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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11618 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18791/21 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in persona del Giudice onorario dott.
PO Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18791/21 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 24/7/2025, con termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione in pari data e vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona dei Curatori, dott. ed avv. P.IVA_1 Parte_2
DE Sandulli, in virtù di procura in atti, giusto provvedimento del
19/1/2021 del G.D. dott. Marco Pugliese, elett.te dom.to a in Via S. Pt_1
Lucia n. 107 presso lo studio dell'Avv. Antonio Baccari che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del Direttore Generale legale rapp.p.t., nonché P.IVA_2
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 del Commissario liquidatore legale rapp.te p.t, entrambe con sede legale a
Campobasso in Via Ugo Petrella n. 1, elett.te dom.te a Benevento in Via
Meomartini n. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonio Caruso che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: vendita cose mobili.
CONCLUSIONI: per parte attrice, come dalla comparsa conclusionale, accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, con condanna delle convenute al pagamento della sorta capitale, degli interessi moratori, quantificati dal CTU in € 170.964,57, e delle spese di lite.
Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Campobasso ovvero Isernia;
nel merito ritenere improcedibile o inammissibile o rigettare la domanda attorea per uno o più motivi espressi in atto o per le ragioni che il Giudicante riterrà più opportune;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria espletata interamente dal
G.U. dott.ssa V. Valletta e dal Gop dott.ssa M.R. Scotti, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge
(cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del
18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
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Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico- giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve
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consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi con atto ritualmente notificato il Parte_1
(d'ora in avanti solo “l'attore”) ha citato in giudizio
[...]
l' e la Gestione Liquidatoria della Controparte_1
(d'ora in avanti solo “le convenute”) chiedendo la Controparte_3 condanna delle convenute al pagamento dell'importo di € 318.826,91, per presunte prestazioni (fornitura di “bombole per gas base azoto”, “ossigeno liquido”, “azoto”, “bombole per ossigeno”, ecc.) eseguite in favore della parte debitrice in virtù di n. 312 fatture allegate.
Premetteva l'attore che, con lettere PEC del 03.10.16 e dell'8.03.2017, i curatori del Fallimento avevano invitato le convenute al pagamento della somma di € 318.826,91, ma che nessun pagamento era stato effettuato in favore della curatela.
Si costituivano in giudizio le convenute impugnando la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepivano: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Campobasso oppure di
Isernia; la prescrizione del credito ai sensi degli artt. 2946 e 2948 c.c.; la prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 c.c.; l'intervenuto adempimento-pagamento delle fatture oggetto di causa presso il creditore oppure presso terzi creditori del creditore in ragione di pignoramenti eseguiti
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presso la ed da Equitalia Spa. Infine, contestavano le CP_1 CP_2 presunte prestazioni eseguite dalla riportate nelle singole fatture Pt_1 oggetto di causa.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa ed espletata la Ctu contabile;
la causa, quindi, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del 23/9/2024 (poi differita), veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione il 24/7/2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Occorre, innanzitutto, esaminare le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
Circa l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito la competenza del tribunale di Napoli sussiste ex artt. 1182, co. 3, c.c. e 20 c.p.c.
(forum destinatae solutionis), avendo la società attrice in bonis la sede legale a in Via Nuova delle Brecce n. 240. Pt_1
In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum" (Cass. Civ.
9/12/2021 n. 39028; Cass. Civ. 20/3/2019 n. 7722; Cass. Civ. SS.UU.
13/9/2016 n. 17989). L'eccezione risulta, pertanto, infondata.
L'eccezione di prescrizione del diritto di credito sollevata dalla convenuta risulta anch'essa infondata.
Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento
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soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (Cass. Civ. 31/5/2021 n.
15140).
