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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel./ est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4337/2021 R.G.
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Giovanni Balletta, c.f. presso il cui studio elettivamente C.F._1 domicilia in Napoli, alla via Scarlatti n. 88, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. ,rappresentata e difesa dall'avv.to Corrado Controparte_1 P.IVA_2
Fiorelli, c.f. ,presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla C.F._2 via L. Ricciardelli n°52, in virtù di procura alle liti in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2057/2020, pubblicata il 14.09.2020.
Conclusioni per l'appellante: “in riforma totale della appellata sentenza n.2057/2020 del
Tribunale di S. Maria C.V., rigettare per le causali in premessa la domanda di risarcimento danni formulata ex art.1916 c.c. in primo grado dalla - già Controparte_1 [...]
-, accertando l'intervenuta prescrizione sostanziale del diritto al Controparte_2 risarcimento del danno oggetto di giudizio, nonché l'improcedibilità in rito dell'azione di primo grado per l'invalidità del rapporto processuale, nonché per l'infondatezza nel merito della domanda formulata da parte attrice in primo grado e l'insussistenza di ogni inadempimento contrattuale dell'obbligo di custodia da parte della convenuta. Vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.”.
Conclusioni per l'appellata: rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto notificato il 30.12.2005 citò in giudizio la G.&C. Controparte_2 esponendo che aveva stipulato con la polizza assicurativa Parte_1 Parte_2
n. 169899, avente ad oggetto il rischio per furto, incendio e rapina di un autocarro per trasporto,
1 marchio Nissan, Cabstar tl 35, tg. BW643DG; che l'autocarro il 16.06.04 era stato consegnato dalla - proprietaria del veicolo e beneficiaria della polizza assicurativa - alla Parte_2 convenuta, concessionaria e officina locale della Nissan, per CP_3 Parte_1 assistenza tecnica;
che nella notte tra il 16 e il 17 giugno del 2004 era stato forzato il cancello di ingresso del deposito della ed era stato sottratto il sopracitato CP_3 Parte_1 autocarro;
che essa a seguito della denuncia di furto Controparte_2 dell'assicurata , aveva stimato in euro 21.320,00 l'indennizzo da Parte_2 corrispondere a quest'ultima, al lordo delle condizioni di polizza (scoperto del 10%).
La compagnia di assicurazione dedusse che, in adempimento dell'obbligazione contrattuale di garanzia, aveva corrisposto in data 1°.12.2004 alla la somma di euro 19.188,00 Parte_2
(euro 21.320,00 meno il 10%), inoltrando, senza riscontro, la richiesta di pagamento della suddetta somma in virtù di surrogazione ope legis alla G.&C. sul rilievo che Parte_1 quest'ultima era responsabile per la verificazione del furto, in quanto non era stata diligente nella custodia del veicolo;
che a nulla era valsa la richiesta di componimento stragiudiziale della lite.
Pertanto la difesa dell'attrice, concluse chiedendo - previo Controparte_2 accertamento della “legittimazione dell'assicuratore ad agire in sostituzione della Parte_2 per averle corrisposto l'indennità (art. 1916 c.c.), nonché dell'inadempimento della convenuta
[... all'obbligo di custodia gravante sul depositario (art. 1768 c.c.) al pagamento a favore di della somma di euro Controparte_4 Controparte_2
19.188,00, oltre rivalutazione e interessi.
Si costituì G.&C. deducendo che il contratto con il quale si era impegnata a Parte_1 riparare l'autocarro, era un contratto misto, in quanto avente sia natura di contratto d'opera che di contratto di deposito;
che l'obbligo di custodia assumeva funzione accessoria, in quanto strumentalmente necessario per l'esecuzione dei lavori di riparazione dell'autocarro; che non potevano essere addebitati ad essa società convenuta i doveri di diligenza riferibili al depositario tout court; che nessuna responsabilità le poteva essere addebitata, atteso che aveva predisposto con diligenza tutte le misure idonee ad evitare il furto;
che, in particolare, l'autocarro, nella notte in cui si era verificato il furto, era stato regolarmente chiuso a chiave e parcheggiato nel deposito dell'officina; che il cancello di ingresso della concessionaria, come da denuncia sporta ai
Carabinieri di Caserta, era stato forzato a seguito della rottura di due catenacci;
che l'autocarro era stato riparato ed era pronto per la restituzione a già dal giorno precedente Parte_2 quello del furto, come regolarmente comunicato dal responsabile dell'officina alla , Parte_2 la quale, per sue esigenze, aveva rinviato il ritiro al giorno successivo.
La convenuta concluse, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il giudice di primo grado - escussi i testi di parte convenuta, Testimone_1 Testimone_2
e , nonché quelli di parte attrice, e e dato Testimone_3 Parte_2 Testimone_4
2 atto della mancata presentazione del legale rappresentante della G.&C. a Parte_1 rendere l'interrogatorio formale - all'udienza del 29.06.2017 riservò la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Nelle memorie di replica depositate il 18.10.2017 il difensore della G.&C. Parte_1 eccepì che dall'esame della procura speciale rilasciata in data 20.07.2005 da
[...] al dott. “emergeva che questi aveva il potere di conferire Controparte_2 Persona_1 le 'deleghe ad litem' su tutti gli atti giudiziari notificati all' , quindi di conferire mandati CP_2 difensionali per i processi in cui la società era evocata in giudizio come legittimata passiva.
Infatti, a maggiore precisazione e circoscrizione della facoltà conferita al detto dr. Per_1 nella procura si esplicitava che il potere gli era conferito per tutti i giudizi passivi in materia civile nei quali era convenuta la società”. Il difensore della G.&C. precisò, Parte_1 quindi, che, essendo parte attrice e non convenuta, il dott. Controparte_2 Per_1 non aveva il potere di conferire la procura ad litem all'avv.to Corrado Fiorelli, che aveva introdotto il giudizio quale difensore di Controparte_2
Il primo giudice, a seguito del suddetto rilievo - ritenuto il difetto di rappresentanza del dott.
- con ordinanza del 7.12.2017 rimise la causa sul ruolo per consentire alla compagnia Per_1 di assicurazione di sanare il difetto di rappresentanza.
All'udienza del 9 aprile 2018 il difensore della G.&C. - a fronte del deposito Parte_1 di una nuova procura alla liti conferita il 15.01.2018 al medesimo difensore, avv.to Corrado
Fiorelli, dal dott. , quale procuratore speciale di già Controparte_5 Controparte_1
- eccepì la prescrizione del diritto di surroga della compagnia di Controparte_2 assicurazione, atteso che la sanatoria del difetto di rappresentanza di colui che aveva conferito ab origine la procura ad litem, operava con efficacia ex nunc, e, pertanto, il 15.1.2018 era già maturato il termine di prescrizione decennale del diritto di surroga di Controparte_1
Il giudice di primo grado, riservata la causa in decisione, accolse la domanda attorea e condannò la G.&C. al pagamento a favore di già Parte_1 Controparte_1 [...]
della somma di euro 19.188,00, oltre interessi legali dal 1°.12.2004 (data Controparte_2 in cui la compagnia assicuratrice aveva corrisposto l'indennizzo a ) fino al Parte_2 soddisfo.
Il primo giudice ha motivato la decisione come di seguito si sintetizza per punti.
1) Va rigettata l'eccezione di difetto di rappresentanza formulata da parte convenuta, atteso che, in ottemperanza all'ordinanza del 07.12.2017, è stata depositata procura alle liti della
[...]
in persona del suo procuratore speciale dott. , all'avv. Corrado CP_1 Controparte_5
Fiorelli, costituitosi in giudizio. Pertanto, atteso che il difetto di legittimazione processuale può essere sanato in qualunque stato e grado del procedimento, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già posti in essere, l'eccezione in oggetto deve essere
3 disattesa.
2) Va riconosciuta la legittimazione ad agire di (già Controparte_1 [...]
ex art 1916 c.c.. Tale norma prevede il diritto di surroga da parte della Controparte_2 compagnia di assicurazione, che ha pagato l'indennità, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'assicurato.
Avendo parte attrice fondato la propria domanda sulla base della dedotta responsabilità della convenuta, resasi inadempiente all'obbligo di custodia gravante sul depositario ex art. 1768 c.c.,
e sussistendo tutti i presupposti per l'esercizio della surrogazione (“Il presupposto necessario per l'esercizio dell'azione di surroga ex art. 1916 c.c., è costituito dalla prova del contratto di assicurazione e dalla prova del pagamento dell'indennizzo”), è legittimata Controparte_1 ad agire nel presente giudizio. Nel merito, è circostanza pacifica ed incontroversa, nonché documentalmente riscontrata, che la società assicuratrice attrice aveva corrisposto a Parte_2
, proprietaria del veicolo oggetto di furto, la somma di euro 19.188,00, quale indennizzo
[...]
