Art. 5.
L' articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"L'avvocato o il procuratore al quale l'autorita' giudiziaria conferisca un incarico retribuito e' tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:
a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;
b) 10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;
c) 15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;
d) 25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.
La percentuale e' calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.
La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa".
L' articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"L'avvocato o il procuratore al quale l'autorita' giudiziaria conferisca un incarico retribuito e' tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:
a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;
b) 10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;
c) 15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;
d) 25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.
La percentuale e' calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.
La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa".