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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11591/2025 V.G .
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano il 21.03.1985 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. STer Zanotta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a BE AM ST (Marocco) il 10.01.1983 cittadino: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. STer Zanotta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano l'8.11.2007 (anno 2007 atto n. 1969 reg. 1 parte 1) In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
1 nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
• Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I figli minori sono affidati, ex art. 337 ter c.c., in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente e contestuale fissazione della residenza anagrafica presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale con tutto quanto in essa contenuto sita in OZ (Mi)
Via delle Peonie n.15.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli (istruzione, educazione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli.
3. I genitori dovranno tenersi comunque reciprocamente informati circa i fatti più importanti e la sana ed equilibrata crescita dei figli (a titolo esemplificativo: stato di salute, comportamento, apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti e con i coetanei ecc.).
4. Il padre vedrà i figli salvo diverso accordo dei coniugi di volta in volta:
a) il fine settimana: in regime di alternanza, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena;
b) durante la settimana: un giorno infrasettimanale dal pomeriggio sino alla mattina seguente con accompagnamento a scuola ed un giorno dal pomeriggio sino a dopo cena.
c) vacanze estive: durante il periodo di chiusura della scuola ciascun coniuge trascorrerà con i figli in via esclusiva tre settimane, anche non consecutive (con conseguente sospensione dell'ordinario regime infra e fine settimanale come sopra determinato), da concordare entro il
2 31 maggio di ogni anno. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ed indirizzo di vacanza che trascorreranno con i figli.
d) durante l'anno: ciascun coniuge potrà altresì trascorrere con i figli, in via esclusiva, altri giorni per brevi vacanze (ad es. per una settimana bianca o nei ponti festivi che, salvo diverso accordo tra i coniugi, seguiranno il normale calendario di visite), da concordare preventivamente con l'altro coniuge, comunque compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli (con conseguente sospensione dell'ordinario regime infra e fine settimanale come sopra determinato);
e) vacanze natalizie: da suddividersi in due periodi, il primo a partire dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla mattina del 30 dicembre, il secondo dalla mattina del 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
salvo diverso accordo, ciascun coniuge trascorrerà con i figli in via esclusiva uno dei due suddetti periodi f) vacanze pasquali: da suddividersi in due periodi, il primo a partire dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla sera della domenica di Pasqua, il secondo da tale momento sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
salvo diverso accordo, ciascun coniuge trascorrerà con i figli, in via esclusiva, uno dei suddetti periodi.
5. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli l'importo pari ad euro 150,00 mensili per ciascun figlio, dunque complessivamente euro 300,00, importi soggetti a rivalutazione Istat.
6. I genitori concordano di dividere al 50% le spese straordinarie relative ai figli da intendersi quelle indicate e specificate nelle Linee Guida in uso al Tribunale di Milano da giugno 2025.
7. I genitori concordano che l'Assegno Unico Universale per i figli venga richiesto dalla madre e dalla stessa incassato integralmente.
8. I figli saranno a carico fiscalmente della madre.
9. I coniugi dichiarano di non svolgere reciproca domanda di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
10. Con l'esatto adempimento delle condizioni economiche che precedono, fatta eccezione per gli obblighi del padre al mantenimento dei figli, i coniugi si dichiarano reciprocamente soddisfatti di ogni e qualunque pretesa connessa e discendente dalla convivenza coniugale e dichiarano di non avere alcuna ulteriore pretesa reciproca per alcun titolo, ragione, causa.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3 1. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti d'identità, propri e dei figli, validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Milano l'8.11.2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. ST. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________