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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Corrado CROCI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile d' appello iscritta al n.r.g. 720/2022
PROMOSSA DA già - (CF: in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante sig. , con sede in RI, Corso Francia nr. Parte_3
260, elettivamente domiciliata in RI, Via Perosa nr. 62, presso lo studio dell'avv.
Roberta Alba del foro di RI (CF: ) che la rappresenta e difende C.F._1 per procura in calce all'atto di citazione in appello APPELLANTE
CONTRO
(codice fiscale ) nato a [...] il 7 ottobre Controparte_1 C.F._2
1963 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in RI, Via Manfredo Fanti 3, presso l'avv. Carlo Vaudetti (codice fiscale ), che lo rappresenta e difende, C.F._3 anche in via disgiunta, con l'avv. Camilla Cappato (codice fiscale ), C.F._4 entrambi del foro di RI, per procura unita ex art. 83 c.p.c. alla comparsa di costituzione e risposta in appello APPELLATO
E NEL CONTRADDITTORIO DI
C.F.: in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in RI, Corso Vittorio LE II n. 68, con il patrocinio nel primo grado di giudizio dell'avv. Patrizia Bontempo, e presso il suo studio in RI,
Piazza Statuto n. 12 elettivamente domiciliata
IN CUI SI E' COSTITUITO il in persona del Curatore dott. Controparte_3 [...]
con sede in RI (TO), Corso Vittorio LE II n. 68 Controparte_4
(C.F.: ), rappresentato e difeso per procura allegata alla comparsa di P.IVA_3 costituzione in riassunzione dall'avv. Francesco Mazzi del Foro di RI (C.F.:
), ed elettivamente domiciliato presso di lui in RI Via A. C.F._5
Pag. n. 1 di 19 Avogadro n. 11, in forza di provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato del
14.07.2022
Udienza collegiale del 19.3.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza nr.
1767/2022 emessa in data 21.04.2022 dal Tribunale Ordinario di RI nell'ambito del procedimento RG 18478/2020, voglia l'Ecc.ma Corte adita, in via preliminare - preso atto dell'intervento in giudizio del - dichiarare Controparte_3 improcedibili le domande formulate dall'Arch. con ogni conseguenza di Legge. CP_1
Rigettare, con qualsiasi statuizione nel merito le domande formulate dal
[...]
e condannare la parte appellata Arch. alla Controparte_3 Controparte_1 restituzione delle somme percepite da a titolo di refusione delle Parte_2 spese legali, in virtù della sentenza di I° grado n. 1767/2022 che condannava l'anzidetta società al pagamento delle somme ivi indicate in suo favore.
In ogni caso, dichiarare inammissibili, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., le produzioni documentali allegate alla comparsa di costituzione in riassunzione del Controparte_3
[...]
In via di subordine, limitare l'accoglimento dell'azione revocatoria al compendio immobiliare di cui all'atto di compravendita del 21.5.2019, nello specifico: l'immobile indicato alla lettera b) costituito da unità immobiliare ad uso di civile abitazione così composta: al piano primo (secondo fuori terra), ingresso su soggiorno cucina, servizio e antibagno;
al piano secondo (terzo fuori terra) tre camere, disimpegno e servizio e le unità immobiliari indicate alla lettera c) ossia due locali ad uso rimessa privata distinti con i numeri 54 e 65.
In via di ulteriore subordine, ridurre l'importo dovuto per la condanna alle spese di lite, determinandole, altresì, in via solidale ex art. 97 c.p.c..
Correggere l'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado laddove il dispositivo non riporta quanto indicato nella parte motiva dell'atto con riferimento all'esclusione dall'azione revocatoria dei seguenti cespiti: - unità immobiliare ad uso abitazione civile e autorimessa privata rispettivamente censiti al catasto dei fabbricati del
Comune di Vinovo come segue: = foglio 9, part. 180, sub 39, Via Tetti Caglieri nr. 1°, pianti 7-1-2, cat. A2, classe 1, vani 6,5 superficie catastale totale mq 138, totale escluse aree scoperte mq 128, rendita Euro 637,82 (l'appartamento su due livelli e la corte esclusiva); = foglio 9 part. 180, sub. 58, Via Tetti Caglieri nr. 1/A, piano S1, cat. C/6, classe 1, mq 29, superficie catastale totale mq 32, rendita euro 98,85 (il locale ad uso autorimessa).
Pag. n. 2 di 19 Con vittoria di spese, competenze ed onorari e con distrazione a favore legale antistatario ex art. 93 cpc”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia la corte ecc.ma, respingere le domande di nei confronti di anche Parte_1 Controparte_1 per pretesa restituzione di spese di primo grado di giudizio.
Con il favore delle spese del presente grado di appello”.
Per il Controparte_3
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte,
Respinta ogni contraria eccezione, deduzione o domanda,
- nel merito: rigettare l'appello formulato da (già Parte_1 Parte_2 in data 20.05.2022 e per l'effetto, confermando la sentenza del Tribunale di RI n.
1767/2022 del 21.04.2022, dichiarare inefficace nei confronti del Controparte_3 le compravendite stipulate da in bonis e
[...] Controparte_3 Parte_1
[... (già di cui ai rogiti notaio del 21.5.2019 e del 25.6.2020 Parte_2 Per_1 meglio descritti in atti, ordinando al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate, ufficio provinciale di RI, territorio servizi di pubblicità di RI 2, di effettuare le trascrizioni e annotazioni necessarie in forza di detta pronuncia.
