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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10767 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 9026/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9026 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 posta in deliberazione con ordinanza del 21/10/2024 ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra
in persona dei liquidatori e dei legali Parte_1 rappresentanti pt elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Trasimeno n. 2 presso lo studio dell'avv. Federico Russo che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti
- Opponente
e
(C.F. Controparte_1
in persona del liquidatore giudiziale, elettivamente domiciliata in Bergamo P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Pascoli n. 7, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Opposta Conclusioni delle parti: per la parte opponente: “Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui alla narrativa del presente atto e di quelli successivi che verranno depositati nel corso della espletanda istruttoria:
Pag. 1 a 15 a. In via principale, e nel merito, accertare e dichiarare, occorrendo anche in via di riconvenzione,
l'avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., o in subordine dichiararla in via giudiziale ex art.
1453 c.c., del contratto CO/007/003/10, stipulato tra le parti, per grave inadempimento della parte convenuta opposta, e ciò per tutte le ragioni e le causali esposte nel corpo del presente atto, dichiarando altresì legittimata la parte attrice opponente a incamerare a titolo definitivo ogni somma maturata dalla OM. in esecuzione del detto contratto;
ciò in forza Controparte_1 del dettato di cui all'art. 20; b. In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare, occorrendo anche in via di riconvenzione, l'avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., e art. 20 del contratto CO/007/003/10, terzo capoverso, stante l'ammissione al concordato preventivo della
OM. e ciò per tutte le ragioni e le causali esposte nel corpo del presente Controparte_1 atto, dichiarando altresì legittimata la parte attrice opponente a incamerare a titolo definitivo ogni somma maturata dalla OM. in esecuzione del detto contratto;
c. Per Controparte_1
l'effetto dell'accoglimento di quanto esposto sub a, e/o sub b) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente alla parte convenuta Parte_1 opposta, e per l'ulteriore effetto revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto opposto n. 10280/2020 emesso dal Tribunale di Roma;
d. In via riconvenzionale dichiarare tenuta la convenuta opposta al risarcimento del danno, nella misura di € 50.000,00 o di quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannando la medesima, in persona del legale rappresentante p.t. al relativo pagamento;
e. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di integrale accoglimento delle superiori conclusioni, dichiarare la compensazione legale e/o giudiziale di quanto dovesse risultare dovuto in favore della convenuta opposta con la somma che verrà riconosciuta a titolo di risarcimento del danno in favore della , riducendo gli Parte_1 importi pretesi dalla ricorrente in sede monitoria;
f. Tenuto conto infine, dell'avvenuto pagamento spontaneo, con riserva di ripetizione e al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, da parte della
in caso di accoglimento totale o parziale Parte_1 dell'opposizione, munire la sentenza di clausola di condanna per la ripetizione di quanto indebitamente già versato. Con salvezza delle spese di lite. Si allegano in copia i documenti richiamati in narrativa, come da separato indice, ed ogni salvezza istruttoria”.
Per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: - dato atto che il credito è certo, liquido ed esigibile, mentre
l'opposizione non è fonda su alcuna prova scritta, oltre a non essere di pronta soluzione, rigettarsi
Pag. 2 a 15 l'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto, nonché ogni altra domanda, nessuna esclusa, formulata in atto dalla società opponente e confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.18280/20 Ing. e n.54809/20 R.G, emesso in data 20.11.2020 dal Tribunale di Roma;
- condannarsi, comunque, la con sede a Roma in via Parte_1 del Quirinale n.26 (C.F. ) in persona dei liquidatori pro-tempore al pagamento in P.IVA_2 favore della società e concordato preventivo, in Parte_2 persona del Liquidatore Giudiziale dott. della capital somma di € 144.277,49- oltre Persona_1 agli interessi ex artt.4 e 5 D. Lgs 231/2002 dalle singole scadenze sino al saldo effettivo ed alle spese e competenze liquidate in € 2.135,00-, oltre gli interessi maturati e maturandi in forza degli artt.4 e 5 del D.lgs n.231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, così come specificato nell'atto di precetto notificato a suo tempo, condannando altresì la società opponente al pagamento con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 21/10/2024, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla OM. , la Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
18280/2020 per l'ammontare di € 144.277,40, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, reso inter partes dal Tribunale di Roma, già provvisoriamente esecutivo, ad essa notificato l'11/12/2020, esponendo in fatto che:
- le pretese azionate dalla ricorrente in sede monitoria si inserirebbero nell'ambito di un Cont contratto di appalto pubblico commissionato da Metropolitana Milanese s.p.a. all costituita da Parte_1 Controparte_3
(mandataria), la (mandante) e la Controparte_4 Controparte_5
(associata cooptata), avente ad oggetto “la realizzazione di un nuovo asse di viabilità primaria, in sotterraneo, da viale De RI a via Gattamelata, in Milano”;
- in forza del conferimento del mandato rappresentativo ATI, la Parte_1
avrebbe provveduto al perfezionamento dei contratti di sub affidamento,
[...] tra i quali quelli sottoscritti con la OM. , per quanto qui interessa, Controparte_1
i contratti di subappalto CO/007/002/10 del 04/03/2010 e n. CO/007/003/10 del
27/04/2010;
Pag. 3 a 15 - le fatture n. 1269 del 31/08/2010 e n. 1787 del 15/12/2010 non sarebbero in alcun modo riconducibili al contratto del 04/03/2010 richiamato dalla ricorrente;
- la pretesa di maggior valore, ricondotta al SAL n. 3, di un importo complessivo pari ad
€223.036,31 sarebbe riferibile al contratto del 27/04/2010 avente ad oggetto
“l'esecuzione di lavori per viabilità di superficie”;
- in forza di tale contratto, la OM. avrebbe dovuto eseguire lavori Controparte_1 per un ammontare pari a €1.011.058,18, consistenti nella “fornitura e posa di cordoni rettilinei in granito e calcestruzzo;
formazione di rilevato, di sottofondo per asfalto colato del marciapiede;
fondazione della pavimentazione stradale, realizzazione della massicciata stradale” e ogni altra specifica opera indicata nell'allegato prezzi al contratto;
- la subappaltatrice avrebbe quindi dato avvio alle lavorazioni debitamente certificate a mezzo SAL, ed in particolare, si sarebbe provveduto all'emissione dei SAL n. 1 al
31/01/2011 per €184.039,70; n. 2 al 31/05/2011 per €112.959,16 (entrambi interamente compensati all'attuale opposta) e n. 3 del 10/04/2012 per €232.036,32, tenuto conto anche dei lavori in economia complessivi ad € 529.035,18;
- la società opposta avrebbe poi concluso un contratto di affitto di ramo d'azienda con la in data 29/06/2012 sulla cui scorta quest'ultima sarebbe subentrata nella CP_6 titolarità del contratto CO/007/003/10;
- la inoltre, in data 03/07/2012 sarebbe stata posta in concordato preventivo CP_1 con contestuale cessazione della relativa attività di impresa;
- con nota del 23/04/2013 essa opponente avrebbe contestato alla alcuni vizi e CP_6 difformità emersi nelle opere che non ne avrebbero consentito l'accettazione da parte della stazione appaltante ed avrebbe al contempo comunicato la risoluzione del contratto ipso facto in danno;
- in riscontro alla cennata nota la con missiva del 2/05/2013, avrebbe comunicato CP_6 che le lavorazioni contestate sarebbero state eseguite dall'affittante CP_1
- il contratto sarebbe stato in ogni caso risolto mediante l'operatività della clausola risolutiva espressa trasfusa nell'art. 20 del contratto;
- la sarebbe poi stata dichiarata fallita il 28/01/2015 ed in data 13/02/2015 CP_6 avrebbe esercitato il recesso dal contratto di affitto di azienda in precedenza concluso con la CP_1
A fondamento della svolta opposizione deduceva che:
Pag. 4 a 15 - per quanto il contratto di subappalto n. CO/007/10 avrebbe previsto all'art. 16 che la contabilizzazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire a mezzo SAL, l'emissione dei predetti certificati non avrebbe valenza di riconoscimento dell'avvenuta esecuzione delle opere a regola d'arte;
- in ogni caso, essa opponente, avvalendosi dell'art. 20 del contratto, avrebbe proceduto alla risoluzione in danno dello stesso, atteso che le lavorazioni commissionate sarebbero state realizzate in difformità al progetto e risultate essere viziate;
- in via subordinata, in ragione del grave inadempimento della il contratto CP_1 sarebbe in ogni caso da risolvere a mente dell'art. 1453 c.c., nonché a mente dell'art. 1456 c.c. ed art. 20 contratto, terzo capoverso, considerato che la predetta, ammessa a concordato preventivo, avrebbe affittato l'azienda alla società anche quest'ultima CP_6 sottoposta a procedura concorsuale per effetto della quale, sciolto il contratto di affitto, avrebbe retroceduto il ramo d'azienda in favore dell'affittante, determinando in tal modo l'operatività della richiamata clausola contrattuale.
Spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per le lavorazioni che sarebbe stata costretta a commissionare a terzi in seguito ai gravi vizi inficianti le lavorazioni effettuate dalla per un ammontare pari ad € 50.000,00. CP_1
Spiegava azione di garanzia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 e 1668 c.c. ed in particolare deducendo che alla somma esatta in via monitoria dovrebbe essere sottratta la somma pari ad €50.000,00 impiegata per il rispristino delle lavorazioni viziate eseguite dalla rispristino affidato alla società CP_1 CP_7
Spiegava poi eccezione di inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c.
Si costituiva in giudizio la OM. la quale, premessi i rapporti contrattuali Controparte_1 intercorsi tra le parti, deduceva che:
- la società opponente non avrebbe in alcun modo contestato le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio – nn. 1269 e 1787 del 2010 – né la documentazione Co prodotta a corredo delle stesse, provenienti dall'ufficio di contabilità della stessa;
- analogamente, non avrebbe neppure contestato la fattura n. 180/2012 né il quantum determinato nel SAL n. 3 redatto in contraddittorio di €232.036,32, inerente ai lavori svolti sino al 31/02/2012 tutti riferibili al contratto di subappalto n. CO/007/003/10;
- la predetta opponente infatti, solo in data 23/04/2013, avrebbe contestato alla affittuaria del ramo d'azienda - - la presenza di vizi e difetti su alcune opere CP_6 eseguite in difformità dei capitolati che non avrebbero consentito la loro accettazione da
Pag. 5 a 15 parte della direzione lavori della Stazione appaltante, comunicando al contempo la risoluzione in danno alla con riserva di chiedere il risarcimento del danno;
CP_6
- in data 02/05/2013 la si sarebbe limitata a riferire che i lavori sarebbero stati CP_6 eseguiti dalla CP_1
- successivamente non le sarebbe stata sollevata alcuna contestazione in ordine ai SAL ed alle fatture emesse;
- sarebbero infondate tutte le domande sollevate dalla parte opponente, la quale non avrebbe altresì provato che i lavori asseritamente viziati fossero proprio quelli eseguiti dalla la quale ultima, peraltro, avrebbe in concreto eseguito il subappalto solo CP_1 sino al 2011;
- i vizi allegati dalla parte opponente, inoltre, per loro natura, sarebbero stati certamente riconoscibili nell'immediato, come risulta dalle foto prodotte in giudizio e non a distanza di quasi due anni, come potrebbe desumersi dalle contestazioni sollevate solo nell'aprile
2013;
- le domande di risoluzione, nelle diverse declinazioni proposte, sarebbero dunque del tutto infondate;
- analogamente la domanda riconvenzionale risulterebbe del tutto infondata;
- l'azione di garanzia proposta ex art. 1668 e 1667 c.c. per i vizi e le difformità delle opere sarebbe, nel caso in esame, priva dei presupposti di legge previsti, considerato che la
Metropolitana Milanese – nella sua qualità di stazione appaltante – non avrebbe in realtà contestato alcun vizio, pertanto, l'appaltatore non potrebbe agire in responsabilità contro il subappaltatore;
- la garanzia inoltre non opererebbe in caso di vizi palesi come quelli, riconosciuti o riconoscibili, mostrati in foto, ma solo in caso di vizi occulti;
- inoltre, la medesima garanzia opererebbe solo qualora la CR dimostrasse di essersi attivata tempestivamente o comunque entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di
Metropolitane Milanese o dalla scoperta dei vizi e difformità;
- risulterebbero in ogni caso decorsi i termini di decadenza e prescrizione dell'azione prevista ex lege;
- analogamente, per le argomentazioni meglio espresse nell'atto di comparsa di costituzione e risposta, sarebbe infondata l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 1460
c.c.
Con ordinanza del 25/04/2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
07/03/2022, ritenuta l'inammissibilità della richiesta delle prove orali articolate dalla parte
Pag. 6 a 15 convenuta opposta, vertendo esse su circostanze già provate o da provare documentalmente, oltrechè l'inammissibilità della richiesta di ordine di esibizione dalla stessa formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 21/10/2024 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sui rapporti contrattuali intercorsi tra le parti in causa.
In limine è utile procedere alla ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti in causa dai quali trae origine il credito esatto in via monitoria dalla società OM. - nella CP_1 sua qualità di subappaltatrice rispetto alle lavorazioni commissionate alla Parte_1 dalla stazione appaltante Metropolitana Milanese s.p.a. -.
In particolare, l'ATI costituita da , Parte_1 Controparte_3
(mandataria), la (mandante) e la (associata Controparte_4 Controparte_5 cooptata) è risultata aggiudicataria dell'appalto pubblico avente ad oggetto “la realizzazione di un nuovo asse di viabilità primaria, in sotterraneo, da viale De RI a via Gattamelata, in
Milano” commissionato da Metropolitana Milanese S.p.a., a seguito di cui, la
[...] oncludeva con la i contratti di subappalto CO/007/002/10 Parte_1 Controparte_1 del 04/03/2010 e n. CO/007/003/10 del 27/04/2010.
Risulta pacifico in causa (o comunque non contestato dalla che durante Parte_1
l'esecuzione del primo dei cennati contratti - avente ad oggetto “l'esecuzione di scavi e sbancamento per la realizzazione di un nuovo asse di viabilità primaria in sotterraneo da viale De
RI a via Gattamelata in Milano per un importo di €208.750,00” - nell'ambito dei lavori di cui sopra, la società richiedeva all'impresa OM. il Parte_1 Controparte_1 noleggio a caldo di un frantoio mobile e di un escavatore cingolato per l'alimentazione del frantoio presso il cantiere di Gattamelata, rispetto al quale è stato redatto il SAL n.1 al
31/07/2010 (sottoscritto dal Responsabile della Contabilità di , dal Direttore di Cantiere CP_9 di e dall'impresa in cui vengono certificati i lavori (per l'importo di CP_9 Controparte_4
€5.000,00) debitamente sottoscritto da tutte le parti, a seguito del quale, la OM. CP_1 emetteva la fattura n.1269 del 31/08/2010 di €6.000,00 (importo maggiorato di IVA) con pagamento al 31/12/2010.
Non risulta, inoltre, contestata la circostanza, allegata dalla parte opposta, parimenti relativa alla esecuzione del medesimo contratto, per cui la committente ha richiesto il noleggio di un frantoio a caldo per il cantiere di Gattamelata, certificato con l'emissione del SAL n. 1 del
30/11/2010 per un importo di €9.000,00, sottoscritto da tutte le parti ed a seguito del quale la
Pag. 7 a 15 subappaltatrice ha emesso la fattura n. 1787 del 15/12/2010 per l'importo di €10.800,00 con pagamento al 30/04/2010.
Quanto invece al su riferito secondo contratto di subappalto – avente ad oggetto “la realizzazione di un nuovo asse di viabilità primaria, in sotterraneo, da viale De RI a via
Gattamelata in Comune di Milano” per un importo complessivo di €1.011.058,18 – risulta versato in atti il SAL n. 3, a tutto il 31/03/2012 per la somma di €232.036,32 inerente ai lavori per la viabilità di superficie, sottoscritto da tutte le parti ed a seguito del quale la subappaltatrice ha emesso la fattura n. 180 del 31/03/2012 con pagamento al 31/07/2012.
In particolare, come inferibile dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo, il credito esatto in via monitoria dalla ricorrente discenderebbe proprio dagli anzidetti SAL corredati dalle pertinenti fatture, benché – come dalla medesima riferito - per un importo inferiore determinato, per un verso, dal pagamento parzialmente eseguito dal subcommittente, per altro verso, dalla decurtazione della somma di €49.923,00 rispetto alla quale la subappaltatrice è risultata essere debitrice della subcommittente stessa.
Da ultimo, è altresì pacifica la circostanza per cui durante l'esecuzione delle lavorazioni subappaltate, la medio tempore ammessa a concordato preventivo, con contratto del CP_1
29/06/2012 affittava alla l'azienda nella quale erano, tra l'altro, ricompresi i CP_6 rapporti contrattuali aventi ad oggetto il subappalto in commento, con il conseguente subingresso da parte dell'affittuaria in tutti i rapporti contrattuali intrattenuti dalla medesima
CP_1
Chiariti nei termini sin qui illustrati i rapporti contrattuali di cui si discute, va altresì puntualizzato, come considerazione di ordine generale, che la fattispecie in commento rientra nel novero del tipo contrattuale di subappalto, vale a dire di contratto ad efficacia obbligatoria mediante il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo il compito di eseguire, integralmente o in parte, i lavori ed i servizi che l'appaltatore medesimo si era impegnato a realizzare verso il committente (stazione appaltante) con il contratto principale o base di appalto, o di appalto di seconda mano, che si innesta sull'appalto principale. Trattasi invero di un contratto in cui è esaltato il profilo della dipendenza funzionale tra negozi, poiché l'assuntore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un rapporto in corso di esecuzione. Il secondo contratto, distinto dal rapporto base, sebbene sia ad esso derivato, logicamente e cronologicamente, sia sul piano soggettivo, in quanto il subappalto coinvolge un soggetto terzo rispetto alle parti alle parti dell'appalto principale, oltre ad attribuire un ruolo inverso all'appaltatore del contratto principale, che diviene committente nel subappalto, sia sul piano oggettivo, poiché il subappalto
Pag. 8 a 15 è funzionalmente dipendente dal contratto principale. Ne consegue che, nonostante l'autorizzazione del committente, la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore (cfr. Cass. sent.
n. 6161/2024; sent. n. 16986/2011; sent. n. 23903/2009).
In questa prospettiva è quindi evidente che anche il regime della denuncia dei vizi e delle difformità delle opere realizzate dal subappaltatore è destinata a seguire la logica peculiare di siffatto rapporto contrattuale.
2. Sulla domanda di risoluzione del contratto
Fatta la premessa che precede, le domande di risoluzione del contratto, proposte dalla ancorché diversamente declinate possono essere scrutinate in termini Parte_1 unitari, in ragione dell'unicità della contestazione addottane a presupposto fondante, inerente in particolare la sussistenza di vizi e difformità in talune delle opere realizzate.
Invero, stando alle allegazioni dell'opponente, il contratto di subappalto sarebbe da ritenersi risolto in forza dell'operatività della clausola risolutiva espressa trasfusa all'art. 20 dello stesso, della quale si è sarebbe avvalsa in sede di contestazione dei vizi delle opere realizzate dalla
– in qualità di affittuaria dell'azienda della - con la missiva del CP_10 Controparte_1
23/04/2013.
A tal riguardo, è utile precisare che a termini della citata clausola “la committente avrà diritto di risolvere il contratto in danno ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui:
a) il contraente si renda colpevole di frode o negligenza grave;
b) Ceda ad altri, anche in parte, le lavorazioni affidategli;
c) Non adempia gli obblighi normativi, assicurativi e previdenziali riportati negli articoli che precedono;
d) Proceda nella esecuzione delle lavorazioni affidategli, nonostante previa messa in mora, in difformità alle previsioni progettuali e/o in violazione anche di una sola delle clausole previste agli artt. 3,4,5,6,7,9,11 e 12 del presente contratto;
e) Non rispetti il programma lavori condiviso con compromissione degli impegni assunti dalla committente nei confronti dell'amministrazione.
(….) all'atto di comunicazione della risoluzione del contratto sarà redatto dalle parti un verbale di accertamento in contraddittorio delle opere eseguite. La committente nel solo in cui ravvisasse responsabilità della contraente procederà alla esecuzione ed al completamento dei lavori, direttamente o affidando i lavori ad altra ditta incamerando definitivamente a titolo di penale ed
Pag. 9 a 15 indennizzo, le ritenute di garanzia, di cui ai precedenti articoli e quanto ancora dovuto al contraente, fermo il diritto al risarcimento dei maggiori danni (…)”.
Va però puntualizzato – ai fini che qui interessano- che la contestazione concernenti i vizi in parola è stata inoltrata alla n data 23/04/2013, mentre le lavorazioni eseguite dalla CP_6
– e delle quali quest'ultima esige il pagamento - risultano oggetto di certificazione CP_1 avvenuta a mezzo SAL n. 3, redatto il 10/04/2012, in contraddittorio tra le parti, a seguito del quale la predetta è stata autorizzata ad emettere la fattura n. 180/2012.
È, quindi, altrettanto utile precisare che a termini della clausola trasfusa nell'art. 16 del contratto di subappalto la contabilizzazione sarebbe dovuta avvenire “entro il termine di 10 giorni dalla fine di ciascun mese di calendario, dal personale di cantiere della Committente, in contraddittorio con il personale qualificato del Contraente, sulla base degli elaborati di progetto, previa verifica in cantiere delle quantità e qualità dei lavori effettivamente eseguiti (….). Non saranno contabilizzate, opere o parte di esse per le quali non risultano positivamente risolte e chiuse le “non conformità riscontrate”. Dunque, nella richiamata clausola le parti si obbligano a redigere i SAL in contraddittorio “sulla base degli elaborati di progetto, previa verifica in cantiere delle qualità e quantità dei lavori effettivamente eseguiti”.
E proprio sulla portata dei SAL la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente, pur escluso che abbiano carattere confessorio, possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati,
l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta (Cass. sent. n. 106/2011;
Cass. n. 4955/1999); ed ancor più di recente “pur essendo pacifico che lo stato di avanzamento dei lavori non abbia valore confessorio a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse è formato, quando è formato dall'appaltatore o nel suo interesse esso fa piena prova se non ne venga contestato il contenuto” (cfr. Cass. sent. 15925/2023). Sarebbe stato pertanto onere del committente – nel caso che ne occupa del subcommittente- provare il fondamento delle proprie contestazioni dei lavori e dei prezzi certificati nello stato di avanzamento (cfr. Cass. sent. n. 106/2011).
E tuttavia, né il contenuto del SAL né la fattura emessa risultano puntualmente contestati dalla parte opponente, nonostante la clausola pattizia imponesse la redazione di tale documento a determinate condizioni, vale a dire previa verifica della corrispondenza della quantità e qualità delle lavorazioni all'elaborato progettuale.
Del resto, al cospetto di un Sal redatto nel 2012, l'unica contestazione sollevata al fine di paralizzare il diritto di credito che nel precedente trova la sua fonte, la parte opponente si è
Pag. 10 a 15 limitata ad allegare la missiva del 23/04/2013, inoltrata alla nella quale, peraltro, CP_6 veniva precisato che “le opere da voi realizzate nell'ambito del contratto citato in oggetto, presentano allo stato attuale, numerose difformità e vizi che non permettono la loro accettazione da parte della Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante per la conseguente riconsegna alle strutture tecniche del comune di Milano”.
In disparte il rilievo per cui malgrado la nota faccia espresso richiamo all'impossibilità da parte della Stazione Appaltante di accettare le lavorazioni, mentre quest'ultima non ha in concreto denunziato i vizi in parola, come del resto si evince dal tenore delle deduzioni della stessa opponente, la quale chiarisce, in seno alle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., di essersi adoperata all'eliminazione degli stessi – in via preventiva – per evitare la conseguente mancata accettazione dell'opera da parte della Stazione appaltante, la medesima eccipiente non ha neppure allegato la riconducibilità delle lavorazioni – oggetto di foto – alla CP_1
Ed in effetti le argomentazioni sostenute in corso di causa ben lungi dal confortare siffatta ultima evenienza, palesano la necessità di opporre tali vizi alla subappaltatrice - nella sua qualità di affittante del ramo d'azienda alla - per il fatto che la è medio tempore CP_6 CP_6 fallita ma non anche perché le lavorazioni certificate a mezzo SAL fossero state viziate.
Dunque, pur volendo ritenere il contratto risolto proprio in forza della invocata clausola, ciò non può esimere il subcommittente a corrispondere le somme dovute per le lavorazioni in precedenza svolte dalla certificate a mezzo SAL, né può deporre in tal senso la CP_1 previsione contenuta nella medesima clausola in forza della quale in caso di risoluzione del contratto qualora si ravvisasse la responsabilità del subappaltatore la subcommittente può trattenere le somme ancora dovute.
