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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Beatrice Marrani Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1628/2024
all'udienza del 7 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Massimo Luciani, Massimo Confortini, Massimo Luciani, Filippo Di Peio, Sante Ricci e Maria Grazia Sansone appellante E
Controparte_1
Avv. Angelo Russo appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 19/2024 del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da atto d'appello e da memoria di costituzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27.06.2019 premesso di Controparte_1 aver lavorato dal dicembre 2008 alle dipendenze di con qualifica di CP_2 primo ufficiale, lamentava che la retribuzione dei giorni di ferie e dei giorni di addestramento è inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la materia, non si tiene conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo oraria, indennità di volo ristrutturazione e di indennità di volo integrativa annua. Il ricorrente chiedeva, pertanto, al Tribunale di: - accertare e dichiarare il proprio diritto, previo se del caso annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme delle clausole collettive di riferimento, alla retribuzione delle ferie nella misura calcolata come da conteggi allegati, tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e l'indennità di volo minima garantita, ma di tutti gli elementi della retribuzione complessiva erogata durante il periodo di svolgimento delle mansioni di lavoro, in relazione allo status personale e professionale del pilota, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, con conseguenziale diritto all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2009 al 2014, dell'indennità di volo integrativa prevista dagli artt. 28 e 29 CCNL C.A.I. e dagli artt. 25 e 26 CCNL Trasporto Aereo - sezione prima personale navigante tecnico, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
- per l'effetto, condannare al pagamento di tutte le differenze retributive CP_2 maturate a titolo di differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, nella misura pari alla somma complessiva di € 8.459,68, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale;
- con vittoria di spese e compensi professionali come per legge, da distrarsi.
1.1. Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità del ricorso per genericità e carenza di allegazione, l'intervenuta prescrizione annuale ex art. 2955, n. 2, c.c., e, nel merito, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
1.2. All'udienza del 15.03.2021 il Giudice pronunciava sentenza non definitiva ex art 420 bis c.p.c. relativa alla questione pregiudiziale concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole contenute nel CCNL Trasporto Aereo (che regolamenta il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio a partire dal luglio 2014) dichiarando la nullità delle “clausole collettive, contenute nel CCNL Trasporto Aereo, che escludono l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per tutto il periodo di ferie garantito al personale navigante, devono ritenersi sostituite di diritto dalle norme imperative che impongono di determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti in tutti i giorni in cui godono di ferie tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa”. del 14 novembre 2018, preso atto della sottoposizione di AL AI (non costituita) ad
, il Tribunale ha interrotto il giudizio. Controparte_3
1.3. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso in Cassazione da parte della resistente con conseguente sospensione del giudizio. CP_2
1.4. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20216 del 2022 ha confermato parzialmente la pronuncia dell'intestato tribunale dichiarando la nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo in vigore dal 2014 nella parte in cui, per il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva
2 costituita dall'indennità di volo integrativa, escludendo la nullità della clausola con riferimento agli ulteriori giorni di ferie di natura pattizia.
1.5. Riassunta tempestivamente la causa, espletata ctu contabile, con la sentenza in oggetto il Tribunale ha così statuito:
“DICHIARA la nullità dell'art. 11 del CCNL dal contratto collettivo aziendale per il personale dipendente della 31 ottobre 2008 a partire dal Parte_1 gennaio 2009 (ambito temporale oggetto del presente giudizio ), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui al D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4. CONDANNA la al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva di Euro 6.875,63, a titolo di Controparte_1 differenze retributive relative al periodo di ferie goduto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. COMPENSA tra le parti le spese di lite. PONE a carico della le spese di CTU, Parte_1 liquidate con separato decreto”. 2. Avverso detta decisione propone appello la società soccombente, lamentandone l'erroneità per l'inammissibilità della domanda spiegata dal lavoratore Contro nei confronti di in quanto carente di legittimazione passiva, e per i seguenti motivi:
1) erronea interpretazione delle Direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE (in particolare dell'art. 3 della 2000/79 e dell'art. 7 della 2003/88, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia n. 155/10 del 15.9.2011);
2) erronea interpretazione della normativa interna (art. 10 d.lgs. n. 66/2003 e art. 4, d.lgs. 185/2005) ed effettivo godimento da parte dei lavoratori dei periodi di ferie annuali. Questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE;
3) natura essenziale e inscindibile delle clausole collettive dichiarate nulle dal Tribunale;
4) in via subordinata, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine all'errato criterio di determinazione delle differenze retributive. Conseguente erronea ammissione della CTU.
