Art. 14.
Al primo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , dopo le parole: "o per l'esercizio di pubblici servizi", sono aggiunte le parole: "e i loro aventi causa".
Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Gli intestatari di rivendite di generi di monopolio distrutte in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 hanno titolo di preferenza assoluta nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell' articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 .
In caso di decesso dell'intestatario il diritto spetta al coadiutore e, in mancanza, agli eredi legittimi limitatamente al coniuge, agli ascendenti in primo grado o ad uno dei figli dell'intestatario della rivendita".
Al primo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , dopo le parole: "o per l'esercizio di pubblici servizi", sono aggiunte le parole: "e i loro aventi causa".
Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Gli intestatari di rivendite di generi di monopolio distrutte in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 hanno titolo di preferenza assoluta nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell' articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 .
In caso di decesso dell'intestatario il diritto spetta al coadiutore e, in mancanza, agli eredi legittimi limitatamente al coniuge, agli ascendenti in primo grado o ad uno dei figli dell'intestatario della rivendita".