Né potrebbe assumere valore decisivo dell'imputabilità dell'inadempimento all'affittante – funzionale all'accertamento ed alla dichiarazione della risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.
(anch'essa richiesta dalla parte opponente) il contenuto della missiva inviata dalla in CP_6 riscontro alla lettera di contestazione dei vizi, con cui la predetta si è limitata a sostenere che le lavorazioni fossero state eseguite dall'affittante. Analogamente, a scalfire oltremodo la riconducibilità dell'inadempimento alla è il fatto che il presunto ripristino dei vizi CP_1 riscontrati nelle lavorazioni sarebbe stato affidato alla posto che, a tale ultimo CP_7 riguardo, dalla documentazione offerta in giudizio a sostegno delle argomentazioni anzidette, può inferirsi che la la intrattenevano già un rapporto contrattuale CP_7 Parte_1 afferente al medesimo appalto indetto dalla Metropolitana Milanese. L'integrazione di detto contratto, il cui oggetto è da individuarsi nella “sistemazione superficiale e sottoservizi” sarebbe avvenuta in epoca antecedente alla contestazione poi sollevata nei confronti della CP_6
Pag. 11 a 15 vale a dire in data 8/02/2013. Talune delle opere oggetto di contratto risultano in effetti sovrapponibili alle medesime commissionate alla affittuaria subappaltatrice in forza del CP_6 contratto concluso con la CP_1
Non sembra inoltre irrilevante l'osservazione della parte opposta in relazione alla data indicata sulle foto prodotte in giudizio a conforto dell'inadempimento della predetta, e, segnatamente la data del 16/04/2013, successive all'anzidetta integrazione del contratto.
Tali contingenze temporali non offrono, ma indeboliscono, la prova che l'inadempimento sia direttamente riconducibile alla ovvero, alla ed altresì che il danno patito per il CP_6 CP_1 ripristino dei vizi sia pari alla somma corrisposta alla (del resto il documento n.15 CP_7 prodotto con la seconda memoria istruttoria non è idoneo a provare una siffatta circostanza).
Analogamente, non è condivisibile la prospettazione della parte opponente a tenor della quale la circostanza dell'intervenuto fallimento della ed il conseguente recesso dal contratto di CP_6 affitto, nel comportare la retrocessione dell'azienda in capo alla affittante in CP_1 concordato preventivo- assurgendo questa ultima evenienza a presupposto di operatività della clausola risolutiva espressa trasfusa all'art. 20 del contratto di subappalto, comporterebbe, proprio sulla scorta della risoluzione del contratto, il venir meno del diritto della subappaltante di ricevere eventuali somme ancora dovute in esecuzione del rapporto contrattuale.
Considerato che il fallimento della stato dichiarato in data 28/01/2015 ed il recesso dal CP_6 contratto in data 20/02/2015, dunque, quand'anche si volesse ritenere sussistente il presupposto – pattiziamente disciplinato – di risoluzione del contratto non potrebbe in ogni caso venir meno il diritto della al pagamento delle somme dovute per lavorazioni CP_1 eseguite e certificate molti anni prima.
3. Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
Va in primo luogo evidenziato che il tipo contrattuale di subappalto dedotto in lite, proprio sulla scorta dei rilievi di ordine generale sopra svolti, avrebbe reso necessaria la denunzia dei vizi da parte della stazione appaltante – Metropolitana Milanese – in favore della quale è stata eseguita la lavorazione oggetto di appalto, che, proprio nella detta qualità ben avrebbe potuto accettare l'opera anche in presenza dei vizi in questa sede lamentati dalla subcommittente Parte_1
L'art. 1670 c.c. nel disciplinare la responsabilità del subappaltatore – infatti – stabilisce
[...] che “l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento”.
Nella specie, come pacificamente affermato dalla stessa subcommittente, non è pervenuta nessuna denunzia dalla stazione appaltante.
Pag. 12 a 15 A tal proposito, va osservato – come del resto già chiarito – che la natura di subcontratto o di contratto derivato del contratto di subappalto comporta che la sorte di quest'ultimo è condizionata a quella del contratto di appalto, e trovano applicazione ai sensi degli artt. 1667 e
1668 c.c. le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve;
b)
l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente abbia denunziato l'esistenza di vizi e di difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare quelli occulti o farne denuncia tardiva;
c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunziato l'esistenza delle predette difformità o vizi (cfr. Cas. Sent. n. 23903/2009; in tal senso – da ultimo – cit. Cass. sent. n. 6161 del 2024).
Chiarito che nessuna di siffatte evenienze pare essersi verificata nel caso di specie, né pare che le parti abbiano argomentato in senso contrario, andrebbe ad ogni modo ed a prescindere accolta l'eccezione di decadenza e di prescrizione sollevata dalla CP_1
Secondo i dettami dell'art. 1667 c.c. “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano conoscibili, purchè in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se
l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
Invero, ove si volesse ritenere che le difformità ed i vizi ritratti in foto siano riferibili alle opere eseguite dalla – oggetto del SAL n. 3 redatto il 10/04/2012 – trattandosi di vizi e CP_1 difformità palesi e riconoscibili avrebbero dovuto essere denunziati entro sessanta giorni a decorrere da quel momento (posta l'omessa allegazione della data di consegna delle opere).
Nella specie la denunzia sarebbe avvenuta in data 23/04/2013 e quindi quando era ampiamente spirato il termine di decadenza.
Di conseguenza anche il termine breve di prescrizione sarebbe spirato. Sul punto, infatti, sarebbe stato onere della parte opponente individuare la data della consegna dell'opera alla
Pag. 13 a 15 committente al fine di paralizzare l'eccezione in parola. In detti termini è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “qualora l'appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell'opera, da cui il termine di garanzia decorre, incombe sul committente stesso e non sull'appaltatore” (cfr. Cass. sent. n. 39599/2021).
Quanto, infine alla eccezione di inadempimento proposta ai sensi dell'art. 1460 c.c. dalla pur tenendo in considerazione le conseguenze che tale eccezione Parte_1 comporta in termini di inversione dell'onere della prova, onerando in tal modo il subappaltatore di provare di aver eseguito le lavorazioni contestate a regola d'arte, non può, nel caso posto all'esame, ignorarsi che una prova di tal fatta non può essere offerta da un soggetto che non ha eseguito i lavori contestati. Del resto su tale ultimo profilo le argomentazioni spese dalla parte eccipiente neppure tendono ad asserire il contrario.
Né può assumere rilievo la circostanza – verificatasi a distanza di due anni dalla lettera di contestazione – di fallimento della posto, inoltre, che la somma portata nel decreto CP_6 ingiuntivo avrebbe dovuto essere corrisposta dalla per lavorazioni Parte_1 eseguite prima ancora dell'affitto del ramo d'azienda alla predetta.
Da ultimo, va respinta la domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno pari alle spese sostenute dalla per l'esecuzione del ripristino – affidato alla – delle Parte_1 CP_7 lavorazioni viziate, dapprima quantificato in €50.000,00, successivamente, in €24.111,26 in considerazione del fatto che l'integrazione del contratto conclusa con la predetta società, come già avuto modo di evidenziare, è intervenuta prima ancora della contestazione dei vizi inoltrata alla Per quanto dal contenuto della suddetta integrazione emerga la medesimezza CP_6 di talune opere commissionate alla l'antecedenza temporale dell'integrazione del CP_1 contratto rispetto alla contestazione al pari dei dispositivi di pagamento versati in atti dalla
, non consentono né di ritenere che tale presunto esborso sia avvenuto per Parte_1 effetto dei lamentati vizi né il quantum delle spese sostenuta per l'eventuale ripristino.
Difettando quindi la prova dell'an e del quantum della pretesa risarcitoria, la domanda non può trovare accoglimento.
Conclusivamente, l'opposizione è infondata pertanto va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
Pag. 14 a 15 I. Respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 18280/2020 per la somma di €144.277,40 - già provvisoriamente esecutivo - e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo medesimo;
II. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
III. Condanna la a rifondere in favore della OM. le Controparte_11 CP_1 spese del presente giudizio che si liquidano in €14.103,00 oltre IVA, CPA rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 15/07/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 15 a 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9026 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 posta in deliberazione con ordinanza del 21/10/2024 ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra
in persona dei liquidatori e dei legali Parte_1 rappresentanti pt elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Trasimeno n. 2 presso lo studio dell'avv. Federico Russo che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti
- Opponente
e
(C.F. Controparte_1
in persona del liquidatore giudiziale, elettivamente domiciliata in Bergamo P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Pascoli n. 7, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Opposta Conclusioni delle parti: per la parte opponente: “Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui alla narrativa del presente atto e di quelli successivi che verranno depositati nel corso della espletanda istruttoria:
Pag. 1 a 15 a. In via principale, e nel merito, accertare e dichiarare, occorrendo anche in via di riconvenzione,
l'avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., o in subordine dichiararla in via giudiziale ex art.
1453 c.c., del contratto CO/007/003/10, stipulato tra le parti, per grave inadempimento della parte convenuta opposta, e ciò per tutte le ragioni e le causali esposte nel corpo del presente atto, dichiarando altresì legittimata la parte attrice opponente a incamerare a titolo definitivo ogni somma maturata dalla OM. in esecuzione del detto contratto;
ciò in forza Controparte_1 del dettato di cui all'art. 20; b. In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare, occorrendo anche in via di riconvenzione, l'avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., e art. 20 del contratto CO/007/003/10, terzo capoverso, stante l'ammissione al concordato preventivo della
OM. e ciò per tutte le ragioni e le causali esposte nel corpo del presente Controparte_1 atto, dichiarando altresì legittimata la parte attrice opponente a incamerare a titolo definitivo ogni somma maturata dalla OM. in esecuzione del detto contratto;
c. Per Controparte_1
l'effetto dell'accoglimento di quanto esposto sub a, e/o sub b) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente alla parte convenuta Parte_1 opposta, e per l'ulteriore effetto revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto opposto n. 10280/2020 emesso dal Tribunale di Roma;
d. In via riconvenzionale dichiarare tenuta la convenuta opposta al risarcimento del danno, nella misura di € 50.000,00 o di quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannando la medesima, in persona del legale rappresentante p.t. al relativo pagamento;
e. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di integrale accoglimento delle superiori conclusioni, dichiarare la compensazione legale e/o giudiziale di quanto dovesse risultare dovuto in favore della convenuta opposta con la somma che verrà riconosciuta a titolo di risarcimento del danno in favore della , riducendo gli Parte_1 importi pretesi dalla ricorrente in sede monitoria;
f. Tenuto conto infine, dell'avvenuto pagamento spontaneo, con riserva di ripetizione e al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, da parte della
in caso di accoglimento totale o parziale Parte_1 dell'opposizione, munire la sentenza di clausola di condanna per la ripetizione di quanto indebitamente già versato. Con salvezza delle spese di lite. Si allegano in copia i documenti richiamati in narrativa, come da separato indice, ed ogni salvezza istruttoria”.
Per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: - dato atto che il credito è certo, liquido ed esigibile, mentre
l'opposizione non è fonda su alcuna prova scritta, oltre a non essere di pronta soluzione, rigettarsi
Pag. 2 a 15 l'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto, nonché ogni altra domanda, nessuna esclusa, formulata in atto dalla società opponente e confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.18280/20 Ing. e n.54809/20 R.G, emesso in data 20.11.2020 dal Tribunale di Roma;
- condannarsi, comunque, la con sede a Roma in via Parte_1 del Quirinale n.26 (C.F. ) in persona dei liquidatori pro-tempore al pagamento in P.IVA_2 favore della società e concordato preventivo, in Parte_2 persona del Liquidatore Giudiziale dott. della capital somma di € 144.277,49- oltre Persona_1 agli interessi ex artt.4 e 5 D. Lgs 231/2002 dalle singole scadenze sino al saldo effettivo ed alle spese e competenze liquidate in € 2.135,00-, oltre gli interessi maturati e maturandi in forza degli artt.4 e 5 del D.lgs n.231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, così come specificato nell'atto di precetto notificato a suo tempo, condannando altresì la società opponente al pagamento con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 21/10/2024, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla OM. , la Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
18280/2020 per l'ammontare di € 144.277,40, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, reso inter partes dal Tribunale di Roma, già provvisoriamente esecutivo, ad essa notificato l'11/12/2020, esponendo in fatto che:
- le pretese azionate dalla ricorrente in sede monitoria si inserirebbero nell'ambito di un Cont contratto di appalto pubblico commissionato da Metropolitana Milanese s.p.a. all costituita da Parte_1 Controparte_3
(mandataria), la (mandante) e la Controparte_4 Controparte_5
(associata cooptata), avente ad oggetto “la realizzazione di un nuovo asse di viabilità primaria, in sotterraneo, da viale De RI a via Gattamelata, in Milano”;
- in forza del conferimento del mandato rappresentativo ATI, la Parte_1
avrebbe provveduto al perfezionamento dei contratti di sub affidamento,
[...] tra i quali quelli sottoscritti con la OM. , per quanto qui interessa, Controparte_1
i contratti di subappalto CO/007/002/10 del 04/03/2010 e n. CO/007/003/10 del
27/04/2010;
Pag. 3 a 15 - le fatture n. 1269 del 31/08/2010 e n. 1787 del 15/12/2010 non sarebbero in alcun modo riconducibili al contratto del 04/03/2010 richiamato dalla ricorrente;
- la pretesa di maggior valore, ricondotta al SAL n. 3, di un importo complessivo pari ad
€223.036,31 sarebbe riferibile al contratto del 27/04/2010 avente ad oggetto
“l'esecuzione di lavori per viabilità di superficie”;
- in forza di tale contratto, la OM. avrebbe dovuto eseguire lavori Controparte_1 per un ammontare pari a €1.011.058,18, consistenti nella “fornitura e posa di cordoni rettilinei in granito e calcestruzzo;
formazione di rilevato, di sottofondo per asfalto colato del marciapiede;
fondazione della pavimentazione stradale, realizzazione della massicciata stradale” e ogni altra specifica opera indicata nell'allegato prezzi al contratto;
- la subappaltatrice avrebbe quindi dato avvio alle lavorazioni debitamente certificate a mezzo SAL, ed in particolare, si sarebbe provveduto all'emissione dei SAL n. 1 al
31/01/2011 per €184.039,70; n. 2 al 31/05/2011 per €112.959,16 (entrambi interamente compensati all'attuale opposta) e n. 3 del 10/04/2012 per €232.036,32, tenuto conto anche dei lavori in economia complessivi ad € 529.035,18;
- la società opposta avrebbe poi concluso un contratto di affitto di ramo d'azienda con la in data 29/06/2012 sulla cui scorta quest'ultima sarebbe subentrata nella CP_6 titolarità del contratto CO/007/003/10;
- la inoltre, in data 03/07/2012 sarebbe stata posta in concordato preventivo CP_1 con contestuale cessazione della relativa attività di impresa;
- con nota del 23/04/2013 essa opponente avrebbe contestato alla alcuni vizi e CP_6 difformità emersi nelle opere che non ne avrebbero consentito l'accettazione da parte della stazione appaltante ed avrebbe al contempo comunicato la risoluzione del contratto ipso facto in danno;
- in riscontro alla cennata nota la con missiva del 2/05/2013, avrebbe comunicato CP_6 che le lavorazioni contestate sarebbero state eseguite dall'affittante CP_1
- il contratto sarebbe stato in ogni caso risolto mediante l'operatività della clausola risolutiva espressa trasfusa nell'art. 20 del contratto;
- la sarebbe poi stata dichiarata fallita il 28/01/2015 ed in data 13/02/2015 CP_6 avrebbe esercitato il recesso dal contratto di affitto di azienda in precedenza concluso con la CP_1
A fondamento della svolta opposizione deduceva che:
Pag. 4 a 15 - per quanto il contratto di subappalto n. CO/007/10 avrebbe previsto all'art. 16 che la contabilizzazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire a mezzo SAL, l'emissione dei predetti certificati non avrebbe valenza di riconoscimento dell'avvenuta esecuzione delle opere a regola d'arte;
- in ogni caso, essa opponente, avvalendosi dell'art. 20 del contratto, avrebbe proceduto alla risoluzione in danno dello stesso, atteso che le lavorazioni commissionate sarebbero state realizzate in difformità al progetto e risultate essere viziate;
- in via subordinata, in ragione del grave inadempimento della il contratto CP_1 sarebbe in ogni caso da risolvere a mente dell'art. 1453 c.c., nonché a mente dell'art. 1456 c.c. ed art. 20 contratto, terzo capoverso, considerato che la predetta, ammessa a concordato preventivo, avrebbe affittato l'azienda alla società anche quest'ultima CP_6 sottoposta a procedura concorsuale per effetto della quale, sciolto il contratto di affitto, avrebbe retroceduto il ramo d'azienda in favore dell'affittante, determinando in tal modo l'operatività della richiamata clausola contrattuale.
Spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per le lavorazioni che sarebbe stata costretta a commissionare a terzi in seguito ai gravi vizi inficianti le lavorazioni effettuate dalla per un ammontare pari ad € 50.000,00. CP_1
Spiegava azione di garanzia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 e 1668 c.c. ed in particolare deducendo che alla somma esatta in via monitoria dovrebbe essere sottratta la somma pari ad €50.000,00 impiegata per il rispristino delle lavorazioni viziate eseguite dalla rispristino affidato alla società CP_1 CP_7
Spiegava poi eccezione di inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c.
Si costituiva in giudizio la OM. la quale, premessi i rapporti contrattuali Controparte_1 intercorsi tra le parti, deduceva che:
- la società opponente non avrebbe in alcun modo contestato le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio – nn. 1269 e 1787 del 2010 – né la documentazione Co prodotta a corredo delle stesse, provenienti dall'ufficio di contabilità della stessa;
- analogamente, non avrebbe neppure contestato la fattura n. 180/2012 né il quantum determinato nel SAL n. 3 redatto in contraddittorio di €232.036,32, inerente ai lavori svolti sino al 31/02/2012 tutti riferibili al contratto di subappalto n. CO/007/003/10;
- la predetta opponente infatti, solo in data 23/04/2013, avrebbe contestato alla affittuaria del ramo d'azienda - - la presenza di vizi e difetti su alcune opere CP_6 eseguite in difformità dei capitolati che non avrebbero consentito la loro accettazione da
Pag. 5 a 15 parte della direzione lavori della Stazione appaltante, comunicando al contempo la risoluzione in danno alla con riserva di chiedere il risarcimento del danno;
CP_6
- in data 02/05/2013 la si sarebbe limitata a riferire che i lavori sarebbero stati CP_6 eseguiti dalla CP_1
- successivamente non le sarebbe stata sollevata alcuna contestazione in ordine ai SAL ed alle fatture emesse;
- sarebbero infondate tutte le domande sollevate dalla parte opponente, la quale non avrebbe altresì provato che i lavori asseritamente viziati fossero proprio quelli eseguiti dalla la quale ultima, peraltro, avrebbe in concreto eseguito il subappalto solo CP_1 sino al 2011;
- i vizi allegati dalla parte opponente, inoltre, per loro natura, sarebbero stati certamente riconoscibili nell'immediato, come risulta dalle foto prodotte in giudizio e non a distanza di quasi due anni, come potrebbe desumersi dalle contestazioni sollevate solo nell'aprile
2013;
- le domande di risoluzione, nelle diverse declinazioni proposte, sarebbero dunque del tutto infondate;
- analogamente la domanda riconvenzionale risulterebbe del tutto infondata;
- l'azione di garanzia proposta ex art. 1668 e 1667 c.c. per i vizi e le difformità delle opere sarebbe, nel caso in esame, priva dei presupposti di legge previsti, considerato che la
Metropolitana Milanese – nella sua qualità di stazione appaltante – non avrebbe in realtà contestato alcun vizio, pertanto, l'appaltatore non potrebbe agire in responsabilità contro il subappaltatore;
- la garanzia inoltre non opererebbe in caso di vizi palesi come quelli, riconosciuti o riconoscibili, mostrati in foto, ma solo in caso di vizi occulti;
- inoltre, la medesima garanzia opererebbe solo qualora la CR dimostrasse di essersi attivata tempestivamente o comunque entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di
Metropolitane Milanese o dalla scoperta dei vizi e difformità;
- risulterebbero in ogni caso decorsi i termini di decadenza e prescrizione dell'azione prevista ex lege;
- analogamente, per le argomentazioni meglio espresse nell'atto di comparsa di costituzione e risposta, sarebbe infondata l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 1460
c.c.
Con ordinanza del 25/04/2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
07/03/2022, ritenuta l'inammissibilità della richiesta delle prove orali articolate dalla parte
Pag. 6 a 15 convenuta opposta, vertendo esse su circostanze già provate o da provare documentalmente, oltrechè l'inammissibilità della richiesta di ordine di esibizione dalla stessa formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 21/10/2024 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sui rapporti contrattuali intercorsi tra le parti in causa.
In limine è utile procedere alla ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti in causa dai quali trae origine il credito esatto in via monitoria dalla società OM. - nella CP_1 sua qualità di subappaltatrice rispetto alle lavorazioni commissionate alla Parte_1 dalla stazione appaltante Metropolitana Milanese s.p.a. -.
In particolare, l'ATI costituita da , Parte_1 Controparte_3
(mandataria), la (mandante) e la (associata Controparte_4 Controparte_5 cooptata) è risultata aggiudicataria dell'appalto pubblico avente ad oggetto “la realizzazione di un nuovo asse di viabilità primaria, in sotterraneo, da viale De RI a via Gattamelata, in
Milano” commissionato da Metropolitana Milanese S.p.a., a seguito di cui, la
[...] oncludeva con la i contratti di subappalto CO/007/002/10 Parte_1 Controparte_1 del 04/03/2010 e n. CO/007/003/10 del 27/04/2010.
Risulta pacifico in causa (o comunque non contestato dalla che durante Parte_1
l'esecuzione del primo dei cennati contratti - avente ad oggetto “l'esecuzione di scavi e sbancamento per la realizzazione di un nuovo asse di viabilità primaria in sotterraneo da viale De
RI a via Gattamelata in Milano per un importo di €208.750,00” - nell'ambito dei lavori di cui sopra, la società richiedeva all'impresa OM. il Parte_1 Controparte_1 noleggio a caldo di un frantoio mobile e di un escavatore cingolato per l'alimentazione del frantoio presso il cantiere di Gattamelata, rispetto al quale è stato redatto il SAL n.1 al
31/07/2010 (sottoscritto dal Responsabile della Contabilità di , dal Direttore di Cantiere CP_9 di e dall'impresa in cui vengono certificati i lavori (per l'importo di CP_9 Controparte_4
€5.000,00) debitamente sottoscritto da tutte le parti, a seguito del quale, la OM. CP_1 emetteva la fattura n.1269 del 31/08/2010 di €6.000,00 (importo maggiorato di IVA) con pagamento al 31/12/2010.
Non risulta, inoltre, contestata la circostanza, allegata dalla parte opposta, parimenti relativa alla esecuzione del medesimo contratto, per cui la committente ha richiesto il noleggio di un frantoio a caldo per il cantiere di Gattamelata, certificato con l'emissione del SAL n. 1 del
30/11/2010 per un importo di €9.000,00, sottoscritto da tutte le parti ed a seguito del quale la
Pag. 7 a 15 subappaltatrice ha emesso la fattura n. 1787 del 15/12/2010 per l'importo di €10.800,00 con pagamento al 30/04/2010.
Quanto invece al su riferito secondo contratto di subappalto – avente ad oggetto “la realizzazione di un nuovo asse di viabilità primaria, in sotterraneo, da viale De RI a via
Gattamelata in Comune di Milano” per un importo complessivo di €1.011.058,18 – risulta versato in atti il SAL n. 3, a tutto il 31/03/2012 per la somma di €232.036,32 inerente ai lavori per la viabilità di superficie, sottoscritto da tutte le parti ed a seguito del quale la subappaltatrice ha emesso la fattura n. 180 del 31/03/2012 con pagamento al 31/07/2012.
In particolare, come inferibile dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo, il credito esatto in via monitoria dalla ricorrente discenderebbe proprio dagli anzidetti SAL corredati dalle pertinenti fatture, benché – come dalla medesima riferito - per un importo inferiore determinato, per un verso, dal pagamento parzialmente eseguito dal subcommittente, per altro verso, dalla decurtazione della somma di €49.923,00 rispetto alla quale la subappaltatrice è risultata essere debitrice della subcommittente stessa.
Da ultimo, è altresì pacifica la circostanza per cui durante l'esecuzione delle lavorazioni subappaltate, la medio tempore ammessa a concordato preventivo, con contratto del CP_1
29/06/2012 affittava alla l'azienda nella quale erano, tra l'altro, ricompresi i CP_6 rapporti contrattuali aventi ad oggetto il subappalto in commento, con il conseguente subingresso da parte dell'affittuaria in tutti i rapporti contrattuali intrattenuti dalla medesima
CP_1
Chiariti nei termini sin qui illustrati i rapporti contrattuali di cui si discute, va altresì puntualizzato, come considerazione di ordine generale, che la fattispecie in commento rientra nel novero del tipo contrattuale di subappalto, vale a dire di contratto ad efficacia obbligatoria mediante il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo il compito di eseguire, integralmente o in parte, i lavori ed i servizi che l'appaltatore medesimo si era impegnato a realizzare verso il committente (stazione appaltante) con il contratto principale o base di appalto, o di appalto di seconda mano, che si innesta sull'appalto principale. Trattasi invero di un contratto in cui è esaltato il profilo della dipendenza funzionale tra negozi, poiché l'assuntore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un rapporto in corso di esecuzione. Il secondo contratto, distinto dal rapporto base, sebbene sia ad esso derivato, logicamente e cronologicamente, sia sul piano soggettivo, in quanto il subappalto coinvolge un soggetto terzo rispetto alle parti alle parti dell'appalto principale, oltre ad attribuire un ruolo inverso all'appaltatore del contratto principale, che diviene committente nel subappalto, sia sul piano oggettivo, poiché il subappalto
Pag. 8 a 15 è funzionalmente dipendente dal contratto principale. Ne consegue che, nonostante l'autorizzazione del committente, la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore (cfr. Cass. sent.
n. 6161/2024; sent. n. 16986/2011; sent. n. 23903/2009).
In questa prospettiva è quindi evidente che anche il regime della denuncia dei vizi e delle difformità delle opere realizzate dal subappaltatore è destinata a seguire la logica peculiare di siffatto rapporto contrattuale.
2. Sulla domanda di risoluzione del contratto
Fatta la premessa che precede, le domande di risoluzione del contratto, proposte dalla ancorché diversamente declinate possono essere scrutinate in termini Parte_1 unitari, in ragione dell'unicità della contestazione addottane a presupposto fondante, inerente in particolare la sussistenza di vizi e difformità in talune delle opere realizzate.
Invero, stando alle allegazioni dell'opponente, il contratto di subappalto sarebbe da ritenersi risolto in forza dell'operatività della clausola risolutiva espressa trasfusa all'art. 20 dello stesso, della quale si è sarebbe avvalsa in sede di contestazione dei vizi delle opere realizzate dalla
– in qualità di affittuaria dell'azienda della - con la missiva del CP_10 Controparte_1
23/04/2013.
A tal riguardo, è utile precisare che a termini della citata clausola “la committente avrà diritto di risolvere il contratto in danno ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui:
a) il contraente si renda colpevole di frode o negligenza grave;
b) Ceda ad altri, anche in parte, le lavorazioni affidategli;
c) Non adempia gli obblighi normativi, assicurativi e previdenziali riportati negli articoli che precedono;
d) Proceda nella esecuzione delle lavorazioni affidategli, nonostante previa messa in mora, in difformità alle previsioni progettuali e/o in violazione anche di una sola delle clausole previste agli artt. 3,4,5,6,7,9,11 e 12 del presente contratto;
e) Non rispetti il programma lavori condiviso con compromissione degli impegni assunti dalla committente nei confronti dell'amministrazione.
(….) all'atto di comunicazione della risoluzione del contratto sarà redatto dalle parti un verbale di accertamento in contraddittorio delle opere eseguite. La committente nel solo in cui ravvisasse responsabilità della contraente procederà alla esecuzione ed al completamento dei lavori, direttamente o affidando i lavori ad altra ditta incamerando definitivamente a titolo di penale ed
Pag. 9 a 15 indennizzo, le ritenute di garanzia, di cui ai precedenti articoli e quanto ancora dovuto al contraente, fermo il diritto al risarcimento dei maggiori danni (…)”.
Va però puntualizzato – ai fini che qui interessano- che la contestazione concernenti i vizi in parola è stata inoltrata alla n data 23/04/2013, mentre le lavorazioni eseguite dalla CP_6
– e delle quali quest'ultima esige il pagamento - risultano oggetto di certificazione CP_1 avvenuta a mezzo SAL n. 3, redatto il 10/04/2012, in contraddittorio tra le parti, a seguito del quale la predetta è stata autorizzata ad emettere la fattura n. 180/2012.
È, quindi, altrettanto utile precisare che a termini della clausola trasfusa nell'art. 16 del contratto di subappalto la contabilizzazione sarebbe dovuta avvenire “entro il termine di 10 giorni dalla fine di ciascun mese di calendario, dal personale di cantiere della Committente, in contraddittorio con il personale qualificato del Contraente, sulla base degli elaborati di progetto, previa verifica in cantiere delle quantità e qualità dei lavori effettivamente eseguiti (….). Non saranno contabilizzate, opere o parte di esse per le quali non risultano positivamente risolte e chiuse le “non conformità riscontrate”. Dunque, nella richiamata clausola le parti si obbligano a redigere i SAL in contraddittorio “sulla base degli elaborati di progetto, previa verifica in cantiere delle qualità e quantità dei lavori effettivamente eseguiti”.
E proprio sulla portata dei SAL la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente, pur escluso che abbiano carattere confessorio, possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati,
l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta (Cass. sent. n. 106/2011;
Cass. n. 4955/1999); ed ancor più di recente “pur essendo pacifico che lo stato di avanzamento dei lavori non abbia valore confessorio a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse è formato, quando è formato dall'appaltatore o nel suo interesse esso fa piena prova se non ne venga contestato il contenuto” (cfr. Cass. sent. 15925/2023). Sarebbe stato pertanto onere del committente – nel caso che ne occupa del subcommittente- provare il fondamento delle proprie contestazioni dei lavori e dei prezzi certificati nello stato di avanzamento (cfr. Cass. sent. n. 106/2011).
E tuttavia, né il contenuto del SAL né la fattura emessa risultano puntualmente contestati dalla parte opponente, nonostante la clausola pattizia imponesse la redazione di tale documento a determinate condizioni, vale a dire previa verifica della corrispondenza della quantità e qualità delle lavorazioni all'elaborato progettuale.
Del resto, al cospetto di un Sal redatto nel 2012, l'unica contestazione sollevata al fine di paralizzare il diritto di credito che nel precedente trova la sua fonte, la parte opponente si è
Pag. 10 a 15 limitata ad allegare la missiva del 23/04/2013, inoltrata alla nella quale, peraltro, CP_6 veniva precisato che “le opere da voi realizzate nell'ambito del contratto citato in oggetto, presentano allo stato attuale, numerose difformità e vizi che non permettono la loro accettazione da parte della Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante per la conseguente riconsegna alle strutture tecniche del comune di Milano”.
In disparte il rilievo per cui malgrado la nota faccia espresso richiamo all'impossibilità da parte della Stazione Appaltante di accettare le lavorazioni, mentre quest'ultima non ha in concreto denunziato i vizi in parola, come del resto si evince dal tenore delle deduzioni della stessa opponente, la quale chiarisce, in seno alle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., di essersi adoperata all'eliminazione degli stessi – in via preventiva – per evitare la conseguente mancata accettazione dell'opera da parte della Stazione appaltante, la medesima eccipiente non ha neppure allegato la riconducibilità delle lavorazioni – oggetto di foto – alla CP_1
Ed in effetti le argomentazioni sostenute in corso di causa ben lungi dal confortare siffatta ultima evenienza, palesano la necessità di opporre tali vizi alla subappaltatrice - nella sua qualità di affittante del ramo d'azienda alla - per il fatto che la è medio tempore CP_6 CP_6 fallita ma non anche perché le lavorazioni certificate a mezzo SAL fossero state viziate.
Dunque, pur volendo ritenere il contratto risolto proprio in forza della invocata clausola, ciò non può esimere il subcommittente a corrispondere le somme dovute per le lavorazioni in precedenza svolte dalla certificate a mezzo SAL, né può deporre in tal senso la CP_1 previsione contenuta nella medesima clausola in forza della quale in caso di risoluzione del contratto qualora si ravvisasse la responsabilità del subappaltatore la subcommittente può trattenere le somme ancora dovute.
Né potrebbe assumere valore decisivo dell'imputabilità dell'inadempimento all'affittante – funzionale all'accertamento ed alla dichiarazione della risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.
(anch'essa richiesta dalla parte opponente) il contenuto della missiva inviata dalla in CP_6 riscontro alla lettera di contestazione dei vizi, con cui la predetta si è limitata a sostenere che le lavorazioni fossero state eseguite dall'affittante. Analogamente, a scalfire oltremodo la riconducibilità dell'inadempimento alla è il fatto che il presunto ripristino dei vizi CP_1 riscontrati nelle lavorazioni sarebbe stato affidato alla posto che, a tale ultimo CP_7 riguardo, dalla documentazione offerta in giudizio a sostegno delle argomentazioni anzidette, può inferirsi che la la intrattenevano già un rapporto contrattuale CP_7 Parte_1 afferente al medesimo appalto indetto dalla Metropolitana Milanese. L'integrazione di detto contratto, il cui oggetto è da individuarsi nella “sistemazione superficiale e sottoservizi” sarebbe avvenuta in epoca antecedente alla contestazione poi sollevata nei confronti della CP_6
Pag. 11 a 15 vale a dire in data 8/02/2013. Talune delle opere oggetto di contratto risultano in effetti sovrapponibili alle medesime commissionate alla affittuaria subappaltatrice in forza del CP_6 contratto concluso con la CP_1
Non sembra inoltre irrilevante l'osservazione della parte opposta in relazione alla data indicata sulle foto prodotte in giudizio a conforto dell'inadempimento della predetta, e, segnatamente la data del 16/04/2013, successive all'anzidetta integrazione del contratto.
Tali contingenze temporali non offrono, ma indeboliscono, la prova che l'inadempimento sia direttamente riconducibile alla ovvero, alla ed altresì che il danno patito per il CP_6 CP_1 ripristino dei vizi sia pari alla somma corrisposta alla (del resto il documento n.15 CP_7 prodotto con la seconda memoria istruttoria non è idoneo a provare una siffatta circostanza).
Analogamente, non è condivisibile la prospettazione della parte opponente a tenor della quale la circostanza dell'intervenuto fallimento della ed il conseguente recesso dal contratto di CP_6 affitto, nel comportare la retrocessione dell'azienda in capo alla affittante in CP_1 concordato preventivo- assurgendo questa ultima evenienza a presupposto di operatività della clausola risolutiva espressa trasfusa all'art. 20 del contratto di subappalto, comporterebbe, proprio sulla scorta della risoluzione del contratto, il venir meno del diritto della subappaltante di ricevere eventuali somme ancora dovute in esecuzione del rapporto contrattuale.
Considerato che il fallimento della stato dichiarato in data 28/01/2015 ed il recesso dal CP_6 contratto in data 20/02/2015, dunque, quand'anche si volesse ritenere sussistente il presupposto – pattiziamente disciplinato – di risoluzione del contratto non potrebbe in ogni caso venir meno il diritto della al pagamento delle somme dovute per lavorazioni CP_1 eseguite e certificate molti anni prima.
3. Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
Va in primo luogo evidenziato che il tipo contrattuale di subappalto dedotto in lite, proprio sulla scorta dei rilievi di ordine generale sopra svolti, avrebbe reso necessaria la denunzia dei vizi da parte della stazione appaltante – Metropolitana Milanese – in favore della quale è stata eseguita la lavorazione oggetto di appalto, che, proprio nella detta qualità ben avrebbe potuto accettare l'opera anche in presenza dei vizi in questa sede lamentati dalla subcommittente Parte_1
L'art. 1670 c.c. nel disciplinare la responsabilità del subappaltatore – infatti – stabilisce
[...] che “l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento”.
Nella specie, come pacificamente affermato dalla stessa subcommittente, non è pervenuta nessuna denunzia dalla stazione appaltante.
Pag. 12 a 15 A tal proposito, va osservato – come del resto già chiarito – che la natura di subcontratto o di contratto derivato del contratto di subappalto comporta che la sorte di quest'ultimo è condizionata a quella del contratto di appalto, e trovano applicazione ai sensi degli artt. 1667 e
1668 c.c. le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve;
b)
l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente abbia denunziato l'esistenza di vizi e di difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare quelli occulti o farne denuncia tardiva;
c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunziato l'esistenza delle predette difformità o vizi (cfr. Cas. Sent. n. 23903/2009; in tal senso – da ultimo – cit. Cass. sent. n. 6161 del 2024).
Chiarito che nessuna di siffatte evenienze pare essersi verificata nel caso di specie, né pare che le parti abbiano argomentato in senso contrario, andrebbe ad ogni modo ed a prescindere accolta l'eccezione di decadenza e di prescrizione sollevata dalla CP_1
Secondo i dettami dell'art. 1667 c.c. “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano conoscibili, purchè in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se
l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
Invero, ove si volesse ritenere che le difformità ed i vizi ritratti in foto siano riferibili alle opere eseguite dalla – oggetto del SAL n. 3 redatto il 10/04/2012 – trattandosi di vizi e CP_1 difformità palesi e riconoscibili avrebbero dovuto essere denunziati entro sessanta giorni a decorrere da quel momento (posta l'omessa allegazione della data di consegna delle opere).
Nella specie la denunzia sarebbe avvenuta in data 23/04/2013 e quindi quando era ampiamente spirato il termine di decadenza.
Di conseguenza anche il termine breve di prescrizione sarebbe spirato. Sul punto, infatti, sarebbe stato onere della parte opponente individuare la data della consegna dell'opera alla
Pag. 13 a 15 committente al fine di paralizzare l'eccezione in parola. In detti termini è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “qualora l'appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell'opera, da cui il termine di garanzia decorre, incombe sul committente stesso e non sull'appaltatore” (cfr. Cass. sent. n. 39599/2021).
Quanto, infine alla eccezione di inadempimento proposta ai sensi dell'art. 1460 c.c. dalla pur tenendo in considerazione le conseguenze che tale eccezione Parte_1 comporta in termini di inversione dell'onere della prova, onerando in tal modo il subappaltatore di provare di aver eseguito le lavorazioni contestate a regola d'arte, non può, nel caso posto all'esame, ignorarsi che una prova di tal fatta non può essere offerta da un soggetto che non ha eseguito i lavori contestati. Del resto su tale ultimo profilo le argomentazioni spese dalla parte eccipiente neppure tendono ad asserire il contrario.
Né può assumere rilievo la circostanza – verificatasi a distanza di due anni dalla lettera di contestazione – di fallimento della posto, inoltre, che la somma portata nel decreto CP_6 ingiuntivo avrebbe dovuto essere corrisposta dalla per lavorazioni Parte_1 eseguite prima ancora dell'affitto del ramo d'azienda alla predetta.
Da ultimo, va respinta la domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno pari alle spese sostenute dalla per l'esecuzione del ripristino – affidato alla – delle Parte_1 CP_7 lavorazioni viziate, dapprima quantificato in €50.000,00, successivamente, in €24.111,26 in considerazione del fatto che l'integrazione del contratto conclusa con la predetta società, come già avuto modo di evidenziare, è intervenuta prima ancora della contestazione dei vizi inoltrata alla Per quanto dal contenuto della suddetta integrazione emerga la medesimezza CP_6 di talune opere commissionate alla l'antecedenza temporale dell'integrazione del CP_1 contratto rispetto alla contestazione al pari dei dispositivi di pagamento versati in atti dalla
, non consentono né di ritenere che tale presunto esborso sia avvenuto per Parte_1 effetto dei lamentati vizi né il quantum delle spese sostenuta per l'eventuale ripristino.
Difettando quindi la prova dell'an e del quantum della pretesa risarcitoria, la domanda non può trovare accoglimento.
Conclusivamente, l'opposizione è infondata pertanto va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
Pag. 14 a 15 I. Respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 18280/2020 per la somma di €144.277,40 - già provvisoriamente esecutivo - e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo medesimo;
II. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
III. Condanna la a rifondere in favore della OM. le Controparte_11 CP_1 spese del presente giudizio che si liquidano in €14.103,00 oltre IVA, CPA rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 15/07/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 15 a 15