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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/07/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5159/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5159 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, pendente tra
, , nella qualità di eredi di , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Persona_1 difesi dall'Avv. Diego Tortis, giusta procura in atti
ATTORI
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Piergiorgio Abbati, giusta procura in atti Controparte_1
CONVENUTO nonché
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Fondi, giusta procura in CP_2 CP_3 atti
CONVENUTI nonché
, in proprio e nella qualità di erede di , rappresentato e difeso CP_4 Persona_2 dall'Avv. Piergiorgio Abbati, giusta procura in atti
CONVENUTO nonché
, nella qualità di eredi di , Controparte_5 Controparte_6 Persona_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Rinaldo Fazi, giusta procura in atti
CONVENUTI nonché
nella qualità di eredi di , rappresentati Controparte_7 Controparte_8 Persona_4
e difesi dall'Avv. Evandro Senatra, giusta procura in atti CONVENUTI nonché
, nella qualità di erede di Controparte_9 Persona_4
CONVENUTO – CONTUMACE
Oggetto: servitù coattiva di passaggio
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.01.2025
Procedimento assegnato a questo Giudice in data 5 ottobre 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 20.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Persona_1
, , , , e Persona_2 CP_4 CP_2 CP_3 Controparte_1 Persona_3
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito,
[...] contrariis reiectis, previo accertamento, dichiarare intercluso il fondo attoreo e, per l'effetto, costituire servitù di passaggio pedonale e carrabile attraverso ed a carico dei fondi di proprietà dei convenuti, nelle modalità meglio descritte in premessa, dando atto che l'attrice è disposta fin da ora a corrispondere il determinando indennizzo. Condannando altresì i convenuti al risarcimento dei danni che verranno accertati in corso di causa.”.
A fondamento della proposta domanda l'attrice rappresentava:
- di essere proprietaria del terreno sito in Grottaferrata, località Sacramento, distinto in
Castato Terreni al foglio 19, part.lle n. 201 e n. 177, giusto atto di donazione del 30.10.2003, a firma del Notaio (rep. n. 10814; racc. n. 5942); Persona_5
- che il predetto appezzamento di terreno è da anni intercluso, non avendo alcun accesso, né pedonale né carrabile, alla pubblica via;
- che, in data 10-12.04.2006, l'attrice notificava atto di citazione dinanzi al Tribunale di
Velletri, sezione distaccata di Frascati, R.G. n. 134/2006, nei confronti di e CP_4
, proprietari del terreno limitrofo distinto in Catasto Terreni al foglio 19, part. Persona_2
179, chiedendo di dichiarare intercluso il fondo di sua proprietà e, per l'effetto, di costituire, a carico della predetta particella, una servitù di passaggio pedonale e carrabile, determinando il relativo indennizzo, e con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a causa della chiusura dell'unico accesso esistente al fondo;
- che la causa, istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, veniva decisa con sentenza n.
211/2014, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea sulla base di profili meramente processuali;
- che, in particolare, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio veniva accertata l'interclusione del fondo di proprietà dell'attrice ed individuato un percorso di accesso allo stesso diverso da quello prospettato nell'atto introduttivo del giudizio;
- che l'attrice non ha più accesso al fondo dall'anno 2003, con conseguente impossibilità di procedere alla manutenzione dello stesso, ragione per la quale era stata destinataria di numerosi esposti e sanzioni.
Sulla base di dette allegazioni l'attrice concludeva come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.12.2017 si costituiva in giudizio
, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.12.2017 si costituivano in giudizio e , i quali si opponevano all'accoglimento della domanda CP_2 CP_3 attorea, chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 9.05.2018 veniva disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti della convenuta e degli eredi di . Persona_2 Persona_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.12.2018 si costituivano in giudizio e nella qualità di eredi di Controparte_5 Controparte_6 Persona_6
, i quali eccepivano, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel
[...] merito, non si opponevano alla costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dell'attrice, chiedendo, tuttavia, il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 12.12.2018 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
. Persona_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.09.2019 si costituivano in giudizio gli eredi di , e i quali non si Persona_4 Controparte_7 Controparte_8 opponevano alla domanda finalizzata alla costituzione della servitù, chiedendo, tuttavia, il rigetto della domanda risarcitoria.
