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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4500/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data
da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...],
con l'Avv. Laura Catania (C.F. ) C.F._2
presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._3
residente a [...],
con l'Avv. Roberto Catalano (C.F. ) C.F._4 presso la quale ha eletto domicilio telematico
La signora e il signor sono genitori di (C.F. , Pt_1 Pt_2 Persona_1 C.F._5
minore d'età, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], presso l'abitazione materna presso la quale è collocato. frequenta la classe terza della scuola primaria “Bacone” in via Per_1
Carlo Matteucci 3 a Milano.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9/04/2025
contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Il figlio verrà affidato a entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_1
in via congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti salute, istruzione,
religione, educazione tenendo conto dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del minore;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà
al momento dell'assunzione della decisione.
2. vivrà con la madre presso l'abitazione di quest'ultima in Milano, via Ponchielli Amilcare Per_1
n. 3, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé quando lo desideri, compatibilmente con le esigenze dello stesso e previo accordo con la madre.
3. Collocamento minore: il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti Per_1
modalità:
i. Durante l'anno scolastico: tutte le settimane, il lunedì il padre prenderà a scuola Per_1
all'uscita pomeridiana e resterà con lui per la cena ed il pernotto e la mattina seguente del martedì lo porterà a scuola, mentre la madre lo stesso giorno del martedì
accompagnerà al negozio ove lavora il padre, ad ore 19.30 orario di chiusura, Per_1
resterà con il papà per la cena, il pernottamento e verrà da lui riportato a scuola Per_1
la mattina del mercoledì seguente: ove sarà la madre a riprenderlo in orario pomeridiano.
Il fine settimana, in via alternata, tenendo con sé dal sabato sera alle 19.30 Per_1
allorquando la madre accompagnerà al negozio dal padre con il quale Per_1
trascorrerà il weekend fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola a Milano per riprenderlo e tenerlo con se fino al mattino del martedì quando lo riporterà a scuola;
e sarà la madre a riprenderlo al pomeriggio all'uscita scolastica.
ii. Durante le sospensioni delle attività scolastiche per festività: trascorrerà la Per_1
giornata festiva e gli eventuali giorni infrasettimanali di sospensione delle lezioni con il genitore di competenza del weekend più prossimo (es: ponte del 1° maggio 2025 con il genitore cui è affidato il fine settimana del 2/3 maggio 2025 – ponte del 2 Per_1
giugno 2025 con il genitore cui è affidato il fine settimana del 31 maggio/1 Per_1
giugno 2025); in ogni caso secondo il principio dell'alternanza annuale tra i genitori (es:
ponte del 2 giugno ad anni alterni) e salvo comunque diversi accordi tra gli stessi.
iii. Durante le festività natalizie: il padre, ad anni alternati con la madre, avrà la facoltà di tenere con sé per il periodo intercorrente tra il 26 (compreso) e il 30 dicembre Per_1
(compreso) o quello intercorrente tra il 31 dicembre (compreso) e il 6 gennaio
(compreso). I genitori alterneranno la Vigilia e il giorno di Natale.
iv. Durante le festività Pasquali: il padre, ad anni alternati con la madre, potrà tenere con sé
per metà periodo di vacanza scolastica, comprendente o il giorno di Pasqua o il Per_1
Lunedì dell'Angelo.
v. Durante l'anno (oltre al periodo di agosto): il padre potrà tenere con sé per 7 Per_1
giorni consecutivi a giugno o luglio e - comprensivi del weekend di propria competenza
- una settimana anche per delega ai nonni paterni. Il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane consecutive durante il mese di agosto, salvo, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori. Durante le vacanze estive potrà ugualmente trascorrere Per_1
con la madre 7 giorni consecutivi a giugno o luglio, anche per delega ai nonni materni,
oltre a ulteriori 15 giorni consecutivi ad agosto. I genitori si impegnano a comunicare e concordare i periodi di vacanza di luglio e agosto entro il 30/5 di ogni anno.
4. Mantenimento: Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore versando alla signora Pt_1
la somma di € 300,00, soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT (a decorrere dal febbraio 2026)
da versarsi entro il 5 di ogni mese. L'assegno unico universale per i figli a carico verrà devoluto al
100% alla signora Pt_1
5. Spese straordinarie: entrambi i genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 che comprendono:
• spese mediche tra cui visite specialistiche, cure dentistiche, trattamenti sanitari, tickets sanitari e acquisto di farmaci;
• spese di istruzione e scolastiche tra cui tasse scolastiche, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, dotazione informatica, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, alloggio presso la sede universitaria;
• attività extrascolastiche: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo, corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
spese per attività ludiche e ricreative;
viaggi studio e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento della patente di guida con acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
Al predetto elenco, i genitori stabiliscono che saranno divisi al 50% anche i costi della mensa scolastica e dell'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione.
6. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data
da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...],
con l'Avv. Laura Catania (C.F. ) C.F._2
presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._3
residente a [...],
con l'Avv. Roberto Catalano (C.F. ) C.F._4 presso la quale ha eletto domicilio telematico
La signora e il signor sono genitori di (C.F. , Pt_1 Pt_2 Persona_1 C.F._5
minore d'età, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], presso l'abitazione materna presso la quale è collocato. frequenta la classe terza della scuola primaria “Bacone” in via Per_1
Carlo Matteucci 3 a Milano.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9/04/2025
contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Il figlio verrà affidato a entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_1
in via congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti salute, istruzione,
religione, educazione tenendo conto dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del minore;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà
al momento dell'assunzione della decisione.
2. vivrà con la madre presso l'abitazione di quest'ultima in Milano, via Ponchielli Amilcare Per_1
n. 3, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé quando lo desideri, compatibilmente con le esigenze dello stesso e previo accordo con la madre.
3. Collocamento minore: il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti Per_1
modalità:
i. Durante l'anno scolastico: tutte le settimane, il lunedì il padre prenderà a scuola Per_1
all'uscita pomeridiana e resterà con lui per la cena ed il pernotto e la mattina seguente del martedì lo porterà a scuola, mentre la madre lo stesso giorno del martedì
accompagnerà al negozio ove lavora il padre, ad ore 19.30 orario di chiusura, Per_1
resterà con il papà per la cena, il pernottamento e verrà da lui riportato a scuola Per_1
la mattina del mercoledì seguente: ove sarà la madre a riprenderlo in orario pomeridiano.
Il fine settimana, in via alternata, tenendo con sé dal sabato sera alle 19.30 Per_1
allorquando la madre accompagnerà al negozio dal padre con il quale Per_1
trascorrerà il weekend fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola a Milano per riprenderlo e tenerlo con se fino al mattino del martedì quando lo riporterà a scuola;
e sarà la madre a riprenderlo al pomeriggio all'uscita scolastica.
ii. Durante le sospensioni delle attività scolastiche per festività: trascorrerà la Per_1
giornata festiva e gli eventuali giorni infrasettimanali di sospensione delle lezioni con il genitore di competenza del weekend più prossimo (es: ponte del 1° maggio 2025 con il genitore cui è affidato il fine settimana del 2/3 maggio 2025 – ponte del 2 Per_1
giugno 2025 con il genitore cui è affidato il fine settimana del 31 maggio/1 Per_1
giugno 2025); in ogni caso secondo il principio dell'alternanza annuale tra i genitori (es:
ponte del 2 giugno ad anni alterni) e salvo comunque diversi accordi tra gli stessi.
iii. Durante le festività natalizie: il padre, ad anni alternati con la madre, avrà la facoltà di tenere con sé per il periodo intercorrente tra il 26 (compreso) e il 30 dicembre Per_1
(compreso) o quello intercorrente tra il 31 dicembre (compreso) e il 6 gennaio
(compreso). I genitori alterneranno la Vigilia e il giorno di Natale.
iv. Durante le festività Pasquali: il padre, ad anni alternati con la madre, potrà tenere con sé
per metà periodo di vacanza scolastica, comprendente o il giorno di Pasqua o il Per_1
Lunedì dell'Angelo.
v. Durante l'anno (oltre al periodo di agosto): il padre potrà tenere con sé per 7 Per_1
giorni consecutivi a giugno o luglio e - comprensivi del weekend di propria competenza
- una settimana anche per delega ai nonni paterni. Il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane consecutive durante il mese di agosto, salvo, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori. Durante le vacanze estive potrà ugualmente trascorrere Per_1
con la madre 7 giorni consecutivi a giugno o luglio, anche per delega ai nonni materni,
oltre a ulteriori 15 giorni consecutivi ad agosto. I genitori si impegnano a comunicare e concordare i periodi di vacanza di luglio e agosto entro il 30/5 di ogni anno.
4. Mantenimento: Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore versando alla signora Pt_1
la somma di € 300,00, soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT (a decorrere dal febbraio 2026)
da versarsi entro il 5 di ogni mese. L'assegno unico universale per i figli a carico verrà devoluto al
100% alla signora Pt_1
5. Spese straordinarie: entrambi i genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 che comprendono:
• spese mediche tra cui visite specialistiche, cure dentistiche, trattamenti sanitari, tickets sanitari e acquisto di farmaci;
• spese di istruzione e scolastiche tra cui tasse scolastiche, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, dotazione informatica, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, alloggio presso la sede universitaria;
• attività extrascolastiche: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo, corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
spese per attività ludiche e ricreative;
viaggi studio e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento della patente di guida con acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
Al predetto elenco, i genitori stabiliscono che saranno divisi al 50% anche i costi della mensa scolastica e dell'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione.
6. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato