CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3640/2023 promossa in grado d'appello
DA
AVV. (C.F. , in proprio, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VALLAZZE 95 20131 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARLO COBIANCHI, elettivamente domiciliato in CORSO PRINCIPE UMBERTO, 19 67100 L'AQUILA presso il difensore
APPELLATA n. r.g. 3640/2023
Conclusioni:
Per l'Appellante AVV. : Parte_1
“… la Corte adita voglia così provvedere:
1) accolga il proposto appello e, per l'effetto – in riforma della sentenza n. 8689/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Angelini, nell'ambito del giudizio recante N.R.G. 1443/2021 – accerti e dichiari comunque dovuta la somma di euro 14.387,52 da parte della in favore dell'avv. Controparte_1 disattendendo, conseguentemente, tutte le eccezioni e le istanze sollevate Pt_1 dall'appellata compagnia assicuratrice;
2) condanni, altresì, la società appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'Appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare il gravame proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. Parte_1
8689/23 del Tribunale Civile di Milano;
- confermare la suddetta sentenza;
- condannare l'Avv. al pagamento delle spese del secondo grado di Parte_1 giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di opposizione proposta da Controparte_1 avverso il pignoramento presso terzi notificatole in data 16.6.2020 dall'Avv. per il pagamento della somma di € 14.387,52 in forza di titolo Parte_1 costituito dalla sentenza n. 41/2020 della Corte di Appello de L'Aquila, il Giudice dell'Esecuzione di Milano, con ordinanza resa il 18.11.2020, ha assegnato al creditore la somma dichiarata dal terzo (€ 21.581,28) Controparte_2 sino a concorrenza di € 1.814,07, oltre € 1.116,84 per compensi professionali, spese generali al 15%, IVA e CPA, ed ha sospeso l'esecuzione “in relazione all'eccedenza”.
pagina 2 di 5 n. r.g. 3640/2023
L'Avv. ha introdotto il giudizio di merito con atto notificato a Parte_1
il 21.12.2020, formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“a) preliminarmente, dichiarare inammissibile la proposta opposizione;
b) rigettare la proposta opposizione, siccome del tutto infondata, sia in fatto che in diritto e dichiarare dovuta la somma complessiva di € 14.387,52, così come portata dall'atto di precetto notificato in data 05.03.2020;
c) dichiarare, comunque, ancora dovuta la somma di € 517,95, per spese vive liquidate nella sentenza d'appello;
d) vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
, costituitasi ritualmente, ha invece Controparte_1 insistito per l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e per la conseguente declaratoria di non spettanza in favore di controparte della somma di € 14.387,52 di cui al precetto notificato in data 5.3.2020, salvo -in subordine- dichiararsi dovuto “il solo importo relativo alle “spese vive” così come calcolato da controparte di € 517,95”; con vittoria delle spese di giudizio, o con la loro parziale o totale compensazione.
Limitata all'istruttoria alle sole produzioni documentali, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8689/2023 emessa il 3.11.2023 e pubblicata il 7.11.2023, ha respinto la domanda attorea, dichiarando dovuto da Controparte_1
il solo importo di € 517,95 ed ha condannato l'Avv.
[...] Pt_1
a rifondere a controparte le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione notificato il 27.12.2023, l'Avv. ha proposto Parte_1 appello affidato ai seguenti motivi (così testualmente le rubriche):
1) “Nullità ed illegittimità della sentenza per erronea e superficiale interpretazione, valutazione ed applicazione della normativa e della giurisprudenza attinenti all'istituto della compensazione”;
pagina 3 di 5 n. r.g. 3640/2023
2) “Nullità ed illegittimità della sentenza per erronea e superficiale interpretazione della normativa e della giurisprudenza attinenti al pagamento delle spese giudiziali”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita , che ha invece insistito Controparte_1 per il rigetto del gravame.
All'udienza del 7.5.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 28.1.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c.
A tale udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tanto considerato in punto di fatto, osserva la Corte che, nel caso specifico,
l'esame del merito dell'impugnazione è precluso dall'esistenza di una nullità processuale verificatasi nel giudizio di primo grado, nullità, che secondo i principi affermati dal Supremo Collegio, dev'essere indefettibilmente rilevata ex officio, con conseguente rimessione degli atti al Giudice di primo grado.
Al presente processo non ha infatti partecipato il terzo pignorato Controparte_3
il quale non è stato citato dall'opponente, nonostante si tratti di
[...] soggetto che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13533 del
18/05/2021 (conformi Cass., Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Cass.,
Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022), la quale ha motivatamente superato il precedente orientamento secondo cui il terzo rivestirebbe la qualifica di litisconsorte necessario solo ove portatore di un proprio specifico interesse.
Visto il disposto dell'art 354 c.p.c. la causa deve, pertanto, essere rimessa al
Giudice di primo grado per la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato.
Considerato il fatto che l'orientamento del Supremo Collegio in punto di litisconsorzio necessario del terzo pignorato nei procedimenti di opposizione pagina 4 di 5 n. r.g. 3640/2023
all'esecuzione costituisce innovazione giurisprudenziale recente, e comunque successiva all'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., ritiene la
Corte che ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di appello tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Milano n. 8689/2023 emessa il 3.11.2023 e pubblicata il 7.11.2023, così provvede:
- accerta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato e per l'effetto dispone la rimessione degli Controparte_2 atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la rinnovazione del giudizio;
- dichiara le spese del presente grado interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della
Corte il 28 Gennaio 2025
Il Presidente Est.
