TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 711/2017 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Vincent Molina che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Galati Marina - Messina, ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Caruso che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: impugnativa di licenziamento e differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 febbraio 2017 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
presso l'esercizio di bar-pasticceria dal gennaio 2012, ma di essere stato
[...]
regolarizzato solo nel mese di luglio con un contratto a tempo pieno e indeterminato, qualifica di pasticcere, terzo livello del C.C.N.L. Turismo Confcommercio – Pubblici Esercizi, deduceva che la società gli aveva proposto di trasformare il rapporto di lavoro in part time e di contribuire per metà al versamento della contribuzione previdenziale e che il 16 dicembre del 2015, a causa del suo tergiversare, il titolare lo aveva aggredito con un utensile, allontanandolo dal luogo Parte_2
di lavoro;
che lo stesso giorno era stato licenziato per giusta causa nonostante fosse in malattia.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della illegittimità del recesso con conseguente condanna della società alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni e contribuzione, nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto ex art. 36 Cost. tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte e del lavoro straordinario, ratei tredicesima e quattordicesima, festività, ferie e permessi non goduti, tfr, per la complessiva somma di 75.110,95 euro, o quella maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, nonché al risarcimento del danno morale per l'aggressione subita.
Nella resistenza della convenuta, sostituita l'udienza dell'11 febbraio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In ordine alla prima domanda va rilevato che secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ha natura
“ontologicamente” disciplinare;
pertanto, il recesso motivato da una condotta colposa o manchevole del lavoratore, quale nella specie la presunta aggressione subita da uno dei titolari della ditta, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari previste dalla disciplina del rapporto e dal regime di tutela in concreto applicabile, deve essere assoggettato alle garanzie di difesa e contraddittorio previste dall'art. 7 Stat. Lav. (v. Cass n. 14326/2012, n. 25743/2007, Corte Cost. n.
345/1988 e n. 204/1982).
Esse nel caso in esame non risultano rispettate.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che la Controparte_1 on telegramma del 17 dicembre 2015 ha comunicato a “… il licenziamento
[...] Parte_1
in tronco con decorrenza immediata per giusta causa dipendente dall'aggressione subita in data 16 dicembre 2015…”, senza alcuna previa contestazione dell'addebito.
Inoltre, il datore di lavoro non ha assolto l'onere di dimostrare l'effettività delle ragioni sottese al provvedimento espulsivo, mentre sono stati depositati dal lavoratore il verbale dell'accesso al pronto soccorso dell'Ospedale Policlinico “G. Martino” di Messina in data 16 dicembre 2015 - in cui
è stato giudicato guaribile in cinque giorni (periodo di malattia poi esteso fino al Parte_1
4 febbraio 2016: cfr. certificati rilasciato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina – Ambulatorio di Neurologia in data 18 dicembre 2015 e 20 gennaio 2016; certificati di malattia rilasciati dal medico curante per il periodo dal 21 dicembre 2015 al 4 febbraio 2016) - e la querela dallo stesso sporta il 18 dicembre 2015 presso la stazione dei Carabinieri di Tremestieri (il relativo procedimento penale è stato però archiviato, giusta attestazione prodotta nel corso del giudizio su invito dell'ufficio).
Il licenziamento va quindi dichiarato senz'altro illegittimo, a prescindere da ogni altra valutazione, con conseguente condanna della resistente a riassumere il lavoratore entro tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli un'indennità che, tenuto conto delle dimensioni aziendali, dell'anzianità di servizio del lavoratore, del comportamento e delle condizioni delle parti, può essere commisurata a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari alla somma lorda mensile di 1.545,89 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ma senza versamento dei relativi contributi (atteso che, una volta escluso il ripristino del rapporto, la statuita obbligazione dell'ex datore di lavoro di corrispondere la suddetta somma trova la sua causa non già nel rapporto di lavoro, del quale deve ritenersi giudizialmente accertata la cessazione, bensì nell'autonoma - anche se occasionata dal detto rapporto - causa risarcitoria).
3.- Quanto alle reclamate differenze retributive occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza. Inoltre, laddove domandi il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onus probandi (v. Cass. n. 3714/2009).
Orbene, l'esistenza e la natura del rapporto di lavoro dedotto in ricorso sono state contestate dalla resistente, la quale ha eccepito che nessuna prestazione è stata resa dal ricorrente prima della stipula del contratto (datato 10 luglio 2012) e oltre l'orario pattuito;
che sono state corrisposte tutte le retribuzioni spettanti, ivi compresi gli accessori, con puntualità e con piena soddisfazione del lavoratore il quale, nel merito, non solo non avrebbe mai mosso alcun appunto, ma avrebbe anche ricevuto le relative buste paga, quietanzandole.
Dei due testimoni intimati dall'istante, (addetto alle consegne delle materie prime Testimone_1
presso il bar) ha riferito di avere visto il impastare, precisando che entrava nel laboratorio Parte_1
circa 1-2 volte la settimana, solitamente il mercoledì e il sabato;
dipendente della Testimone_2
resistente per otto/nove anni fino al 2020 circa quale banconista in turni di mattina o pomeriggio, ha riferito che vi lavorava anche il come pasticcere nello stesso periodo, ma di non ricordare se Parte_1
prima o dopo la sua assunzione.
In sede di interrogatorio formale il legale rappresentante della società, ha Parte_3
confermato che il rapporto ha avuto inizio a gennaio 2012; che è stato regolarizzato con la qualifica di pasticcere corrispondente al terzo livello del C.C.N.L. solo a luglio 2012; che il lavorava trenta Parte_1
giorni al mese, senza riposo, e non gli venivano riconosciuti né il lavoro straordinario, né i festivi;
che godeva di un mese di ferie l'anno, sembra nel mese di novembre;
che la tredicesima e la quattordicesima venivano pagate sulla base di un accordo con il lavoratore, di cui non ricordava il contenuto, noto invece alla segretaria;
che è stata rifiutata dal la trasformazione simulata del rapporto da full Per_1 Parte_1
time a part time, che gli era stata proposta essendo ormai scaduto il termine dell'agevolazione contributiva per l'assunzione di personale a lungo disoccupato;
ha negato invece che il titolare, Parte_2
, abbia aggredito il dipendente con un utensile allontanandolo dal luogo di lavoro e licenziandolo
[...]
durante il periodo di malattia.
La convenuta invece non ha contestato la mancata corresponsione del tfr e ha prodotto l'ultima busta paga non sottoscritta. Alla luce di un accurato esame dell'istruttoria compiuta e della documentazione acquisita si può ritenere insomma sufficientemente provato che il dipendente abbia iniziato a lavorare a gennaio 2012, che abbia reso la sua prestazione trenta giorni al mese, senza riposi, secondo gli orari dedotti in ricorso.
Il resistente ha omesso invece di provare l'esatto adempimento dell'obbligo retributivo oppure un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa (v. da ultimo Cass. n. 15677/2009; Cass 6332/01).
3.1.- Ciò posto, per la determinazione delle somme dovute al è possibile utilizzare gli Parte_1
analitici conteggi elaborati dal nominato CTU, che risultano coerenti con i parametri offerti dal contratto collettivo di riferimento e con le buste paga in atti, e non hanno formato oggetto di specifica contestazione.
Il credito dell'istante ammonta, dunque, alla somma lorda di 55.264,76 euro - di cui 7.496,70 per tfr -, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo diritto fino al soddisfo.
3.2.- Deve rigettarsi invece la domanda di condanna della società al risarcimento del danno morale per l'aggressione subita, in quanto non è stata allegata e provata la sussistenza di conseguenze ulteriori rispetto al danno biologico, ossia l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva, né del nesso causale tra l'evento e il danno.
4.- L'accoglimento non integrale della pretesa giustifica la compensazione per un terzo delle spese processuali che per il resto seguono la soccombenza e, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 8.930 euro, oltre accessori. Vanno poste a definitivo carico della società le spese di ctu, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara illegittimo il licenziamento intimato a dalla Controparte_2 Controparte_1
il 16.12.2015 e condanna quest'ultima a riassumere il ricorrente entro tre
[...]
giorni o in mancanza a risarcirgli il danno mediante la corresponsione di un'indennità commisurata a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (ossia 7.729,45 euro), oltre accessori di legge;
2) condanna altresì la resistente: - a corrispondere al ricorrente la somma lorda di 55.264,76 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo, a titolo di differenze retributive e tfr maturati durante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato dal gennaio 2012 al 16.12.2015 con qualifica di pasticcere, III livello c.c.n.l. (Turismo Confcommercio –
Pubblici Esercizi); - a pagare le spese di ctu: - rimborsare al due terzi delle spese del giudizio, Parte_1
liquidati in 8.930 euro, oltre spese generali, iva e cpa, compensandole per il resto.
Messina, 12.2.2025
Il Giudice del lavoro Valeria Totaro