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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 946 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio BAROLLO
contro
, nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2
contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, accertata la propria competenza, così decidere:
1.Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e
[...]
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di eseguire le prescritte annotazioni.
2.Confermare i provvedimenti interinali resi dal Giudice Relatore in data 4/10/2024, e pertanto:
3.Assegnare la casa coniugale alla moglie, nella quale ella continuerà ad abitarvi fin quando lo vorrà, utilizzando tutti gli arredi, le suppellettili e gli elettrodomestici di casa.
Si dà atto che il marito è già andato a vivere altrove: pertanto, ordinarsi a CP_1
di trasferire la propria residenza entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia
[...]
della separazione dei coniugi.
4. La figlia maggiorenne – non ancora economicamente autonoma, Persona_1
continuerà a vivere ed abitare nella casa di SS in Via delle Priare n. 34 con la madre e con il fratello , fino a quando lo vorrà o avrà raggiunto l'autosufficienza Per_2
economica tale da permetterle di andare ad abitare altrove per conto proprio, pagando le relative spese;
il figlio maggiorenne, studente alle scuole superiori, Persona_3
portatore di handicap certificato (disabilità intellettiva di media gravità), sarà affidato in via esclusiva alla madre la quale è l'unico genitore dedito all'accudimento dello stesso da quando si è allontanato dalla casa coniugale e si è trasferito di Controparte_1
fatto altrove, e vivrà ed abiterà nella casa con la madre.
2 5.Il padre potrà vedere e stare con il figlio , previo accordo preventivo tra i coniugi Per_2
stessi sugli orari e sui giorni di visita:
a) due fine settimana al mese, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio e del suo stato psichico, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, da Per_2
comunicarsi per tempo alla madre, e riportandolo presso l'abitazione entro le ore 20;
prendendo atto delle serie patologie del figlio e delle necessarie Persona_3
cautele e delicatezza nel muovere dal suo ordinario ambiente domestico. Per_2
b) Una settimana durante le vacanze estive, alla fine di ogni anno scolastico, da concordarsi con anticipo tra i genitori.
c) Per il periodo delle vacanze natalizie, 2 giorni a Natale e 2 giorni a Capodanno,
alternando ogni anno tra i coniugi la festa del Natale a quella del Capodanno;
e così
anche ad anni alternati tra i genitori, anche due giorni durante le vacanze pasquali,
alternando il giorno della Pasqua con quello di Pasquetta.
6. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 10
di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 per ciascun figlio, nel conto corrente che sarà indicato, somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT
famiglie, fino alla raggiunta indipendenza economica degli stessi.
Il padre contribuirà inoltre nella misura del 50% con la madre alle spese straordinarie,
mediche e scolastiche, dei figli dietro presentazione di idoneo documento di spesa;
le spese mediche sono da intendersi quelle medico- specialistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal S.S.N. e purchè debitamente prescritte dal medico di base;
le scolastiche da intendersi in tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica, costo dei trasporti per recarsi a scuola, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es.: computer
3 e relativi accessori), gite scolastiche, lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante, un corso sportivo con relativi accessori.
7. Il marito corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 200,00 Controparte_1
quale contributo di mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese.
8. L'autovettura di marca Toyota modello Yaris targata CF233VH di proprietà della moglie viene assegnata definitivamente alla medesima, mentre al marito sarà
assegnata in via definitiva l'automobile modello FORD KA.
9- I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 28.2.204 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in SS l'11.6.2004; che dall'unione erano Controparte_1
nati i figli (28.9.2004) e (1.12.2006), quest'ultimo portatore di handicap Per_1 Per_2
certificato e titolare di pensione di invalidità di 324 euro mensili;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi a causa della condotta del marito, il quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale con tale e, Persona_4
nell'agosto del 2023, aveva anche lasciato la casa coniugale di SS e si era trasferito in provincia di Novara presso la nuova compagna;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
che fosse disposto l'affidamento esclusivo ad essa ricorrente del figlio minore e Per_2
regolamentato il diritto di visita del padre;
che le fosse assegnata la casa coniugale per continuare ad abitarvi con i due figli;
che fosse determinato in euro 800 mensili
(euro 400 per ciascun figlio) il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento dei
4 figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
instava infine per il riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di 400 euro mensili.
compariva personalmente senza assistenza di un legale Controparte_1
all'udienza del 7.6.2024 fissata a soli fini conciliativi, rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Benché ritualmente citato, lo stesso non si costituiva in giudizio e pertanto, all'udienza del 4.10.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., veniva dichiarato contumace.
A tale udienza la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito ed alle domande di
assegnazione dell'autovettura Toyota Yaris targata CF233VH e di assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti.
Con ordinanza in data 4.10.2024 il Giudice Relatore in via provvisoria ed urgente affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre, regolamentava il diritto di Per_2
visita del padre come da richieste di assegnava a quest'ultima la Parte_1
casa coniugale, faceva obbligo a di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei due figli con la somma mensile di euro 800 (euro 400 per ciascun figlio) oltre al
50% delle spese straordinarie, e della moglie con la somma mensile di euro 200.
Nel corso del giudizio venivano acquisite agli atti, tramite l'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi di relativa all'anno 2022, nonché Controparte_1
Certificazione Unica del sostituto d'imposta relativa all'anno 2021.
Senza ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 3.10.2025, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero
intervenuto nel giudizio.
5 La domanda di separazione avanzata da va accolta in conformità Parte_1
anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151
c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale.
Nelle more del giudizio il figlio (affetto da disabilità intellettiva di media gravità e Per_2
portatore di handicap certificato) ha raggiunto la maggiore età e pertanto nulla deve disporsi riguardo al suo affidamento.
In forza del disposto dell'art. 337 septies c.c., in presenza di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992, trovano applicazione le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare previste in favore dei figli minori (sul punto si veda
Cassazione 30.1.2023 n. 2670).
Pertanto, considerato che convive con la madre, deve assegnarsi a Per_2 Pt_1
la casa coniugale di SS, da tempo rilasciata dal marito e regolamentarsi
[...]
il diritto di visita paterno.
A tal riguardo reputa il Collegio che il regime di visita padre / figlio proposto in ricorso possa essere recepito, in quanto equilibrato ed idoneo a consentire a CP_1
di mantenere un rapporto significativo con il ragazzo, compatibilmente con lo
[...]
stato di salute dello stesso.
Quanto alle questioni economiche, deve evidenziarsi che il dovere di mantenere,
istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori,
6 anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità
di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda
Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle esigenze dei due figli correlate alla loro età,
della condizione della madre (la quale nell'ottobre del 2023 ha cominciato a lavorare come OSS, prestando assistenza domiciliare ad una persona anziana verso una retribuzione netta mensile di circa 900 euro al mese e si fa carico in via pressoché
esclusiva di assistere e sostenere il figlio , percettore di una modesta pensione Per_2
di invalidità), nonché di quella del padre (il quale convive con la nuova compagna e lavora nel settore edile per il tramite, sia di una ditta individuale, che della società Metal
Tech di cui è socio unico e amministratore ed ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile di 2.000 euro) e degli altri criteri di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., si ritiene di determinare in euro 400 mensili il contributo dovuto da Persona_3
per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Va altresì accolta, nei limiti di seguito indicati, la domanda di assegno di mantenimento
7 avanzata da Parte_1
Giova rammentare che la finalità precipua dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità
economica con l'altro coniuge (Cassazione 15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017
n. 605; Cassazione 13.2.2015 n. 2961; Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione
23.10.2012 n. 18175).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell'assegno di divorzio (Cassazione n. 15356/2025).
L'assegno ex art. 156 c.c. ha quindi natura prettamente solidaristica ed assistenziale,
in quanto finalizzato a conservare, per quanto possibile, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante la permanenza del vincolo coniugale.
Nella fattispecie, pur a fronte dell'assegnazione a della casa Parte_1
coniugale di SS, intestata per la nuda proprietà a , permane Controparte_1
8 una rilevante disparità economica tra i coniugi, in quanto la ricorrente, solo recentemente inseritasi nel mondo del lavoro e onerata dell'assistenza e della cura del figlio disabile , produce un reddito che non le consente di raggiungere la piena Per_2
autosufficienza economica, mentre il resistente ritrae dall'attività imprenditoriale svolta tramite la società di cui è socio unico ed amministratore un reddito autodeterminato di
2.000 euro al mese.
In tale situazione si ritiene di riconoscere a un assegno di Parte_1
mantenimento a carico del marito di euro 200 mensili.
Le domande di assegnazione dell'autovettura Toyota Yaris targata CF233VH e di assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti sono state espressamente rinunciate dalla ricorrente all'udienza del 4.10.2024 e poi, per un evidente refuso, riproposte in sede di conclusioni.
Nulla deve pertanto disporsi a riguardo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità
alla nota spese depositata dalla difesa della ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in SS l'11.6.2004 con atto trascritto al n. 6, parte I,
[...]
anno 2004;
b)assegna la casa familiare, sita in SS via Delle Priare n. 34, a Pt_1
;
[...]
9 c)dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 Per_2
secondo le seguenti modalità:
-due fine settimana al mese, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio e del suo stato psichico, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, da comunicarsi per tempo alla madre, riportandolo presso l'abitazione entro le ore 20;
-una settimana durante le vacanze estive, alla fine di ogni anno scolastico, da concordarsi con anticipo tra i genitori;
-durante le vacanze natalizie, due giorni a Natale e due giorni a Capodanno alternando ogni anno tra i genitori la festa del Natale a quella del Capodanno;
e così anche ad anni alternati, anche due giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno della
Pasqua con quello di Pasquetta;
d)fa obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli con un Controparte_1
assegno di euro 800 (euro 400 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e di Parte_1
sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
e)fa obbligo a di contribuire al mantenimento della moglie con Controparte_1
un assegno di euro 200, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
f)condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 147,60 per anticipazioni ed in euro 5.077 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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