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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6147 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
RI MA IB CU Presidente est.
EL TT UD
Aurora La Face UD riunito in camera di consiglio;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11504/2023 R.G. promossa
DA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, C.U.I. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti C.F._1 C.F._2 dall'avv. Riccardo Campochiaro;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore costituito con il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di
CP_1
- Resistente –
Con l'intervento del PM
OGGETTO: rinnovo del permesso di soggiorno
CONCLUSIONI: come da verbali di causa
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.10.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento n. Cat. A. 12/Imm./n.276/2023, del 21.09.2023, emesso dalla Questura di e notificato il 22.09.2023 con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del CP_1 permesso di soggiorno per “protezione speciale” presentata il 3.03.2022.
Il ricorrente ha esposto di essere cittadino nato a [...] il [...], già Pt_2 titolare di un permesso di soggiorno per “motivi umanitari”, n. I scaduto il P.IVA_1
29.12.2021; alla scadenza del proprio titolo di soggiorno, ne ha richiesto il rinnovo presso la Questura di che lo ha negato sulla scorta del parere contrario della CP_1
Commissione Territoriale di Catania.
In particolare, nel parere emesso dalla Commissione Territoriale a seguito dell'audizione tenutasi in data 21.08.2023, si legge che “non emerge la sussistenza dei presupposti per ritenere che lo stesso abbia avviato un percorso di piena integrazione sociale (…)”.
Tanto esposto, ritenuto illegittimo il provvedimento del Questore, la difesa attorea ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento con contestuale rilascio del permesso di soggiorno.
Con ordinanza del 20.11.2023 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Amministrazione convenuta con il Dirigente dell' , contestando la Controparte_2 fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Con riguardo al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/98, nella formulazione vigente anteriormente al D.L. 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L. 132/18, prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali e al UD in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego, la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 d.lgs. n. 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo. Com'è noto, il d.l. citato, aveva sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 –
d.lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt.18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del d.lgs. n. 28.01.2008 n. 25. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 194/2019, aveva comunque avuto modo di specificare che “l'effettiva portata dei nuovi permessi speciali potrà essere valutata solo in fase applicativa, nell'ambito della prassi amministrativa e giurisprudenziale che andrà formandosi, in relazione alle esigenze dei casi concreti e alle singole fattispecie che via via si presenteranno. In proposito, è appena il caso di osservare che l'interpretazione e l'applicazione dei nuovi istituti, in sede sia amministrativa che giudiziale, sono necessariamente tenute al rigoroso rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'esplicito riferimento agli
«obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» precedentemente contenuto nell'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione. In questo senso, del resto, si è espresso, in sede di emanazione del decreto impugnato, il Presidente della Repubblica il quale, nella lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri il 4 ottobre 2018, ha sottolineato che «restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato”, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia». Anche la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione conferma che l'intervento legislativo si muove nel solco tracciato dagli obblighi costituzionali e internazionali della Repubblica, da esso, appunto, in nessun modo menomati”. In ogni caso, la disciplina transitoria (art.1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L. 132/2018), prevedeva e prevede che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In sostanza, spettava alle Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del T.U.I. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in
Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.». (20A07086) (GU Serie Generale n. 314 del 19-12-2020), ha modificato e integrato l'art. 19, co. 1 e 1.1. TUI - Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili - ripristinando, in definitiva, all'interno dei divieti di espulsione, una protezione complementare ampia, dai confini analoghi a quelli della protezione umanitaria.
