Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89
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25 luglio 2007
Art. 3. Commissione per la cinematografia, Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, Giuria per i premi di qualita', Commissioni per la revisione dei film, Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore. 1. Sono confermate: la Commissione per la cinematografia di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni; la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 ; la Giuria per i premi di qualita' di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 ; le Commissioni di primo e secondo grado per la revisione dei film, rispettivamente previste dagli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161 ; il Comitato permanente per il diritto d'autore di cui all' articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 .
Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 , si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell' art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 , e' il seguente:
«Art. 4 (Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche). 1. Presso il Ministero, e' istituita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, d'ora in avanti indicata "Consulta".
2. La Consulta e' presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal direttore generale competente appositamente delegato, ed e' composta dal presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal presidente di Cinecitta' holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza Stato-regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-citta'.
3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", contenente:
a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'art. 15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto;
b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'art. 16, comma 3;
c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attivita' cinematografiche di cui all'art. 19, comma 3.
4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attivita' di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1.
5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'art. 22, comma 5.
6. Con successivo decreto ministeriale e' definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito.».
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161 , recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1962, n. 109, e' il seguente:
«Art. 2 (Composizione della commissione di primo grado). - La commissione di primo grado, alla quale e' demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.
L'organizzazione del lavoro e' demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonche', per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.
I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.».
«Art. 3 (Composizione della commissione di secondo grado). - La Commissione di secondo grado e' composta di due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate ad inizio di ogni anno dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.
Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica piu' elevata od, a parita' di qualifica, il piu' anziano delle due sezioni.».
- Per il testo dell' art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 25 luglio 2007
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