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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7378/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7378/2023
promossa da:
pagina 1 di 16 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TRANCHINA LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIALE XX SETTEMBRE 177/F2 54033 CARRARA, presso il difensore avv. TRANCHINA LUCA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. RAVENNA GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE N. 1 40123 BOLOGNA, presso il difensore avv. RAVENNA GIOVANNI
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo numero 1920 del 2023,
corrispondente a R.G. 4235 del 2023.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 16 Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 7
novembre 2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da CP_1
per servizi di consulenza.
[...]
Contro tale decreto, proponeva opposizione (nel Parte_1
seguito, anche solo ). Sosteneva come il contratto fosse Parte_1
nullo o annullabile, per le ragioni espresse in narrativa.
Aggiungeva come la vicenda, comunque, vedesse l'inadempimento della controparte, con la conseguenza che il contratto andava risolto, nulla dovendo . Parte_1
Infine e da ultimo, chiedeva la riduzione della penale. La
penale, infatti, era l'oggetto del decreto ingiuntivo, che aveva appunto disposto il pagamento di tale penale.
Si costituiva CP_2
Chiedeva il rigetto della opposizione.
Si rinvia agli atti introduttivi. pagina 3 di 16 La causa subiva alcuni mutamenti di giudice.
Il presidente di sezione, assunta la presidenza nel settembre
2024, riteneva di assegnare a sé le cause di iscrizione maggiormente risalente;
al fine di dare speditezza a tale gruppo di cause, fra le quali la presente 7378 del 2023 R.G.
Alla udienza indicata sopra, 7 novembre 2024, veniva trattenuta la causa in decisione.
A seguito della novellazione dell'articolo 132 c.p.c., lo svolgimento del processo può anche essere integralmente omesso. A maggior ragione, esso può essere concentrato nella narrazione che precede. Per quanto qui non narrato, si rinvia dunque ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La invalidità. Infondatezza
La parte opponente sostiene la invalidità del contratto.
La difesa, ai limiti della ammissibilità, è manifestamente
infondata.
La difesa, innanzi tutto, è ai limiti della ammissibilità. pagina 4 di 16 Se, infatti, si riguardano le conclusioni della parte attrice nella opposizione, la invalidità è indicata in modo generale, come
nullità o annullabilità, dunque senza specificazione di quale delle due categorie di invalidità; inoltre, in relazione alla annullabilità, non è indicato quale dei casi di annullabilità si intenda invocare. Il tutto viene chiesto nelle conclusioni,
ancora genericamente, “per le ragioni espresse in narrativa”.
La allegazione è dunque molto generica e, appunto, ai limiti della ammissibilità. Rimane persin difficile per il giudice individuare le cause di invalidità come allegate. In ogni caso –
alla luce di quanto in parte narrativa e basandosi sul tradizionale: da mihi factum dabo tibi ius – si affronta il tema della possibile invalidità.
La domanda è manifestamente infondata.
Non si rinvengono fattispecie di nullità, in questo caso.
Sembra solo che si alleghi il fatto che vi sia una sproporzione fra quanto promesso e le dimensioni della (piccola) società
pagina 5 di 16 opponente. In altre parti, sembra si sostenga che vi sia impossibilità dell'oggetto.
Se questo è il caso – si ripete, la allegazione è povera – non vi è
alcuna nullità. Il contratto è sicuramente ammissibile e socialmente tipico. Vi è una prestazione promessa – una consulenza – in corrispettivo di somme di danaro. Eventuali
squilibri fra il danaro promesso e la prestazione sono al più
rilevanti in sede di rescissione, rientrando per il resto nella naturale contrattazione fra le parti e non comportando nullità
alcuna.
L'oggetto non è affatto impossibile.
La piana lettura del contratto individua l'oggetto nella consulenza e nella assistenza, da parte della CP_1
a che rinvenga contributi pubblici, di vario tipo.
[...] Parte_1
La obbligazione assunta da non è affatto CP_1
impossibile. In successiva sezione di motivazione, si affronta il tipo di obbligazione assunta (di mezzi e non di risultati); in ogni pagina 6 di 16 caso di tratta di obbligazione possibile, di oggetto del contratto possibile e determinato.
In relazione alla annullabilità, sembra che la parte opponente sostenga una ipotesi di errore.
