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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1846/2022 RG promossa con ricorso da
+ Parte_1 Controparte_1 con gli avv.ti Francesco Fabris e Nicola Tella
- opponente - contro
Controparte_2 in proprio ex art 6 comma 1 Dlgs 150/2011
- opposto - in punto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
decisa il 6.2.2025
FATTO
Con ricorso datato 22.10.22 presso il Tribunale Ordinario di Venezia, poi riassegnato alla Sezione
Lavoro, la e hanno proposto opposizione ex art. 22 legge 689/81 avverso Parte_1 Controparte_1 le ordinanze ingiunzione n. 115-1/2022-309/2019 del 22.09.2022 notificata alla società quale responsabile legale a mezzo pec il 22/09/2022 e con raccomandata A/R presso il liquidatore CP_3
il 14/10/2022, e n. 115-0/2022-309/2019 del 22/09/2019, notificata a quale
[...] Controparte_1 trasgressore il 15/10/2022, con le quali è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro
270.542,20 a titolo di sanzioni amministrative e di spese postali.
L' ingiunzione si riferisce alle violazioni di cui al rapporto n. 29/2019 dell'11.02.2019, notificate con verbale unico di accertamento e notificazione n. VE00001/2017-356-01 del 06/10/2017 dell' di , aventi ad oggetto essenzialmente l' irregolare determinazione da Controparte_2 CP_2 parte di , nel periodo dall'1.9.2012 al 15.9.2016, della retribuzione corrisposta al Parte_1 personale adibito a mansioni attinenti a raccolta, smistamento e consegna della posta, illegittimamente determinata applicando unilateralmente il c.d. cottimo puro, disattesa l' invocata applicabilità, quale
Ccnl di riferimento del anziché, come sostenuto dagli del Ccnl per il personale Parte_2 CP_4 dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali. La violazione ascritta è così formulata:
e riguarda dunque la mancata indicazione nei contratti individuali del contratto collettivo di riferimento, obbligatorio nel caso di tariffe a cottimo, e del corretto inquadramento.
Le ordinanze ingiunzione sono opposte da Società e trasgressore per maturata prescrizione ex art. 28 legge 689/1981 e infondatezza degli addebiti nel merito.
Co L' si è costituito contestando l'opposizione e chiedendone dunque il rigetto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione offerta e rinviata in attesa della decisione della locale Corte d' Appello nel giudizio di impugnazione avverso le sentenze di primo grado nella causa avente ad oggetto il medesimo verbale unico di accertamento e notificazione, depositate Pt_3 dalle parti medio tempore note finali autorizzate.
All' esito di odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI CP_ Come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione dell' convenuto, gli accertamenti ispettivi alla base delle opposte ordinanze ingiunzioni hanno avuto inizio con l' accesso in azienda in data 20/01/2016 e audizione di alcuni dei dipendenti e sono proseguiti con :
- acquisizione di documentazione e assunzione delle dichiarazioni di un notevole numero di lavoratori in diverse date ricomprese tra il 14/03/2016 e l' 01/09/2017 ;
- accesso ispettivo presso la committente , all'esito del quale veniva Controparte_7 esibita la fatturazione intercorrente con;
Parte_1
- in data 31/03/2017 notifica di verbale interlocutorio con richiesta documentale;
- acquisizione il 07/07/2017 dei libri unici del lavoro relativi agli anni dal 2012 al 2016 e il
25/05/2017 dell' intera ulteriore documentazione relativa al personale occupato;
e sono esitati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. VE00001/2017-356-01 del
06/10/2017, redatto e notificato congiuntamente dagli Ispettori del lavoro e dai funzionari di vigilanza previdenziali.
Le violazioni rilevate riguardano:
➢ l'illegittimità della retribuzione corrisposta solo a cottimo (cd cottimo puro) ai lavoratori addetti al recapito di posta, in quanto basata su tariffe determinate unilateralmente dall'azienda e non già stabilite dalla contrattazione collettiva e ricorrendone i presupposti;
➢ la mancata applicazione ai sensi dell'art. 1, DL 338/1989 (minimale contributivo) del Ccnl per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali del 8 febbraio 2011;
➢ infedeltà dei LUL per omessa indicazione delle ore di lavoro straordinario o supplementare con le maggiorazioni al 25% ex art. 18 CCNL di riferimento.
La ha già instaurato in data 09/04/2018 giudizio di accertamento negativo avverso Parte_1
l'addebito contributivo notificato a seguito di tale verbale di accertamento e notificazione n.
VE00001/201735601 del 06.10.2017, con cui, quanto a tutto il personale addetto a smistamento e consegna e relativamente al periodo dall'1.9.2012 al 15.9.2016, l' importo dovuto per CP_7 contribuzione è stato quantificato in € 1.339.853,33.
Il relativo giudizio è stato iscritto avanti a questo Tribunale del Lavoro al n. R.G. 824/2018, e deciso con sentenze est Coppetta non definitiva n. 53/2020 pubblicata in data 28/01/2020 e definitiva n.
243/2020 pubblicata in data 22/09/2020, che hanno dichiarato non dovuti i contributi per differenze sul lavoro straordinario e supplementare e confermato l'avviso di addebito opposto per la restante parte per un importo di € 798.760,50.
Sulla base di tale statuizione sono state emesse le ordinanze ingiunzione qui opposte con rideterminazione dell'importo sanzionatorio relativo alle infedeli registrazioni nel libro unico del lavoro.
Ciò premesso, l' eccepita PRESCRIZIONE ex art. 28 legge 689/1981 va esclusa essendo stato il termine interrotto con le notificazioni del verbale unico di accertamento e notificazione n. VE00001/2017-356-
01 del 06/10/2017, a mani del trasgressore in data 16/10/2017 e a mani del liquidatore di
[...]
in data 17/10/2017 e a seguire oggetto di sospensioni legali, da ultimo ex art. 103, Controparte_8 comma 6-bis, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 e modificato dall'art. 17-bis del D.L. n.
34/2020, convertito in legge n. 77/2020, che ha espressamente sospeso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 L. 689/1981 per il periodo intercorrente dal 23/02/2020 al
31/05/2020.
Nel MERITO le risultanze dell' accertamento trovano adeguato riscontro come da puntuali e condivisibili valutazioni della locale Corte d'Appello espresse nella sentenza 14.11.2024 nel giudizio RG 187/2021 con cui l'impugnazione proposta da avverso le sentenze di questo Ufficio est Coppetta nn. Parte_1
53 e 243 del 2020 è stata rigettata in toto ed è stato invece accolto l' appello incidentale in punto Pt_3 spese.
In particolare, come già ritenuto dal Tribunale, provato che tutti i lavoratori dipendenti di Parte_1 fossero adibiti a mansioni attinenti alla raccolta, allo smistamento e alla consegna della posta :
a) la retribuzione sulla base della quale determinare la contribuzione dovuta soggiace alla regola di cui all'art. 1, DL 338/1989 (come interpretato dall'art. 2, co. 25, Legge 549/1995) e, quindi, tenuto conto del fatto che on applicava alcun CCNL, previa individuazione del corretto Parte_1
CCNL di riferimento;
b) tale CCNL è da individuare in quello per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali del 08/02/2011 e successivi rinnovi, aderente alla classificazione economica del datore di lavoro (ATECORI) secondo la registrazione presso la CCIAA, 53.2 “Altre attività postali e di Corriere senza obbligo di servizio universale”, iscrizione che corrisponde all'oggetto sociale della ricorrente comprendente servizio di recapito e di notifica dei documenti, servizi postali in qualità di terzo, servizi di lettura di misuratori di energia/acqua/gas , autotrasporto di cose per conto terzi con automezzi aventi portata non superiore a 35 quintali>>. Tale CCNL è l'unico stipulato nel settore di riferimento ancorché sottoscritto da CNA che secondo sarebbe scarsamente rappresentativa, laddove da un Parte_1 lato il richiamato dalla medesima , non è riferibile allo specifico settore Parte_4 Parte_1 di operatività della società riguardando ( anche) attività solo tangenzialmente assimilabili e comunque non coincidenti con quelle dei portalettere, dall' altro ai fini dell' individuazione del Ccnl di riferimento rileva non già l' oggetto sociale, nello specifico ampio, bensì la concreta attività lavorativa svolta dai lavoratori dei cui rapporti si discute, come detto adibiti esclusivamente ad attività di consegna della posta.
c) La retribuzione corrisposta da olo a cottimo (cd cottimo puro) non è rispettosa Parte_1 della previsione secondo la quale tale modalità di determinazione del corrispettivo per il lavoro svolto debba essere regolamentato dalla contrattazione collettiva o aziendale, ed in concreto non è neppure coerente con la previsione dell'art. 36 Cost. essendolo solo la previsione del cottimo misto;
d) si versa d' altro canto al di fuori delle quali è previsto il cottimo obbligatorio poiché nel caso in esame
<non vi è un'organizzazione del lavoro per cui il lavoratore è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione>>; e) La retribuzione corrisposta non è in ogni caso coerente con la previsione del suddetto contratto collettivo che prevede la possibilità del solo cottimo misto previa in ogni caso il raggiungimento di accordi in sede collettiva quantomeno a livello aziendale;
f) Il CCNL imprese private operanti nella distribuzione, recapito e servizi postali limita infatti la possibilità di ricorrere al cottimo esclusivamente nei casi in cui vi sia un esplicito accordo in tal senso tra le parti laddove nello specifico, ovvero quanto ai rapporti di lavoro oggetto del verbale di accertamento de quo, è pacifico che tale modalità di retribuzione della prestazione lavorativa non è stata definita tramite una negoziazione delle parti, bensì è stata ai dipendenti imposta unilateralmente dalla datrice di lavoro.
g) Si tratta quindi di retribuzione inferiore a quella dovuta in applicazione del CCNL di riferimento ai sensi dell'art. 1, DL 338/1989 come interpretato dall'art. 2, co. 25, Legge 549/1995
h) In ogni caso, e in via ulteriore rispetto alla a-specificità del la scelta di Parte_4 applicazione del cottimo risulta comunque illegittima, posto che tale contratto collega la retribuzione dei lavoratori all'orario di lavoro e non al risultato i) Correttamente nel verbale di accertamento la retribuzione minima, e di conseguenza la contribuzione minima, è stata determinata per ciascun lavoratore sulla scorta dell'orario concordato e risultante dai singoli contratti di lavoro individuali e singoli livelli di inquadramento sono stati correttamente individuati attribuendo il 5° (primo anno di servizio) e 5° super ai portalettere e il
4° ai magazzinieri/addetti allo smistamento.
Sulla base di tali valutazioni, già espresse da questo Tribunale nella causa e avallate in toto dalla Pt_3
Corte d' Appello, superata a monte l' eccezione di prescrizione ex art 28 legge 689, l' opposizione va dunque rigettata. Co Come rilevato dall' nelle note finali autorizzate depositate il 7.12.2023 dalle stesse (espresse da questo Tribunale ancorchè all' epoca non ancora avallate dalla Corte d' Appello) deriva, infatti, pacificamente l'erroneità di tutte le lettere di assunzione consegnate ai lavoratori indicati specificamente nel verbale di accertamento notificato, che, tutti, dovevano ricevere all'atto delle rispettive assunzioni le regolari e corrette informazioni sulla disciplina contrattuale di riferimento quanto agli aspetti retributivi e contributivi : nello specifico dagli stessi contratti di lavoro e lettere di assunzione esibiti in giudizio dai ricorrenti (sub documenti da n. 3 a n. 19 del ricorso), risulta il mero riferimento alle tariffe di cottimo la cui illegittimità va esclusa.
L' opposizione va quindi integralmente rigettata.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. rigetta l' opposizione;
2. condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 7.500,00.
Così deciso in Venezia il 6.2.2025 .
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1846/2022 RG promossa con ricorso da
+ Parte_1 Controparte_1 con gli avv.ti Francesco Fabris e Nicola Tella
- opponente - contro
Controparte_2 in proprio ex art 6 comma 1 Dlgs 150/2011
- opposto - in punto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
decisa il 6.2.2025
FATTO
Con ricorso datato 22.10.22 presso il Tribunale Ordinario di Venezia, poi riassegnato alla Sezione
Lavoro, la e hanno proposto opposizione ex art. 22 legge 689/81 avverso Parte_1 Controparte_1 le ordinanze ingiunzione n. 115-1/2022-309/2019 del 22.09.2022 notificata alla società quale responsabile legale a mezzo pec il 22/09/2022 e con raccomandata A/R presso il liquidatore CP_3
il 14/10/2022, e n. 115-0/2022-309/2019 del 22/09/2019, notificata a quale
[...] Controparte_1 trasgressore il 15/10/2022, con le quali è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro
270.542,20 a titolo di sanzioni amministrative e di spese postali.
L' ingiunzione si riferisce alle violazioni di cui al rapporto n. 29/2019 dell'11.02.2019, notificate con verbale unico di accertamento e notificazione n. VE00001/2017-356-01 del 06/10/2017 dell' di , aventi ad oggetto essenzialmente l' irregolare determinazione da Controparte_2 CP_2 parte di , nel periodo dall'1.9.2012 al 15.9.2016, della retribuzione corrisposta al Parte_1 personale adibito a mansioni attinenti a raccolta, smistamento e consegna della posta, illegittimamente determinata applicando unilateralmente il c.d. cottimo puro, disattesa l' invocata applicabilità, quale
Ccnl di riferimento del anziché, come sostenuto dagli del Ccnl per il personale Parte_2 CP_4 dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali. La violazione ascritta è così formulata:
e riguarda dunque la mancata indicazione nei contratti individuali del contratto collettivo di riferimento, obbligatorio nel caso di tariffe a cottimo, e del corretto inquadramento.
Le ordinanze ingiunzione sono opposte da Società e trasgressore per maturata prescrizione ex art. 28 legge 689/1981 e infondatezza degli addebiti nel merito.
Co L' si è costituito contestando l'opposizione e chiedendone dunque il rigetto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione offerta e rinviata in attesa della decisione della locale Corte d' Appello nel giudizio di impugnazione avverso le sentenze di primo grado nella causa avente ad oggetto il medesimo verbale unico di accertamento e notificazione, depositate Pt_3 dalle parti medio tempore note finali autorizzate.
All' esito di odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI CP_ Come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione dell' convenuto, gli accertamenti ispettivi alla base delle opposte ordinanze ingiunzioni hanno avuto inizio con l' accesso in azienda in data 20/01/2016 e audizione di alcuni dei dipendenti e sono proseguiti con :
- acquisizione di documentazione e assunzione delle dichiarazioni di un notevole numero di lavoratori in diverse date ricomprese tra il 14/03/2016 e l' 01/09/2017 ;
- accesso ispettivo presso la committente , all'esito del quale veniva Controparte_7 esibita la fatturazione intercorrente con;
Parte_1
- in data 31/03/2017 notifica di verbale interlocutorio con richiesta documentale;
- acquisizione il 07/07/2017 dei libri unici del lavoro relativi agli anni dal 2012 al 2016 e il
25/05/2017 dell' intera ulteriore documentazione relativa al personale occupato;
e sono esitati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. VE00001/2017-356-01 del
06/10/2017, redatto e notificato congiuntamente dagli Ispettori del lavoro e dai funzionari di vigilanza previdenziali.
Le violazioni rilevate riguardano:
➢ l'illegittimità della retribuzione corrisposta solo a cottimo (cd cottimo puro) ai lavoratori addetti al recapito di posta, in quanto basata su tariffe determinate unilateralmente dall'azienda e non già stabilite dalla contrattazione collettiva e ricorrendone i presupposti;
➢ la mancata applicazione ai sensi dell'art. 1, DL 338/1989 (minimale contributivo) del Ccnl per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali del 8 febbraio 2011;
➢ infedeltà dei LUL per omessa indicazione delle ore di lavoro straordinario o supplementare con le maggiorazioni al 25% ex art. 18 CCNL di riferimento.