2.1. Si costituisce in giudizio , contestando la fondatezza del Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
2.3. All'odierna udienza la causa è decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni, già esposte in analoghe decisioni di questa Corte (sentenze nn. 2772/23, 386/24 e 1537/24), che il Collegio interamente condivide e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sono di seguito richiamate.
4. Difetto di legittimazione passiva.
3 In via preliminare rispetto alla disamina del merito deve essere affrontata la questione dell'eccepita carenza di legittimazione passiva, definita dalla società appellante come rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
L'art. 9 del contratto di conferimento di ramo di azienda, stipulato il 22 dicembre 2014 fra l'odierna appellante e la società S.A.I., prevedeva, infatti, l'impegno di quest'ultima ad adempiere correttamente e tempestivamente alle Contro passività, ad eseguire correttamente i rapporti contrattuali e a tenere integralmente manlevata e indenne “rispetto a qualsiasi onere, perdita, costo o altro danno derivante, in relazione a tali obblighi, debiti, passività, responsabilità e oneri, da disposizioni di legge o contrattuali che prevedano la responsabilità dell'alienante dell'azienda per i debiti anteriori al trasferimento ovvero comunque la responsabilità solidale del cedente con il cessionario ovvero, ancora, mantengano in capo alla
Conferente responsabilità o garanzie relative a passività ricomprese nel Ramo d'Azienda”. Pertanto, secondo l'appellante, il conferimento d'azienda avrebbe determinato una novazione soggettiva del rapporto dei lavoratori appellati, con successione di Contro nella posizione debitrice e con liberazione di Tanto chiarito, si deve in primo luogo valutare l'ammissibilità della doglianza. Come è noto, l'eccezione di carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso costituisce eccezione in senso lato, come tale sollevabile per la prima volta anche in grado di appello (per tutte, Cass. n. 11744/2018; Cass. n. 2951/2016), il che sembrerebbe far propendere per l'ammissibilità dell'eccezione in esame. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha precisato che è preclusa in appello la formulazione di un'eccezione nuova in senso lato nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado e/o non rilevabili dagli atti, introduca in secondo grado un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Infatti, nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (Cass. n. 4854/2014). Dunque, atteso che nel caso di specie la tematica del preteso difetto di legittimazione non era rilevabile in alcun modo dagli atti prodotti in primo grado, ma è stata formulata e documentata solo in questo grado di appello (si legga a tale Contro riguardo l'indice del fascicolo di primo grado nel quale non si rinviene il contratto di conferimento di ramo d'azienda, prodotto solo in questo grado di appello sub n. 1), l'eccezione non può essere accolta in quanto inammissibile.
4
5. Erronea interpretazione e applicazione delle direttive comunitarie e della normativa interna. Questione pregiudiziale di interpretazione. Con il primo e il secondo motivo di gravame, da trattare congiuntamente perché connessi, la società censura con molteplici argomentazioni la gravata sentenza che, accogliendo la pretesa del proprio dipendente, ha dichiarato nulle le norme della contrattazione collettiva perché non conformi alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie laddove escludono dal computo l'IVO, così non garantendo al lavoratore di ottenere una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro effettivo, in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2010, interpretato in maniera costituzionalmente orientata ex art. 117 cost., individuandosi come norme interposte l'art. 7 della direttiva 2003/88 e l'art. 3 della direttiva 79/2000. 5.1. A disattendere le ragioni dell'appellante è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità (Cass. n. 20216/2022), con cui la Corte ha affermato quanto segue: “va richiamata la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch) che, sebbene riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C- 155/10), e altri c. IS AI plc, la cui interpretazione, nella lettura Per_1 fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente….. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984. Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, , C- Per_2
214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la Per_3 giurisprudenza ivi citata)'. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al
5 lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven sad Persona_4 na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne CP_4 consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza
e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_3 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la Per_5 giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite". In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014…, nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in
6 misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. Nel caso in esame … è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane”.
5.2. Le ragioni esposte dai giudici di legittimità sono sufficienti a confermare la gravata sentenza considerato che: i) la disciplina collettiva dettata per gli assistenti di volo e per i piloti esclude dal computo della retribuzione del periodo feriale (in specie delle quattro settimane) l'indennità di volo oraria (IVO); ii) l'IVO rappresenta una parte sostanziale della retribuzione che il lavoratore percepisce nel periodo di attività> per come accertato dal Tribunale senza che sul punto la società abbia fornito elementi di smentita ovvero di segno contrario;
d'altronde non potrebbe essere diversamente tenuto conto che l'indennità in contestazione è corrisposta per ciascuna ora di volto ed è modulata, tenendo conto delle diverse qualifiche, sull'anzianità di servizio e sulla tipologia di volo (corto/medio e lungo raggio), secondo le tabelle allegate al contratto collettivo;
inoltre, ed è decisivo, la significativa incidenza dell'IVO sul trattamento economico goduto dall'appellato emerge chiaramente dagli accertamenti della ctu contabile espletata nel giudizio di primo grado.
5.3. Le argomentazioni del gravame non inficiano le ragioni esposte dai giudici di legittimità in punto di interpretazione e applicazione dei princìpi di diritto richiamati né sono condivisibili nel lamentare un'asserita omessa motivazione in ordine all'effettivo godimento dei periodi feriali, poiché il “pericolo” ovvero l'effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore non va certamente valutato in concreto ex post, come finisce invece per pretendere la società con il sostenere che si dovrebbe tenere conto che l'appellato negli anni in contestazione ha goduto di ferie, prospettazione che confonde anche la natura della domanda volta a ottenere la giusta retribuzione durante il periodo feriale e non certo il risarcimento per ferie non godute.
5.4. Analogamente la Cassazione, intervenuta sul ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la sentenza n. 20216/2022, ha ribadito come l'univoca giurisprudenza europea imponga una determinata interpretazione della direttiva 2003/88/CE (art. 7), ritenuta necessaria proprio al fine di scongiurare un possibile effetto dissuasivo, che tenga conto della possibile (ossia potenziale) mancata fruizione, come possibile (ossia potenziale) conseguenza dell'effetto dissuasivo
7 prodotto dal sistema retributivo delle ferie previsto dalle clausole del c.c.n.l. (Cass. n.
3006/2024).
5.5. La società appellante ha poi formulato la seguente questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo:
- “se tali disposizioni consentano al Giudice dello Stato membro di accertare in concreto la sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto di godimento delle ferie retribuite in difetto di specifici criteri desumibili dal diritto dell'Unione”;
- “se tali disposizioni contengano specifici criteri per il Giudice dello Stato membro al fine dell'accertamento in concreto della sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto al godimento delle ferie retribuite e, in caso affermativo al primo quesito, quali siano detti specifici criteri”;
- “se, conseguentemente, tali disposizioni precludano al Giudice dello Stato membro la declaratoria di nullità di clausole di un contratto collettivo di lavoro, atto di esercizio dell'autonomia collettiva delle parti sociali tutelata dall'art. 39 della Costituzione italiana, in difetto dell'accertamento in concreto dell'effetto dissuasivo dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie da parte delle disposizioni in materia di ferie retribuite contenute nel medesimo contratto collettivo”. Sul punto è sufficiente osservare che: ai giudici degli Stati membri il diritto dell'Unione non sottrae il potere di “giudicare” il caso concreto, ponendo solo il vincolo di applicare correttamente la disciplina eurounitaria per come interpretata dalla Corte di giustizia, sicché ogni accertamento e ogni valutazione necessari alla soluzione del caso è affidato al giudice nazionale;
l'appellante nel proprio quesito non tiene conto degli interventi interpretativi e soprattutto di quanto affermato nella sentenza della CGUE del 13.1.2022, nella causa C-514/20 (DS c/ , richiamata Per_6 espressamente dalla già citata pronuncia di legittimità, sentenza della CGUE in cui si legge espressamente che “Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018,
, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata)”; a un Per_5 trattamento retributivo inferiore è intrinseca la potenzialità dissuasiva;
nella specie è accertata la rilevante decurtazione retributiva che la disciplina collettiva finisce per determinare nel periodo feriale.
6. Natura essenziale e inscindibile delle clausole collettive. Va altresì disatteso il terzo motivo di gravame, con cui si censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto, nel dichiarare la nullità delle clausole collettive, della loro “natura essenziale e inscindibile”.
8 Nella specie, va ribadito, si controverte del diritto durante il periodo feriale a una retribuzione conforme ai parametri normativi e in specie al parametro eurounitario, sicché, accertata la non rispondenza a detto parametro e quindi la non conformità a legge della norma collettiva che con chiarezza esclude dal computo una voce retributiva, il richiamo agli artt. 1362 e 1363 c.c. non appare conferente, finendo per confondere i criteri ermeneutici con tutt'altra previsione, quella dell'art. 1419 comma 2 c.c., della quale ha fatto espressa applicazione il Tribunale nel dichiarare la nullità e operare la sostituzione di diritto, con argomenti del tutto condivisibili ai quali per brevità si rinvia (v. pag. 17 della sentenza) tenuto conto che il gravame non ne inficia il rilievo decisivo.
7. Erronea determinazione delle differenze retributive;
erronea ammissione della ctu.
Con il quarto motivo di gravame, la società censura la gravata sentenza in ordine all'errato criterio di determinazione delle differenze retributive e conseguente erronea ammissione della ctu.
7.1. Sul punto ben possono essere richiamate le condivisibili affermazioni di questa Corte nella sentenza 2772/2023 che hanno disatteso identico motivo di censura.
7.2. La società appellante ha riproposto la censura riguardante l'erronea ammissione della consulenza tecnica contabile da parte del primo giudice, dolendosi della circostanza che il lavoratore avesse indicato per la quantificazione delle sue pretese economiche un criterio del tutto errato, sulla base del quale aveva poi formulato nelle conclusioni domanda di condanna specifica. Ciò non avrebbe potuto consentire al Tribunale di procedere ad una rideterminazione di tali somme sulla base della consulenza tecnica citata, ma avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di rigetto della domanda. L'appellante ha, inoltre, ulteriormente censurato le modalità di calcolo adottate in sentenza, che per ottenere il valore medio dell'indennità di volo integrativa aveva diviso tale dato per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 e il numero di giorni di assenza relativi a ciascun anno, dolendosi proprio della sottrazione delle assenze, il che avrebbe provocato una discriminazione in danno dei lavoratori che tali assenze non avevano compiuto, percependo la medesima indennità pur avendo effettuato un numero maggiore di ore di volo.
7.3. In riferimento al primo profilo, si osserva che, in applicazione del principio iura novit curia, spetta al giudice l'individuazione delle norme di diritto applicabili ai fatti sottoposti alla sua cognizione, al di là delle prospettazioni giuridiche delle parti, a patto che non vi sia un'inammissibile estensione o sostituzione della causa petendi o del petitum. Il che, nel caso di specie non è affatto avvenuto, essendosi il Tribunale limitato a inquadrare giuridicamente in maniera reputata più corretta le allegazioni, già a monte ritenute sufficientemente dimostrate, del lavoratore, il quale ad ogni modo, sia pure formulando calcoli errati per eccesso, aveva con chiarezza lamentato l'insufficienza della retribuzione percepita nel periodo nel quale aveva goduto delle ferie. Ne consegue l'infondatezza della doglianza.
9 7.4. Per ciò che attiene al secondo profilo, più propriamente matematico, la società taccia di erroneità i criteri imposti dal primo giudice al consulente in relazione al divisore dell'indennità di volo annualmente percepita, affermando che si sarebbe dovuto dividere l'importo annuale per tutti i giorni dell'anno senza sottrarre i giorni di assenza. Al contrario di quanto sostenuto dalla società appellante, risulta condivisibile il criterio adottato dal primo giudice, che mirava all'individuazione dell'importo medio giornaliero dell'indennità di volo percepita dal lavoratore, coerentemente calibrata sui giorni di lavoro effettivo nei quali tale voce retributiva risulta essere stata realmente erogata, per poi ricavarne l'importo da attribuire moltiplicandolo per i giorni di ferie goduti anno per anno. Adottando invece il criterio proposto da CAI, tale voce andrebbe spalmata sull'intero anno, anche quindi su giorni nei quali l'odierno appellato non ha percepito la integrale retribuzione, in quanto assente dal lavoro per svariate cause, con la conseguenza di diluire il valore della voce retributiva in esame, considerando anche giornate nelle quali essa non è stata riconosciuta. Ne consegue la correttezza del calcolo di base operato dal c.t.u. nominato in primo grado in ordine alla determinazione dell'importo medio giornaliero dell'indennità di volo integrativa.
8. Sulla base di tutto quanto precede, l'appello va dunque respinto.
9. La peculiarità e complessità delle questioni, con i recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, giustificano la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello; compensa interamente fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 7 febbraio 2025
La Presidente est.