La nuova normativa, ha, infatti, ancora una volta modificato l'art. 5, co. 6 TUI, reintroducendo l'espressa previsione dei limiti al potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
con la legge di conversione, ha poi opportunamente ampliato le ipotesi riconducibili all'art. 19 stesso Testo Unico. In particolare, al comma
1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: « sesso, » sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identità di genere, », e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» Con la nuova protezione speciale, come attualmente formulata, retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, viene eliminato ogni dubbio sull'operatività delle protezioni interne destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori,
l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulement dall'art. 19 T.U.I.; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8 CEDU
(rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute. Il D. L. 130 del 2020, convertito con L. 173/2020, non ha invece modificato la disciplina transitoria del D.L. 113/2018, conv. con L. 132/2018, e, quindi, l'art.1, co. 8 citato, sicché ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 113/2018, dovrà essere rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal decreto citato, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dovendo aversi inoltre riguardo all'attuale formulazione dell'art. 32, co. 3, come modificata dal citato decreto n. 130 del 2020, che ha sostituito la parola «annuale» con
«biennale» e, al secondo periodo, ha previsto la convertibilità del permesso a norma dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Tale disciplina è applicabile al caso che occupa in forza dell'art. 7 c. 2 del DL n.
20/2023 conv. in L. 50/2023 secondo cui: “
2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ciò posto, valutate le informazioni sul paese di origine e le prospettazioni di parte, deve concludersi che ricorrono i presupposti idonei a giustificare il rinnovo della misura protettiva a norma dell'art 19, co.
1.1. TUI in relazione all'art. 5, co. 6 stesso decreto, nonché agli art. 32 della Costituzione Italiana e art. 8 CEDU.
Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità amministrativa, il ricorrente ha maturato un buon livello di integrazione socioeconomica evincibile dalla documentazione in atti, dalla quale risulta che il richiedente è in Italia dal 2016 e, negli anni, ha svolto attività con continuità lavorativa. In particolare, la difesa attorea ha dato atto che il ricorrente ha lavorato presso “Le Cisterne Di RD VI AN con contratto di lavoro a tempo determinato dal 6.05.2019 al 30.11.2019; successivamente, ha svolto attività lavorativa presso “Adornetto Marco” dal 22.02.2023 al 31.07.2023; è stato assunto da “Flora Sicula Sooc. Coop. Agricola”, con contratto valido dal
29.06.2024 al 30.09.2024, poi prorogato fino al 31.12.2024; successivamente, ha lavorato presso “LE , con contratto valido dal 14.06.2025 al 30.09.2025; CP_3 infine, da ultimo, ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, dall'1.10.2025 al 31.10.2025, presso la “Green Solutions SRL”.
In atti sono poi presenti: certificato di iscrizione e frequenza presso il CPIA di , CP_1 nell'anno 2017/2018, percorso di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
iscrizione al corso di livello A2 di lingua italiana, nell'anno scolastico
2023/2024 e relativo attestato di lingua del 18.06.2024; contratto di comodato d'uso gratuito e certificato di residenza.
Infine, nel corso del procedimento, la difesa attorea ha rappresentato che, in data
29.04.2025, sono giunti in Italia la moglie del ricorrente, , nata in Persona_1
Gambia il 15.10.1998 ed il figlio, nato in [...] il [...]; dalla Parte_3 documentazione in atti risulta che il ricorrente ha contratto legalmente matrimonio in
Gambia, in data 24.06.2011; che la di lui moglie ha presentato istanza di protezione internazionale in Italia e che il figlio ha completato la scuola primaria di I grado, presso l'istituto comprensivo di Giarre II, Scuola elementare S.D. Savio, nell'anno scolastico
2024/2025; attualmente invece ha iniziato la I classe della scuola secondaria, ove risulta iscritto per l'anno 2025/2026; per la stagione sportiva 2024/2025 è Parte_3 altresì tesserato presso la A.S.D. Calcio Club S.V..
Alla luce di quanto emerso, appare evidente, che il rientro forzato nel Paese di origine rappresenterebbe uno svilimento del percorso di inclusione sociale portato avanti dal ricorrente, con “violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” ex art. 8 CEDU, stante anche la presenza del nucleo familiare del ricorrente in Italia.
Nulla sulle spese in quanto va escluso che l'art. 133 DPR n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cassazione, sentenza 29 ottobre 2012, n. 18583), possa riferirsi all'ipotesi dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale (v. sul punto Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11504/2023 R.G.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a norma dell'art. 19, co.
1.1. D. Lgs.
286/98, come modificato dal D.L. 130/2020, conv. dalla L. 173/2020, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Catania all'esito della camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente est.
RI MA IB CU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
RI MA IB CU Presidente est.
EL TT UD
Aurora La Face UD riunito in camera di consiglio;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11504/2023 R.G. promossa
DA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, C.U.I. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti C.F._1 C.F._2 dall'avv. Riccardo Campochiaro;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore costituito con il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di
CP_1
- Resistente –
Con l'intervento del PM
OGGETTO: rinnovo del permesso di soggiorno
CONCLUSIONI: come da verbali di causa
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.10.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento n. Cat. A. 12/Imm./n.276/2023, del 21.09.2023, emesso dalla Questura di e notificato il 22.09.2023 con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del CP_1 permesso di soggiorno per “protezione speciale” presentata il 3.03.2022.
Il ricorrente ha esposto di essere cittadino nato a [...] il [...], già Pt_2 titolare di un permesso di soggiorno per “motivi umanitari”, n. I scaduto il P.IVA_1
29.12.2021; alla scadenza del proprio titolo di soggiorno, ne ha richiesto il rinnovo presso la Questura di che lo ha negato sulla scorta del parere contrario della CP_1
Commissione Territoriale di Catania.
In particolare, nel parere emesso dalla Commissione Territoriale a seguito dell'audizione tenutasi in data 21.08.2023, si legge che “non emerge la sussistenza dei presupposti per ritenere che lo stesso abbia avviato un percorso di piena integrazione sociale (…)”.
Tanto esposto, ritenuto illegittimo il provvedimento del Questore, la difesa attorea ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento con contestuale rilascio del permesso di soggiorno.
Con ordinanza del 20.11.2023 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Amministrazione convenuta con il Dirigente dell' , contestando la Controparte_2 fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Con riguardo al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/98, nella formulazione vigente anteriormente al D.L. 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L. 132/18, prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali e al UD in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego, la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 d.lgs. n. 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo. Com'è noto, il d.l. citato, aveva sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 –
d.lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt.18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del d.lgs. n. 28.01.2008 n. 25. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 194/2019, aveva comunque avuto modo di specificare che “l'effettiva portata dei nuovi permessi speciali potrà essere valutata solo in fase applicativa, nell'ambito della prassi amministrativa e giurisprudenziale che andrà formandosi, in relazione alle esigenze dei casi concreti e alle singole fattispecie che via via si presenteranno. In proposito, è appena il caso di osservare che l'interpretazione e l'applicazione dei nuovi istituti, in sede sia amministrativa che giudiziale, sono necessariamente tenute al rigoroso rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'esplicito riferimento agli
«obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» precedentemente contenuto nell'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione. In questo senso, del resto, si è espresso, in sede di emanazione del decreto impugnato, il Presidente della Repubblica il quale, nella lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri il 4 ottobre 2018, ha sottolineato che «restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato”, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia». Anche la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione conferma che l'intervento legislativo si muove nel solco tracciato dagli obblighi costituzionali e internazionali della Repubblica, da esso, appunto, in nessun modo menomati”. In ogni caso, la disciplina transitoria (art.1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L. 132/2018), prevedeva e prevede che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In sostanza, spettava alle Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del T.U.I. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in
Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.». (20A07086) (GU Serie Generale n. 314 del 19-12-2020), ha modificato e integrato l'art. 19, co. 1 e 1.1. TUI - Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili - ripristinando, in definitiva, all'interno dei divieti di espulsione, una protezione complementare ampia, dai confini analoghi a quelli della protezione umanitaria.
