TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/10/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LA
ZO, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. CAFORIO ANGELO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura di due terzi ex L.222/84 con conseguente diritto del medesimo a percepire l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (9 maggio 2023).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3 del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta riportandosi alle valutazioni già compiute in fase sommaria dal Ctu incaricato dacché esaustive e corrette. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Preliminarmente si rileva come qualsiasi eccezione di carattere preliminare possa ritenersi assorbita da quanto deciso nel merito.
Ebbene, nel merito, la domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del ctu (tese a contestare la non corretta valutazione dell'intero quadro clinico, tenuto conto del grado di invalidità attribuito in considerazione della gravità delle patologie riscontrate) infatti, non risultano fondate. Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di atp e di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione. Ed invero, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali -relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa
Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006
n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557,
9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Ebbene il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott.ssa dopo una Persona_1 dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto ai quesiti formulati così in parte argomentando e concludendo: “Dalla disamina della documentazione medica visionata e dalle risultanze degli accertamenti eseguiti, è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma. Il sig. , di anni 55, risulta affetto dalle seguenti patologie: Parte_1
• Spondilodiscoartrosi con minima retrolistesi C3-C4, scoliosi lombare e stenosi del canale lombare L2-L5 in esiti di pregressa microdiscectomia L3-L4 (2020) e foraminorecessectomia
L4-L5 con posizionamento di protesi interspinosa L4-L5 (2011), con moderata radicolopatia cronica L5-S1 e C7 ed a media incidenza funzionale globale;
• Coxartrosi sin in episacroileite e minima dismetria degli AAII (minus di 1 cm a dx) a lieve- media incidenza funzionale;
• Esiti di intervento per ernia inguinale dx (2007) a grado non invalidante;
• Monorene congenito a grado non invalidante (rischio precostituito).
Le suddette patologie, per le motivazioni sopra richiamate, non sono tali da determinare per il ricorrente una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con conseguente mancato riconoscimento dei requisiti sanitari previsti per l'assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge 12/6/1984 n. 222).”
Avverso tali risultanze inoltrate in bozza alle parti pervenivano le sole note concordi dei sanitari CP_ dell' sicché il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in toto.
È del tutto evidente dunque come, nell'ambito del presente giudizio, il ctu nominato in sede di merito, alla luce del riesame della documentazione in atti, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza delle condizioni utili al riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini della concessione del beneficio richiesto.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del ctu avendo lo stesso valutato la situazione clinica globale del paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata.
Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - rigetta il ricorso;
b) - spese di lite irripetibili. CP_ c)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 14/10/2025 Il Giudice
LA ZO