, anch'egli citato nella qualità di erede di , sebbene Controparte_9 Persona_4 ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con atto di intervento volontario depositato in data 25.02.2020 si costituivano in giudizio ed , Parte_1 Parte_2 nella qualità di eredi , deceduta nelle more del procedimento, insistendo Persona_1 nell'accoglimento di tutte le domande formulate dall'originaria attrice.
All'udienza del 26.02.2020 i convenuti e eccepivano il difetto Controparte_1 CP_4 di legittimazione attiva degli intervenuti, ragione per cui veniva assegnato a questi ultimi un termine per fornire prova della propria qualità di eredi.
La causa veniva istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e all'udienza del 20.01.2025, celebrata ai sensi dell'at. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_9 sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
3. Nel merito, la domanda proposta dagli attori deve essere respinta per i motivi che seguono.
Al fine di meglio comprendere le ragioni sottese al rigetto della domanda attorea occorre, in punto di diritto ed in via preliminare, chiarire la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio.
Come è noto, la legittimazione ad agire (o “legitimatio ad causam”), quale condizione dell'azione, deve intendersi come il potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, e va riconosciuta all'attore o al convenuto per il solo fatto che il primo si affermi, ovvero il secondo sia indicato, come titolare del diritto azionato o dell'obbligo ineseguito, a prescindere da ogni questione relativa all'esattezza di dette affermazioni (cfr., ex multis, Cass civ., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ. nn. 2517/2000, 14270/99,
13467/99, 6894/99, 10847/97). Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve, pertanto, nell'accertare se, in base alla prospettazione fornita dall'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.
Attiene, invece, al merito della controversia la questione relativa alla reale titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi quest'ultima nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
In particolare, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda;
chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste, ma deve allegare che quel diritto gli appartiene e dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano della distribuzione dell'onus probandi, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento e che, pertanto, rientra nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione.
In sostanza, dunque, “la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte” (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951/2016 cit.).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, il semplice difetto di contestazione non impone, tuttavia, un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass. civ., sez. un., 3.06.2015,
n. 11377).
Inoltre, nell'ipotesi in cui la parte convenuta sia rimasta contumace, l'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati
“dalla parte costituita”, non può trovare applicazione, non potendo il principio di non contestazione essere esteso alla parte che non si è costituita in giudizio: la contumacia esprime, infatti, un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951/2016 cit.).
Avuto particolare riguardo, poi, alla prova in ordine alla qualità di erede, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede;
solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria.” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 22730 del 11/08/2021).
E ancora, “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio pendente, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'articolo 2697 del Cc, per mezzo delle produzioni documentali consentite, oltre che del decesso della parte originaria, anche della qualità di erede di quest'ultima. In difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. A tale fine, non è sufficiente la denuncia di successione, che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità.” (cfr. Cass.civ., sez. III, 14/03/2024, n. 6930).
Ciò posto, nel caso di specie, ed sono intervenuti in giudizio Parte_1 Parte_2 deducendo di essere eredi, nelle rispettive qualità di coniuge e figlio, dell'origianaria attrice
. Persona_1
Orbene, a fronte della specifica contestazione sollevata dai convenuti e Controparte_1 [...]
nel corso dell'udienza del 26.02.2020, di detta circostanza che, così come evidenziato CP_4 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve ritenersi elemento costitutivo della domanda proposta in giudizio, gli odierni attori – sui quali grava il relativo onere – non hanno fornito sufficiente prova, nonostante sia stato loro assegnato dal giudice un termine finalizzato proprio al deposito della documentazione comprovante la propria qualità di eredi.
Gli attori si sono limitati, infatti, a depositare a supporto della propria allegazione il certificato di morte della de cuius e la sola denuncia di successione che – come evidenziato dalla Suprema
Corte – non costituisce di per sé sola, in assenza della documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela o di coniugio, elemento idoneo a dimostare la propria legittimazione ad agire nella qualità di eredi di . Persona_1
Ne deriva, pertanto, che, non essendovi prova agli atti di causa della effettiva titolarità in capo agli odierni attori del diritto fatto valere in giudizio, la domanda dagli stessi proposta deve essere respinta.
4. Nei rapporti tra gli attori e i convenuti costituiti le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022, n. 147), tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale), stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e le ragioni poste a fondamento della pronuncia di rigetto.
In particolare, si precisa che nei rapporti tra gli attori ed i convenuti e Controparte_1 [...]
, si ritiene opportuno procedere ad una liquidazione unitaria delle spese di lite in favore CP_4 dei predetti convenuti, risultati vittoriosi, avendo essi svolto una difesa sostanzialmente unitaria
(cfr. Cass. civ., sez. 6 – 3, ord. 10.10.2017, n. 23729).
Nei rapporti tra gli attori e , le spese di lite devono essere dichiarate Controparte_9 irripetibili. Le spese di C.T.U. sono poste a definitivo carico degli attori, così come liquidate con separato decreto del 25.01.2023.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5159/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_9
b) rigetta la domanda proposta dagli attori;
c) condanna ed , in solido tra loro, a rifondere nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , in solido tra loro, l'importo di € 2.540,00, oltre rimborso Controparte_1 CP_4 forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
d) condanna ed , in solido tra loro, a rifondere nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , in solido tra loro, l'importo di € 2.540,00, oltre rimborso forfetario CP_2 CP_3 per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
e) condanna ed , in solido tra loro, a rifondere nei confronti di Parte_1 Parte_2
e in solido tra loro, l'importo di € 2.540,00, oltre Controparte_5 Controparte_6 rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
f) condanna ed , in solido tra loro, a rifondere nei confronti di Parte_1 Parte_2
e in solido tra loro, l'importo di € 2.540,00, oltre Controparte_7 Controparte_8 rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
g) spese di lite irripetibili nei rapporti tra gli attori e;
Controparte_9
h) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di ed , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, così come liquidate con separato decreto del 25.01.2023.
Velletri, lì 24 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5159 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, pendente tra
, , nella qualità di eredi di , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Persona_1 difesi dall'Avv. Diego Tortis, giusta procura in atti
ATTORI
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Piergiorgio Abbati, giusta procura in atti Controparte_1
CONVENUTO nonché
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Fondi, giusta procura in CP_2 CP_3 atti
CONVENUTI nonché
, in proprio e nella qualità di erede di , rappresentato e difeso CP_4 Persona_2 dall'Avv. Piergiorgio Abbati, giusta procura in atti
CONVENUTO nonché
, nella qualità di eredi di , Controparte_5 Controparte_6 Persona_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Rinaldo Fazi, giusta procura in atti
CONVENUTI nonché
nella qualità di eredi di , rappresentati Controparte_7 Controparte_8 Persona_4
e difesi dall'Avv. Evandro Senatra, giusta procura in atti CONVENUTI nonché
, nella qualità di erede di Controparte_9 Persona_4
CONVENUTO – CONTUMACE
Oggetto: servitù coattiva di passaggio
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.01.2025
Procedimento assegnato a questo Giudice in data 5 ottobre 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 20.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Persona_1
, , , , e Persona_2 CP_4 CP_2 CP_3 Controparte_1 Persona_3
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito,
[...] contrariis reiectis, previo accertamento, dichiarare intercluso il fondo attoreo e, per l'effetto, costituire servitù di passaggio pedonale e carrabile attraverso ed a carico dei fondi di proprietà dei convenuti, nelle modalità meglio descritte in premessa, dando atto che l'attrice è disposta fin da ora a corrispondere il determinando indennizzo. Condannando altresì i convenuti al risarcimento dei danni che verranno accertati in corso di causa.”.
A fondamento della proposta domanda l'attrice rappresentava:
- di essere proprietaria del terreno sito in Grottaferrata, località Sacramento, distinto in
Castato Terreni al foglio 19, part.lle n. 201 e n. 177, giusto atto di donazione del 30.10.2003, a firma del Notaio (rep. n. 10814; racc. n. 5942); Persona_5
- che il predetto appezzamento di terreno è da anni intercluso, non avendo alcun accesso, né pedonale né carrabile, alla pubblica via;
- che, in data 10-12.04.2006, l'attrice notificava atto di citazione dinanzi al Tribunale di
Velletri, sezione distaccata di Frascati, R.G. n. 134/2006, nei confronti di e CP_4
, proprietari del terreno limitrofo distinto in Catasto Terreni al foglio 19, part. Persona_2
179, chiedendo di dichiarare intercluso il fondo di sua proprietà e, per l'effetto, di costituire, a carico della predetta particella, una servitù di passaggio pedonale e carrabile, determinando il relativo indennizzo, e con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a causa della chiusura dell'unico accesso esistente al fondo;
- che la causa, istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, veniva decisa con sentenza n.
211/2014, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea sulla base di profili meramente processuali;
- che, in particolare, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio veniva accertata l'interclusione del fondo di proprietà dell'attrice ed individuato un percorso di accesso allo stesso diverso da quello prospettato nell'atto introduttivo del giudizio;
- che l'attrice non ha più accesso al fondo dall'anno 2003, con conseguente impossibilità di procedere alla manutenzione dello stesso, ragione per la quale era stata destinataria di numerosi esposti e sanzioni.
Sulla base di dette allegazioni l'attrice concludeva come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.12.2017 si costituiva in giudizio
, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.12.2017 si costituivano in giudizio e , i quali si opponevano all'accoglimento della domanda CP_2 CP_3 attorea, chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 9.05.2018 veniva disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti della convenuta e degli eredi di . Persona_2 Persona_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.12.2018 si costituivano in giudizio e nella qualità di eredi di Controparte_5 Controparte_6 Persona_6
, i quali eccepivano, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel
[...] merito, non si opponevano alla costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dell'attrice, chiedendo, tuttavia, il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 12.12.2018 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
. Persona_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.09.2019 si costituivano in giudizio gli eredi di , e i quali non si Persona_4 Controparte_7 Controparte_8 opponevano alla domanda finalizzata alla costituzione della servitù, chiedendo, tuttavia, il rigetto della domanda risarcitoria.
, anch'egli citato nella qualità di erede di , sebbene Controparte_9 Persona_4 ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con atto di intervento volontario depositato in data 25.02.2020 si costituivano in giudizio ed , Parte_1 Parte_2 nella qualità di eredi , deceduta nelle more del procedimento, insistendo Persona_1 nell'accoglimento di tutte le domande formulate dall'originaria attrice.
All'udienza del 26.02.2020 i convenuti e eccepivano il difetto Controparte_1 CP_4 di legittimazione attiva degli intervenuti, ragione per cui veniva assegnato a questi ultimi un termine per fornire prova della propria qualità di eredi.
La causa veniva istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e all'udienza del 20.01.2025, celebrata ai sensi dell'at. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_9 sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
3. Nel merito, la domanda proposta dagli attori deve essere respinta per i motivi che seguono.
Al fine di meglio comprendere le ragioni sottese al rigetto della domanda attorea occorre, in punto di diritto ed in via preliminare, chiarire la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio.
Come è noto, la legittimazione ad agire (o “legitimatio ad causam”), quale condizione dell'azione, deve intendersi come il potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, e va riconosciuta all'attore o al convenuto per il solo fatto che il primo si affermi, ovvero il secondo sia indicato, come titolare del diritto azionato o dell'obbligo ineseguito, a prescindere da ogni questione relativa all'esattezza di dette affermazioni (cfr., ex multis, Cass civ., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ. nn. 2517/2000, 14270/99,
13467/99, 6894/99, 10847/97). Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve, pertanto, nell'accertare se, in base alla prospettazione fornita dall'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.
Attiene, invece, al merito della controversia la questione relativa alla reale titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi quest'ultima nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
In particolare, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda;
chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste, ma deve allegare che quel diritto gli appartiene e dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano della distribuzione dell'onus probandi, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento e che, pertanto, rientra nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione.