Nel senso che sembra si sostenga come la parte opponente avrebbe errato sulla portata esatta del contratto e sui benefici che avrebbe potuto ottenere (tre milioni di euro, nella allegazione di ); in questo, incitata dal rappresentante Parte_1
commerciale.
Se intesa in tale senso, anche la opposizione basata sulla annullabilità è manifestamente infondata.
E' noto che l'errore deve essere riconoscibile dalla controparte
(articolo 1431 c.c., quale parametro). Nel caso di specie, l'errore non era riconoscibile. Si è in presenza di due imprese (c.d.
rapporto b2b); con la conseguenza che la parte opposta, avendo di fronte una impresa (società di capitali) era impossibilitata a riconoscere l'errore. Le parti – si ripete, due società di capitali –
trattavano normalmente;
in relazione a possibili errori, sarebbe pagina 7 di 16 stato ben difficile per la parte opposta avvedersi dell'errore della controparte.
Né parte opposta poteva ritenere che la ritenesse oggetto Parte_1
del contratto le dichiarazioni – classico dolus bonus –
dell'incasso di tre milioni di euro.
In questo contesto, le prove orali, in effetti non valutate dal giudice in fase istruttoria, sono irrilevanti. Nel senso che l'errore, in primo luogo, sembra cadere sui motivi del contrarre
(e non sull'oggetto, ben determinato, del contratto). Inoltre,
non sarebbero in grado di provare né la conoscenza né la conoscibilità dell'errore; con riferimento a questo ultimo requisito, con particolare riguardo alla circostanza che si tratta di due società di capitali, dunque apparendo difficile persino ipotizzare, sulla base del principio di affidamento, che una delle parti possa immaginare un errore della controparte, che deve agire in modo adeguato ai sensi dell'articolo 2086, comma secondo, c.c.. Nel senso che, come detto, non è possibile che riconoscesse un errore di tale portata di CP_1
pagina 8 di 16 (credere che il contratto avrebbe assicurato sussidi e Parte_1
contributi per quelle cifre).
Le allegazioni di invalidità – se le si ritiene ammissibili, il che è
dubbio – sono dunque manifestamente infondate.
L'inadempimento allegato dall'opponente. Infondatezza
La domanda è infondata.
Anche in relazione a questa domanda di parte opponente,
occorre dare atto di una rilevante genericità della domanda stessa.
Infatti, anche in relazione all'invocato inadempimento avversario, la parte oggi opponente è molto generica;
Parte_1
anzi: se si riguarda la parte narrativa della citazione, non emergono con adeguata precisione profili di inadempimento della Nelle conclusioni, si parla di CP_1
mancanza di risultati e generico inadempimento.
A superare, anche in questo caso, il profilo di ammissibilità, la difesa è infondata.
pagina 9 di 16 Innanzi tutto, è corretto quanto afferma la parte opposta, che si è in presenza di una obbligazione di mezzi.
Quand'anche la opposta abbia prospettato sussidi, contributi enormi – con una sorta di dolus bonus – trattandosi di contributi pubblici, nazionali ed europei, non è pensabile che si sia trattato di obbligazione di risultato, se non altro per la circostanza che è l'ente pubblico che deve erogare. In altre parti della citazione, si parla di “impossibilità di raggiungere l'oggetto del contratto” (citazione; pagina non numerata numero 45 di narrativa); affermazione ancora molto generica,
non comprendendosi se si intenda ricavare da ciò la nullità,
l'annullabilità (come oltre nello stesso numero 45), ovvero l'oggetto del contratto.
Occorre ribadire l'oggetto del contratto.
Il contenuto della obbligazione della opposta – qualsiasi cosa possa avere inteso parte opponente – era quello di uno Parte_1
studio sui possibili contributi erogabili in favore della opponente;
delle opportunità del comparto eurounitario. Non
pagina 10 di 16 vi era alcuna promessa – nemmeno come promessa del fatto del terzo – che tali contributi ed in quale quantità sarebbero stati erogati. La obbligazione era dunque di fornire studio, in un numero di ore adeguato.
La brusca interruzione del rapporto ha naturalmente interrotto questa attività di studio e consulenziale;
senza che però possa parlarsi di inadempimento.
La risoluzione: fondatezza. I danni: la riduzione della penale
La parte opposta chiede sia accertata la risoluzione, per avverso inadempimento. La domanda è fondata;
parte opponente non ha pagato quanto pattuito. L'inadempimento è
evidente. Come da punto 2 del dispositivo.
