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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
La dott.ssa Isabella Angeli in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO nella causa civile di I Grado iscritta al N. 797/2024 R.G.
OMISSIS
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede, in parziale accoglimento del ricorso:
1 – accerta l'illegittimità del licenziamento intimato da a Mulubrhan Ghrmazghi con CP_1 comunicazione del 25.08.2023;
2 – per l'effetto, dichiara risolto il rapporto di lavoro tra le parti e condanna la resistente a corrispondere al ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità
(calcolate su Euro 1.584,28), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
3 – condanna altresì a corrispondere al lavoratore Euro 1.218,65 lordi a titolo di indennità CP_1 sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
4 – accerta l'illegittimità della trattenuta effettuata da a titolo di “trattenute varie” effettuata CP_1 sulla busta paga di agosto 2023 e per l'effetto la condanna alla restituzione al ricorrente di Euro 452,32 netti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
5 – compensa al 50% le spese di lite e condanna a rimborsare a Mulubrhan Ghrmazghi il CP_1 restante 50%, che si liquida complessivamente in Euro 2.500, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 29/05/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
La dott.ssa Isabella Angeli in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO nella causa civile di I Grado iscritta al N. 797/2024 R.G.
OMISSIS
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede, in parziale accoglimento del ricorso:
1 – accerta l'illegittimità del licenziamento intimato da a Mulubrhan Ghrmazghi con CP_1 comunicazione del 25.08.2023;
2 – per l'effetto, dichiara risolto il rapporto di lavoro tra le parti e condanna la resistente a corrispondere al ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità
(calcolate su Euro 1.584,28), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
3 – condanna altresì a corrispondere al lavoratore Euro 1.218,65 lordi a titolo di indennità CP_1 sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
4 – accerta l'illegittimità della trattenuta effettuata da a titolo di “trattenute varie” effettuata CP_1 sulla busta paga di agosto 2023 e per l'effetto la condanna alla restituzione al ricorrente di Euro 452,32 netti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
5 – compensa al 50% le spese di lite e condanna a rimborsare a Mulubrhan Ghrmazghi il CP_1 restante 50%, che si liquida complessivamente in Euro 2.500, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 29/05/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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