Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3476 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3476 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CURCIO ANTONIO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CURCIO ANTONIO presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2025 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 3/12/1970 (atto n. 530, P. II, S. A, anno 1970).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 18/11/1971, il 14/04/1976 e Per_1 Per_2
il 16/11/1977, maggiorenni economicamente indipendenti. Persona_3
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti chiedevano sostanzialmente soltanto una pronuncia sullo status, ovvero concordavano, che “la sig.ra di rinuncia all'assegno di mantenimento essendo economicamente CP_1 autosufficiente” e che “la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla sig.ra di ove già risiede stabilmente unitamente al figlio ” e CP_1 Persona_4
dichiaravano che i figli sono maggiorenni, autonomi ed economicamente autosufficienti.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 530, P. II, S. A, anno
1970);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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