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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
SEGUE VERBALE UDIENZA DEL 17/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4601/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti. Parte_1
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'Avv. allegava di avere prestato la propria attività Parte_1
professionale n favore del convenuto, nel giudizio di sfratto per morosità avente n. 11298/23, nei confronti di conclusosi con ordinanza di convalida;
di avere poi predisposto atto Controparte_2
di precetto ed avviso ex art. 608 c.p.c. pagina 1 di 3 Chiedeva quindi al Giudice la liquidazione dei propri compensi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale del giudizio di convalida e per la fase introduttiva della esecuzione, oltre al rimborso delle spese vive sostenute.
Il non si costituiva e se ne dichiara in questa sede la contumacia. CP_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente ha prestato l'attività professionale descritta,
redigendo l'atto di intimazione e partecipando a due udienze del giudizio di sfratto e redigendo precetto ed avviso ex art. 608 c.p.c. per la fase esecutiva.
Dalla parcella prodotta si evince anche che il ricorrente ha anticipato le spese per il contributo e la marca, pari ad euro 76,00.
L'attività prestata è stata di non particolare difficoltà, per cui devono essere applicati i valori medi e devono essere riconosciute la fase di studio, introduttiva e di trattazione (per il giudizio di convalida) e la fase introduttiva della esecuzione, ovvero euro 1.497,00 per compensi (1.166,00 ed euro 331,00) ed euro 76,00 per spese.
Da tale somma devono essere detratte euro 350,00 già versate in acconto, per cui il resistente va condannato a pagare al ricorrente la complessiva somma di euro 1.129,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai minimi di tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di CP_1
euro 1.129,00 per compensi ed euro 76,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre cpa e iva, oltre agli interessi dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
pagina 2 di 3 - condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 852,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Catania, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4601/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti. Parte_1
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'Avv. allegava di avere prestato la propria attività Parte_1
professionale n favore del convenuto, nel giudizio di sfratto per morosità avente n. 11298/23, nei confronti di conclusosi con ordinanza di convalida;
di avere poi predisposto atto Controparte_2
di precetto ed avviso ex art. 608 c.p.c. pagina 1 di 3 Chiedeva quindi al Giudice la liquidazione dei propri compensi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale del giudizio di convalida e per la fase introduttiva della esecuzione, oltre al rimborso delle spese vive sostenute.
Il non si costituiva e se ne dichiara in questa sede la contumacia. CP_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente ha prestato l'attività professionale descritta,
redigendo l'atto di intimazione e partecipando a due udienze del giudizio di sfratto e redigendo precetto ed avviso ex art. 608 c.p.c. per la fase esecutiva.
Dalla parcella prodotta si evince anche che il ricorrente ha anticipato le spese per il contributo e la marca, pari ad euro 76,00.
L'attività prestata è stata di non particolare difficoltà, per cui devono essere applicati i valori medi e devono essere riconosciute la fase di studio, introduttiva e di trattazione (per il giudizio di convalida) e la fase introduttiva della esecuzione, ovvero euro 1.497,00 per compensi (1.166,00 ed euro 331,00) ed euro 76,00 per spese.
Da tale somma devono essere detratte euro 350,00 già versate in acconto, per cui il resistente va condannato a pagare al ricorrente la complessiva somma di euro 1.129,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai minimi di tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di CP_1
euro 1.129,00 per compensi ed euro 76,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre cpa e iva, oltre agli interessi dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
pagina 2 di 3 - condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 852,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Catania, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3