Alla risoluzione, segue il risarcimento dei danni.
Sul punto, le parti hanno pattuito una penale.
La parte opponente chiede la riduzione di tale penale. Tale
riduzione avrebbe potuto essere disposta anche in assenza di domanda;
in ogni caso, come sopra detto, vi è domanda di riduzione della penale.
pagina 11 di 16 La riduzione può essere disposta.
Occorre infatti tenere conto della seguente circostanza.
La parte opponente, di fatto con una condotta di recesso ad
nutum (facoltà non prevista dal contratto), fin dall'inizio ha deciso di non pagare, così pervenendosi a risoluzione per inadempimento. Tale condotta – per quanto di frontale inadempimento della opponente , rispetto alla pattuizione Parte_1
contrattuale – ha però anche ridotto il danno subito dalla parte opposta. Nel senso che quest'ultima si è ben presto resa conto che la parte opponente intendeva “sganciarsi”
(illegittimamente, per quanto detto) dal contratto. Il che ha consentito a parte opposta di limitare i costi e le attività; non è
un caso che, nei pur lunghi atti di parte opposta, siano indicati alcuni report, in numero relativamente contenuto (docc. 10-16).
In questo contesto, la penale è eccessiva; essa finirebbe per sopravanzare in modo manifesto i danni subiti dalla CP_1
[...]
pagina 12 di 16 Equa la riduzione di cui al punto 3 del dispositivo. La penale viene dunque ridotta, anche tenendo conto della durata
(prevista) del contratto e della effettiva (ridotta) vigenza dello stesso.
Il dispositivo. Spese di lite
Poiché vi è sostanzialmente rigetto di tutti i punti della opposizione tranne uno, viene disposto il rigetto (come da punto 1 del dispositivo). Si prevede la riduzione della penale
(come da punto 2 del dispositivo).
Poiché la somma riconosciuta a parte opposta non corrisponde a quella del decreto, questo va revocato (come da punto 3 del dispositivo). Il debito è accertato in euro 12.000,00, come da punto 3 e da punto 5; viene disposta la relativa condanna, come da punto 6 del dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
Occorre infatti tenere conto come il nucleo della soccombenza sia in capo alla parte opponente. La stessa ha sostenuto difese manifestamente infondate (la invalidità) ed infondate. Solo in pagina 13 di 16 punto a riduzione della penale, infatti, vi è un parziale accoglimento della opposizione.
Le spese vengono parametrate alla somma riconosciuta. Le
anticipazioni rimangono sempre quelle del monitorio. Come da punto 7 del dispositivo.
In relazione ai rapporti dare/avere, non risulta se il decreto sia stato pagato. Nel caso in cui sia avvenuto il pagamento effettivo, a credito della parte opposta staranno le voci 6+7 del dispositivo;
da tale somma andrà sottratto quanto eventualmente pagato da parte opponente. Ovviamente, nel caso in cui nulla sia stato pagato, il titolo esecutivo è per la intera somma di cui ai punti 6 e 7 del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 7378/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
pagina 14 di 16
1. RESPINGE LA OPPOSIZIONE, salvo
per quanto oltre al punto 3, che immediatamente segue, in punto
a riduzione della penale.
2. DICHIARA RISOLTO IL
CONTRATTO FRA LE PARTI, per inadempimento della
opponente.
3. ad euro Parte_2
12.000,00.
4. REVOCA il decreto ingiuntivo.
5. DICHIARA che il debito di parte
opponente è di euro 12.000,00. Parte_1
6. CONDANNA parte opponente a
pagare euro 12.000,00 a con interessi di cui Controparte_1
ad articolo 1284, comma quarto (penultimo), c.c., correnti dalla
notificazione del decreto ingiuntivo fino al saldo effettivo.
7. CONDANNA parte opponente al
pagamento delle spese di tutte le fasi inclusa la monitoria, che si
pagina 15 di 16 liquidano in complessivi: euro 6.200,00 per compensi di tutte le
fasi; spese generali pari al quindici per cento della somma che
precede; anticipazioni per euro 145,00. Infine, Cassa
professionale ed IVA sulle prime due voci (compensi avvocato e
spese generali al quindici per cento) secondo il regime
previdenziale e fiscale di competenza.
8. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 19 marzo 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7378/2023
promossa da:
pagina 1 di 16 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TRANCHINA LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIALE XX SETTEMBRE 177/F2 54033 CARRARA, presso il difensore avv. TRANCHINA LUCA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. RAVENNA GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE N. 1 40123 BOLOGNA, presso il difensore avv. RAVENNA GIOVANNI
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo numero 1920 del 2023,
corrispondente a R.G. 4235 del 2023.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 16 Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 7
novembre 2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da CP_1
per servizi di consulenza.
[...]
Contro tale decreto, proponeva opposizione (nel Parte_1
seguito, anche solo ). Sosteneva come il contratto fosse Parte_1
nullo o annullabile, per le ragioni espresse in narrativa.
Aggiungeva come la vicenda, comunque, vedesse l'inadempimento della controparte, con la conseguenza che il contratto andava risolto, nulla dovendo . Parte_1
Infine e da ultimo, chiedeva la riduzione della penale. La
penale, infatti, era l'oggetto del decreto ingiuntivo, che aveva appunto disposto il pagamento di tale penale.
Si costituiva CP_2
Chiedeva il rigetto della opposizione.
Si rinvia agli atti introduttivi. pagina 3 di 16 La causa subiva alcuni mutamenti di giudice.
Il presidente di sezione, assunta la presidenza nel settembre
2024, riteneva di assegnare a sé le cause di iscrizione maggiormente risalente;
al fine di dare speditezza a tale gruppo di cause, fra le quali la presente 7378 del 2023 R.G.
Alla udienza indicata sopra, 7 novembre 2024, veniva trattenuta la causa in decisione.
A seguito della novellazione dell'articolo 132 c.p.c., lo svolgimento del processo può anche essere integralmente omesso. A maggior ragione, esso può essere concentrato nella narrazione che precede. Per quanto qui non narrato, si rinvia dunque ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La invalidità. Infondatezza
La parte opponente sostiene la invalidità del contratto.
La difesa, ai limiti della ammissibilità, è manifestamente
infondata.
La difesa, innanzi tutto, è ai limiti della ammissibilità. pagina 4 di 16 Se, infatti, si riguardano le conclusioni della parte attrice nella opposizione, la invalidità è indicata in modo generale, come
nullità o annullabilità, dunque senza specificazione di quale delle due categorie di invalidità; inoltre, in relazione alla annullabilità, non è indicato quale dei casi di annullabilità si intenda invocare. Il tutto viene chiesto nelle conclusioni,
ancora genericamente, “per le ragioni espresse in narrativa”.
La allegazione è dunque molto generica e, appunto, ai limiti della ammissibilità. Rimane persin difficile per il giudice individuare le cause di invalidità come allegate. In ogni caso –
alla luce di quanto in parte narrativa e basandosi sul tradizionale: da mihi factum dabo tibi ius – si affronta il tema della possibile invalidità.
La domanda è manifestamente infondata.
Non si rinvengono fattispecie di nullità, in questo caso.
Sembra solo che si alleghi il fatto che vi sia una sproporzione fra quanto promesso e le dimensioni della (piccola) società
pagina 5 di 16 opponente. In altre parti, sembra si sostenga che vi sia impossibilità dell'oggetto.
Se questo è il caso – si ripete, la allegazione è povera – non vi è
alcuna nullità. Il contratto è sicuramente ammissibile e socialmente tipico. Vi è una prestazione promessa – una consulenza – in corrispettivo di somme di danaro. Eventuali
squilibri fra il danaro promesso e la prestazione sono al più
rilevanti in sede di rescissione, rientrando per il resto nella naturale contrattazione fra le parti e non comportando nullità
alcuna.
L'oggetto non è affatto impossibile.
La piana lettura del contratto individua l'oggetto nella consulenza e nella assistenza, da parte della CP_1
a che rinvenga contributi pubblici, di vario tipo.
[...] Parte_1
La obbligazione assunta da non è affatto CP_1
impossibile. In successiva sezione di motivazione, si affronta il tipo di obbligazione assunta (di mezzi e non di risultati); in ogni pagina 6 di 16 caso di tratta di obbligazione possibile, di oggetto del contratto possibile e determinato.
In relazione alla annullabilità, sembra che la parte opponente sostenga una ipotesi di errore.
Nel senso che sembra si sostenga come la parte opponente avrebbe errato sulla portata esatta del contratto e sui benefici che avrebbe potuto ottenere (tre milioni di euro, nella allegazione di ); in questo, incitata dal rappresentante Parte_1
commerciale.
Se intesa in tale senso, anche la opposizione basata sulla annullabilità è manifestamente infondata.
E' noto che l'errore deve essere riconoscibile dalla controparte
(articolo 1431 c.c., quale parametro). Nel caso di specie, l'errore non era riconoscibile. Si è in presenza di due imprese (c.d.
rapporto b2b); con la conseguenza che la parte opposta, avendo di fronte una impresa (società di capitali) era impossibilitata a riconoscere l'errore. Le parti – si ripete, due società di capitali –
trattavano normalmente;
in relazione a possibili errori, sarebbe pagina 7 di 16 stato ben difficile per la parte opposta avvedersi dell'errore della controparte.
Né parte opposta poteva ritenere che la ritenesse oggetto Parte_1
del contratto le dichiarazioni – classico dolus bonus –
dell'incasso di tre milioni di euro.
In questo contesto, le prove orali, in effetti non valutate dal giudice in fase istruttoria, sono irrilevanti. Nel senso che l'errore, in primo luogo, sembra cadere sui motivi del contrarre
(e non sull'oggetto, ben determinato, del contratto). Inoltre,
non sarebbero in grado di provare né la conoscenza né la conoscibilità dell'errore; con riferimento a questo ultimo requisito, con particolare riguardo alla circostanza che si tratta di due società di capitali, dunque apparendo difficile persino ipotizzare, sulla base del principio di affidamento, che una delle parti possa immaginare un errore della controparte, che deve agire in modo adeguato ai sensi dell'articolo 2086, comma secondo, c.c.. Nel senso che, come detto, non è possibile che riconoscesse un errore di tale portata di CP_1
pagina 8 di 16 (credere che il contratto avrebbe assicurato sussidi e Parte_1
contributi per quelle cifre).
Le allegazioni di invalidità – se le si ritiene ammissibili, il che è
dubbio – sono dunque manifestamente infondate.
L'inadempimento allegato dall'opponente. Infondatezza
La domanda è infondata.
Anche in relazione a questa domanda di parte opponente,
occorre dare atto di una rilevante genericità della domanda stessa.
Infatti, anche in relazione all'invocato inadempimento avversario, la parte oggi opponente è molto generica;
Parte_1
anzi: se si riguarda la parte narrativa della citazione, non emergono con adeguata precisione profili di inadempimento della Nelle conclusioni, si parla di CP_1
mancanza di risultati e generico inadempimento.
A superare, anche in questo caso, il profilo di ammissibilità, la difesa è infondata.
pagina 9 di 16 Innanzi tutto, è corretto quanto afferma la parte opposta, che si è in presenza di una obbligazione di mezzi.
Quand'anche la opposta abbia prospettato sussidi, contributi enormi – con una sorta di dolus bonus – trattandosi di contributi pubblici, nazionali ed europei, non è pensabile che si sia trattato di obbligazione di risultato, se non altro per la circostanza che è l'ente pubblico che deve erogare. In altre parti della citazione, si parla di “impossibilità di raggiungere l'oggetto del contratto” (citazione; pagina non numerata numero 45 di narrativa); affermazione ancora molto generica,
non comprendendosi se si intenda ricavare da ciò la nullità,
l'annullabilità (come oltre nello stesso numero 45), ovvero l'oggetto del contratto.
Occorre ribadire l'oggetto del contratto.
Il contenuto della obbligazione della opposta – qualsiasi cosa possa avere inteso parte opponente – era quello di uno Parte_1
studio sui possibili contributi erogabili in favore della opponente;
delle opportunità del comparto eurounitario. Non
pagina 10 di 16 vi era alcuna promessa – nemmeno come promessa del fatto del terzo – che tali contributi ed in quale quantità sarebbero stati erogati. La obbligazione era dunque di fornire studio, in un numero di ore adeguato.
La brusca interruzione del rapporto ha naturalmente interrotto questa attività di studio e consulenziale;
senza che però possa parlarsi di inadempimento.
La risoluzione: fondatezza. I danni: la riduzione della penale
La parte opposta chiede sia accertata la risoluzione, per avverso inadempimento. La domanda è fondata;
parte opponente non ha pagato quanto pattuito. L'inadempimento è
evidente. Come da punto 2 del dispositivo.
