Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/05/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1965/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione Europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Liborio Fazzi Presidente
Francesca Rosaria Plutino Giudice
Flavio Tovani Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1965/2024 R.G.A.C., promossa da:
nato a Touba, in [...], l'[...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
COD. CUI: rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Maria Coiro ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio sito in Gioia Tauro (RC) via Sarino Pugliese n. 126;
- ricorrente -
contro
:
, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, in Reggio Calabria Controparte_3
(RC), alla Via Plebiscito, n. 15 è domiciliato ope legis;
- resistente costituito -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato telematicamente in data 26.07.2024, , cittadino Parte_1 gambiano, nato in data [...], ha impugnato il provvedimento n. cat. A12/2024/Imm/IV° Sez.
(Nr. 50) - emesso dalla Questura di il 06.07.2024 e notificato brevi manu in data Controparte_3
15.07.2024 - con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento del Questore di Reggio
Calabria, impugnato, per le ragioni dedotte nella parte motiva;
NEL MERITO: riconoscere al sig. nato l'[...] a Touba, in [...] (c.f. Parte_1
attualmente rdinando (RC) alla via Pitagora n.1 int. 12, C.F._1
COD. CUI 056DD24 – il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU d.lgs. 286/98, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno previsto dal co.
1.2 dell'art. 19 TU immigrazione, per le ragioni dedotte nella parte motiva.
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Con provvedimento del 12 settembre 2024, depositato in data 16.09.2024, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
“considerato che pertanto sussistono sia il fumus boni iuris relativa alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avendo l'istante fornito elementi per far supporre la sua integrazione lavorativa, sia il periculum in mora, poiché, in caso di rigetto dell'istanza di sospensione al ricorrente, questo vedrebbe compromesse le sue condizioni di vita privata e/o lavorativa”.
In data 19.02.2025, si è costituito in giudizio il , difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , depositando la comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta, chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte in quanto inammissibili ed infondate, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale, regolarmente notiziato del procedimento, non ha presentato osservazioni né conclusioni.
All'udienza del 20.20.2025 nessuna delle parti è comparsa e la causa veniva rinviata al 06.03.2025. A tale udienza, la difesa ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate precedentemente e ha precisato le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo. Al termine, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita: “
1. In nessun caso può disporsi
l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica
2 nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
(3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.” 2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art. 5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Da ultimo, il d.l. 20/23 (cd. Decreto Cutro), convertito con modifiche nella legge 50/23, ha di fatto
3 eliminato le modifiche nel 2020. In particolare, ha soppresso il terzo e quarto periodo dell'art. 19 T.U.I., comma 1.11 , restringendo nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Tuttavia, la stessa legge n. 50/23 ha previsto una disciplina transitoria con cui è stata estesa l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 20/23 nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare domanda di protezione speciale (vedasi art. 7 c. 2. “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”); sicché è indubbia l'applicabilità di tale disposizione transitoria al presente giudizio, incardinato avverso un provvedimento di diniego della Questura di
, emesso su un'istanza presentata in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. Controparte_3
20/23, convertito con la legge n. 50/23 (11.03.2023).
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata.
Preliminarmente, la difesa del ricorrente, ha descritto la situazione del Gambia, sottolineando specificatamente che: “ai fini della ripresa di questo Paese, rilevano sicuramente le profonde cicatrici lasciate nella società dalla durissima dittatura che ha subito: ci vorrà tempo perché i giovani ornino a vivere in un mondo relazionale basato sulla fiducia e sul sentimento di sicurezza” Pt_2 aggiungendo inoltre: “La vita sociale ha subito restrizioni e condizionamenti sempre maggiori, fino al deterioramento delle più basilari norme di convivenza comunitaria;
sono stati intaccati vissuti e capacità fondamentali, quali la fiducia, la possibilità di contare su qualcuno come punti di riferimento, attraverso una strumentalizzazione sistematica dei legami interpersonali, a partire da quelli familiari…”. Infine, ha tratteggiato la situazione della Libia, paese in cui l'odierno richiedente è transitato prima del suo arrivo in Italia, riportando diverse fonti internazionali che segnalano l' attuale esistenza di un conflitto armato all'interno del Paese causa di una persistente violenza indiscriminata.
Tanto premesso, nel merito, il ricorrente ha fondato la propria domanda di riconoscimento della Protezione per casi speciali, evidenziando la necessità di: “ … valutare il grado di elevata precarietà economico-sociale e instabilità politica presenti in Gambia, la difficoltà alla reintegrazione dopo essere fuggito nel 2015, quasi dieci anni fa, da orfano e senza una rete sociale di riferimento, la sua condizione di vittima di una falsa accusa – quella rivoltagli dal suo datore di lavoro -, l'aver subito trattamenti inumani e degradanti in Libia, e il rischio di trovarsi in condizioni addirittura peggiori di quelle lasciate in caso di rientro per cattiva amministrazione statale della giustizia – laddove sarebbe incarcerato senza adeguate tutele legali – e la sua consolidata integrazione in Italia”.
L'Amministrazione resistente, con la depositata comparsa di costituzione e risposta ha fondato la richiesta di rigetto del ricorso, ribadendo che “la sola circostanza di essersi socialmente ed economicamente inseriti nella società italiana non è sufficiente per riconoscere ai migranti il permesso di soggiorno per motivi umanitari” precisando sul punto che, non sarebbero presenti, nel caso de quo, i presupposti per la concessione dell'invocato permesso di soggiorno.
Inizialmente, occorre precisare che le ragioni poste a fondamento del ricorso dovranno, essere 1 “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla Legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine 4 esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va, indubbiamente, accolto il ricorso, in ordine alla lunga permanenza del ricorrente nel territorio italiano ed al proficuo percorso di integrazione lavorativo intrapreso.
A tal proposito, va evidenziato che, ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Giova ricordare che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
(Cass. Civ. sez. I- 28.10.2020, n. 23720).
Orbene, ha lasciato il Paese d'origine, il Gambia, nel 2013 ed è giunto in Italia, circa nove Pt_1 anni fa, precisamente il 05.12.2015, dopo essere transitato in Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger e
Libia.
Dall'allegata documentazione, risulta che, il ricorrente abbia intrapreso un sufficiente percorso di integrazione lavorativa, ottenendo contratti a tempo determinato, di durata annuale e svolgendo le mansioni di bracciante agricolo. Invero, ha depositato: copia contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto con l'azienda agricola Regina S.M.A., a tempo determinato dal 02.01.2025 al 31.03.2025, con la mansione di bracciante agricolo con sede lavorativa a Serrata (RC) unitamente alle copie delle buste paga di novembre e dicembre 2024 e di gennaio 2025; copia estratti conto previdenziali CP_4 del 2024 e del 2025, attestanti le attività lavorative svolte dal 2017 al 2024, nell'ambito del settore agricolo.
Pertanto, soprattutto alla luce dell'intrapreso percorso di integrazione lavorativa, caratterizzata dallo svolgimento di attività nel settore agricolo, non v'è dubbio che un eventuale rimpatrio del ricorrente in Gambia costituirebbe una violazione dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l.
130/2020, al comma 1.1., il quale prevede che non sia ammesso il respingimento o espulsione o estradizione di una persona “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della ((sua)) vita privata e familiare”, oltre che renderebbe possibile lo scadimento delle condizioni di vita privata in maniera tale da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU.
In conclusione, il ricorso è fondato avendo l'odierno ricorrente dimostrato il suo inserimento nel tessuto socioeconomico della Repubblica Italiana, rendendo possibile l'inquadramento della situazione di fatto all'interno dell'elencazione normativa di cui all'art. 19, comma 1, T.U.I., sotto il profilo della protezione “speciale” in ordine alla tutela della vita privata.
Sulle spese, esse vanno compensate, dal momento che l'accoglimento del ricorso è dipeso soprattutto dall'integrazione raggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a la protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/98;
- ordina alla Questura di il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
Controparte_3
- spese compensate.
5 Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, 17.04.2025
Il presidente Il giudice relatore
Dott. Liborio Fazzi Dott. Flavio Tovani
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