La nuova normativa, ha, infatti, ancora una volta modificato l'art. 5, co. 6 TUI, reintroducendo l'espressa previsione dei limiti al potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
con la legge di conversione, ha poi opportunamente ampliato le ipotesi riconducibili all'art. 19 stesso Testo Unico. In particolare, al comma
1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: « sesso, » sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identità di genere, », e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» Con la nuova protezione speciale, come attualmente formulata, retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, viene eliminato ogni dubbio sull'operatività delle protezioni interne destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori,
l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulement dall'art. 19 T.U.I.; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8 CEDU
(rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute. Il D. L. 130 del 2020, convertito con L. 173/2020, non ha invece modificato la disciplina transitoria del D.L. 113/2018, conv. con L. 132/2018, e, quindi, l'art.1, co. 8 citato, sicché ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 113/2018, dovrà essere rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal decreto citato, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dovendo aversi inoltre riguardo all'attuale formulazione dell'art. 32, co. 3, come modificata dal citato decreto n. 130 del 2020, che ha sostituito la parola «annuale» con
«biennale» e, al secondo periodo, ha previsto la convertibilità del permesso a norma dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Tale disciplina è applicabile al caso che occupa in forza dell'art. 7 c. 2 del DL n.
20/2023 conv. in L. 50/2023 secondo cui: “
2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ciò posto, valutate le informazioni sul paese di origine e le prospettazioni di parte, deve concludersi che ricorrono i presupposti idonei a giustificare il rinnovo della misura protettiva a norma dell'art 19, co.
1.1. TUI in relazione all'art. 5, co. 6 stesso decreto, nonché agli art. 32 della Costituzione Italiana e art. 8 CEDU.
Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità amministrativa, il ricorrente ha maturato un buon livello di integrazione socioeconomica evincibile dalla documentazione in atti, dalla quale risulta che il richiedente è in Italia dal 2016 e, negli anni, ha svolto attività con continuità lavorativa. In particolare, la difesa attorea ha dato atto che il ricorrente ha lavorato presso “Le Cisterne Di RD VI AN con contratto di lavoro a tempo determinato dal 6.05.2019 al 30.11.2019; successivamente, ha svolto attività lavorativa presso “Adornetto Marco” dal 22.02.2023 al 31.07.2023; è stato assunto da “Flora Sicula Sooc. Coop. Agricola”, con contratto valido dal
29.06.2024 al 30.09.2024, poi prorogato fino al 31.12.2024; successivamente, ha lavorato presso “LE , con contratto valido dal 14.06.2025 al 30.09.2025; CP_3 infine, da ultimo, ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, dall'1.10.2025 al 31.10.2025, presso la “Green Solutions SRL”.
In atti sono poi presenti: certificato di iscrizione e frequenza presso il CPIA di , CP_1 nell'anno 2017/2018, percorso di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
iscrizione al corso di livello A2 di lingua italiana, nell'anno scolastico
2023/2024 e relativo attestato di lingua del 18.06.2024; contratto di comodato d'uso gratuito e certificato di residenza.
Infine, nel corso del procedimento, la difesa attorea ha rappresentato che, in data
29.04.2025, sono giunti in Italia la moglie del ricorrente, , nata in Persona_1
Gambia il 15.10.1998 ed il figlio, nato in [...] il [...]; dalla Parte_3 documentazione in atti risulta che il ricorrente ha contratto legalmente matrimonio in
Gambia, in data 24.06.2011; che la di lui moglie ha presentato istanza di protezione internazionale in Italia e che il figlio ha completato la scuola primaria di I grado, presso l'istituto comprensivo di Giarre II, Scuola elementare S.D. Savio, nell'anno scolastico
2024/2025; attualmente invece ha iniziato la I classe della scuola secondaria, ove risulta iscritto per l'anno 2025/2026; per la stagione sportiva 2024/2025 è Parte_3 altresì tesserato presso la A.S.D. Calcio Club S.V..
Alla luce di quanto emerso, appare evidente, che il rientro forzato nel Paese di origine rappresenterebbe uno svilimento del percorso di inclusione sociale portato avanti dal ricorrente, con “violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” ex art. 8 CEDU, stante anche la presenza del nucleo familiare del ricorrente in Italia.
Nulla sulle spese in quanto va escluso che l'art. 133 DPR n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cassazione, sentenza 29 ottobre 2012, n. 18583), possa riferirsi all'ipotesi dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale (v. sul punto Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11504/2023 R.G.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a norma dell'art. 19, co.
1.1. D. Lgs.
286/98, come modificato dal D.L. 130/2020, conv. dalla L. 173/2020, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Catania all'esito della camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente est.
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