Maria Grazia Federici
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3640/2023 promossa in grado d'appello
DA
AVV. (C.F. , in proprio, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VALLAZZE 95 20131 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARLO COBIANCHI, elettivamente domiciliato in CORSO PRINCIPE UMBERTO, 19 67100 L'AQUILA presso il difensore
APPELLATA n. r.g. 3640/2023
Conclusioni:
Per l'Appellante AVV. : Parte_1
“… la Corte adita voglia così provvedere:
1) accolga il proposto appello e, per l'effetto – in riforma della sentenza n. 8689/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Angelini, nell'ambito del giudizio recante N.R.G. 1443/2021 – accerti e dichiari comunque dovuta la somma di euro 14.387,52 da parte della in favore dell'avv. Controparte_1 disattendendo, conseguentemente, tutte le eccezioni e le istanze sollevate Pt_1 dall'appellata compagnia assicuratrice;
2) condanni, altresì, la società appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'Appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare il gravame proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. Parte_1
8689/23 del Tribunale Civile di Milano;
- confermare la suddetta sentenza;
- condannare l'Avv. al pagamento delle spese del secondo grado di Parte_1 giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di opposizione proposta da Controparte_1 avverso il pignoramento presso terzi notificatole in data 16.6.2020 dall'Avv. per il pagamento della somma di € 14.387,52 in forza di titolo Parte_1 costituito dalla sentenza n. 41/2020 della Corte di Appello de L'Aquila, il Giudice dell'Esecuzione di Milano, con ordinanza resa il 18.11.2020, ha assegnato al creditore la somma dichiarata dal terzo (€ 21.581,28) Controparte_2 sino a concorrenza di € 1.814,07, oltre € 1.116,84 per compensi professionali, spese generali al 15%, IVA e CPA, ed ha sospeso l'esecuzione “in relazione all'eccedenza”.
pagina 2 di 5 n. r.g. 3640/2023
L'Avv. ha introdotto il giudizio di merito con atto notificato a Parte_1
il 21.12.2020, formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“a) preliminarmente, dichiarare inammissibile la proposta opposizione;
b) rigettare la proposta opposizione, siccome del tutto infondata, sia in fatto che in diritto e dichiarare dovuta la somma complessiva di € 14.387,52, così come portata dall'atto di precetto notificato in data 05.03.2020;
c) dichiarare, comunque, ancora dovuta la somma di € 517,95, per spese vive liquidate nella sentenza d'appello;
d) vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
, costituitasi ritualmente, ha invece Controparte_1 insistito per l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e per la conseguente declaratoria di non spettanza in favore di controparte della somma di € 14.387,52 di cui al precetto notificato in data 5.3.2020, salvo -in subordine- dichiararsi dovuto “il solo importo relativo alle “spese vive” così come calcolato da controparte di € 517,95”; con vittoria delle spese di giudizio, o con la loro parziale o totale compensazione.
Limitata all'istruttoria alle sole produzioni documentali, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8689/2023 emessa il 3.11.2023 e pubblicata il 7.11.2023, ha respinto la domanda attorea, dichiarando dovuto da Controparte_1
il solo importo di € 517,95 ed ha condannato l'Avv.
[...] Pt_1
a rifondere a controparte le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione notificato il 27.12.2023, l'Avv. ha proposto Parte_1 appello affidato ai seguenti motivi (così testualmente le rubriche):
1) “Nullità ed illegittimità della sentenza per erronea e superficiale interpretazione, valutazione ed applicazione della normativa e della giurisprudenza attinenti all'istituto della compensazione”;
pagina 3 di 5 n. r.g. 3640/2023
2) “Nullità ed illegittimità della sentenza per erronea e superficiale interpretazione della normativa e della giurisprudenza attinenti al pagamento delle spese giudiziali”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita , che ha invece insistito Controparte_1 per il rigetto del gravame.
All'udienza del 7.5.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 28.1.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c.
A tale udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tanto considerato in punto di fatto, osserva la Corte che, nel caso specifico,
l'esame del merito dell'impugnazione è precluso dall'esistenza di una nullità processuale verificatasi nel giudizio di primo grado, nullità, che secondo i principi affermati dal Supremo Collegio, dev'essere indefettibilmente rilevata ex officio, con conseguente rimessione degli atti al Giudice di primo grado.
Al presente processo non ha infatti partecipato il terzo pignorato Controparte_3
il quale non è stato citato dall'opponente, nonostante si tratti di
[...] soggetto che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13533 del
18/05/2021 (conformi Cass., Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Cass.,
Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022), la quale ha motivatamente superato il precedente orientamento secondo cui il terzo rivestirebbe la qualifica di litisconsorte necessario solo ove portatore di un proprio specifico interesse.
Visto il disposto dell'art 354 c.p.c. la causa deve, pertanto, essere rimessa al
Giudice di primo grado per la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato.
Considerato il fatto che l'orientamento del Supremo Collegio in punto di litisconsorzio necessario del terzo pignorato nei procedimenti di opposizione pagina 4 di 5 n. r.g. 3640/2023
all'esecuzione costituisce innovazione giurisprudenziale recente, e comunque successiva all'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., ritiene la
Corte che ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di appello tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Milano n. 8689/2023 emessa il 3.11.2023 e pubblicata il 7.11.2023, così provvede:
- accerta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato e per l'effetto dispone la rimessione degli Controparte_2 atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la rinnovazione del giudizio;
- dichiara le spese del presente grado interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della
Corte il 28 Gennaio 2025
Il Presidente Est.
Maria Grazia Federici
pagina 5 di 5