Col favore di compensi e spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% ex DM
55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Arch. conveniva Controparte_1 in giudizio e deducendo che Controparte_3 Parte_2 [...]
era debitrice nei suoi confronti della somma di € 55.172,14#, quale Controparte_2 corrispettivo di prestazioni professionali rese in favore di nel periodo Controparte_3 dicembre 2017 – agosto 2018, in virtù del d.i. n. 586/2019.
Deduceva l'attore che , in data successiva al sorgere del Controparte_2 credito, e precisamente in data 21/5/2019, aveva venduto a gli enti Parte_2 immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in Comune di Vinovo (TO), Via Tetti
Caglieri n. 1, composto da n. 5 fabbricati residenziali a più piani fuori terra, denominati fabbricati A, B, C, D, e I, uno entro terra ad uso box auto denominato “BOX AUTO” ed un fabbricato comune interno cortile ad uso centrale termica.
In merito a tale atto, l'arch. rilevava la sussistenza dei presupposti di Controparte_1 cui all'art. 2901 c.c.
Deduceva l'attore che in data 25/6/2020, aveva venduto a Controparte_3 [...]
ulteriori enti immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in Comune di Parte_2
Vinovo (TO), Via Tetti Caglieri n. 1, composto da n. 5 fabbricati residenziali a più piani
Pag. n. 3 di 19 fuori terra, denominati fabbricati A, B, C, D, e I, uno entro terra ad uso box auto denominato “BOX AUTO” ed un fabbricato comune interno cortile ad uso centrale termica.
Anche in merito a tale atto, l'arch. rilevava la sussistenza dei Controparte_1 presupposti di cui all'art. 2901 c.c., e chiedeva, pertanto, pronunciarsi la revocatoria degli atti sopra indicati.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto, tutto quanto ex Controparte_2 adverso dedotto, eccepito e prodotto da parte attrice: chiedeva, pertanto, respingersi tutte le domande.
Si costituiva altresì contestando le pretese attoree e asserendo Parte_2 che la ricostruzione di parte attrice era infondata: chiedeva pertanto il rigetto delle domande formulate dall'arch. CP_1
Si costituiva, infine, , in qualità di terzo intervenuto: nelle more del Controparte_5 procedimento il rinunciava agli atti e veniva così dichiarata l'estinzione del CP_5 giudizio limitatamente alla posizione dell'intervenuto, che veniva così estromesso dal giudizio.
Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva rinviata al 12.1.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Espletato tale incombente, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con sentenza n. 1767/2022, pubblicata in data 21.4.2022, il Tribunale di RI:
- dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'arch. degli atti meglio ivi Controparte_1 precisati;
- ordinava al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di RI –
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di RI 2, di effettuare le trascrizioni e annotazioni necessarie;
- condannava sia che a rimborsare alla parte attrice le Controparte_3 Parte_2 spese di lite.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 interponeva tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha ritenuto la sussistenza del requisito della “participatio fraudis”;
b) laddove ha accolto la domanda dell'arch. sulla totalità degli immobili acquistati CP_1 da Parte_1
c) laddove ha condannato ciascuna delle parti convenute al pagamento delle spese legali.
Parte appellante formulava altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
Pag. n. 4 di 19 sentenza impugnata ex art. 283 cpc.
4. Costituitosi l'arch. ha chiesto il rigetto del gravame, con la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
5. Si costituiva anche il dando atto che con Controparte_3 sentenza del 19-25.05.2022 il Tribunale di RI aveva dichiarato il fallimento della società nominando quale Giudice Delegato la dott.ssa Controparte_3 Per_2
e quale Curatore il dott. (cfr. doc. 28), precisando che la
[...] Controparte_4 procedura fallimentare, nella controversia tra e l'arch. Controparte_3 CP_1 assumeva a norma degli artt. 43 e 51, comma 1 l.f., la doppia veste di sostituto processuale, tanto del debitore fallito, quanto della massa dei creditori, ormai privati della legittimazione a proseguire l'azione.
Deduceva quindi il che in virtù di tale legittimazione, costituendosi nella causa CP_3 in corso, intendeva proseguire la controversia pendente in appello nei confronti di
[...]
e facendo propria l'azione revocatoria proposta dal Controparte_3 Parte_2 singolo creditore procedente, arch. al fine di tutelare l'interesse non solo di questi CP_1 ma dell'intero ceto creditorio, il quale senza distinzioni è stato pregiudicato dal fatto che la società fallita si sia spogliata pressoché interamente del proprio patrimonio con gli atti di compravendita in esame.
6. Con ordinanza pubblicata in data 26.10.2022 la Corte
- ritenuto che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 cpc formulata dall'appellante doveva ritenersi riferita esclusivamente alla condanna alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della sentenza impugnata, in ordine alla quale non risultava allegato nulla in relazione al periculum in mora;
- ritenuto che la manifesta infondatezza dell'istanza, ribadita e insistita dalla parte nelle note scritte autorizzate, andasse sanzionata con la pena pecuniaria di cui all'art. 283 II comma c.p.c., determinata in euro 500;
- ritenuta l'opportunità di decidere unitamente al merito tutte le questioni sollevate dalle parti, respingeva l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza formulata dall'appellante, che condannava al pagamento della pena pecuniaria di euro 500 e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 7 novembre 2023, successivamente differita al 19.3.2024 con ordinanza pubblicata in data 14.11.2023, con cui se ne disponeva la trattazione scritta,
7. Con ordinanza pubblicata in data 26.3.2024 la Corte
- rilevato che nel presente procedimento era stata disposta la trattazione scritta della prima udienza di comparizione;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
Pag. n. 5 di 19 -ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 17 maggio 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
8.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente il requisito della participatio fraudis.
Parte appellante si duole che il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto la misura della compartecipazione sociale e il mancato utilizzo della procura speciale conferita al sig.
Controparte_6
Se è pur vero il fatto che il requisito della participatio fraudis può essere provato ricorrendo alle presunzioni semplici è anche vero che il Giudice avrebbe dovuto tener conto della esatta compartecipazione fra le due società.
Parte appellante ha precisato che ed Parte_1 Controparte_3 operano entrambe nel settore immobiliare, sono società di capitali e il fatto di detenere – peraltro per un breve lasso di tempo - una quota pari all'1% del capitale sociale (
[...] era partecipata da , non presupporrebbe l'effettiva CP_3 Parte_1 conoscenza né la conoscibilità della situazione patrimoniale della società partecipata né presuppone la conoscenza dei singoli rapporti di debito-credito verso i terzi.
Inoltre i bilanci di prodotti dall'arch. nel giudizio Controparte_3 CP_1 di primo grado riportano per gli anni 2018 e 2019 un utile di esercizio.
Alla data della stipula dei due atti di compravendita (21 maggio 2019 e 25 giugno 2020) la situazione patrimoniale di on presentava, pertanto, nessuna Controparte_3 criticità.
In detto contesto, di conseguenza, non vi erano ragioni per ritenere che Parte_1 fosse consapevole del pregiudizio che la vendita a suo favore del compendio
[...] immobiliare avrebbe potuto arrecare ad altro creditore.
Fra il sig. da una parte e i sigg.ri e Persona_3 Pt_3 Controparte_6 dall'altra, peraltro, non intercorrono nemmeno rapporti di parentela.
In altre parole, nel momento in cui l'amministratore unico di sig. Parte_1
ha proceduto all'acquisto degli immobili oggetto di revocatoria - per il Parte_3 solo fatto di aver posseduto l'1% delle quote sociali di - non Controparte_3 poteva immaginare che attraverso tali compravendite avrebbe pregiudicato i diritti di credito dell'Architetto CP_1
8.1.1. La censura non coglie nel segno.
Pag. n. 6 di 19 Il Tribunale, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e/o giuridici, ha precisato CP_ che il requisito della participatio fraudis era desumibile dal fatto che CP_3
[...
risultava partecipata da che era a sua volta partecipata da Parte_2 CP_6
e (doc.12 parte attrice).
[...] Parte_3 era stato nominato, dal 19/7/2018, procuratore di Controparte_6 Controparte_3 per l'alienazione a terzi di tutto il suo patrimonio immobiliare, e tali circostanze non erano state contestate adeguatamente dalle parti convenute.
Secondo il Tribunale l'insieme di tali circostanze evidenzia il collegamento di fatto esistente tra e e, conseguentemente, consentiva di Controparte_3 Parte_2 ritenere sussistente il requisito della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'Arch. anche in capo a CP_1 Parte_2
La motivazione del Tribunale è condivisibile.
In sede di azione revocatoria ordinaria, la prova da parte del ricorrente della «participatio fraudis» del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento di tale azione può essere ricavata anche da presunzioni semplici (cfr., ex plurimis Cass. Civ. n. 30486/2023), quando i rapporti tra le parti rendano estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
Nel caso di specie, è pacifico che gli atti dispositivi sono successivi al sorgere del credito: deve anche ritenersi che fosse del tutto consapevole che gli atti Parte_2 dispositivi erano pregiudizievoli alle ragioni creditorie.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente un collegamento di fatto tra le due società, posto che era all'epoca degli atti dispositivi per cui è causa Controparte_3 partecipata dalla (per il 99%) e da (per l'1%): Parte_4 Parte_2
l'entità e la durata della partecipazione sono inconferenti ai fini di causa. all'epoca degli atti dispositivi per cui è causa era partecipata da Parte_2
(per il 10%) e da (per il 90%): quest'ultimo era Controparte_6 Parte_3 all'epoca degli atti dispositivi l'amministratore unico, nonché legale rappresentante di
Parte_2
A riprova della circostanza che tra il sig. (amministratore unico e legale Per_3 rappresentante di e la famiglia vi fossero comunque rapporti Controparte_3 CP_6 piuttosto rilevanti sta il fatto che in data 19.07.2018, in forza di scrittura autenticata dal notaio , rep. 534/461 bis (doc. 13 fasc. primo grado arch. , Per_1 CP_1 [...]
in persona di (allora Presidente del Consiglio di Controparte_3 Persona_3
Amministrazione e legale rappresentante) nominava suo procuratore Controparte_6
“affinché in nome, per conto e nell'interesse di essa società mandante abbia a vendere e trasferire a chi vorrà, e per il prezzo che riterrà più opportuno, anche frazionatamente, tutti i diritti alla mandante medesima spettanti sugli enti immobiliari siti in Comune di
Pag. n. 7 di 19 Vinovo, via Tetti Caglieri n. 1 censiti al Catasto Fabbricati come segue: Foglio 9 numero
180 subalterni 50,58,6,66,7,67,10,60, nonché i terreni censiti nel Catasto Terreni come segue: Foglio 9 particelle 182”.
Il fatto che la procura non sia mai stata utilizzata, come dedotto da parte appellante, è inconferente ai fini di causa.
Poco prima del rilascio della suddetta procura a Controparte_6 Controparte_3 aveva proposto all'arch. di onorare parte dei suoi debiti attraverso la cessione di CP_1 parte del prezzo che si sarebbe in futuro ricavato dalla vendita di un suo cespite immobiliare
(doc. 14 fasc. primo grado arch. e poco dopo, con e-mail del 24.07.2018, veniva CP_1 inviata all'arch. la procura di cui sopra (cfr. doc. 15 fasc. primo grado arch. CP_1
. CP_1
La e-mail datata 24.07.2018 risultava trasmessa dall'account di “
[...]
, soggetto dedito a “ privati”, con Controparte_7 Parte_5 particolare riferimento a “trattative bancarie, indagini pregiudizievoli, recupero crediti, saldo e stralcio, aste giudiziarie, tutela del patrimonio” (cfr. doc. 16 fasc. primo grado arch.
. CP_1
Il portale di “ indica come proprio il Controparte_7 seguente codice fiscale che corrisponde a . i cui soci sono P.IVA_4 CP_8 CP_9
e (cfr. doc. 17 fasc. primo grado arch. Parte_3 Controparte_6
. Alla luce di tutte le circostanze sopra descritte, e dei rapporti tra le parti, CP_1
è estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente, ovvero che non potesse essere a conoscenza Parte_2 dell'esposizione debitoria di e quindi del pregiudizio arrecato alle Controparte_3 ragioni dell'arch. o comunque del ceto creditorio. CP_1
Si sottolinea ulteriormente che le circostanze di fatto poste dal Tribunale alla base del ragionamento presuntivo non sono state specificamente contestate e che la cd. “participatio fraudis” si rileva allorquando debitore alienante e terzo acquirente abbiano la cognizione della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta la revocatoria (cfr. Cass. Civ.
Sez. II, n. 23666/2015).
Peraltro, esaminando la cronologia degli eventi e visti gli stretti rapporti tra le parti già evidenziati, può ben dirsi che nel caso di specie il terzo fosse certamente a conoscenza del credito dell'arch. CP_1
Entrambe le compravendite immobiliari sono intervenute successivamente al sorgere del credito dell'arch. e durante il periodo in cui quest'ultimo stava agendo in giudizio CP_1 per il soddisfacimento delle proprie spettanze.
Pag. n. 8 di 19 Invero, tra dicembre 2017 e agosto 2018 l'arch. ha prestato la propria attività CP_1 professionale a favore di maturando nei suoi confronti un credito di Controparte_3 complessivi € 55.172,14.
In data 21.05.2019 ha trasferito a parte dei suoi Controparte_3 Parte_2 cespiti immobiliari.
In data 17.09.2019 il Tribunale di RI ha emesso a favore dell'arch. il decreto CP_1 ingiuntivo n. 286/2019 immediatamente esecutivo, munito di formula esecutiva in data
18.09.2019 (v.si doc. 3 fasc. primo grado Arch. , con cui veniva ingiunto ad CP_1 [...] il pagamento di € 55.172,14, oltre interessi e spese. Controparte_3
Al 07.11.2019 è risultata incapiente nell'ambito della procedura Controparte_3 esecutiva R.G.E. 7301/2019 celebratasi avanti al Tribunale di RI (v.si doc. 5 e 7 fasc. primo grado arch. . CP_1
Successivamente, in data 25.06.2020 ha trasferito, sempre a Controparte_3 [...]
, la restante parte dei suoi cespiti immobiliari (v.si doc. 2 fasc. doc. primo grado), Parte_2 così di fatto compromettendo totalmente la propria consistenza patrimoniale.
Secondo i principi, peraltro, nel caso di vendita in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi in re ipsa.
Nel caso di specie risulta che ha alienato l'intero proprio compendio Controparte_3 immobiliare in favore della società la sentenza impugnata ha infatti Parte_2 precisato che la circostanza secondo cui fosse rimasta comproprietaria Controparte_3 di un non meglio identificato terreno nel Comune di Vinovo non è stata adeguatamente provata.
Nemmeno risulta essere stata allegata una convincente ragione economica sottesa alla rilevante alienazione immobiliare.
8.2 Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha accolto la domanda dell'Arch. pronunciando l'inefficacia nei suoi confronti di CP_1 tutti gli atti di compravendita, ad eccezione di due cespiti, facenti parte del complesso edilizio sito all'interno del complesso denominato “LA GENERALA” in Vinovo (TO) –
Strada Tetti Caglieri nr. 1.
Il credito vantato dall'Arch. ammonta ad euro 55.172,14. CP_1
Gli atti di compravendita colpiti da revocatoria hanno un valore, indicato dalla stessa parte attrice in complessivi euro 576.400,00 (di cui euro 308.000,00 per la prima vendita ed euro
268.400,00 per la seconda vendita).
Al fine di tutelare le ragioni creditorie dell'attore, sarebbe stato più che sufficiente revocare una sola parte degli atti di disposizione del patrimonio di Controparte_3
Pag. n. 9 di 19 parametrando la revoca al reale valore del credito vantato.
Si tenga peraltro presente che gli atti dispositivi resi inefficaci contengono al loro interno molteplici unità immobiliari, che già singolarmente considerate superano di gran lunga il valore del credito vantato dall'Arch. CP_1
Per la denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse di confermare la sussistenza del requisito della partecipatio fraudis del terzo in capo a pertanto, si Parte_1 insta affinché venga dichiarata l'inefficacia degli atti dispositivi solo relativamente alla compravendita di cui all'atto stipulato in data 21.5.2019 e nello specifico con riferimento all'immobile indicato alla lettera b) dell'atto di compravendita costituito da unità immobiliare ad uso di civile abitazione così composta: al piano primo (secondo fuori terra), ingresso su soggiorno cucina, servizio e antibagno;
al piano secondo (terzo fuori terra) tre camere, disimpegno e servizio e agli immobili indicati alla lettera c) ossia due locali ad uso rimessa privata distinti con i numeri 54 e 65.
Vi è da considerare, inoltre, il fatto che sebbene nella parte motiva della sentenza il
Giudice, abbia escluso espressamente dall'azione revocatoria alcune unità immobiliari ricomprese nella vendita del 21.5.2019 e precisamente l'appartamento contraddistinto con il nr. 39 e la relativa autorimessa contraddistinta con il nr. 58, nel dispositivo detta esclusione non è stata riportata.
Parte appellante insta affinché la Corte d'Appello adita, nella denegata ipotesi di rigetto del motivo principale di appello, voglia provvedere alla correzione dell'errore materiale evidenziato.
8.2.1. Ritiene la Corte che il motivo sia infondato e non meritevole di accoglimento.
Com'è noto, l'azione revocatoria ordinaria, contemplata dall'art. 2901 c.c. e segg., mira a rendere inopponibili al creditore gli atti con cui il debitore, disponendo del proprio patrimonio, lo sottrae in tutto o in parte alla garanzia del creditore medesimo mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di costui.
Essa non incide sulla validità di quegli atti, ma (in presenza delle condizioni soggettive richieste a tal fine dalla legge) ne sterilizza gli effetti nei confronti del creditore che si sia avvalso di tale rimedio, consentendo perciò a costui di aggredire poi esecutivamente i beni usciti dal patrimonio del debitore come se vi fossero ancora compresi.
Pur non essendo quindi, in senso proprio, un'azione esecutiva, può ben dirsi che essa è naturalmente orientata a finalità esecutive, come inequivocabilmente testimonia il disposto dell'art. 2902 c.c..
Scopo dell'azione revocatoria è la tutela del creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore tenda fraudolentemente a impedire, o a rendere più difficile, la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla propria responsabilità patrimoniale.
Pag. n. 10 di 19 Si tratta di un rimedio con finalità essenzialmente conservative e cautelari, che consente al creditore di restaurare la consistenza della massa patrimoniale del debitore, sulla quale potrà esercitare l'azione esecutiva.
Quando, però, il debitore sia un imprenditore commerciale e l'atto di disposizione da lui compiuto ne abbia causato (o aggravato) l'insolvenza, onde ne è seguita la dichiarazione di fallimento, il pregiudizio che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria si riflette necessariamente sulla posizione dell'intera massa dei creditori, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso.
Nel caso di specie si è verificato il fallimento del debitore quando l'azione del singolo creditore era stata esercitata ed era pendente il giudizio di appello: il curatore ha la possibilità di proseguire il giudizio intrapreso prima del fallimento dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di costui.
La domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti:
l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende.
Vengono qui in considerazione esigenze di rapidità e di economicità dei giudizi cristallizzate nel principio costituzionale di ragionevole durata dei processi, stabilito dall'art. 111 Cost., comma 7: l'attuazione di detto principio impone di privilegiare soluzioni che evitino l'inutile dispersione di attività processuale.
In questo caso la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile.
Occorre solo evidenziare che subentrando nell'azione revocatoria in precedenza intrapresa dal singolo creditore, il curatore assume la posizione dell'attore, restando l'interesse del singolo creditore assorbito in quello della massa dei creditori per conto della quale sta ora in causa il curatore medesimo;
il quale, viceversa, non subentra altresì nella posizione del debitore fallito, ancorché quest'ultimo fosse anch'egli parte del giudizio nella fase anteriore al fallimento.
La necessità della partecipazione anche del debitore al giudizio promosso dal creditore contro il terzo per la revoca di un atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo viene infatti meno, una volta dichiarato il fallimento, in conseguenza degli effetti propri della procedura concorsuale, per le medesime ragioni che escludono la partecipazione del fallito ai giudizi promossi dal curatore nell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare
(cfr. così in motivazione Cass. Civ. SS.UU. n. 29420/2008).
E' dunque interesse della Procedura fallimentare, che agisce a tutela di tutti i creditori del
Pag. n. 11 di 19 debitore fallito, quello di ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti dispositivi di cui
è causa nei confronti della massa dei creditori: presupposto necessario affinché la
Procedura possa successivamente esercitare l'azione esecutiva sui beni oggetto degli atti di cui sopra.
In effetti la Procedura fallimentare nel presente giudizio fa valere l'intera esposizione debitoria, poiché gli effetti della revocatoria si produrranno indistintamente nei confronti dell'intero ceto creditorio, pregiudicato dal fatto che la società fallita si sia spogliata pressoché interamente del proprio patrimonio con gli atti di compravendita oggetto di causa.
Il Fallimento ha documentato che in data 06.09.2022 (termine ultimo di presentazione) erano state presentate domande di ammissione al passivo tempestive in cui l'insorgenza del credito era antecedente agli atti dispositivi per cui è causa per un importo superiore ad
€ 200.00,00 ed ha depositato due situazioni contabili, al 21.05.2019 e al 25.06.2020 (docc.
51-52), trasmesse al Curatore dalla contabilità di da cui emerge Controparte_3
l'esistenza di debiti:
- al 21.05.2019 per circa € 568.000,00 per mutui e finanziamenti per circa € 682.000,00 per debiti commerciali, per circa € 170.000,00 per conti erariali e debiti previdenziali e per circa € 67.000,00 per “altri debiti”;
- al 25.06.2020 per circa € 445.000,00 per debiti commerciali, per circa € 170.000,00 per conti erariali e debiti previdenziali e per circa € 314.000,00 per “altri debiti”. CP_ Con gli atti di disposizione in questione si è spogliata di pressoché Controparte_3 tutto il suo patrimonio immobiliare: alla luce dell'intervento del , e del passivo CP_3 fallimentare, la pronuncia di inefficacia degli atti dispositivi solo relativamente alla compravendita indicata da parte appellante, sarebbe del tutto insufficiente a coprire il debito complessivo nei confronti della massa.