a chiusura della pratica di sinistro “anno 04, numero 000801486”, come da atto di quietanza del
1°.12.2004, sottoscritto dalla , con contestuale cessione del diritto di rivalsa, per la Parte_2 somma liquidata, nei confronti di CP_3 Parte_1
3) Il contratto concluso con l'autoriparatore è un contratto misto di prestazione d'opera e di custodia;
ne discende che, in caso di sottrazione della cosa depositata, il depositario, per essere esonerato da ogni responsabilità, è tenuto a fornire la prova di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia e che la sottrazione del veicolo è avvenuta per causa a lui non imputabile. E' consolidato in giurisprudenza il seguente principio: “L'art. 1780 cod. civ., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando
l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso dell'affidamento di un'autovettura ad un'officina per la riparazione, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale;
né la pattuizione del ritiro dell'autovettura entro un termine determinato - in mancanza di un apposito patto limitativo della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 cod. civ. - vale a segnare il limite temporale della durata dell'obbligo di custodia assoggettato alla disciplina di cui all'art. 1780 cod. civ., per cui scaduto il termine la suddetta norma non opererebbe, in quanto, anche qualora venga fatta un'offerta della prestazione di consegna mediante intimazione, il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo del mutamento della distribuzione del rischio contrattuale, occorrendo a tal fine anche il deposito di cui all'art. 1210 cod. civ.” (Cass., Sez. III, Sentenza n. 10956 del
06/05/2010).
4) Nel caso di specie non può ritenersi provato che il furto dell'autocarro di proprietà di Pt_2
4 , avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 giugno 2004, si sia verificato per causa non Parte_2 imputabile alla G.&C. Ed invero dalle dichiarazioni rese dai testi Parte_1 [...]
(socio della nonché addetto alle vendite), Tes_1 CP_3 Parte_1 Testimone_2
e (all'epoca dei fatti dipendenti della società convenuta) è emerso che, al Testimone_3 momento del furto, l'autocarro, dopo essere stato riparato, era stato parcheggiato, insieme ad altri veicoli, in un'area privata nella disponibilità della società convenuta, ossia in un piazzale scoperto recintato da ringhiere di ferro e chiuso da un cancello scorrevole, assicurato da due catenacci;
che, come riferito dal teste le chiavi del veicolo e dei catenacci del Testimone_3 cancello del piazzale erano state riposte nel cassetto portachiavi sito negli uffici amministrativi dell'officina seminterrata, ove le stesse venivano ritrovate dopo il furto;
che soltanto l'officina sottostante era munita di un sistema d'allarme, mentre il piazzale sovrastante era chiuso dai due catenacci di cui sopra;
e che il piazzale era sprovvisto di telecamere di videosorveglianza, ma tutelato esclusivamente da un servizio di vigilanza notturna, non fissa ma ad orari stabiliti. Non emerge con chiarezza ed univocità che la fosse stata avvisata, nell'immediatezza Parte_2 della riparazione, che il veicolo fosse pronto e perciò ritirabile, atteso che, mentre i testi Tes_1
e al riguardo nulla sapevano, il teste riferiva solo di aver assistito alla telefonata Tes_2 Tes_3 di avviso effettuata dalla “signorina dell'officina”. E' evidente “l'esigua efficacia dimostrativa di tale affermazione, laddove avente ad oggetto una conversazione telefonica della quale tutt'al più il narrante ha potuto cogliere esclusivamente il contenuto proveniente dall'interlocutore chiamante (“la signorina dell'officina”)”. Su detta ultima circostanza appare risolutiva la deposizione del teste , la quale - in quanto proprietaria del veicolo, ormai Parte_2 indennizzata dalla compagnia assicurativa (odierna attrice) per il danno subito in seguito al furto
- deve ritenersi terzo indifferente, e, perciò, pienamente attendibile. Al riguardo, la teste riferiva di non essere mai stata contattata dalla G.&C. per il ritiro dell'autocarro, Parte_1 aggiungendo che l'unica telefonata da lei ricevuta era stata quella con cui l'autofficina l'avvisava del furto.
5) Valutando le suddette circostanze nel loro complesso e, tenuto conto, altresì, del fatto che il legale rappresentante della convenuta non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, senza giustificare la propria assenza, deve ritenersi che la non abbia Controparte_6 fornito la prova che il furto verificatosi presso i suoi locali nella notte tra il 16 e il 17 giugno
2004 sia avvenuto per fatti ad essa non imputabili. Difatti non appare ipotizzabile che la G.&C. abbia adottato e rispettato “tutte le regole di cautela qualificate Parte_1 indispensabili” per evitare il furto. “Ed invero, nel caso di specie, è rilevante la circostanza che non trattasi del tipico “parcheggio”, al quale i proprietari delle vetture ivi posteggiate, solitamente muniti di telecomando personale per l'apertura del cancello, accedono autonomamente e a tutte le ore;
si tratta, invece, di un'autofficina che, come tale, pratica orari di apertura – durante i quali è possibile il ritiro del veicolo previa riconsegna delle chiavi dello
5 stesso ad opera del custode – ed orari di chiusura, durante i quali non è consentito l'accesso all'area di sosta se non con l'intervento personale di un addetto.[ ].Difatti, non essendo previsto
l'accesso autonomo dei proprietari dei veicoli all'area di sosta in orario notturno, è ragionevolmente esigibile che, durante le ore di chiusura, il cancello di accesso dell'officina in questione sia munito di allarme (disattivabile solo dagli addetti dell'autorimessa). Nella fattispecie, la mancata predisposizione del necessario sistema di allarme non può ritenersi validamente sostituita dal sistema di vigilanza notturna 'ad orario' di cui si serviva la convenuta. Sul punto, basti osservare che gli autori del furto hanno preferito scassinare i catenacci posti a presidio del cancello, anziché tentare di eludere il sistema di allarme posto a tutela degli uffici sottostanti onde impadronirsi delle chiavi dei veicoli da sottrarre. Tale dinamica dei fatti avvalora vieppiù la considerazione che, in applicazione della diligenza qualificata richiesta, avrebbe dovuto munire anche il cancello del piazzale di sosta Parte_1 con adeguato impianto antifurto, cosa che invece la società ha in concreto omesso di fare. In quest'ottica, è appena il caso di aggiungere che la predisposizione di un sistema antifurto anche
a garanzia del piazzale scoperto – risultando presumibilmente idonea ad evitare l'evento furto
– avrebbe potuto sollevare la da ogni responsabilità conseguente al sinistro. Parte_1
In definitiva, deve ritenersi che – non potendosi di certo considerare evento imprevedibile ed inevitabile un furto avvenuto nel casertano, di notte, presso un'autorimessa ove si custodiscono veicoli che sono stati portati in riparazione e perciò non sono ancora da rottamare, anzi, possono avere ancora un discreto valore come nel caso di specie – la mancata restituzione del mezzo custodito sia dipesa da fatto imputabile ad dato che la società de qua Parte_1 non aveva provveduto, in ossequio alla diligenza professionale richiestale, ad approntare le
'cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto' ”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado già ha Parte_1 CP_3 Parte_1 proposto appello, cui ha resistito, costituendosi, Controparte_1
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la “Violazione ed errata applicazione dell'art. 182, 2° comma cpc, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge n.69/2009 - Omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione ed errato implicito rigetto della stessa”.
L'appellante censura, in particolare, il passaggio motivazionale della sentenza gravata nella parte in cui si afferma: “Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di rappresentanza formulata da parte convenuta, atteso che, in ottemperanza all'ordinanza del 7/12/2017, veniva depositata procura alle liti della in persona del suo procuratore speciale Controparte_1
Dott. , all'Avv. Corrado Fiorelli per la rappresentanza e difesa della società Controparte_5
6 nel presente giudizio. Pertanto, atteso che il difetto di legittimazione processuale può essere sanato in qualunque stato e grado del procedimento, con efficacia retroattiva e con riferimento
a tutti gli atti processuali già posti in essere, l'eccezione in oggetto deve essere disattesa”.
La difesa dell'appellante rappresenta che il primo giudice non si è pronunciato sull'eccezione di prescrizione del diritto di surroga azionato dalla compagnia di assicurazione, trascurando il rilievo che al giudizio, instaurato alla fine dell'anno 2006, deve applicarsi l'art.182 c.p.c. nella formulazione vigente nel 2006, che - escludendo l'operatività ex tunc della sanatoria del difetto di autorizzazione al conferimento della procura alle liti - avrebbe dovuto comportare, nel caso di specie, la declaratoria di prescrizione del diritto di surroga di Controparte_2 in quanto la costituzione nel processo della società assicuratrice, in forza di una procura validamente rilasciata al difensore costituito, è intervenuta soltanto nel 2018, a distanza di circa
12 anni dall'introduzione del giudizio, e non può sanare la prescrizione del diritto di surroga già verificatasi nel corso del processo, in mancanza di una valida costituzione della società attrice nell'anno 2006 - in sede di introduzione del giudizio - che avrebbe potuto sospendere il termine di prescrizione nel corso del processo.
Il difensore dell'appellante sostiene, quindi, che il testo dell'art.182 c.p.c., introdotto dalla legge n.69/09, si applica esclusivamente ai giudizi iniziati dopo il 04.07.2009 e che, solo per tali giudizi, la sanatoria del difetto di autorizzazione al conferimento della procura alle liti fa salvi gli effetti sostanziali e processuali sin dalla proposizione della domanda giudiziale.
§ 2.2. Il secondo motivo di gravame è rubricato: “Violazione dell'art.125 cpc per assenza del mandato all'atto della costituzione in giudizio dell'attore e dell'art.182, 2° comma cpc nella formulazione del 2006 - Errato rigetto dell'eccezione di prescrizione.”.
L'appellante si duole dell'invalidità della costituzione in giudizio di parte attrice “perché effettuata in assenza della procura del difensore prescritta dall'art.125, 2° comma cpc, fatto dal quale derivava l'impossibilità di ogni successiva sanatoria degli atti processuali compiuti in un rapporto processuale invalidamente instaurato”. Precisa che “in data 9/01/2006 la società attrice si costituiva in giudizio iscrivendo la causa a ruolo in assenza di mandato conferito al difensore. Infatti, la costituzione avveniva attraverso deposito della velina, cioè copia dell'atto di citazione notificato in data 31/12/2005 e privo di mandato. Invero, il mandato non era apposto in calce “al presente atto”, come asserito in premessa dell'atto di citazione, ma era apposto dopo la relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario, quindi inevitabilmente dopo che l'attore aveva ritirato l'atto di citazione dall'Ufficio NEP di Caserta. Tutto ciò evidentemente non avveniva entro il termine di costituzione dell'attore del 9/01/2006 perché, se
l'attore avesse ritirato l'atto di citazione originale dall'ufficiale giudiziario e vi avesse apposto il mandato prima dell'iscrizione a ruolo, non avrebbe avuto alcun valido motivo per costituirsi in giudizio con la velina priva di mandato, anziché con l'originale munito di mandato. Pertanto, in punto di diritto si rileva la violazione dell'articolo 125 c.p.c, e, per l'effetto, l'inefficacia del
7 mandato rilasciato ex art. 182 2° comma cpc nel 2018 dal legittimo rappresentante della società attrice, poiché, non risultando che il mandato ad litem fosse rilasciato prima della costituzione in giudizio, tutti gli atti processuali precedenti alla sanatoria del 2018 erano inefficaci perché, in assenza di valida costituzione in giudizio dell'attore, non si era instaurato validamente il rapporto processuale”.
In conclusione l'appellante argomenta che il primo giudice - stante la nullità di tutti gli atti processuali di parte attrice per violazione dell'articolo 125 c.p.c.- avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di prescrizione del diritto di surroga esercitato dalla compagnia di assicurazione.
§ 2.3. Il terzo motivo di gravame è rubricato: “Violazione dell'art. 246 cpc - Incongrua valutazione delle dichiarazioni dei testi indotti dalla convenuta”.
L'appellante censura il passaggio motivazionale della sentenza gravata nella parte in cui si legge: “Infine, dalle testimonianze in esame non emerge con chiarezza ed univocità che la
[...]
sia stata avvisata, nell'immediatezza della riparazione, che il veicolo era pronto e perciò Pt_2 ritirabile. Infatti, mentre e al riguardo nulla sapevano, riferiva solo Tes_1 Tes_2 Tes_3 di aver assistito alla telefonata di avviso effettuata dalla 'signorina dell'officina'”.
La difesa dell'appellante evidenzia di aver eccepito tempestivamente l'incapacità a testimoniare di , in quanto portatrice di un interesse che ne legittimava la partecipazione al Parte_2 giudizio. Argomenta che “la surrogazione del credito non comporta l'estinzione del debito originario, ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo del rapporto”, con la conseguenza che il pagamento con surrogazione non estingue l'obbligazione originaria - essendo il terzo surrogato successore a titolo particolare nel credito - e che Parte_2 doveva ritenersi incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c., poiché il giudizio ha ad oggetto un diritto che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al processo. La difesa dell'appellante aggiunge che non solo è inutilizzabile la testimonianza resa da ma neanche è Parte_2 utilizzabile quella resa da quale teste di riferimento indicato dalla Testimone_4 [...]
, lamentando che il primo giudice avrebbe dovuto, invece, valorizzare la testimonianza Pt_2 resa dal teste con riguardo alla circostanza che la , il giorno Testimone_3 Parte_2 precedente quello in cui si era verificato il furto, era stata avvisata dal responsabile dell'autofficina dell'avvenuta riparazione del veicolo, e ciò al fine di ritenere provata la diligenza dell' alla quale non può essere addebitata alcuna responsabilità. Parte_1
§ 2.4. Con il quarto motivo di gravame - rubricato: “Incongrua ed illogica valutazione del mancato interrogatorio formale del legale rappresentante dell' - la difesa Parte_1 dell'appellante lamenta che il giudice di primo grado “illogicamente” conferisce valenza probatoria alla mancata presentazione, senza giustificazione, del legale rappresentante dell' all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale. Deduce che il Parte_1 legale rappresentante nulla avrebbe potuto aggiungere, “in termini probatori”, all'istruttoria già
8 espletata nel processo, non essendo direttamente presente allo svolgimento di tutte le ordinarie attività lavorative dei suoi dipendenti, quali appunto la riparazione del mezzo, l'avviso del cliente dell'avvenuta riparazione e il parcheggio del veicolo nel piazzale recintato.
§ 2.5. Il quinto motivo di gravame è rubricato: “Incongruo ed illogico accertamento di fatto in ordine alla diligenza dell' nel custodire il veicolo”. Parte_1
L'appellante sostiene di aver posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il furto ed evidenzia di essersi premurata di parcheggiare il veicolo, dopo averlo chiuso a chiave, non sulla strada pubblica, ma in un piazzale privato recintato ed assicurato da due lucchetti, mostrando così un congruo ed adeguato livello di attenzione e diligenza, e di aver predisposto un servizio di vigilanza notturna quand'anche non continuativo.
La difesa dell'appellante argomenta che sarebbe ingiusto pretendere un livello di diligenza superiore, con riferimento all'accessoria prestazione di custodia, essendosi l' Parte_1 impegnata contrattualmente soltanto a riparare il veicolo, “non mancando tuttavia di custodirlo come se si trattasse di mezzo proprio, tanto che nel furto erano coinvolti anche due suoi autoveicoli”; che il primo giudice non avrebbe dovuto ritenere l' responsabile Parte_1 indiretta dell'evento furto, ma avrebbe dovuto ritenere che essa aveva correttamente adempiuto al contratto, con un grado di diligenza adeguato e congruo, poiché, da un lato, aveva provveduto a garantire tutte le misure più adeguate ad evitare il furto e, dall'altro, come emerge dall'istruttoria, aveva comunicato a che il veicolo era stato riparato ed era Parte_2 pronto per il ritiro. Pertanto sottolinea che se la avesse ritirato il veicolo il giorno Parte_2 in cui era stata avvisata, “i ladri non lo avrebbero trovato nel piazzale della concessionaria”; che non era esigibile la predisposizione di un sistema di videosorveglianza elettronico, “senza neppure considerare che nel periodo storico in cui accadeva l'evento -anno 2004 - ancora non si era consolidato lo sviluppo informatico e tecnologico che caratterizza la società odierna.
Pertanto, quando si è verificato il furto, in assenza dei ben più articolati, ma non per questo più sicuri, mezzi di videosorveglianza informatici diffusi nei giorni nostri, la predisposizione di un sistema di vigilanza privata notturna evidenziava l'elevato livello di diligenza posto in essere dalla concessionaria, che quindi non si limitava a chiudere a chiave il mezzo e parcheggiarlo in un piazzale recintato”.
§ 3. Il primo motivo di gravame è infondato.
Va premesso che il primo giudice, nell'accogliere la domanda di pagamento formulata dalla compagnia di assicurazione, ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto di surroga azionato da quest'ultima.
Ciò posto questa Corte ritiene che la invocata sanatoria con effetti ex nunc - e non ex tunc come ritenuto dal primo giudice - del difetto di autorizzazione al conferimento della procura al difensore costituito di avv.to Fiorelli (da cui l'appellante fa discendere Controparte_1
l'invalidità della originaria costituzione nel processo della società assicuratrice, e quindi la
9 mancata operatività della sospensione del decorso del termine di prescrizione del diritto di surroga della compagnia di assicurazione nel corso del processo) - è inconferente ai fini della decisione, in quanto, come evidenziato dall'appellata, l'eccezione di prescrizione non è stata tempestivamente sollevata dal difensore di vale a dire contestualmente Parte_1 all'eccezione di mancanza del potere in capo al dott. di conferire, per conto Persona_1 della la procura alle liti all'avv.to Fiorelli, per l'introduzione del Controparte_2 giudizio nei confronti di Parte_1
E invero la questione che dall'esame della procura speciale rilasciata in data 20.07.2005 da al dott. “emergeva” che quest'ultimo aveva il Controparte_2 Persona_1 potere di conferire la procura ad litem soltanto nei giudizi in cui la compagnia di assicurazione era parte resistente e non anche in quelli, come nel caso di specie, in cui Controparte_2 era parte attrice, è stata sollevata dal difensore della convenuta, con le memorie di replica
[...] depositate il 18.10.2017, mentre l'eccezione di prescrizione del diritto di surroga è stata sollevata tardivamente, soltanto all'udienza del 9.04.2018, a seguito dell'ordinanza del
7.12.2017 con la quale il primo giudice rimise la causa sul ruolo per consentire alla compagnia di assicurazione di sanare il difetto di rappresentanza. Non vi è dubbio che il difensore dell' avrebbe dovuto eccepire la prescrizione del diritto di surroga - che assume Parte_1 essere avvenuta in pendenza del giudizio, stante la dedotta inoperatività della sospensione del termine di prescrizione, atteso che il processo sarebbe stato introdotto da un difensore non munito di procura validamente rilasciatagli - se non con il primo atto difensivo utile, successivo al maturare del decennio dalla data del pagamento dell'indennizzo, quanto meno contestualmente alla proposizione dell'eccezione di mancanza, in capo al dott. del Per_1 potere di conferire, per conto di la procura ad litem all'avv.to Controparte_2
Fiorelli.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione, reiterata come primo motivo di gravame, non può essere accolta.
§ 3.1. Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non può ritenersi che la costituzione in giudizio di parte attrice sia invalida e non sanabile, perché effettuata in assenza di procura al difensore, in violazione dell'art. 125, 2° comma, c.p.c., con la conseguenza che non sarebbe consentita alcuna successiva sanatoria.
E invero, la circostanza che si sia costituita in giudizio in data Controparte_2
9.01.2006, depositando non già l'originale dell'atto di citazione con in calce la procura ad litem conferita al difensore, ma con deposito della velina - cioè di copia dell'atto di citazione notificato in data 31.12.2005 privo di procura - non lascia affatto desumere che la procura sia stata conferita all'avv.to Corrado Fiorelli in data posteriore rispetto a quella della costituzione in giudizio. Difatti, la procura esaminata dal primo giudice - che ha riscontrato la sottoscrizione
10 del dott. quale conferente la procura - risulta apposta sull'atto di citazione Persona_1 immediatamente dopo la relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario, e la circostanza dedotta dall'appellante secondo cui “se l'attore avesse ritirato l'atto di citazione originale dall'ufficiale giudiziario e vi avesse apposto il mandato prima dell'iscrizione a ruolo, non avrebbe avuto alcun valido motivo per costituirsi in giudizio con la velina priva di mandato, anziché con l'originale munito di mandato” non rappresenta un elemento di valutazione dal quale inferire che la procura alle liti fosse stata rilasciata dopo la costituzione in giudizio, e quindi, non vi sarebbe stata alcuna possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 182, c.p.c., come sostenuto dall'appellante.
§ 3.2. Il terzo motivo di gravame non coglie nel segno.
L'appellante lamenta l'incapacità a testimoniare di , in quanto portatrice di un Parte_2 interesse che ne avrebbe legittimato la partecipazione al processo.
Il motivo di gravame è inconferente ai fini della decisione, in quanto finalizzato ad escludere la prova della circostanza che la era stata avvisata dal responsabile della Parte_2 Parte_1 che l'autocarro era stato riparato - e pronto per il ritiro - il giorno prima della verificazione
[...] del furto, valorizzando la testimonianza resa dal teste con riguardo al fatto che Testimone_4 la era stata invitata a ritirare il veicolo già riparato, con la conseguenza che se la Parte_2
avesse prontamente ritirato l'autocarro, non ne avrebbe subito il furto. Parte_2
Al riguardo la Corte dà seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità - richiamato anche dal primo giudice - secondo cui “L'art. 1780 cod. civ., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando
l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso dell'affidamento di un'autovettura ad un'officina per la riparazione, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale;
né la pattuizione del ritiro dell'autovettura entro un termine determinato - in mancanza di un apposito patto limitativo della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 cod. civ. - vale a segnare il limite temporale della durata dell'obbligo di custodia assoggettato alla disciplina di cui all'art. 1780 cod. civ., per cui scaduto il termine la suddetta norma non opererebbe, in quanto, anche qualora venga fatta un'offerta della prestazione di consegna mediante intimazione, il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo del mutamento della distribuzione del rischio contrattuale, occorrendo a tal fine anche il deposito di cui all'art. 1210 cod. civ.” (Cass., Sez. III, Sentenza n. 10956 del
06/05/2010) (sottolineatura aggiunta).
Pertanto, quand'anche si ritenesse provato che era stata avvisata che Parte_2
l'autocarro era pronto per il ritiro, comunque, non sarebbe venuto meno il suo obbligo di
11 custodirlo, con la diligenza del depositario, in mancanza di una rituale costituzione in mora del creditore ai sensi dell'art. 1210 c.c..
§ 3.3. Anche il quarto motivo di gravame presenta profili di inammissibilità e, in ogni caso, è privo di rilevanza ai fini della decisione.
La difesa dell'appellante lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto riconoscere valenza probatoria alla mancata presentazione, senza giustificazione, del legale rappresentante dell' all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale. Sostiene che il Parte_1 legale rappresentante nulla avrebbe potuto aggiungere all'istruttoria già espletata, non essendo direttamente presente allo svolgimento di tutte le ordinarie attività lavorative dei suoi dipendenti, quali la riparazione del veicolo, l'avviso del cliente dell'avvenuta riparazione e il parcheggio del veicolo nel piazzale recintato.
Non può essere esaminato il rilievo che il legale rappresentante dell' rendendo Parte_1
l'interrogatorio formale, nulla avrebbe potuto aggiungere “in termini probatori” all'istruttoria già espletata, atteso che il difensore dell' non ha proposto uno specifico motivo Parte_1 di gravame con riguardo all'ordinanza istruttoria resa nel giudizio di primo grado, con la quale era stato ammesso l'interrogatorio formale, censurando il profilo della rilevanza di quest'ultimo.
In ogni caso l'appellante non allega quali circostanze, incidenti sulla decisione, il primo giudice
- non correttamente - avrebbe ritenuto provate per effetto della mancata presentazione del legale rappresentante all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale e siano, invece, da ritenere non provate.
§ 3.4. Il quinto motivo di gravame, relativo alla diligenza dell' nella custodia Parte_1 del veicolo, è infondato.
L'appellante sostiene di aver posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il furto ed evidenzia di essersi premurata di parcheggiare il veicolo, dopo averlo chiuso a chiave, non sulla strada pubblica, ma in un piazzale privato recintato ed assicurato da due lucchetti, mostrando così un congruo ed adeguato livello di attenzione e diligenza, e di aver predisposto un servizio di vigilanza notturna, quand'anche non continuativo.
La doglianza dell'appellante non scalfisce il percorso motivazionale del primo giudice - che viene pienamente condiviso da questa Corte - secondo cui la concessionaria/autofficina, avrebbe dovuto predisporre un sistema di allarme antifurto dell'area privata Parte_1 recintata in cui sostavano i veicoli che riceveva in consegna per le riparazioni, non essendo sufficienti dei catenacci posti a presidio del cancello di ingresso nella suddetta area, agevolmente rimuovibili, e un servizio di vigilanza notturno non continuativo. Correttamente il primo giudice ha evidenziato, in conformità dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che l'obbligazione di custodia del veicolo, anche se accessoria rispetto al contratto di prestazione dell'opera di autoriparazione, deve essere eseguita con la diligenza qualificata del depositario, ai sensi dell'art. 1780 c.c., che impone la predisposizione di un sistema di idonea e costante
12 sorveglianza dei veicoli fino al ritiro degli stessi “non potendosi di certo considerare evento imprevedibile ed inevitabile un furto avvenuto nel casertano, di notte, presso un'autorimessa ove si custodiscono veicoli che sono stati portati in riparazione e perciò non sono ancora da rottamare, anzi, possono avere ancora un discreto valore come nel caso di specie”
Peraltro doveva ritenersi esigibile la predisposizione di un adeguato impianto antifurto, che avrebbe sollevato l' da ogni responsabilità con riguardo all'evento furto - come Parte_1 evidenziato dal primo giudice - non essendo necessario, a tal fine, l'utilizzo di tecnologie di videosorveglianza avanzate, perfezionatesi solo negli ultimi anni, come rappresentato dall'appellante,
Per quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ponendole a carico della parte appellante, applicando i parametri di cui al DM n. 147/2022 – valore della lite compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 – con la quantificazione dei compensi nella misura media con riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisoria, e nella misura minima con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che nella presente sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5-2012, n. 115, per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 4.888,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5- 2012, n.
115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 15 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo dott.ssa Maria Casaregola
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