Giovanna Ciardi
10
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Beatrice Marrani Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1628/2024
all'udienza del 7 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Massimo Luciani, Massimo Confortini, Massimo Luciani, Filippo Di Peio, Sante Ricci e Maria Grazia Sansone appellante E
Controparte_1
Avv. Angelo Russo appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 19/2024 del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da atto d'appello e da memoria di costituzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27.06.2019 premesso di Controparte_1 aver lavorato dal dicembre 2008 alle dipendenze di con qualifica di CP_2 primo ufficiale, lamentava che la retribuzione dei giorni di ferie e dei giorni di addestramento è inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la materia, non si tiene conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo oraria, indennità di volo ristrutturazione e di indennità di volo integrativa annua. Il ricorrente chiedeva, pertanto, al Tribunale di: - accertare e dichiarare il proprio diritto, previo se del caso annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme delle clausole collettive di riferimento, alla retribuzione delle ferie nella misura calcolata come da conteggi allegati, tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e l'indennità di volo minima garantita, ma di tutti gli elementi della retribuzione complessiva erogata durante il periodo di svolgimento delle mansioni di lavoro, in relazione allo status personale e professionale del pilota, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, con conseguenziale diritto all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2009 al 2014, dell'indennità di volo integrativa prevista dagli artt. 28 e 29 CCNL C.A.I. e dagli artt. 25 e 26 CCNL Trasporto Aereo - sezione prima personale navigante tecnico, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
- per l'effetto, condannare al pagamento di tutte le differenze retributive CP_2 maturate a titolo di differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, nella misura pari alla somma complessiva di € 8.459,68, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale;
- con vittoria di spese e compensi professionali come per legge, da distrarsi.
1.1. Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità del ricorso per genericità e carenza di allegazione, l'intervenuta prescrizione annuale ex art. 2955, n. 2, c.c., e, nel merito, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
1.2. All'udienza del 15.03.2021 il Giudice pronunciava sentenza non definitiva ex art 420 bis c.p.c. relativa alla questione pregiudiziale concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole contenute nel CCNL Trasporto Aereo (che regolamenta il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio a partire dal luglio 2014) dichiarando la nullità delle “clausole collettive, contenute nel CCNL Trasporto Aereo, che escludono l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per tutto il periodo di ferie garantito al personale navigante, devono ritenersi sostituite di diritto dalle norme imperative che impongono di determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti in tutti i giorni in cui godono di ferie tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa”. del 14 novembre 2018, preso atto della sottoposizione di AL AI (non costituita) ad
, il Tribunale ha interrotto il giudizio. Controparte_3
1.3. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso in Cassazione da parte della resistente con conseguente sospensione del giudizio. CP_2
1.4. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20216 del 2022 ha confermato parzialmente la pronuncia dell'intestato tribunale dichiarando la nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo in vigore dal 2014 nella parte in cui, per il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva
2 costituita dall'indennità di volo integrativa, escludendo la nullità della clausola con riferimento agli ulteriori giorni di ferie di natura pattizia.
1.5. Riassunta tempestivamente la causa, espletata ctu contabile, con la sentenza in oggetto il Tribunale ha così statuito:
“DICHIARA la nullità dell'art. 11 del CCNL dal contratto collettivo aziendale per il personale dipendente della 31 ottobre 2008 a partire dal Parte_1 gennaio 2009 (ambito temporale oggetto del presente giudizio ), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui al D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4. CONDANNA la al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva di Euro 6.875,63, a titolo di Controparte_1 differenze retributive relative al periodo di ferie goduto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. COMPENSA tra le parti le spese di lite. PONE a carico della le spese di CTU, Parte_1 liquidate con separato decreto”. 2. Avverso detta decisione propone appello la società soccombente, lamentandone l'erroneità per l'inammissibilità della domanda spiegata dal lavoratore Contro nei confronti di in quanto carente di legittimazione passiva, e per i seguenti motivi:
1) erronea interpretazione delle Direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE (in particolare dell'art. 3 della 2000/79 e dell'art. 7 della 2003/88, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia n. 155/10 del 15.9.2011);
2) erronea interpretazione della normativa interna (art. 10 d.lgs. n. 66/2003 e art. 4, d.lgs. 185/2005) ed effettivo godimento da parte dei lavoratori dei periodi di ferie annuali. Questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE;
3) natura essenziale e inscindibile delle clausole collettive dichiarate nulle dal Tribunale;
4) in via subordinata, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine all'errato criterio di determinazione delle differenze retributive. Conseguente erronea ammissione della CTU.
2.1. Si costituisce in giudizio , contestando la fondatezza del Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
2.3. All'odierna udienza la causa è decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni, già esposte in analoghe decisioni di questa Corte (sentenze nn. 2772/23, 386/24 e 1537/24), che il Collegio interamente condivide e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sono di seguito richiamate.
4. Difetto di legittimazione passiva.
3 In via preliminare rispetto alla disamina del merito deve essere affrontata la questione dell'eccepita carenza di legittimazione passiva, definita dalla società appellante come rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
L'art. 9 del contratto di conferimento di ramo di azienda, stipulato il 22 dicembre 2014 fra l'odierna appellante e la società S.A.I., prevedeva, infatti, l'impegno di quest'ultima ad adempiere correttamente e tempestivamente alle Contro passività, ad eseguire correttamente i rapporti contrattuali e a tenere integralmente manlevata e indenne “rispetto a qualsiasi onere, perdita, costo o altro danno derivante, in relazione a tali obblighi, debiti, passività, responsabilità e oneri, da disposizioni di legge o contrattuali che prevedano la responsabilità dell'alienante dell'azienda per i debiti anteriori al trasferimento ovvero comunque la responsabilità solidale del cedente con il cessionario ovvero, ancora, mantengano in capo alla
Conferente responsabilità o garanzie relative a passività ricomprese nel Ramo d'Azienda”. Pertanto, secondo l'appellante, il conferimento d'azienda avrebbe determinato una novazione soggettiva del rapporto dei lavoratori appellati, con successione di Contro nella posizione debitrice e con liberazione di Tanto chiarito, si deve in primo luogo valutare l'ammissibilità della doglianza. Come è noto, l'eccezione di carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso costituisce eccezione in senso lato, come tale sollevabile per la prima volta anche in grado di appello (per tutte, Cass. n. 11744/2018; Cass. n. 2951/2016), il che sembrerebbe far propendere per l'ammissibilità dell'eccezione in esame. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha precisato che è preclusa in appello la formulazione di un'eccezione nuova in senso lato nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado e/o non rilevabili dagli atti, introduca in secondo grado un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Infatti, nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (Cass. n. 4854/2014). Dunque, atteso che nel caso di specie la tematica del preteso difetto di legittimazione non era rilevabile in alcun modo dagli atti prodotti in primo grado, ma è stata formulata e documentata solo in questo grado di appello (si legga a tale Contro riguardo l'indice del fascicolo di primo grado nel quale non si rinviene il contratto di conferimento di ramo d'azienda, prodotto solo in questo grado di appello sub n. 1), l'eccezione non può essere accolta in quanto inammissibile.
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5. Erronea interpretazione e applicazione delle direttive comunitarie e della normativa interna. Questione pregiudiziale di interpretazione. Con il primo e il secondo motivo di gravame, da trattare congiuntamente perché connessi, la società censura con molteplici argomentazioni la gravata sentenza che, accogliendo la pretesa del proprio dipendente, ha dichiarato nulle le norme della contrattazione collettiva perché non conformi alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie laddove escludono dal computo l'IVO, così non garantendo al lavoratore di ottenere una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro effettivo, in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2010, interpretato in maniera costituzionalmente orientata ex art. 117 cost., individuandosi come norme interposte l'art. 7 della direttiva 2003/88 e l'art. 3 della direttiva 79/2000. 5.1. A disattendere le ragioni dell'appellante è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità (Cass. n. 20216/2022), con cui la Corte ha affermato quanto segue: “va richiamata la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch) che, sebbene riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C- 155/10), e altri c. IS AI plc, la cui interpretazione, nella lettura Per_1 fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente….. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984. Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, , C- Per_2
214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la Per_3 giurisprudenza ivi citata)'. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al
5 lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven sad Persona_4 na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne CP_4 consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza
e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_3 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la Per_5 giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite". In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014…, nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in
6 misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. Nel caso in esame … è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane”.
5.2. Le ragioni esposte dai giudici di legittimità sono sufficienti a confermare la gravata sentenza considerato che: i) la disciplina collettiva dettata per gli assistenti di volo e per i piloti esclude dal computo della retribuzione del periodo feriale (in specie delle quattro settimane) l'indennità di volo oraria (IVO); ii) l'IVO rappresenta una parte sostanziale della retribuzione che il lavoratore percepisce nel periodo di attività> per come accertato dal Tribunale senza che sul punto la società abbia fornito elementi di smentita ovvero di segno contrario;
d'altronde non potrebbe essere diversamente tenuto conto che l'indennità in contestazione è corrisposta per ciascuna ora di volto ed è modulata, tenendo conto delle diverse qualifiche, sull'anzianità di servizio e sulla tipologia di volo (corto/medio e lungo raggio), secondo le tabelle allegate al contratto collettivo;
inoltre, ed è decisivo, la significativa incidenza dell'IVO sul trattamento economico goduto dall'appellato emerge chiaramente dagli accertamenti della ctu contabile espletata nel giudizio di primo grado.
5.3. Le argomentazioni del gravame non inficiano le ragioni esposte dai giudici di legittimità in punto di interpretazione e applicazione dei princìpi di diritto richiamati né sono condivisibili nel lamentare un'asserita omessa motivazione in ordine all'effettivo godimento dei periodi feriali, poiché il “pericolo” ovvero l'effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore non va certamente valutato in concreto ex post, come finisce invece per pretendere la società con il sostenere che si dovrebbe tenere conto che l'appellato negli anni in contestazione ha goduto di ferie, prospettazione che confonde anche la natura della domanda volta a ottenere la giusta retribuzione durante il periodo feriale e non certo il risarcimento per ferie non godute.
5.4. Analogamente la Cassazione, intervenuta sul ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la sentenza n. 20216/2022, ha ribadito come l'univoca giurisprudenza europea imponga una determinata interpretazione della direttiva 2003/88/CE (art. 7), ritenuta necessaria proprio al fine di scongiurare un possibile effetto dissuasivo, che tenga conto della possibile (ossia potenziale) mancata fruizione, come possibile (ossia potenziale) conseguenza dell'effetto dissuasivo
7 prodotto dal sistema retributivo delle ferie previsto dalle clausole del c.c.n.l. (Cass. n.
3006/2024).
5.5. La società appellante ha poi formulato la seguente questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo:
- “se tali disposizioni consentano al Giudice dello Stato membro di accertare in concreto la sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto di godimento delle ferie retribuite in difetto di specifici criteri desumibili dal diritto dell'Unione”;
- “se tali disposizioni contengano specifici criteri per il Giudice dello Stato membro al fine dell'accertamento in concreto della sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto al godimento delle ferie retribuite e, in caso affermativo al primo quesito, quali siano detti specifici criteri”;
- “se, conseguentemente, tali disposizioni precludano al Giudice dello Stato membro la declaratoria di nullità di clausole di un contratto collettivo di lavoro, atto di esercizio dell'autonomia collettiva delle parti sociali tutelata dall'art. 39 della Costituzione italiana, in difetto dell'accertamento in concreto dell'effetto dissuasivo dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie da parte delle disposizioni in materia di ferie retribuite contenute nel medesimo contratto collettivo”. Sul punto è sufficiente osservare che: ai giudici degli Stati membri il diritto dell'Unione non sottrae il potere di “giudicare” il caso concreto, ponendo solo il vincolo di applicare correttamente la disciplina eurounitaria per come interpretata dalla Corte di giustizia, sicché ogni accertamento e ogni valutazione necessari alla soluzione del caso è affidato al giudice nazionale;
l'appellante nel proprio quesito non tiene conto degli interventi interpretativi e soprattutto di quanto affermato nella sentenza della CGUE del 13.1.2022, nella causa C-514/20 (DS c/ , richiamata Per_6 espressamente dalla già citata pronuncia di legittimità, sentenza della CGUE in cui si legge espressamente che “Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018,
, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata)”; a un Per_5 trattamento retributivo inferiore è intrinseca la potenzialità dissuasiva;
nella specie è accertata la rilevante decurtazione retributiva che la disciplina collettiva finisce per determinare nel periodo feriale.
6. Natura essenziale e inscindibile delle clausole collettive. Va altresì disatteso il terzo motivo di gravame, con cui si censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto, nel dichiarare la nullità delle clausole collettive, della loro “natura essenziale e inscindibile”.
8 Nella specie, va ribadito, si controverte del diritto durante il periodo feriale a una retribuzione conforme ai parametri normativi e in specie al parametro eurounitario, sicché, accertata la non rispondenza a detto parametro e quindi la non conformità a legge della norma collettiva che con chiarezza esclude dal computo una voce retributiva, il richiamo agli artt. 1362 e 1363 c.c. non appare conferente, finendo per confondere i criteri ermeneutici con tutt'altra previsione, quella dell'art. 1419 comma 2 c.c., della quale ha fatto espressa applicazione il Tribunale nel dichiarare la nullità e operare la sostituzione di diritto, con argomenti del tutto condivisibili ai quali per brevità si rinvia (v. pag. 17 della sentenza) tenuto conto che il gravame non ne inficia il rilievo decisivo.
7. Erronea determinazione delle differenze retributive;
erronea ammissione della ctu.
Con il quarto motivo di gravame, la società censura la gravata sentenza in ordine all'errato criterio di determinazione delle differenze retributive e conseguente erronea ammissione della ctu.
7.1. Sul punto ben possono essere richiamate le condivisibili affermazioni di questa Corte nella sentenza 2772/2023 che hanno disatteso identico motivo di censura.
7.2. La società appellante ha riproposto la censura riguardante l'erronea ammissione della consulenza tecnica contabile da parte del primo giudice, dolendosi della circostanza che il lavoratore avesse indicato per la quantificazione delle sue pretese economiche un criterio del tutto errato, sulla base del quale aveva poi formulato nelle conclusioni domanda di condanna specifica. Ciò non avrebbe potuto consentire al Tribunale di procedere ad una rideterminazione di tali somme sulla base della consulenza tecnica citata, ma avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di rigetto della domanda. L'appellante ha, inoltre, ulteriormente censurato le modalità di calcolo adottate in sentenza, che per ottenere il valore medio dell'indennità di volo integrativa aveva diviso tale dato per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 e il numero di giorni di assenza relativi a ciascun anno, dolendosi proprio della sottrazione delle assenze, il che avrebbe provocato una discriminazione in danno dei lavoratori che tali assenze non avevano compiuto, percependo la medesima indennità pur avendo effettuato un numero maggiore di ore di volo.
7.3. In riferimento al primo profilo, si osserva che, in applicazione del principio iura novit curia, spetta al giudice l'individuazione delle norme di diritto applicabili ai fatti sottoposti alla sua cognizione, al di là delle prospettazioni giuridiche delle parti, a patto che non vi sia un'inammissibile estensione o sostituzione della causa petendi o del petitum. Il che, nel caso di specie non è affatto avvenuto, essendosi il Tribunale limitato a inquadrare giuridicamente in maniera reputata più corretta le allegazioni, già a monte ritenute sufficientemente dimostrate, del lavoratore, il quale ad ogni modo, sia pure formulando calcoli errati per eccesso, aveva con chiarezza lamentato l'insufficienza della retribuzione percepita nel periodo nel quale aveva goduto delle ferie. Ne consegue l'infondatezza della doglianza.
9 7.4. Per ciò che attiene al secondo profilo, più propriamente matematico, la società taccia di erroneità i criteri imposti dal primo giudice al consulente in relazione al divisore dell'indennità di volo annualmente percepita, affermando che si sarebbe dovuto dividere l'importo annuale per tutti i giorni dell'anno senza sottrarre i giorni di assenza. Al contrario di quanto sostenuto dalla società appellante, risulta condivisibile il criterio adottato dal primo giudice, che mirava all'individuazione dell'importo medio giornaliero dell'indennità di volo percepita dal lavoratore, coerentemente calibrata sui giorni di lavoro effettivo nei quali tale voce retributiva risulta essere stata realmente erogata, per poi ricavarne l'importo da attribuire moltiplicandolo per i giorni di ferie goduti anno per anno. Adottando invece il criterio proposto da CAI, tale voce andrebbe spalmata sull'intero anno, anche quindi su giorni nei quali l'odierno appellato non ha percepito la integrale retribuzione, in quanto assente dal lavoro per svariate cause, con la conseguenza di diluire il valore della voce retributiva in esame, considerando anche giornate nelle quali essa non è stata riconosciuta. Ne consegue la correttezza del calcolo di base operato dal c.t.u. nominato in primo grado in ordine alla determinazione dell'importo medio giornaliero dell'indennità di volo integrativa.
8. Sulla base di tutto quanto precede, l'appello va dunque respinto.
9. La peculiarità e complessità delle questioni, con i recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, giustificano la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello; compensa interamente fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 7 febbraio 2025
La Presidente est.
Giovanna Ciardi
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