La produzione documentale del è ammissibile: le domande di ammissione al CP_3 passivo sono successive al termine per le produzioni istruttorie in primo grado, perché depositate solo negli ultimi giorni prima della costituzione del . CP_3
Quanto invece alle situazioni contabili al 21.05.2019 e al 25.06.2020, sono state trasmesse alla Curatela dalla contabilità di successivamente alla pubblicazione Controparte_3 della sentenza di primo grado.
La sentenza di primo grado dovrà pertanto trovare conferma con la declaratoria di inefficacia nei confronti del di tutti gli atti di Controparte_3 compravendita, ad eccezione dei due cespiti oggetto dell'atto a rogito notaio Per_1 del 21.05.2019 alienati da a terzi con scrittura privata a autenticata nelle Parte_2 firme dal notaio in data 17.07.2020 (Rep. 26897 – racc. 20345), per i quali lo Per_4 stesso arch. aveva escluso la domanda di revoca. CP_1
Pag. n. 12 di 19 In effetti, nella parte motiva della sentenza impugnata (cfr. pag. 14) si precisava che la domanda di revoca di parte attrice non comprendeva i seguenti cespiti: “unità immobiliare ad uso abitazione civile e autorimessa privata rispettivamente censiti al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Vinovo come segue:
= foglio 9, part. 180, sub 39, Via Tetti Caglieri n. 1A, piani T-1-2, cat. A/2, classe 1, vani
6,5, superficie catastale totale mq 138, totale escluse aree scoperte mq 128, rendita Euro
637,82 (l'appartamento su due livelli e la corte esclusiva);
= foglio 9, part. 180, sub 58, Via Tetti Caglieri n. 1A, piano S1, cat. C/6, classe 1, mq 29, superficie catastale totale mq 32, rendita Euro 98,85 (il locale ad uso autorimessa)”.
Purtuttavia nel dispositivo detta esclusione non è stata riportata: occorrerà quindi correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo, come indicato da parte appellante.
8.3 Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha condannato ciascuna delle parti convenute al pagamento delle spese legali. ll Tribunale non avrebbe tenuto conto della indubbia sussistenza di un interesse comune nei convenuti soccombenti, con conseguente applicazione della condanna solidale ex art. 97 c.p.c.
Quanto all'importo liquidato dal Tribunale, tenuto conto che il valore della causa, da ricomprendersi nello scaglione compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 di cui al
DM 55/2014, è prossimo al valore di euro 52.000,01, le spese di lite avrebbero potuto essere liquidate nei valori minimi previsti dal tariffario , escludendo ovvero CP_10 contenendo al minimo le somme imputate alla fase istruttoria che si è limitata al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
8.3.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Occorre preliminarmente ribadire che con la costituzione del Controparte_3
[...
l'arch. non ha più titolo a contraddire sul merito revocatorio di cui ai primi CP_1 due motivi di appello.
Il professionista è però legittimato a contraddire in ordine al terzo motivo, in quanto le censure proposte sono formulate direttamente nei suoi confronti.
Detto ciò, si rileva che l'art. 97 cpc individua come principio cardine in relazione al regolamento delle spese di lite, per l'ipotesi di più soccombenti, quello della condanna di ciascuna parte.
Dunque il Tribunale si è attenuto a tale principio.
La norma precisa inoltre che, con valutazione discrezionale, il Giudice può pronunciare condanna solidale alle spese di lite dei convenuti soccombenti quando tra essi vi sia un interesse comune.
Il motivo di gravame si sofferma esclusivamente sulla sussistenza di un asserito interesse comune, dando quindi per scontata la condanna alle spese in via solidale in presenza di tale
Pag. n. 13 di 19 presupposto.
La censura è quindi inammissibile.
Solo per completezza si precisa che nel corso del procedimento davanti al Tribunale l'arch. ha sempre preso specifiche posizioni sia sulle difese di che su CP_1 Controparte_3 quelle di e dunque sulle diverse difese delle due convenute. Parte_2
Da qui la correttezza della statuizione del Tribunale.
***
La censura circa l'eccessività dell'importo liquidato dal Tribunale a titolo di spese è infondata.
Rileva la Corte che il valore della causa era da individuarsi nello scaglione compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00#: l'importo liquidato dal Tribunale per spese è inferiore ai valori medi di cui il Giudice deve tenere conto, ed è comunque correttamente parametrato all'attività prestata, al numero ed alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
Dunque la liquidazione delle spese nella sentenza impugnata è del tutto conforme ai criteri previsti dall'art. 4, primo comma, DM n. 55/2014.
****
9. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio, nel rapporto processuale tra parte appellante e l'intervenuto Fallimento, si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Quanto al rapporto processuale tra l'arch. e parte appellante, tenuto conto che CP_1
l'improcedibilità dell'azione proposta dall'arch. si è manifestata in grado CP_1
d'appello, che detta azione era risultata fondata in primo grado per ragioni che anche il giudice d'appello (dopo il subentro della curatela fallimentare) ha mostrato di condividere,
che il motivo di gravame in punto spese di lite è stato rigettato, le spese del presente grado si regolano con applicazione del principio della soccombenza in relazione al capo della sentenza impugnata riferito al regolamento delle spese di lite.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione al
[...]
delle spese di lite del presente grado che si liquidano in base alle Controparte_3 disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio €
2.977,00#, per fase introduttiva € 1.911,00#, per fase decisoria € 5.103,00# e così in complessivi € 9.991,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%,
Pag. n. 14 di 19 CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Parte appellante andrà pure condannata alla rifusione all'arch. delle spese di lite CP_1 del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 919,00#, per fase introduttiva € 777,00#, per fase decisoria € 1.701,00# e così in complessivi € 3.397,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di RI, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_1
1767/2022 del Tribunale di RI, pronunciata nella causa iscritta al n. 18478/2020 RG, pubblicata in data 21.04.2022 dichiarando l'inefficacia nei confronti del Controparte_3 dei seguenti atti:
[...]
1) atto a rogito notaio di RI in data 21/5/2019, Repertorio 1055, Persona_5
Raccolta 941, trascritto presso Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di RI – Servizio di Pubblicità Immobiliare RI 2, in data 31/5/2019, Registro generale 21781, Registro
Particolare 15272, avente ad oggetto la compravendita da a Controparte_3 [...] dei seguenti cespiti immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in Parte_2
Comune di Vinovo (TO), via Tetti Caglieri n.1, composto da n. 5 fabbricati residenziali a più piani fuori terra, denominati fabbricati A, B, C, D et I, uno entro terra ad uso box auto denominato “BOX AUTO” ed un fabbricato comune interno cortile ad uso centrale termica.
Segnatamente, hanno costituito oggetto della pretesa vendita, come si ricava dalle pagine da 6 a 7 dell'atto in esame, in parte qua di seguito trascritto:
Nella PALAZZINA I:
Unità immobiliare ad uso civile abitazione, distinta con il numero 39 con accesso mediante apposita scala esterna, così composta:
- al piano primo (secondo fuori terra) soggiorno/cucina, disimpegno, una camera, studio, doppi servizi e ripostiglio;
Pag. n. 15 di 19 - al secondo piano (terzo fuori terra) uno studio;
il tutto collegato da scala interna, alle complessive e generali coerenze: vuoto su alloggio
38, area comune ed ancora vuoto su alloggio 38, con annessa al piano terreno (primo fuori terra) area di corte esclusiva, alle coerenze: subalterni 87, 89, 113 et 40, salvo altri,
Nella PALAZZINA A:
b) Unità immobiliare ad uso civile abitazione così composta:
- al piano primo (secondo fuori terra) ingresso su soggiorno, cucina, servizio e antibagno;
-al piano secondo (terzo fuori terra) tre camere, disimpegno e servizio, il tutto collegato da scala interna, alle complessive e generali coerenze: area comune a tre lati, salvo altri;
nel fabbricato interrato
c) al piano interrato: tre locali ad uso autorimessa privata distinti rispettivamente come segue:
-numero 54 (cinquantaquattro), alle coerenze: terrapieno area comune, autorimessa 55 ed area di manovra, salvo altri;
- numero 58 (cinquantotto), alle coerenze: terrapieno area comune, autorimessa 59, area di manovra e autorimessa 57;
- numero 65 (sessantacinque), alle coerenze: terrapieno area comune, autorimessa 66, area di manovra ed autorimessa 64.
Detti immobili risultano attualmente censiti nel Catasto Fabbricati presso l'Agenzia del
Territorio competente, esattamente in ditta alla parte venditrice, come segue:
= foglio 9, num. 180 sub 39, cat. A/2, cl. 1, vani 6,5, sup. cat. mq. 138, R.C. Euro 637,82;
= foglio 9, num. 180 sub 50, cat. A/2, cl. 1, vani 6,5, sup. cat. mq. 137, n. R.C. Euro 637,82;
= foglio 9, num. 180 sub 54, cat. C/6, cl. 1, mq. 43, sup. cat. mq. 51, R.C. Euro 146,57;
= foglio 9, num. 180 sub 58, cat. C/6, cl. 1, mq. 29, sup. cat. mq. 32, R.C. Euro 98,85;
= foglio 9, num. 180 sub 65, cat. C/6, cl. 1, mq. 29, sup. cat. mq 32, R.C. Euro 98,85”
2) atto a rogito notaio di RI in data 25/6/2020, Repertorio 1863, Persona_5
Raccolta 1686, trascritto presso Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di RI – Servizio di Pubblicità Immobiliare RI 2, in data 17/7/2020, Registro generale 21770, Registro
Particolare 15245, avente ad oggetto la compravendita da a Controparte_3 [...] dei seguenti cespiti immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in Parte_2
Comune di Vinovo (TO), via Tetti Caglieri n.1, composto da n. 5 fabbricati residenziali a più piani fuori terra, denominati fabbricati A, B, C, D et I, uno entro terra ad uso box auto denominato “BOX AUTO” ed un fabbricato comune interno cortile ad uso centrale termica.
Segnatamente, hanno costituito oggetto della pretesa vendita, come si ricava dalle pagine
Pag. n. 16 di 19 da 6 a 9 dell'atto in esame, in parte qua di seguito trascritto:
“Nella PALAZZINA A:
a) unità immobiliare ad uso ufficio in corso di costruzione a seguito di ristrutturazione integrale, distinta con il numero 51 (cinquantuno) con accesso mediante apposita scala esterna, che sarà così composta:
- al piano primo (secondo fuori terra) locali ufficio e servizi, quali risultano graficamente rappresentati e distinti come sub. 51 nell'elaborato planimetrico che, firmato dalle parti e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte sostanziale e integrante, omessa la lettura delle legende per dispensa avuta dai comparenti;
alle coerenze: vano scale, porzioni di area in uso esclusivo di terzi, vano scale,
- al piano interrato, locale cantina, quale risulta graficamente rappresentato e distinto come sub 51 nell'elaborato planimetrico che, firmato dalle parti e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera “B” per farne parte sostanziale e integrante, omessa la lettura delle legende per dispensa avuta dai comparenti;
alle coerenze: vano scale, corridoio comune e cantina 52, con annessa porzione di area in uso esclusivo distinta con il numero 51 nella pianta del piano della planimetria allegata al regolamento di condominio sopra citato.
Detta unità immobiliare risulta attualmente censita nel Catasto Fabbricati presso
l'Agenzia del Territorio competente, esattamente in ditta alla parte venditrice, come segue:
Foglio 9 numero 180, sub 51, in corso di costruzione.
b) Unità immobiliare ad uso ufficio in corso di costruzione a seguito di ristrutturazione integrale, distinta con il numero 52 (cinquantadue) con accesso mediante apposita scala esterna, che sarà così composta:
- al piano primo (secondo fuori terra) locali ufficio e servizi, quali risultano graficamente rappresentati e distinti come sub 52 nell'elaborato planimetrico come sopra allegato sotto la lettera“A”; alle coerenze: area comune, vano scale, porzioni di area in uso esclusivo di terzi;
- al piano interrato, locale cantina, quale risulta graficamente rappresentato e distinto come sub. 52 nell'elaborato planimetrico come sopra allegato sotto la lettera “B”; alle coerenze: muro perimetrale, corridoio e cantina 51, con annessa porzione di area in uso esclusivo distinta con il numero 52 nella pianta del piano della planimetria allegata al regolamento di condominio sopra citato.
Detta unità immobiliare risulta attualmente censita nel Catasto Fabbricati presso
l'Agenzia del Territorio competente, esattamente in ditta alla parte venditrice, come segue:
Foglio 9 numero 180, sub 52, in corso di costruzione.
c) Unità immobiliare ad uso locale tecnico in corso di costruzione a seguito di
Pag. n. 17 di 19 ristrutturazione integrale, quale meglio risulta graficamente rappresentata e distinta con il numero sub 53 (cinquantatre) quale risulta graficamente rappresentato nell'elaborato planimetrico come sopra allegato sotto la lettera “B”.
Detta unità immobiliare risulta attualmente censita nel Catasto Fabbricati presso
l'Agenzia del Territorio competente, esattamente in ditta alla parte venditrice, come segue:
Foglio 9 numero 180, sub 53, in corso di costruzione.
d) Al piano interrato unità immobiliare ad uso magazzino in corso di ristrutturazione integrale, quale meglio risulta graficamente rappresentata nonché distinta come sub 59 nell'elaborato planimetrico come sopra allegato sotto la lettera “B”, alle coerenze: autorimessa 60, area di manovra, autorimessa 58,
Detta unità immobiliare risulta attualmente censita nel Catasto Fabbricati presso
l'Agenzia del Territorio competente, esattamente in ditta alla parte venditrice, come segue:
Foglio 9 numero 180, sub 59, cat C/2, classe U, mq 30, sup. cat. mq 32, R.C. Euro 77,47.
e) Al piano interrato unità immobiliare ad uso locale tecnico in corso di costruzione a seguito di ristrutturazione integrale, distinta con il numero 78, quale risulta graficamente rappresentata nonché distinta come sub. 78 nell'elaborato planimetrico come sopra allegato sotto la lettera “B”, alle coerenze: autorimessa 77, area di manovra, muro perimetrale.
Detta unità immobiliare risulta attualmente censita nel Catasto Fabbricati presso
l'Agenzia del Territorio competente, esattamente in ditta alla parte venditrice, come segue:
Foglio 9 numero 180, sub 78, in corso di costruzione.
2°) Gli infra descritti enti immobiliari facenti parte del complesso edilizio denominato “LA
GENERALA” sito in Comune di Vinovo (TO), via Tetti Caglieri 1, e precisamente:
- appezzamento di terreno destinato ad essere utilizzato come complesso sportivo in corso di costruzione, della superficie catastale di metri quadrati 3502 (tremilacinquecentodue) distinto in mappa al foglio 9 numeri 182 et 183, con entrostante fabbricato in corso di costruzione sviluppantesi su un piano terreno e un piano interrato, alle coerenze: mappali
180, 158, 170 et 181 del foglio 9, il tutto risulta graficamente rappresentato negli elaborati planimetrici che si allegano al presente atto sotto le lettere “C”, “D” et “E” per farne parte sostanziale ed integrante, omessa la lettura delle legende per dispensa avuta dai comparenti.
Detto immobile risulta censito nel Catasto Fabbricati presso l'Agenzia del Territorio competente, esattamente in ditta alla parte venditrice, come segue: Foglio 9 numero 182, in corso di costruzione;
Foglio 9 numero 183, area urbana di metri quadrati 593; e distinto nel Catasto Terreni al
Foglio 9 numero 182, ente urbano di are 29 e centiare 9;
Foglio 9 numero 183, ente urbano di are 5 e centiare 93”.
Pag. n. 18 di 19 Il tutto con esclusione dei seguenti cespiti, in relazione ai quali non era stata domandata la revoca dei relativi atti di alienazione, ma ciononostante erano stati erroneamente indicati nel dispositivo della sentenza impugnata sebbene esclusi nella parte motiva:
“1) unità immobiliare ad uso abitazione civile e autorimessa privata rispettivamente censiti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Vinovo come segue:
= foglio 9, part. 180, sub 39, Via Tetti Caglieri n. 1A, piani T-1-2, cat. A/2, classe 1, vani
6,5, superficie catastale totale mq 138, totale escluse aree scoperte mq 128, rendita Euro
637,82 (l'appartamento su due livelli e la corte esclusiva);
= foglio 9, part. 180, sub 58, Via Tetti Caglieri n. 1A, piano S1, cat. C/6, classe 1, mq 29, superficie catastale totale mq 32, rendita Euro 98,85 (il locale ad uso autorimessa)”.
Ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di RI –
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di RI 2, di effettuare le trascrizioni e annotazioni necessarie in forza della presente pronuncia;
- dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'arch. CP_1
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_3
[... le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 9.991,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare all'arch. le spese del Parte_1 CP_1 giudizio di secondo grado liquidate in € 3.397,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di RI.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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