La ha già instaurato in data 09/04/2018 giudizio di accertamento negativo avverso Parte_1
l'addebito contributivo notificato a seguito di tale verbale di accertamento e notificazione n.
VE00001/201735601 del 06.10.2017, con cui, quanto a tutto il personale addetto a smistamento e consegna e relativamente al periodo dall'1.9.2012 al 15.9.2016, l' importo dovuto per CP_7 contribuzione è stato quantificato in € 1.339.853,33.
Il relativo giudizio è stato iscritto avanti a questo Tribunale del Lavoro al n. R.G. 824/2018, e deciso con sentenze est Coppetta non definitiva n. 53/2020 pubblicata in data 28/01/2020 e definitiva n.
243/2020 pubblicata in data 22/09/2020, che hanno dichiarato non dovuti i contributi per differenze sul lavoro straordinario e supplementare e confermato l'avviso di addebito opposto per la restante parte per un importo di € 798.760,50.
Sulla base di tale statuizione sono state emesse le ordinanze ingiunzione qui opposte con rideterminazione dell'importo sanzionatorio relativo alle infedeli registrazioni nel libro unico del lavoro.
Ciò premesso, l' eccepita PRESCRIZIONE ex art. 28 legge 689/1981 va esclusa essendo stato il termine interrotto con le notificazioni del verbale unico di accertamento e notificazione n. VE00001/2017-356-
01 del 06/10/2017, a mani del trasgressore in data 16/10/2017 e a mani del liquidatore di
[...]
in data 17/10/2017 e a seguire oggetto di sospensioni legali, da ultimo ex art. 103, Controparte_8 comma 6-bis, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 e modificato dall'art. 17-bis del D.L. n.
34/2020, convertito in legge n. 77/2020, che ha espressamente sospeso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 L. 689/1981 per il periodo intercorrente dal 23/02/2020 al
31/05/2020.
Nel MERITO le risultanze dell' accertamento trovano adeguato riscontro come da puntuali e condivisibili valutazioni della locale Corte d'Appello espresse nella sentenza 14.11.2024 nel giudizio RG 187/2021 con cui l'impugnazione proposta da avverso le sentenze di questo Ufficio est Coppetta nn. Parte_1
53 e 243 del 2020 è stata rigettata in toto ed è stato invece accolto l' appello incidentale in punto Pt_3 spese.
In particolare, come già ritenuto dal Tribunale, provato che tutti i lavoratori dipendenti di Parte_1 fossero adibiti a mansioni attinenti alla raccolta, allo smistamento e alla consegna della posta :
a) la retribuzione sulla base della quale determinare la contribuzione dovuta soggiace alla regola di cui all'art. 1, DL 338/1989 (come interpretato dall'art. 2, co. 25, Legge 549/1995) e, quindi, tenuto conto del fatto che on applicava alcun CCNL, previa individuazione del corretto Parte_1
CCNL di riferimento;
b) tale CCNL è da individuare in quello per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali del 08/02/2011 e successivi rinnovi, aderente alla classificazione economica del datore di lavoro (ATECORI) secondo la registrazione presso la CCIAA, 53.2 “Altre attività postali e di Corriere senza obbligo di servizio universale”, iscrizione che corrisponde all'oggetto sociale della ricorrente comprendente servizio di recapito e di notifica dei documenti, servizi postali in qualità di terzo, servizi di lettura di misuratori di energia/acqua/gas , autotrasporto di cose per conto terzi con automezzi aventi portata non superiore a 35 quintali>>. Tale CCNL è l'unico stipulato nel settore di riferimento ancorché sottoscritto da CNA che secondo sarebbe scarsamente rappresentativa, laddove da un Parte_1 lato il richiamato dalla medesima , non è riferibile allo specifico settore Parte_4 Parte_1 di operatività della società riguardando ( anche) attività solo tangenzialmente assimilabili e comunque non coincidenti con quelle dei portalettere, dall' altro ai fini dell' individuazione del Ccnl di riferimento rileva non già l' oggetto sociale, nello specifico ampio, bensì la concreta attività lavorativa svolta dai lavoratori dei cui rapporti si discute, come detto adibiti esclusivamente ad attività di consegna della posta.
c) La retribuzione corrisposta da olo a cottimo (cd cottimo puro) non è rispettosa Parte_1 della previsione secondo la quale tale modalità di determinazione del corrispettivo per il lavoro svolto debba essere regolamentato dalla contrattazione collettiva o aziendale, ed in concreto non è neppure coerente con la previsione dell'art. 36 Cost. essendolo solo la previsione del cottimo misto;
d) si versa d' altro canto al di fuori delle quali è previsto il cottimo obbligatorio poiché nel caso in esame
<non vi è un'organizzazione del lavoro per cui il lavoratore è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione>>; e) La retribuzione corrisposta non è in ogni caso coerente con la previsione del suddetto contratto collettivo che prevede la possibilità del solo cottimo misto previa in ogni caso il raggiungimento di accordi in sede collettiva quantomeno a livello aziendale;
f) Il CCNL imprese private operanti nella distribuzione, recapito e servizi postali limita infatti la possibilità di ricorrere al cottimo esclusivamente nei casi in cui vi sia un esplicito accordo in tal senso tra le parti laddove nello specifico, ovvero quanto ai rapporti di lavoro oggetto del verbale di accertamento de quo, è pacifico che tale modalità di retribuzione della prestazione lavorativa non è stata definita tramite una negoziazione delle parti, bensì è stata ai dipendenti imposta unilateralmente dalla datrice di lavoro.
g) Si tratta quindi di retribuzione inferiore a quella dovuta in applicazione del CCNL di riferimento ai sensi dell'art. 1, DL 338/1989 come interpretato dall'art. 2, co. 25, Legge 549/1995
h) In ogni caso, e in via ulteriore rispetto alla a-specificità del la scelta di Parte_4 applicazione del cottimo risulta comunque illegittima, posto che tale contratto collega la retribuzione dei lavoratori all'orario di lavoro e non al risultato i) Correttamente nel verbale di accertamento la retribuzione minima, e di conseguenza la contribuzione minima, è stata determinata per ciascun lavoratore sulla scorta dell'orario concordato e risultante dai singoli contratti di lavoro individuali e singoli livelli di inquadramento sono stati correttamente individuati attribuendo il 5° (primo anno di servizio) e 5° super ai portalettere e il
4° ai magazzinieri/addetti allo smistamento.
Sulla base di tali valutazioni, già espresse da questo Tribunale nella causa e avallate in toto dalla Pt_3
Corte d' Appello, superata a monte l' eccezione di prescrizione ex art 28 legge 689, l' opposizione va dunque rigettata. Co Come rilevato dall' nelle note finali autorizzate depositate il 7.12.2023 dalle stesse (espresse da questo Tribunale ancorchè all' epoca non ancora avallate dalla Corte d' Appello) deriva, infatti, pacificamente l'erroneità di tutte le lettere di assunzione consegnate ai lavoratori indicati specificamente nel verbale di accertamento notificato, che, tutti, dovevano ricevere all'atto delle rispettive assunzioni le regolari e corrette informazioni sulla disciplina contrattuale di riferimento quanto agli aspetti retributivi e contributivi : nello specifico dagli stessi contratti di lavoro e lettere di assunzione esibiti in giudizio dai ricorrenti (sub documenti da n. 3 a n. 19 del ricorso), risulta il mero riferimento alle tariffe di cottimo la cui illegittimità va esclusa.
L' opposizione va quindi integralmente rigettata.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. rigetta l' opposizione;
2. condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 7.500,00.
Così deciso in Venezia il 6.2.2025 .
Il Giudice