Alla risoluzione, segue il risarcimento dei danni.
Sul punto, le parti hanno pattuito una penale.
La parte opponente chiede la riduzione di tale penale. Tale
riduzione avrebbe potuto essere disposta anche in assenza di domanda;
in ogni caso, come sopra detto, vi è domanda di riduzione della penale.
pagina 11 di 16 La riduzione può essere disposta.
Occorre infatti tenere conto della seguente circostanza.
La parte opponente, di fatto con una condotta di recesso ad
nutum (facoltà non prevista dal contratto), fin dall'inizio ha deciso di non pagare, così pervenendosi a risoluzione per inadempimento. Tale condotta – per quanto di frontale inadempimento della opponente , rispetto alla pattuizione Parte_1
contrattuale – ha però anche ridotto il danno subito dalla parte opposta. Nel senso che quest'ultima si è ben presto resa conto che la parte opponente intendeva “sganciarsi”
(illegittimamente, per quanto detto) dal contratto. Il che ha consentito a parte opposta di limitare i costi e le attività; non è
un caso che, nei pur lunghi atti di parte opposta, siano indicati alcuni report, in numero relativamente contenuto (docc. 10-16).
In questo contesto, la penale è eccessiva; essa finirebbe per sopravanzare in modo manifesto i danni subiti dalla CP_1
[...]
pagina 12 di 16 Equa la riduzione di cui al punto 3 del dispositivo. La penale viene dunque ridotta, anche tenendo conto della durata
(prevista) del contratto e della effettiva (ridotta) vigenza dello stesso.
Il dispositivo. Spese di lite
Poiché vi è sostanzialmente rigetto di tutti i punti della opposizione tranne uno, viene disposto il rigetto (come da punto 1 del dispositivo). Si prevede la riduzione della penale
(come da punto 2 del dispositivo).
Poiché la somma riconosciuta a parte opposta non corrisponde a quella del decreto, questo va revocato (come da punto 3 del dispositivo). Il debito è accertato in euro 12.000,00, come da punto 3 e da punto 5; viene disposta la relativa condanna, come da punto 6 del dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
Occorre infatti tenere conto come il nucleo della soccombenza sia in capo alla parte opponente. La stessa ha sostenuto difese manifestamente infondate (la invalidità) ed infondate. Solo in pagina 13 di 16 punto a riduzione della penale, infatti, vi è un parziale accoglimento della opposizione.
Le spese vengono parametrate alla somma riconosciuta. Le
anticipazioni rimangono sempre quelle del monitorio. Come da punto 7 del dispositivo.
In relazione ai rapporti dare/avere, non risulta se il decreto sia stato pagato. Nel caso in cui sia avvenuto il pagamento effettivo, a credito della parte opposta staranno le voci 6+7 del dispositivo;
da tale somma andrà sottratto quanto eventualmente pagato da parte opponente. Ovviamente, nel caso in cui nulla sia stato pagato, il titolo esecutivo è per la intera somma di cui ai punti 6 e 7 del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 7378/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
pagina 14 di 16
1. RESPINGE LA OPPOSIZIONE, salvo
per quanto oltre al punto 3, che immediatamente segue, in punto
a riduzione della penale.
2. DICHIARA RISOLTO IL
CONTRATTO FRA LE PARTI, per inadempimento della
opponente.
3. ad euro Parte_2
12.000,00.
4. REVOCA il decreto ingiuntivo.
5. DICHIARA che il debito di parte
opponente è di euro 12.000,00. Parte_1
6. CONDANNA parte opponente a
pagare euro 12.000,00 a con interessi di cui Controparte_1
ad articolo 1284, comma quarto (penultimo), c.c., correnti dalla
notificazione del decreto ingiuntivo fino al saldo effettivo.
7. CONDANNA parte opponente al
pagamento delle spese di tutte le fasi inclusa la monitoria, che si
pagina 15 di 16 liquidano in complessivi: euro 6.200,00 per compensi di tutte le
fasi; spese generali pari al quindici per cento della somma che
precede; anticipazioni per euro 145,00. Infine, Cassa
professionale ed IVA sulle prime due voci (compensi avvocato e
spese generali al quindici per cento) secondo il regime
previdenziale e fiscale di competenza.
8. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 19 marzo 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 16 di 16