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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1880/2024 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), con l'avv. Parte_1 C.F._1
Parte_1
contro
( ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
D'ANGELO INNOCENZO
oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
1) per tutte le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il
SI. (C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
1 Conegliano (TV), il 07.04.1967 ed ivi residente in [...],
è debitore nei confronti dell'Avv. dell'importo di € Parte_1
3.190,80, a titolo di compenso per l'attività professionale giudiziale svolta in suo favore relativa alla causa civile R.G. 3311/2021 – Corte di
Cassazione e, per l'effetto, condannare il SI. al Controparte_1
pagamento in favore dell'Avv. dell'importo Parte_1
complessivo di € 3.190,80, o della diversa, maggiore o minore somma, che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, comma 4
c.c, maturati e maturandi dal giorno del dovuto fino all'effettivo ed integrale soddisfo, entro la competenza del Giudice adito;
2) per tutte le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il
SI. (C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Conegliano (TV), il 07.04.1967 ed ivi residente in [...],
è debitore nei confronti dell'Avv. dell'importo di € Parte_1
4.077,43, per l'attività professionale relativa alla fase di studio della pratica denominata “ ” e, per Parte_2
l'effetto, condannare il SI. al pagamento in favore Controparte_1
dell'Avv. dell'importo complessivo di € 4.077,43, o Parte_1
della diversa, maggiore o minore somma, che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c., maturati e maturandi dal giorno del dovuto fino all'effettivo ed integrale soddisfo, entro la competenza del Giudice adito.
In via istruttoria: Senza voler invertire l'onere della prova e pur ritenendo che il procedimento sia già sufficientemente istruito in via documentale, qualora il Giudice non ritenesse sufficientemente provato il diritto di credito del ricorrente, si chiede fin da ora l'ammissione della
2 prova per interrogatorio formale del SI. e per testi Controparte_1
e sui seguenti capitoli:
1) Vero che l'Avv. ha svolto attività professionale e Parte_1
sostenuto le relative spese per la posizione “ZANARDO A. – BANCA
DELLA MARCA - CASSAZIONE”, che risultano dall'avviso di fattura datato 08.10.2024, prodotto quale doc. 42, che si rammostra al teste;
2) Vero che l'Avv. ha svolto attività professionale e Parte_1
sostenuto le relative spese per la posizione “ZANARDO A. – INTESA
SAN PAOLO”, che risultano dall'avviso di fattura datato 29.08.2024, prodotto quale doc. 56, che si rammostra al teste. Si indicano i seguenti testi: - SI.ra , allora segretaria dell'Avv. Testimone_1 Pt_1
- SI.ra allora segretaria dell'Avv.
[...] Testimone_2 Pt_1
- SI.ra allora segretaria dell'Avv.
[...] Testimone_3 Pt_1
- Avv. Giulia Lugato del Foro di Treviso.
[...]
per la parte appellata in via principale: piaccia alla S.V. Ill.ma, respingersi le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata: piaccia alla S.V. Ill.ma, ridurre le avverse pretese, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni riportate in ricorso.
Con vittoria di spese e competenze
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. L'avv. con ricorso ex art. 281-undecies cpc Parte_1
dell'8.11.2024 ha agìto nei confronti del signor per Controparte_1
ottenere il pagamento di compensi professionali dovutigli relativamente a due pratiche.
3 2. La prima riguarda la Banca della Marca, per la quale il legale sostiene di vantare un credito pari a € 3.190,80, dovutogli a saldo delle competenze maturate per la proposizione di un ricorso per Cassazione, poi rinunciato: ha esposto le voci previste per lo studio della controversia e la redazione dell'atto introduttivo.
3. La seconda riguarda Intesa San Paolo, dove non è stato introdotto alcun giudizio, e tuttavia viene richiesto il compenso pari a € 4.077,43 per la sola fase di studio della controversia.
4. Il mandante contesta le pretese dell'avvocato, Controparte_1
ritenendo che «siano in tutto o almeno in buona parte» infondate (vd. comparsa p. 2): il debitore peraltro per la prima posizione si limita a osservare che nel «preavviso di fattura n.1/2024 allegato sub 42 sotto la voce compensi viene riportata la somma di € 3.240,00 per lo studio della controversia, e invece la maggior somma di € 2.360,00 per l'atto introduttivo in luogo dei 1.937,40 calcolati e indicati in narrativa».
5. Ora, con riferimento alla Banca della Marca, l'avv. ha Pt_1
indicato per la fase di studio della controversia R.G. 3311/2021– Corte di Cassazione il compenso di € 3.240,00, calcolato sul valore medio di cui al D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, del
C.P.A. e dell'IVA; per la fase introduttiva del giudizio R.G. 3311/2021–
Corte di Cassazione ha esposto il compenso di € 1.937,40, calcolato tra l'altro in misura inferiore al valore medio di cui al citato D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, del C.P.A. e dell'IVA.
6. Il cliente contesta che nel preavviso di fattura siano riportate voci di spesa forfettarie, non corrispondenti a effettivi esborsi di danaro e come tali da inglobare nelle spese generali, sicché andranno dedotti €
224,77 riferiti a spese non sostenute e/o non documentate, nonché le conseguenti somme a titolo di CPA e IVA.
4 7. D'altro canto, lo richiama pure un accordo per il CP_1
pagamento di un «acconto di 5.000,00 € e che doveva intendersi come saldo di questa prima fase rinviando l'ulteriore compenso dopo lo svolgimento della fase conclusiva»: tale circostanza tuttavia è sfornita di prova, nulla avendo proposto la parte in via istruttoria.
8. Quanto alla posizione di Intesa San Paolo, Controparte_1
ammette di aver «consegnato all'avv. materiale per studiare Pt_1
la sua posizione nei confronti di Intesa San Paolo ma l'oggetto dell'incarico era valutare la fattibilità di un'azione legale» nei confronti della Banca (comparsa p. 4): ribadisce di aver consegnato al legale copioso materiale, ivi comprese perizie e documentazione bancaria, ma aggiunge che non gli è stato reso alcun parere sulla fattibilità del ricorso (p. 5); conclude che, non essendo stato conferito l'incarico specifico di introdurre la causa, non può essere applicata la voce «studio della controversia», ma al più quella relativa allo studio per la redazione di un parere mai reso.
9. L'argomento non può essere condiviso. Innanzitutto, è esclusa nella specie la possibilità di valutare e applicare i parametri stragiudiziali previsti dalla tabella in vigore dal 23/10/2022, poiché
non ne ha fatto alcuna menzione nella comparsa del Controparte_1
28.2.2025.
10. D'altro canto, fermo restando che all'avvocato è stata Pt_1
consegnata copiosa documentazione pacificamente riferibile alla posizione in esame (la circostanza ripetesi è stata espressamente riconosciuta dal cliente), l'eccezione opposta da quest'ultimo non è tale da escludere che la controversia sia stata effettivamente studiata, considerando che lo studio della medesima non necessariamente deve tradursi in un parere scritto. Pertanto, si ritiene dovuto l'importo
5 richiesto, tenuto conto che non v'è contestazione sui parametri tariffari applicati.
11. Per le indicate ragioni, la domanda del ricorrente va accolta, detratto comunque l'importo di € 224,00 (posizione Banca della Marca,
(vd. doc. 42, «avviso di fattura»), esposto dall'avvocato per spese vive che però non risultano documentate, e dunque sono da includere nella voce spese generali.
12. . Le spese della procedura sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accerta il credito professionale di nei confronti Parte_1
di per Banca della Marca in € 2.946,00 e per Intesa Controparte_1
San Paolo in € 4.077,43;
2. condanna a pagare all'avv. Controparte_1 Parte_1
gli importi suindicati a titolo di compenso professionale, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma cc dalla domanda al saldo, e accessori di legge;
3. condanna a rifondere le spese del presente Controparte_1
procedimento, liquidate in € 2.000,00 per compenso, sempre oltre accessori di legge;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
6 Venezia, 2.5.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1880/2024 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), con l'avv. Parte_1 C.F._1
Parte_1
contro
( ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
D'ANGELO INNOCENZO
oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
1) per tutte le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il
SI. (C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
1 Conegliano (TV), il 07.04.1967 ed ivi residente in [...],
è debitore nei confronti dell'Avv. dell'importo di € Parte_1
3.190,80, a titolo di compenso per l'attività professionale giudiziale svolta in suo favore relativa alla causa civile R.G. 3311/2021 – Corte di
Cassazione e, per l'effetto, condannare il SI. al Controparte_1
pagamento in favore dell'Avv. dell'importo Parte_1
complessivo di € 3.190,80, o della diversa, maggiore o minore somma, che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, comma 4
c.c, maturati e maturandi dal giorno del dovuto fino all'effettivo ed integrale soddisfo, entro la competenza del Giudice adito;
2) per tutte le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il
SI. (C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Conegliano (TV), il 07.04.1967 ed ivi residente in [...],
è debitore nei confronti dell'Avv. dell'importo di € Parte_1
4.077,43, per l'attività professionale relativa alla fase di studio della pratica denominata “ ” e, per Parte_2
l'effetto, condannare il SI. al pagamento in favore Controparte_1
dell'Avv. dell'importo complessivo di € 4.077,43, o Parte_1
della diversa, maggiore o minore somma, che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c., maturati e maturandi dal giorno del dovuto fino all'effettivo ed integrale soddisfo, entro la competenza del Giudice adito.
In via istruttoria: Senza voler invertire l'onere della prova e pur ritenendo che il procedimento sia già sufficientemente istruito in via documentale, qualora il Giudice non ritenesse sufficientemente provato il diritto di credito del ricorrente, si chiede fin da ora l'ammissione della
2 prova per interrogatorio formale del SI. e per testi Controparte_1
e sui seguenti capitoli:
1) Vero che l'Avv. ha svolto attività professionale e Parte_1
sostenuto le relative spese per la posizione “ZANARDO A. – BANCA
DELLA MARCA - CASSAZIONE”, che risultano dall'avviso di fattura datato 08.10.2024, prodotto quale doc. 42, che si rammostra al teste;
2) Vero che l'Avv. ha svolto attività professionale e Parte_1
sostenuto le relative spese per la posizione “ZANARDO A. – INTESA
SAN PAOLO”, che risultano dall'avviso di fattura datato 29.08.2024, prodotto quale doc. 56, che si rammostra al teste. Si indicano i seguenti testi: - SI.ra , allora segretaria dell'Avv. Testimone_1 Pt_1
- SI.ra allora segretaria dell'Avv.
[...] Testimone_2 Pt_1
- SI.ra allora segretaria dell'Avv.
[...] Testimone_3 Pt_1
- Avv. Giulia Lugato del Foro di Treviso.
[...]
per la parte appellata in via principale: piaccia alla S.V. Ill.ma, respingersi le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata: piaccia alla S.V. Ill.ma, ridurre le avverse pretese, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni riportate in ricorso.
Con vittoria di spese e competenze
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. L'avv. con ricorso ex art. 281-undecies cpc Parte_1
dell'8.11.2024 ha agìto nei confronti del signor per Controparte_1
ottenere il pagamento di compensi professionali dovutigli relativamente a due pratiche.
3 2. La prima riguarda la Banca della Marca, per la quale il legale sostiene di vantare un credito pari a € 3.190,80, dovutogli a saldo delle competenze maturate per la proposizione di un ricorso per Cassazione, poi rinunciato: ha esposto le voci previste per lo studio della controversia e la redazione dell'atto introduttivo.
3. La seconda riguarda Intesa San Paolo, dove non è stato introdotto alcun giudizio, e tuttavia viene richiesto il compenso pari a € 4.077,43 per la sola fase di studio della controversia.
4. Il mandante contesta le pretese dell'avvocato, Controparte_1
ritenendo che «siano in tutto o almeno in buona parte» infondate (vd. comparsa p. 2): il debitore peraltro per la prima posizione si limita a osservare che nel «preavviso di fattura n.1/2024 allegato sub 42 sotto la voce compensi viene riportata la somma di € 3.240,00 per lo studio della controversia, e invece la maggior somma di € 2.360,00 per l'atto introduttivo in luogo dei 1.937,40 calcolati e indicati in narrativa».
5. Ora, con riferimento alla Banca della Marca, l'avv. ha Pt_1
indicato per la fase di studio della controversia R.G. 3311/2021– Corte di Cassazione il compenso di € 3.240,00, calcolato sul valore medio di cui al D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, del
C.P.A. e dell'IVA; per la fase introduttiva del giudizio R.G. 3311/2021–
Corte di Cassazione ha esposto il compenso di € 1.937,40, calcolato tra l'altro in misura inferiore al valore medio di cui al citato D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, del C.P.A. e dell'IVA.
6. Il cliente contesta che nel preavviso di fattura siano riportate voci di spesa forfettarie, non corrispondenti a effettivi esborsi di danaro e come tali da inglobare nelle spese generali, sicché andranno dedotti €
224,77 riferiti a spese non sostenute e/o non documentate, nonché le conseguenti somme a titolo di CPA e IVA.
4 7. D'altro canto, lo richiama pure un accordo per il CP_1
pagamento di un «acconto di 5.000,00 € e che doveva intendersi come saldo di questa prima fase rinviando l'ulteriore compenso dopo lo svolgimento della fase conclusiva»: tale circostanza tuttavia è sfornita di prova, nulla avendo proposto la parte in via istruttoria.
8. Quanto alla posizione di Intesa San Paolo, Controparte_1
ammette di aver «consegnato all'avv. materiale per studiare Pt_1
la sua posizione nei confronti di Intesa San Paolo ma l'oggetto dell'incarico era valutare la fattibilità di un'azione legale» nei confronti della Banca (comparsa p. 4): ribadisce di aver consegnato al legale copioso materiale, ivi comprese perizie e documentazione bancaria, ma aggiunge che non gli è stato reso alcun parere sulla fattibilità del ricorso (p. 5); conclude che, non essendo stato conferito l'incarico specifico di introdurre la causa, non può essere applicata la voce «studio della controversia», ma al più quella relativa allo studio per la redazione di un parere mai reso.
9. L'argomento non può essere condiviso. Innanzitutto, è esclusa nella specie la possibilità di valutare e applicare i parametri stragiudiziali previsti dalla tabella in vigore dal 23/10/2022, poiché
non ne ha fatto alcuna menzione nella comparsa del Controparte_1
28.2.2025.
10. D'altro canto, fermo restando che all'avvocato è stata Pt_1
consegnata copiosa documentazione pacificamente riferibile alla posizione in esame (la circostanza ripetesi è stata espressamente riconosciuta dal cliente), l'eccezione opposta da quest'ultimo non è tale da escludere che la controversia sia stata effettivamente studiata, considerando che lo studio della medesima non necessariamente deve tradursi in un parere scritto. Pertanto, si ritiene dovuto l'importo
5 richiesto, tenuto conto che non v'è contestazione sui parametri tariffari applicati.
11. Per le indicate ragioni, la domanda del ricorrente va accolta, detratto comunque l'importo di € 224,00 (posizione Banca della Marca,
(vd. doc. 42, «avviso di fattura»), esposto dall'avvocato per spese vive che però non risultano documentate, e dunque sono da includere nella voce spese generali.
12. . Le spese della procedura sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accerta il credito professionale di nei confronti Parte_1
di per Banca della Marca in € 2.946,00 e per Intesa Controparte_1
San Paolo in € 4.077,43;
2. condanna a pagare all'avv. Controparte_1 Parte_1
gli importi suindicati a titolo di compenso professionale, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma cc dalla domanda al saldo, e accessori di legge;
3. condanna a rifondere le spese del presente Controparte_1
procedimento, liquidate in € 2.000,00 per compenso, sempre oltre accessori di legge;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
6 Venezia, 2.5.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
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