In sostanza, dunque, “la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte” (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951/2016 cit.).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, il semplice difetto di contestazione non impone, tuttavia, un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass. civ., sez. un., 3.06.2015,
n. 11377).
Inoltre, nell'ipotesi in cui la parte convenuta sia rimasta contumace, l'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati
“dalla parte costituita”, non può trovare applicazione, non potendo il principio di non contestazione essere esteso alla parte che non si è costituita in giudizio: la contumacia esprime, infatti, un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951/2016 cit.).
Avuto particolare riguardo, poi, alla prova in ordine alla qualità di erede, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede;
solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria.” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 22730 del 11/08/2021).
E ancora, “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio pendente, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'articolo 2697 del Cc, per mezzo delle produzioni documentali consentite, oltre che del decesso della parte originaria, anche della qualità di erede di quest'ultima. In difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. A tale fine, non è sufficiente la denuncia di successione, che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità.” (cfr. Cass.civ., sez. III, 14/03/2024, n. 6930).
Ciò posto, nel caso di specie, ed sono intervenuti in giudizio Parte_1 Parte_2 deducendo di essere eredi, nelle rispettive qualità di coniuge e figlio, dell'origianaria attrice
. Persona_1
Orbene, a fronte della specifica contestazione sollevata dai convenuti e Controparte_1 [...]
nel corso dell'udienza del 26.02.2020, di detta circostanza che, così come evidenziato CP_4 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve ritenersi elemento costitutivo della domanda proposta in giudizio, gli odierni attori – sui quali grava il relativo onere – non hanno fornito sufficiente prova, nonostante sia stato loro assegnato dal giudice un termine finalizzato proprio al deposito della documentazione comprovante la propria qualità di eredi.
Gli attori si sono limitati, infatti, a depositare a supporto della propria allegazione il certificato di morte della de cuius e la sola denuncia di successione che – come evidenziato dalla Suprema
Corte – non costituisce di per sé sola, in assenza della documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela o di coniugio, elemento idoneo a dimostare la propria legittimazione ad agire nella qualità di eredi di . Persona_1
Ne deriva, pertanto, che, non essendovi prova agli atti di causa della effettiva titolarità in capo agli odierni attori del diritto fatto valere in giudizio, la domanda dagli stessi proposta deve essere respinta.
4. Nei rapporti tra gli attori e i convenuti costituiti le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022, n. 147), tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale), stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e le ragioni poste a fondamento della pronuncia di rigetto.
In particolare, si precisa che nei rapporti tra gli attori ed i convenuti e Controparte_1 [...]
, si ritiene opportuno procedere ad una liquidazione unitaria delle spese di lite in favore CP_4 dei predetti convenuti, risultati vittoriosi, avendo essi svolto una difesa sostanzialmente unitaria
(cfr. Cass. civ., sez. 6 – 3, ord. 10.10.2017, n. 23729).
Nei rapporti tra gli attori e , le spese di lite devono essere dichiarate Controparte_9 irripetibili. Le spese di C.T.U. sono poste a definitivo carico degli attori, così come liquidate con separato decreto del 25.01.2023.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5159/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_9
b) rigetta la domanda proposta dagli attori;
c) condanna ed , in solido tra loro, a rifondere nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , in solido tra loro, l'importo di € 2.540,00, oltre rimborso Controparte_1 CP_4 forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
d) condanna ed , in solido tra loro, a rifondere nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , in solido tra loro, l'importo di € 2.540,00, oltre rimborso forfetario CP_2 CP_3 per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
e) condanna ed , in solido tra loro, a rifondere nei confronti di Parte_1 Parte_2
e in solido tra loro, l'importo di € 2.540,00, oltre Controparte_5 Controparte_6 rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
f) condanna ed , in solido tra loro, a rifondere nei confronti di Parte_1 Parte_2
e in solido tra loro, l'importo di € 2.540,00, oltre Controparte_7 Controparte_8 rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
g) spese di lite irripetibili nei rapporti tra gli attori e;
Controparte_9
h) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di ed , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, così come liquidate con separato decreto del 25.01.2023.
Velletri, lì 24 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni