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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/10/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 908 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ARCIDIACONO VINCENZO, giusta procura Parte_1 in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. QUARTUCCIO ANTONINO, giusta delega in atti;
resistente
NONCHE' CONTRO in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti SILVIA PARISI, MARIA TERESA
PUGLIANO, FR US LI, giusta delega direttoriale in atti;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.04.2025 , parte ricorrente, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249007608635000, limitatamente agli avvisi di addebito n.
33020112000263766000 e n. 33020130002409832000 riferiti a contributi previdenziali dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli. Eccependo l'assenza del diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata con riguardo ai suddetti titoli, in quanto gli stessi erano già stati annullati con la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 637/2024, pubblicata in data 04/07/2024; chiedeva che fosse accertata l'illegittimità dell'intimazione limitatamente agli avvisi di addebito n.
33020112000263766000 e n. 33020130002409832000, con condanna dell' , e con distrazione CP_1 delle spese a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.
Si costituivano le parti resistenti ed , eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_2 CP_1 passiva e chiedendo, in caso di accoglimento dell'opposizione, la pronuncia di compensazione delle spese di lite.
La pretesa contributiva per i crediti indicati negli avvisi di addebito n. CP_2
33020112000263766000 e n. 33020130002409832000, era stata impugnata, dalla parte ricorrente dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro, sez. Lavoro, nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n
2318/2023 , nei confronti delle odierne resistenti, definito con sentenza n. 637/2024, pubblicata in data 04/07/2024; la quale in accoglimento del ricorso in opposizione aveva dichiarato la prescrizione dei suddetti crediti contributivi pretesi dall' annullando gli avvisi stessi. CP_2
Pertanto, essendo stati, con la suddetta pronuncia, dichiarati estini per prescrizione i crediti previdenziali di cui il concessionario, con la presente intimazione di pagamento, pretende nuovamente il pagamento per conto dell' , il ricorso in opposizione deve esser accolto, con CP_2 conseguente declaratoria di inefficacia dell'intimazione di pagamento, nella parte in cui si riferisce ai già menzionati avvisi di addebito, annullati dalla sentenza 637/2024.
Le spese devono essere invece integralmente compensate nei rapporti tra il ricorrente la resistente , considerato che alcun addebito può essere mosso alla predetta, atteso che, essendo CP_2 vincolata al giudicato della sentenza-ed avendo partecipato al relativo giudizio-, essa avrebbe CP_1 dovuto tempestivamente e spontaneamente adeguarvisi, provvedendo ad epurare l'intimazione di pagamento degli avvisi di addebito, delle cartelle annullati con la sentenza n. 637/2024; esse vanno invece poste a carico del concessionario della riscossione, in base alla soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara non dovute le somme richieste dall' con Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 03020249007608635000, relativamente ai crediti previdenziali indicati negli avvisi di addebito nn 33020112000263766000 e n. 33020130002409832000, essendo stata dichiarata l'intervenuta prescrizione di tali crediti , con sentenza n. 637/2024, emessa dal Tribunale di Catanzaro, sez Lavoro, in data 04/07/2024; conseguentemente dichiara priva di effetti la suddetta intimazione nella parte in cui si riferisce ai suddetti avvisi di addebito;
• compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte resistente CP_2
• condanna parte resistente -ADER- a rifondere, a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1865,00 , oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituitosi e dichiaratosi antistatario, ex art 93 cpc.
Catanzaro 15/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 908 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ARCIDIACONO VINCENZO, giusta procura Parte_1 in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. QUARTUCCIO ANTONINO, giusta delega in atti;
resistente
NONCHE' CONTRO in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti SILVIA PARISI, MARIA TERESA
PUGLIANO, FR US LI, giusta delega direttoriale in atti;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.04.2025 , parte ricorrente, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249007608635000, limitatamente agli avvisi di addebito n.
33020112000263766000 e n. 33020130002409832000 riferiti a contributi previdenziali dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli. Eccependo l'assenza del diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata con riguardo ai suddetti titoli, in quanto gli stessi erano già stati annullati con la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 637/2024, pubblicata in data 04/07/2024; chiedeva che fosse accertata l'illegittimità dell'intimazione limitatamente agli avvisi di addebito n.
33020112000263766000 e n. 33020130002409832000, con condanna dell' , e con distrazione CP_1 delle spese a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.
Si costituivano le parti resistenti ed , eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_2 CP_1 passiva e chiedendo, in caso di accoglimento dell'opposizione, la pronuncia di compensazione delle spese di lite.
La pretesa contributiva per i crediti indicati negli avvisi di addebito n. CP_2
33020112000263766000 e n. 33020130002409832000, era stata impugnata, dalla parte ricorrente dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro, sez. Lavoro, nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n
2318/2023 , nei confronti delle odierne resistenti, definito con sentenza n. 637/2024, pubblicata in data 04/07/2024; la quale in accoglimento del ricorso in opposizione aveva dichiarato la prescrizione dei suddetti crediti contributivi pretesi dall' annullando gli avvisi stessi. CP_2
Pertanto, essendo stati, con la suddetta pronuncia, dichiarati estini per prescrizione i crediti previdenziali di cui il concessionario, con la presente intimazione di pagamento, pretende nuovamente il pagamento per conto dell' , il ricorso in opposizione deve esser accolto, con CP_2 conseguente declaratoria di inefficacia dell'intimazione di pagamento, nella parte in cui si riferisce ai già menzionati avvisi di addebito, annullati dalla sentenza 637/2024.
Le spese devono essere invece integralmente compensate nei rapporti tra il ricorrente la resistente , considerato che alcun addebito può essere mosso alla predetta, atteso che, essendo CP_2 vincolata al giudicato della sentenza-ed avendo partecipato al relativo giudizio-, essa avrebbe CP_1 dovuto tempestivamente e spontaneamente adeguarvisi, provvedendo ad epurare l'intimazione di pagamento degli avvisi di addebito, delle cartelle annullati con la sentenza n. 637/2024; esse vanno invece poste a carico del concessionario della riscossione, in base alla soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara non dovute le somme richieste dall' con Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 03020249007608635000, relativamente ai crediti previdenziali indicati negli avvisi di addebito nn 33020112000263766000 e n. 33020130002409832000, essendo stata dichiarata l'intervenuta prescrizione di tali crediti , con sentenza n. 637/2024, emessa dal Tribunale di Catanzaro, sez Lavoro, in data 04/07/2024; conseguentemente dichiara priva di effetti la suddetta intimazione nella parte in cui si riferisce ai suddetti avvisi di addebito;
• compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte resistente CP_2
• condanna parte resistente -ADER- a rifondere, a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1865,00 , oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituitosi e dichiaratosi antistatario, ex art 93 cpc.
Catanzaro 15/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro