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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/12/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Gabriella Del Mastro Presidente est.
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
3)Dott. Roberta Marra Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine
1106/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cathy Parte_1
La TO e SI NI ricorrente
e
Procura della Repubblica di Brindisi resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 17.4.2025,
[...]
, dopo averne esposte le ragioni fisiche e psicologiche ed avere Parte_1 prodotto idonea documentazione, chiedeva di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile ex art. 49, lett. S, dell'ordinamento di Stato Civile, la rettificazione anagrafica del sesso e del nome proprio, nel senso che il sesso risulti maschile e che il nome risulti
LE anziché , provvedendo alle annotazioni di legge. Parte_1
All'udienza del 28.10.2025, fissata per la comparizione delle parti innanzi al giudice designato, veniva sentita la ricorrente e la causa rimessa in decisione.
1 Il Collegio ritiene che, sulla base della documentazione in atti, sia superflua una c.t.u.
Nel caso in esame, ai fini dell'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili, non vi è necessità di nominare un consulente tecnico d'ufficio in quanto la ricorrente si è sottoposta a consulenza presso il CEST-Centro Salute Trans e Gender Variant
(convenzionato con l'ASL di Taranto), che ha diagnosticato la disforia di genere o transessualismo, esprimendo parere favorevole alla riattribuzione chirurgica del sesso.
Da tutta la documentazione presa in esame si evince che non vi è alcun dubbio sull'identità maschile della parte ricorrente e, pertanto, può disporsi la rettifica del sesso anagrafico, non essendo indispensabile un intervento medico - chirurgico per il cambio di sesso biologico, intervento che comunque l'istante ha dichiarato che intende eseguire.
La ricorrente ha chiesto la rettifica del sesso anagrafico, con conseguente ordine all'Ufficio Anagrafe del Comune di Brindisi di modifica del nome e rettifica degli atti di stato civile, al fine di realizzare la piena corrispondenza tra realtà anagrafica e realtà sessuale della parte ricorrente.
La necessità dell'intervento medico chirurgico per la rettifica dei dati anagrafici della persona appare oramai superata.
Ed invero, dai recenti orientamenti della Corte di Cassazione si evince la incontestata affermazione della non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, modificando in modo significativo l'orientamento che si era formato a partire dall'entrata in vigore della Legge
164/1982.
Con sentenza n. 15138 del 20.7.2015 la Cassazione Civile ha così statuito “Per ottenere la rettificazione degli atti di stato civile in conformità alla vera identità sessuale dell'interessato, non occorre più che sia attuato un prioritario intervento medico-chirurgico e/o psicologico che modifichi i caratteri sessuali primari del ricorrente: la mancata operazione preventiva non può, infatti, essere di per sé sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente, a tal uopo, dimostrare, attraverso i trattamenti medico - chirurgici e/o
2 psicologi subiti, la necessità e la radicalità della scelta intrapresa e proseguita dall'interessato”.
E ancora la Suprema Corte afferma nella medesima sentenza “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell'art. 1 della Legge 164/82, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento in tecnico in sede giudiziale”.
Da quanto sopra si evince che, considerato che parte ricorrente non ha più sembianze femminili, per tutelare l'interesse personale di parte ricorrente e, anche, per un interesse pubblico, si può disporre il cambio di sesso anagrafico, a prescindere dall'intervento chirurgico.
Per quanto concerne poi l'autorizzazione all'intervento chirurgico, si osserva che, come emerge dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dall'interessato, il percorso di transizione di genere, intrapreso dalla ricorrente, è ormai giunto, nei suoi profili non solo fisici, ma anche psicologici e comportamentali, ad uno stato “già sufficientemente avanzato” e che, dunque, come dichiarato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024, il rilascio, in tal caso, di un'autorizzazione giudiziaria al trattamento chirurgico –non necessario ai fini della pronuncia di rettificazione- si porrebbe in contrasto con la ratio legis.
Da ciò consegue, quale logica conseguenza della parziale dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d lgs. 150/2011, che, qualora ai fini di un maggior benessere psicofisico, la ricorrente vorrà sottoporsi ad intervento chirurgico, potrà farlo in via autonoma, in virtù del principio di autodeterminazione e senza dunque la preventiva autorizzazione giudiziaria in quanto, lo si ribadisce, in tal caso, non solo non è più necessaria, ma anzi finanche costituzionalmente illegittima.
La domanda attrice va pertanto accolta nei termini di cui al dispositivo.
Nulla sulle spese.
3
P. Q. M.
decidendo sulla domanda proposta in data 17.4.2025 da Parte_1
, nata il [...] a [...], nei confronti della Procura della Repubblica
[...] di Brindisi, così provvede:
1) accoglie la domanda di rettificazione del sesso da femminile a maschile e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brindisi, ove l'atto di nascita è stato trascritto (atto n.27, parte II, serie A, Uff. 4, anno 1988) di effettuare la rettificazione della attribuzione di sesso della predetta Parte_1
da femminile a maschile, nonché del nome proprio da a
[...] Parte_1
LE;
2) dispone la modifica dei documenti di identità ed abilitativi, nonché del Codice
Fiscale della parte interessata e di ogni altro documento attestante la diversa identità;
3) dà atto del diritto della ricorrente a realizzare tutti gli interventi medico- chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
4) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Brindisi, 18.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Gabriella Del Mastro Presidente est.
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
3)Dott. Roberta Marra Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine
1106/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cathy Parte_1
La TO e SI NI ricorrente
e
Procura della Repubblica di Brindisi resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 17.4.2025,
[...]
, dopo averne esposte le ragioni fisiche e psicologiche ed avere Parte_1 prodotto idonea documentazione, chiedeva di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile ex art. 49, lett. S, dell'ordinamento di Stato Civile, la rettificazione anagrafica del sesso e del nome proprio, nel senso che il sesso risulti maschile e che il nome risulti
LE anziché , provvedendo alle annotazioni di legge. Parte_1
All'udienza del 28.10.2025, fissata per la comparizione delle parti innanzi al giudice designato, veniva sentita la ricorrente e la causa rimessa in decisione.
1 Il Collegio ritiene che, sulla base della documentazione in atti, sia superflua una c.t.u.
Nel caso in esame, ai fini dell'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili, non vi è necessità di nominare un consulente tecnico d'ufficio in quanto la ricorrente si è sottoposta a consulenza presso il CEST-Centro Salute Trans e Gender Variant
(convenzionato con l'ASL di Taranto), che ha diagnosticato la disforia di genere o transessualismo, esprimendo parere favorevole alla riattribuzione chirurgica del sesso.
Da tutta la documentazione presa in esame si evince che non vi è alcun dubbio sull'identità maschile della parte ricorrente e, pertanto, può disporsi la rettifica del sesso anagrafico, non essendo indispensabile un intervento medico - chirurgico per il cambio di sesso biologico, intervento che comunque l'istante ha dichiarato che intende eseguire.
La ricorrente ha chiesto la rettifica del sesso anagrafico, con conseguente ordine all'Ufficio Anagrafe del Comune di Brindisi di modifica del nome e rettifica degli atti di stato civile, al fine di realizzare la piena corrispondenza tra realtà anagrafica e realtà sessuale della parte ricorrente.
La necessità dell'intervento medico chirurgico per la rettifica dei dati anagrafici della persona appare oramai superata.
Ed invero, dai recenti orientamenti della Corte di Cassazione si evince la incontestata affermazione della non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, modificando in modo significativo l'orientamento che si era formato a partire dall'entrata in vigore della Legge
164/1982.
Con sentenza n. 15138 del 20.7.2015 la Cassazione Civile ha così statuito “Per ottenere la rettificazione degli atti di stato civile in conformità alla vera identità sessuale dell'interessato, non occorre più che sia attuato un prioritario intervento medico-chirurgico e/o psicologico che modifichi i caratteri sessuali primari del ricorrente: la mancata operazione preventiva non può, infatti, essere di per sé sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente, a tal uopo, dimostrare, attraverso i trattamenti medico - chirurgici e/o
2 psicologi subiti, la necessità e la radicalità della scelta intrapresa e proseguita dall'interessato”.
E ancora la Suprema Corte afferma nella medesima sentenza “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell'art. 1 della Legge 164/82, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento in tecnico in sede giudiziale”.
Da quanto sopra si evince che, considerato che parte ricorrente non ha più sembianze femminili, per tutelare l'interesse personale di parte ricorrente e, anche, per un interesse pubblico, si può disporre il cambio di sesso anagrafico, a prescindere dall'intervento chirurgico.
Per quanto concerne poi l'autorizzazione all'intervento chirurgico, si osserva che, come emerge dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dall'interessato, il percorso di transizione di genere, intrapreso dalla ricorrente, è ormai giunto, nei suoi profili non solo fisici, ma anche psicologici e comportamentali, ad uno stato “già sufficientemente avanzato” e che, dunque, come dichiarato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024, il rilascio, in tal caso, di un'autorizzazione giudiziaria al trattamento chirurgico –non necessario ai fini della pronuncia di rettificazione- si porrebbe in contrasto con la ratio legis.
Da ciò consegue, quale logica conseguenza della parziale dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d lgs. 150/2011, che, qualora ai fini di un maggior benessere psicofisico, la ricorrente vorrà sottoporsi ad intervento chirurgico, potrà farlo in via autonoma, in virtù del principio di autodeterminazione e senza dunque la preventiva autorizzazione giudiziaria in quanto, lo si ribadisce, in tal caso, non solo non è più necessaria, ma anzi finanche costituzionalmente illegittima.
La domanda attrice va pertanto accolta nei termini di cui al dispositivo.
Nulla sulle spese.
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P. Q. M.
decidendo sulla domanda proposta in data 17.4.2025 da Parte_1
, nata il [...] a [...], nei confronti della Procura della Repubblica
[...] di Brindisi, così provvede:
1) accoglie la domanda di rettificazione del sesso da femminile a maschile e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brindisi, ove l'atto di nascita è stato trascritto (atto n.27, parte II, serie A, Uff. 4, anno 1988) di effettuare la rettificazione della attribuzione di sesso della predetta Parte_1
da femminile a maschile, nonché del nome proprio da a
[...] Parte_1
LE;
2) dispone la modifica dei documenti di identità ed abilitativi, nonché del Codice
Fiscale della parte interessata e di ogni altro documento attestante la diversa identità;
3) dà atto del diritto della ricorrente a realizzare tutti gli interventi medico- chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
4) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Brindisi, 18.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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