Decreto cautelare 8 novembre 2021
Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 24 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 10 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 31 agosto 2023
Parere definitivo 20 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01672/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01513/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2021, proposto da
S.C.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, Comune di Salve, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
- dell’autorizzazione paesaggistica dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” n. 202 del 4/08/2021, ricevuta dalla ricorrente in data 13/09/2021, nella parte in cui subordina il riposizionamento di una struttura precaria amovibile, su suolo privato, in località Torre Pali Marina di Salve (Foglio 24/C p.lla 58) “ alle condizioni espresse dalla Soprintendenza ” e, tra esse, allo smontaggio della struttura entro il 31/10/2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ed in particolare, del presupposto provvedimento prot. n. 1407 del 14/07/2021, mai comunicato alla ricorrente, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha subordinato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, prodromica al perfezionamento dell’intervento di cui alla pratica edilizia n. 15/2021 del Comune di Salve, al recepimento di alcune prescrizioni e tra esse l’obbligo di smontaggio della struttura turistica precaria amovibile di proprietà della società ricorrente entro il 31/10/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente conduce in locazione parte di terreno sito nel Comune di Salve, località Torre Pali, prospiciente la fascia litorale e distinto in catasto terreni al foglio 24 p.lla 58.
Più nel dettaglio, su detta porzione di suolo privato la ricorrente già dal 2015 è stata, autorizzata all’installazione di un chiosco in legno per la somministrazione di alimenti e bevande con annessa cucina, a servizio della balneazione.
Con istanza acquisita al protocollo n. 798 del 22/01/2021 del Comune di Salve, S.C.S. S.r.l. ha richiesto il “ Riposizionamento di struttura precaria amovibile in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e adeguamento alle vigenti ordinanze sulla sicurezza balneare dell’Autorità Marittima, su suolo privato, in località Torre Pali Marina di Salve – Foglio24/C p.lla 58 ”.
Il Comune di Salve, con provvedimento prot. n. 1657 del 10/02/2021 (pratica edilizia n. 15/2021) ha rilasciato alla ricorrente “… parere favorevole sotto l’aspetto tecnico urbanistico a condizione che tutte le strutture mantengano la caratteristica della precarietà ed amovibilità ”.
Ottenuto il positivo parere dall’A.C. sotto il profilo urbanistico, la ricorrente con istanza 11/02/2021 ha poi richiesto al competente Ufficio forestale (presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale) della Regione Puglia, per il tramite del Comune di Salve, il rilascio del parere per il vincolo idrogeologico prodromico alla realizzazione di una struttura prefabbricata in legno in un’area a radura esclusa, ex art. 2, comma 6, del D.lgs. 18 maggio 2001 n. 227, dal BP Boschi del PPTR ed in posizione tale da non interessare le linee dunali segnate dal PPTR medesimo.
Anche l’Ufficio forestale, con provvedimento prot. n. AOO_180/PROT del 13/05/2021, ha espresso parere favorevole, precisando che “ non si rilevano motivi ostativi a condizione che:
- tutte le strutture siano sprovviste di fondazioni con carattere di permanenza;
- venga rispettata la posizione proposta in cui il cordone dunario non viene interessato dalle strutture;
- l’accesso al mare avvenga tramite passerella in legno delimitata con sistema di pali e corde per evitare il passaggio indiscriminato sulla vegetazione naturale e non vengano installate altre strutture sul cordone dunario;
- il cordone dunario in prossimità della struttura, nell’area di proprietà e di concessione, venga delimitato da un sistema di staccionata e cannucciata sovrapposta a tutela della vegetazione esistete e per favorirne l’affermazione di nuova;
- nelle aree più vuote siano effettuate piantumazioni con ammofila e gigli di mare sul fronte mare, essenze della macchia e ginepri … nel retroduna. Il mancato adempimento alle prescrizioni e, quindi, il mancato incremento della copertura vegetale sarà valutato negativamente dall’Ufficio. Le piantumazioni dovranno essere documentate annualmente al presente Ufficio ed a quello comunale ”.
A fronte:
- del parere positivo dell’UTC del Comune di Salve con la nota n. 1657 del 10/02/2021;
- del parere positivo per vincolo idrogeologico dell’Ispettorato dipartimentale forestale della Regione Puglia;
- del parere positivo espresso dall’Ufficio Dogane di Lecce ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 397/1990;
- e del parere positivo espresso dalla Capitaneria di Porto ai sensi dell’art. 55 del Codice della Navigazione,
tutti privi di prescrizioni in ordine alla stagionalità della struttura, l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” con il provvedimento impugnato ha comunicato a S.C.S. S.r.l. che il rilascio della autorizzazione paesaggistica (prodromica alla definizione della pratica edilizia n. 15/2021) per il riposizionamento della struttura precaria amovibile su suolo privato, in località Torre Pali Marina di Salve, è subordinato “ alle condizioni espresse dalla Soprintendenza ” e, tra esse, allo smontaggio della struttura entro il 31/10/2021.
La ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: Violazione ed erronea applicazione degli artt. 142, 143 e 146, D.lgs. n. 42/2004, nonché degli artt. 6 e 8 L.R. Puglia n. 17/2015. Violazione ed erronea applicazione del P.P.T.R., delle n.t.a. del P.P.T.R. medesimo e degli artt. 37, 42, 45, 56, 62, 63, 66, 73, di queste n.t.a. Violazione del P.d.F. del Comune di Salve. Violazione ed erronea applicazione del D.lgs. n. 152/2006. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Violazione ed erronea applicazione del reg. reg. Puglia n. 9/2015. Eccesso di potere (sviamento di potere, irrazionalità e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione). Violazione ed erronea applicazione degli artt. 41 e 97 Cost.
In data 12 novembre 2021 si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle province di Brindisi e Lecce per resistere al ricorso.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Risulta fondata la domanda di annullamento sia dell’autorizzazione paesaggistica dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” n. 202 del 04/08/2021, nella parte in cui subordina il riposizionamento di una struttura precaria amovibile, su suolo privato, in località Torre Pali Marina di Salve “ alle condizioni espresse dalla Soprintendenza ” e, tra esse, allo smontaggio della struttura entro il 31/10/2021, sia del presupposto provvedimento prot. n. 1407 del 14/07/2021 con cui la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha subordinato il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, prodromica al perfezionamento dell’intervento di cui alla pratica edilizia n. 15/2021 del Comune di Salve, al recepimento della prescrizione recante l’obbligo di smontaggio della struttura turistica precaria amovibile di proprietà della società ricorrente entro il 31/10/2021.
Si rileva che l’omesso inserimento nei presupposti pareri di una prescrizione di smontaggio al termine di ciascuna stagione balneare trova la propria giustificazione nella previsione contenuta nell’art. 8, comma 5, L.R. n. 17/2015, secondo cui “ ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno solare ”. Detta norma consente dunque il rilascio di titoli abilitativi che non prescrivono la rimozione delle strutture funzionali all’attività al termine della stagione estiva.
Tale principio trova conferma nella giurisprudenza amministrativa che ha precisato: “… la legge regionale n. 17 del 2015, all’art. 8, comma 5, ha stabilito che “Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno solare”. La normativa regionale pugliese consente dunque, ancora oggi, che vengano rilasciati titoli abilitativi che non prescrivono la rimozione delle strutture funzionali all’attività al termine della stagione estiva ” (Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2019, n. 738).
Pure rilevante, nel caso di specie, è il Piano paesistico territoriale della Regione Puglia che, nella parte di interesse, dispone che, per i territori costieri, “ fatte salve le procedure di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili ”, tra gli altri, gli interventi relativi alla “ realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norma di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi ” (lett. b3).
Sul piano amministrativo, oltre alla circolare regionale n. 15/2008 che consentiva il mantenimento delle strutture balneari amovibili per l’intero anno solare, si evidenzia che in data 29.10.2015 era stato sottoscritto un accordo inter-istituzionale tra Prefettura di Lecce, Soprintendenza e ANCI, nel quale si era tra l’altro precisato che nelle more della definizione dei procedimenti volti a conseguire il rilascio dei titoli o la modifica di quelli già ottenuti, per il mantenimento annuale delle strutture balneari, queste ultime “… potranno essere mantenute ”.
Sia la disciplina regionale primaria sia quella secondaria, pur ponendo una serie di limiti (tra cui, anzitutto, la facile amovibilità) in definitiva rivolti a tutelare l’ecosistema e il paesaggio, consentono, anche nei territori costieri, tanto la realizzazione di strutture funzionali alla balneazione quanto il loro mantenimento per l’intero anno solare.
A ciò si aggiunga che non è prescritto né dal PPTR, né tanto meno dal P.d.F. del Comune di Salve, l’obbligo di smontaggio annuale della struttura in quanto insistente su terreno tipizzato come zona omogenea F1 “ sviluppo turistico - attrezzature balneari ”.
Inoltre, con riguardo ai contenuti della valutazione rimessa alla P.A. ed ai relativi oneri motivazionali, questa Sezione in altro giudizio (R.G. n. 1665/2019), afferente proprio la problematica della permanenza della struttura oltre la stagione estiva, ha disposto un approfondimento istruttorio, demandando al verificatore (indicato nel Direttore Generale dell’ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente) il compito di approfondire l’ “ incidenza delle operazioni di montaggio/smontaggio delle strutture sul contesto ambientale e idrogeologico interessato dallo stabilimento, dovendosi in particolare chiarire se, con riguardo appunto ai profili predetti e in una sorta di rapporto costi - benefici, risulti più ‘impattante’ e pregiudizievole lasciare montata per tutto l’anno la struttura ovvero procedere con il montaggio e lo smontaggio all’inizio e al termine della stagione ”.