Nel caso che ci occupa la curatela fallimentare della Parte_1 con due distinte note PEC del 3/10/2016 e dell'8/3/2017 (docc. 4 e 5 allegati al fascicolo di parte attrice) richiedeva alla Controparte_1
a seguito dell'apertura della procedura e dell'esame delle
[...] scritture contabili, il pagamento dell'importo di € 318.826,91 con l'allegazione dell'estratto conto riportante le fatture per cui richiedeva il pagamento. Inoltre, l'attore specificava di doversi intendere la nota quale formale atto di costituzione in mora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1219 c.c..
Pertanto, le note PEC ut supra indicate possono essere considerate idonee ad interrompere i termini di prescrizione, trovando applicazione la prescrizione ultra-quinquennale per gli interessi moratori, nonché la prescrizione delle somme relative al periodo ultradecennale dalla data della prima comunicazione interruttiva, e quindi dalla data del 3/10/2016.
Deve, ancora, confermarsi il giudizio di inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte convenuta, così come dell'ordine di esibizione di cui all'ordinanza resa il 23/10/2024, mentre non ha avuto esito l'ordine di esibizione disposto con la stessa ordinanza nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate e SC.
Nel merito la domanda di pagamento dell'attore è risultata fondata e va accolta, nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
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Dalla relazione di Ctu redatta dal Dr. , depositata il 6/5/2024, che Per_1 questo Tribunale ritiene di poter condividere in quanto priva di vizi logici o giuridici ed a cui si rimanda per ogni dettaglio di carattere tecnico, è risultato accertato che le fatture oggetto di causa riguardavano forniture di bombole di ossigeno, bombole di azoto, e altri prodotti atti alla produzione di ossigeno terapeutico, senza che vi sia stato uno schema fisso in termini di periodicità
e/o quantità delle forniture effettuate dall'attrice in favore delle convenute, ed in assenza della convenzione e del contratto che regolava i rapporti tra le parti.
Tenuto conto della validità, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, delle note PEC ut supra, il computo di quanto dovuto in linea capitale e per interessi, quindi, è stato sviluppato considerando totalmente prescritte in linea capitale le somme relative a fatture antecedenti il
03/10/2006 (decennio dal 3/10/2016), mentre per gli interessi moratori sono state considerati prescritti quelli maturati nel periodo precedente alla data del
3/10/2011 (quinquennio dal 03/10/2016).
L'Ausiliario, poi, ha correttamente ritenuto che i mandati di pagamento allegati dalla convenuta non siano idonei a provare il pagamento come effettivamente eseguito, e ciò in assenza della quietanza emessa dal servizio di tesoreria che, di norma, è affidato, mediante convenzione, ad un istituto di credito che cura i rapporti con la sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
Pertanto, il servizio di tesoreria, cui perviene dall'Ente il mandato di pagamento, effettua materialmente l'erogazione della provvista finanziaria a valle di un percorso volto a identificare il beneficiario e le ragioni del credito.
Al termine di dette verifiche, il tesoriere provvede a quietanzare il mandato di pagamento che, successivamente, viene esposto in un rendiconto, la cui elaborazione avviene con cadenza che può essere trimestrale, semestrale o annuale a seconda della specifica norma di settore. Il rendiconto di tesoreria, così come i singoli mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere, assolve alla funzione di quietanza e fa fede fino a querela di falso.
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Allo stesso modo, risultano essere inconferenti sotto il profilo tecnico contabile i provvedimenti di pignoramento presso terzi emessi dall'Agenzia delle Entrate SC (già Equitalia e Equitalia Polis S.p.A.) esibiti dalla convenuta. Tali provvedimenti non offrono elementi che possono correlare in maniera univoca le somme pignorate con le fatture oggetto del presente giudizio.
È risultato incontestato da parte attrice, rispetto ad un totale di € 452.883,66 riveniente dalle somme esposte in fattura, l'avvenuto pagamento da parte convenuta per complessivi € 134.056,80 e così risultando dovuto un residuo netto a credito, in linea capitale, di € 318.826,86.
Sulla scorta della documentazione allegata l'Ausiliario ha elaborato i conteggi allegati alla relazione che espongono per ciascuna delle fatture oggetto del presente giudizio, l'importo del debito in linea capitale, il periodo di maturazione degli interessi, l'aliquota percentuale degli interessi moratori tempo per tempo applicabile, l'importo degli interessi moratori complessivi e quelli maturati nel periodo ultra-quinquennio dalla data della prima lettera di messa in mora. Per quanto attiene al periodo di maturazione degli interessi, esso è stato determinato dal sessantunesimo giorno successivo a quello di emissione della fattura. I pagamenti che la parte attrice riconosce essere intervenuti, sono stati imputati alle date esposte nelle schede contabili esibite in giudizio;
i pagamenti intervenuti, e computati alle date innanzi riferite, sono stati imputati prima agli interessi e poi al capitale, rideterminando, di volta in volta il debito in linea capitale ed in linea interessi. Sono state considerate totalmente prescritte le fatture precedenti alla data del 03/10/2006.
Applicando i criteri innanzi evidenziati, è risultato un debito complessivo di €
595.625,73 di cui € 170.964,57 per interessi moratori non prescritti ed €
424.661,16 per capitale. Occorre sottolineare che il meccanismo di imputazione, prima agli interessi e poi al capitale, genera, di volta in volta, un residuo debito in linea capitale pari all'importo imputato ad interessi.
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In conclusione, deve accogliersi la domanda di parte attrice con la condanna delle convenute al pagamento dell'importo di € 424.661,16 quale sorta capitale ed € 170.964,57 per interessi moratori.
Le spese del giudizio, unitamente a quelle di Ctu nella misura già liquidata, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (valore minimo dello scaglione fino ad € 520.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.
55 (G.U. n. 77 del 02/04/14), come aggiornati dal DM n. 147 del 13/8/2022
(G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice;
2) condanna le convenute al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
€ 424.661,16 per sorta capitale ed € 170.964,57 per interessi;
3) condanna le convenute alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in € 1.241,00 per spese ed € 11.229,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa;
4) pone le spese di Ctu definitivamente a carico delle convenute.
Così deciso in Napoli il 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. PO Peluso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in persona del Giudice onorario dott.
PO Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18791/21 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 24/7/2025, con termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione in pari data e vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona dei Curatori, dott. ed avv. P.IVA_1 Parte_2
DE Sandulli, in virtù di procura in atti, giusto provvedimento del
19/1/2021 del G.D. dott. Marco Pugliese, elett.te dom.to a in Via S. Pt_1
Lucia n. 107 presso lo studio dell'Avv. Antonio Baccari che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del Direttore Generale legale rapp.p.t., nonché P.IVA_2
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 del Commissario liquidatore legale rapp.te p.t, entrambe con sede legale a
Campobasso in Via Ugo Petrella n. 1, elett.te dom.te a Benevento in Via
Meomartini n. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonio Caruso che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: vendita cose mobili.
CONCLUSIONI: per parte attrice, come dalla comparsa conclusionale, accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, con condanna delle convenute al pagamento della sorta capitale, degli interessi moratori, quantificati dal CTU in € 170.964,57, e delle spese di lite.
Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Campobasso ovvero Isernia;
nel merito ritenere improcedibile o inammissibile o rigettare la domanda attorea per uno o più motivi espressi in atto o per le ragioni che il Giudicante riterrà più opportune;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria espletata interamente dal
G.U. dott.ssa V. Valletta e dal Gop dott.ssa M.R. Scotti, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge
(cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del
18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
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Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico- giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve
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consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi con atto ritualmente notificato il Parte_1
(d'ora in avanti solo “l'attore”) ha citato in giudizio
[...]
l' e la Gestione Liquidatoria della Controparte_1
(d'ora in avanti solo “le convenute”) chiedendo la Controparte_3 condanna delle convenute al pagamento dell'importo di € 318.826,91, per presunte prestazioni (fornitura di “bombole per gas base azoto”, “ossigeno liquido”, “azoto”, “bombole per ossigeno”, ecc.) eseguite in favore della parte debitrice in virtù di n. 312 fatture allegate.
Premetteva l'attore che, con lettere PEC del 03.10.16 e dell'8.03.2017, i curatori del Fallimento avevano invitato le convenute al pagamento della somma di € 318.826,91, ma che nessun pagamento era stato effettuato in favore della curatela.
Si costituivano in giudizio le convenute impugnando la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepivano: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Campobasso oppure di
Isernia; la prescrizione del credito ai sensi degli artt. 2946 e 2948 c.c.; la prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 c.c.; l'intervenuto adempimento-pagamento delle fatture oggetto di causa presso il creditore oppure presso terzi creditori del creditore in ragione di pignoramenti eseguiti
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presso la ed da Equitalia Spa. Infine, contestavano le CP_1 CP_2 presunte prestazioni eseguite dalla riportate nelle singole fatture Pt_1 oggetto di causa.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa ed espletata la Ctu contabile;
la causa, quindi, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del 23/9/2024 (poi differita), veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione il 24/7/2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Occorre, innanzitutto, esaminare le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
Circa l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito la competenza del tribunale di Napoli sussiste ex artt. 1182, co. 3, c.c. e 20 c.p.c.
(forum destinatae solutionis), avendo la società attrice in bonis la sede legale a in Via Nuova delle Brecce n. 240. Pt_1
In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum" (Cass. Civ.
9/12/2021 n. 39028; Cass. Civ. 20/3/2019 n. 7722; Cass. Civ. SS.UU.
13/9/2016 n. 17989). L'eccezione risulta, pertanto, infondata.
L'eccezione di prescrizione del diritto di credito sollevata dalla convenuta risulta anch'essa infondata.
Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento
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soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (Cass. Civ. 31/5/2021 n.
15140).
Nel caso che ci occupa la curatela fallimentare della Parte_1 con due distinte note PEC del 3/10/2016 e dell'8/3/2017 (docc. 4 e 5 allegati al fascicolo di parte attrice) richiedeva alla Controparte_1
a seguito dell'apertura della procedura e dell'esame delle
[...] scritture contabili, il pagamento dell'importo di € 318.826,91 con l'allegazione dell'estratto conto riportante le fatture per cui richiedeva il pagamento. Inoltre, l'attore specificava di doversi intendere la nota quale formale atto di costituzione in mora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1219 c.c..
Pertanto, le note PEC ut supra indicate possono essere considerate idonee ad interrompere i termini di prescrizione, trovando applicazione la prescrizione ultra-quinquennale per gli interessi moratori, nonché la prescrizione delle somme relative al periodo ultradecennale dalla data della prima comunicazione interruttiva, e quindi dalla data del 3/10/2016.
Deve, ancora, confermarsi il giudizio di inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte convenuta, così come dell'ordine di esibizione di cui all'ordinanza resa il 23/10/2024, mentre non ha avuto esito l'ordine di esibizione disposto con la stessa ordinanza nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate e SC.
Nel merito la domanda di pagamento dell'attore è risultata fondata e va accolta, nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
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Dalla relazione di Ctu redatta dal Dr. , depositata il 6/5/2024, che Per_1 questo Tribunale ritiene di poter condividere in quanto priva di vizi logici o giuridici ed a cui si rimanda per ogni dettaglio di carattere tecnico, è risultato accertato che le fatture oggetto di causa riguardavano forniture di bombole di ossigeno, bombole di azoto, e altri prodotti atti alla produzione di ossigeno terapeutico, senza che vi sia stato uno schema fisso in termini di periodicità
e/o quantità delle forniture effettuate dall'attrice in favore delle convenute, ed in assenza della convenzione e del contratto che regolava i rapporti tra le parti.
Tenuto conto della validità, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, delle note PEC ut supra, il computo di quanto dovuto in linea capitale e per interessi, quindi, è stato sviluppato considerando totalmente prescritte in linea capitale le somme relative a fatture antecedenti il
03/10/2006 (decennio dal 3/10/2016), mentre per gli interessi moratori sono state considerati prescritti quelli maturati nel periodo precedente alla data del
3/10/2011 (quinquennio dal 03/10/2016).
L'Ausiliario, poi, ha correttamente ritenuto che i mandati di pagamento allegati dalla convenuta non siano idonei a provare il pagamento come effettivamente eseguito, e ciò in assenza della quietanza emessa dal servizio di tesoreria che, di norma, è affidato, mediante convenzione, ad un istituto di credito che cura i rapporti con la sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
Pertanto, il servizio di tesoreria, cui perviene dall'Ente il mandato di pagamento, effettua materialmente l'erogazione della provvista finanziaria a valle di un percorso volto a identificare il beneficiario e le ragioni del credito.
Al termine di dette verifiche, il tesoriere provvede a quietanzare il mandato di pagamento che, successivamente, viene esposto in un rendiconto, la cui elaborazione avviene con cadenza che può essere trimestrale, semestrale o annuale a seconda della specifica norma di settore. Il rendiconto di tesoreria, così come i singoli mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere, assolve alla funzione di quietanza e fa fede fino a querela di falso.
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Allo stesso modo, risultano essere inconferenti sotto il profilo tecnico contabile i provvedimenti di pignoramento presso terzi emessi dall'Agenzia delle Entrate SC (già Equitalia e Equitalia Polis S.p.A.) esibiti dalla convenuta. Tali provvedimenti non offrono elementi che possono correlare in maniera univoca le somme pignorate con le fatture oggetto del presente giudizio.
È risultato incontestato da parte attrice, rispetto ad un totale di € 452.883,66 riveniente dalle somme esposte in fattura, l'avvenuto pagamento da parte convenuta per complessivi € 134.056,80 e così risultando dovuto un residuo netto a credito, in linea capitale, di € 318.826,86.
Sulla scorta della documentazione allegata l'Ausiliario ha elaborato i conteggi allegati alla relazione che espongono per ciascuna delle fatture oggetto del presente giudizio, l'importo del debito in linea capitale, il periodo di maturazione degli interessi, l'aliquota percentuale degli interessi moratori tempo per tempo applicabile, l'importo degli interessi moratori complessivi e quelli maturati nel periodo ultra-quinquennio dalla data della prima lettera di messa in mora. Per quanto attiene al periodo di maturazione degli interessi, esso è stato determinato dal sessantunesimo giorno successivo a quello di emissione della fattura. I pagamenti che la parte attrice riconosce essere intervenuti, sono stati imputati alle date esposte nelle schede contabili esibite in giudizio;
i pagamenti intervenuti, e computati alle date innanzi riferite, sono stati imputati prima agli interessi e poi al capitale, rideterminando, di volta in volta il debito in linea capitale ed in linea interessi. Sono state considerate totalmente prescritte le fatture precedenti alla data del 03/10/2006.
Applicando i criteri innanzi evidenziati, è risultato un debito complessivo di €
595.625,73 di cui € 170.964,57 per interessi moratori non prescritti ed €
424.661,16 per capitale. Occorre sottolineare che il meccanismo di imputazione, prima agli interessi e poi al capitale, genera, di volta in volta, un residuo debito in linea capitale pari all'importo imputato ad interessi.
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In conclusione, deve accogliersi la domanda di parte attrice con la condanna delle convenute al pagamento dell'importo di € 424.661,16 quale sorta capitale ed € 170.964,57 per interessi moratori.
Le spese del giudizio, unitamente a quelle di Ctu nella misura già liquidata, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (valore minimo dello scaglione fino ad € 520.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.
55 (G.U. n. 77 del 02/04/14), come aggiornati dal DM n. 147 del 13/8/2022
(G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice;
2) condanna le convenute al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
€ 424.661,16 per sorta capitale ed € 170.964,57 per interessi;
3) condanna le convenute alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in € 1.241,00 per spese ed € 11.229,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa;
4) pone le spese di Ctu definitivamente a carico delle convenute.
Così deciso in Napoli il 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. PO Peluso
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