenuto risulta ricostruibile sulla base delle risultanze documentali in atti. Invero, un'eventuale domanda riferita a transazioni future o, comunque, a transazioni rispetto alle quali nulla è stato prodotto in atti, andrebbe rigettata per difetto di prova, in quanto l'accertamento richiesto da non può Pt_1
pagina 23 di 25 prescindere dall'accertamento del contenuto delle pattuizioni eventualmente intervenute tra e “i CP_1
Ricorrenti”.
Ciò posto, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che “le transazioni stipulate da CP_1 con numerosi Ricorrenti non hanno riguardato l'intero debito risarcitorio ed invece solo la quota di responsabilità addebitabile a Di qui l'insussistenza del diritto di di approfittare delle CP_1 Pt_1 transazioni di cui si discute”, atteso che, come precisato dalla Suprema Corte, “l'art. 1304, comma 1,
c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce
e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne” (cfr. Cass.
7094/22).
Inoltre, come condivisibilmente osservato dal tribunale, “la domanda di accertamento del diritto del condebitore di approfittare della transazione stipulata con il creditore da altro condebitore deve essere proposta nei confronti del creditore (qui i Ricorrenti). Per altro verso, il condebitore è privo di interesse a far accertare, verso il condebitore che ha stipulato la transazione, il suo diritto di approfittarne. Invero questo diritto non incide per nulla nella sfera giuridica del condebitore che ha transato ed invece solo nella sfera del creditore, determinando la liberazione del debitore che non ha transato (v. postea). Ma l'accertamento verso il condebitore sarebbe inopponibile al creditore, dunque inutile”.
Tali considerazioni non risultano, peraltro, in alcun modo, scalfite dalle deduzioni svolte dall'appellante nel proprio atto introduttivo del presente giudizio, essendosi la stessa limitata a sostenere, come si è detto, che non chiede in questa sede di profittare delle transazioni Pt_1 raggiunte da , ma domanda l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per poterne profittare. CP_1
Tale accertamento discende, come già rilevato, dall'accertamento che la quota di responsabilità di
è pari al 100% e che quindi si tratta di transazione per l'intero”. CP_1
Per di più, non potendosi, come già evidenziato, procedersi in questa sede all'accertamento della quota di responsabilità di non è possibile neppure svolgere lo specifico accertamento richiesto da CP_1 rispetto alle transazioni. Pt_1
pagina 24 di 25 Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, tutti i motivi di gravame non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 3.397,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9952/23, Parte_1 sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del grado, che CP_1 liquida in euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute;
3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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