Il verificatore nella propria relazione ha acclarato (sia pur con riferimento ad altra zona costiera della Provincia di Lecce), che la perturbazione sul sito derivante dallo smontaggio e successivo rimontaggio di queste strutture, ripetute negli anni, potrebbe innescare un meccanismo di perdita incontrollata di specie, sia animali che vegetali; per questo motivo il mantenimento delle strutture in loco per l’intero arco dell’anno, non può che garantire la sopravvivenza della naturalità del territorio in esame.
Nei provvedimenti gravati sono del tutto assenti le ragioni per cui, se le dette strutture erano ritenute compatibili con il predetto vincolo paesaggistico nel corso dell’alta stagione (che, tra l’altro, si caratterizza per un più massiccio afflusso di visitatori, dunque di fruitori anche del bene paesaggistico tutelato), tale compatibilità sia destinata a venir meno al sopraggiungere del periodo invernale, nel quale notoriamente gli impianti balneari subiscono una più marcata contrazione di utenti ma, soprattutto, è lo stesso territorio costiero ad essere interessato da un più esiguo numero di accessi di visitatori.
Non è revocabile in dubbio che i provvedimenti impugnati avrebbero dovuto indicare le specifiche ragioni per le quali l’esercizio continuativo della concessione contrasterebbe con il rispetto dei vincoli paesaggistici in essere, ed in particolare, le ragioni per cui, se le dette strutture erano ritenute compatibili con il predetto vincolo paesaggistico nel corso dell’alta stagione, tale compatibilità fosse destinata a venir meno al sopraggiungere del periodo invernale.
L’Amministrazione, in definitiva, più che incentrare i propri rilievi, sul profilo della stagionalità o meno – tema neutrale in ragione di quanto innanzi dedotto a proposito dei relativi “costi/benefici” – della struttura, imponendone ogni fine ottobre lo smontaggio, senza peraltro prevedere la data del successivo montaggio, avrebbe dovuto, invece, verificare:
a) in fase di rilascio dei titoli, il rispetto del vincolo paesaggistico e, inoltre, delle prescrizioni poste dall’art. 8, comma 5, e dall’art. 45, comma 3, lett. b3) citati (e quindi: la facile amovibilità, tale da consentire, allo spirare della concessione, e comunque in presenza di ogni altra specifica situazione in cui la struttura debba essere smontata, la possibilità di provvedervi senza un significativo impatto sull’ecosistema; l’assenza di definitivi/duraturi effetti di compromissione degli elementi naturali, di alterazione della morfologia dei luoghi e di riduzione della fruibilità e accessibilità dei territori costieri, non potendo a esempio, quanto a quest’ultimo profilo, realizzarsi manufatti che ostruiscano una particolare e infungibile via di accesso al mare; il non utilizzo, infine, di fondazioni e cemento, a vantaggio dei materiali ecocompatibili);
b) in fase di autorizzazione a mantenere installate le strutture per l’intero anno solare, l’esistenza di specifiche ragioni, a esempio riferibili a una particolare conformazione della costa, o a sue altre oggettive peculiarità, per cui:
b1) se le dette strutture erano ritenute compatibili con il predetto vincolo paesaggistico nel corso dell’alta stagione (che, tra l’altro, si caratterizza per un più massiccio afflusso di visitatori, dunque di fruitori anche del bene paesaggistico tutelato), tale compatibilità fosse destinata a venir meno al sopraggiungere del periodo invernale, nel quale notoriamente gli impianti balneari subiscono una più marcata contrazione di utenti ma, soprattutto, è lo stesso territorio costiero ad essere interessato da un più esiguo numero di accessi di visitatori (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1520);
b2) se vi siano ragioni concrete in base alle quali, reputate, ancora, le dette strutture compatibili con i requisiti di rispetto degli elementi naturali, morfologici e di fruibilità/accessibilità dei territori costieri relativamente alla stagione estiva, tale compatibilità difetti invece, nonostante ciò che si è finora in termini generali evidenziato, per il periodo invernale (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 15 ottobre 2021, n. 1478; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 28 ottobre 2021, n. 1548; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 28 dicembre 2021, n. 1889).
Conclusivamente, una valutazione complessivamente e compiutamente svolta in conformità ai principi posti dalle citate pronunce risulta in concreto difettare negli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento sia dell’autorizzazione paesaggistica dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” n. 202 del 04/08/2021, nella parte in cui subordina il riposizionamento di una struttura precaria amovibile, su suolo privato, in località Torre Pali Marina di Salve “ alle condizioni espresse dalla Soprintendenza ” e, tra esse, allo smontaggio della struttura entro il 31/10/2021, sia del presupposto provvedimento prot. n. 1407 del 14/07/2021 con cui la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha subordinato il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, prodromica al perfezionamento dell’intervento di cui alla pratica edilizia n. 15/2021 del Comune di Salve, al recepimento della prescrizione recante l’obbligo di smontaggio della struttura turistica precaria amovibile di proprietà della società ricorrente entro il 31/10/2021.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto del procuratore anticipatario della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate - ferma la rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO