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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3457/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Email_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi Parte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato ASTRID DALLA ROVERE
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, a Palermo
(PA) in data 27.10.1990 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 399, parte 2 - serie A - anno 1990); che dall'unione coniugale sono nati i figli (19.03.1991), Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (9.04.1996) maggiorenne non Per_2 autosufficiente, in quanto affetto da grave disabilità a seguito di incidente stradale ed invalido al 100%
(per cui il padre è stato nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Lodi Amministratore di sostegno, ed è stato autorizzato ad utilizzare, per le spese di mantenimento ordinario del figlio,
l'importo mensile di Euro 1.000,00) e (18.10.2003), maggiorenne e disabile dalla nascita al Per_3
100%, non economicamente autosufficiente, e percettore di pensione di invalidità mensile di Euro
770,00; che il Tribunale di Lodi, in data 16.09.2015 ha omologato il verbale di separazione consensuale dei coniugi.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo, e precisate nelle note conclusive – le seguenti: 1) I figli e entrambi maggiorenni e con grave disabilità, continueranno a vivere Per_2 Per_3 con la madre nell'abitazione che si trova nel complesso immobiliare di via Occhiò n. 2 di San
LI MI (MI) sino a quando non verrà acquistata una nuova abitazione.
2) Il SI continuerà a pagare regolarmente e in via esclusiva il canone di locazione Pt_1 dell'attuale abitazione sita in San LI MI (MI) via Occhiò n. 2 di cui al punto che precede, gli oneri accessori, la tari e le spese per le utenze.
3) Il SI , in qualità di Amministratore di sostegno del figlio , renderà Pt_1 Persona_4 disponibile alla SIa versando entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di Parte_2 euro 1.000,00 sul suo conto corrente personale (che è corrispondente alla somma autorizzata dal
Giudice tutelare del Tribunale di Lodi con decreto del 27.01.2023 della pensione d'invalidità pari a complessivi euro 2.050,00 mensili) a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso e con tale importo la SIa provvederà esclusivamente alle spese ordinarie e straordinarie per il figlio Pt_2
con obbligo di rendicontazione all'Amministratore di sostegno SI . Per_2 Pt_1
4) Il figlio in quanto maggiorenne e con disabilità grave continuerà a vivere nella casa con Per_3 la madre e il fratello e con la pensione d'invalidità che percepisce, pari a euro 770,00 Per_2 mensili, provvederà in via autonoma alle proprie spese personali, a quelle della motocicletta a lui intestata e dell'autovettura seicento, intestata al fratello , che utilizza. Per_2
5) Previa autorizzazione del Giudice tutelare del Tribunale di Lodi, la nuova abitazione verrà acquistata con parte della somma del risarcimento del danno di competenza del figlio e Per_2 verrà intestata al medesimo con la previsione del diritto di Persona_4 uso/abitazione/usufrutto, che verrà a suo tempo valutato, in favore della madre SIa in Pt_2 quanto genitore convivente e dell'altro figlio anch'esso convivente. Persona_5
6) Ove, con l'acquisto della nuova abitazione, l'importo di euro 1.000,00 non fosse sufficiente a coprire tutte le spese ordinarie e straordinarie della casa e del mantenimento del figlio , il Per_2 SI , in qualità di Amministratore di sostegno del figlio , Parte_1 Persona_4 presenterà istanza al Giudice tutelare del Tribunale di Lodi al fine di aumentare l'importo di cui può beneficiare il figlio per coprire tutte le spese e, in difetto di autorizzazione, provvederà Per_2 personalmente a contribuirvi nella misura che si rendesse necessaria.
7) La SIa percepirà e disporrà in via esclusiva dell'assegno unico di cui è beneficiario il Pt_2 figlio e quello per il figlio quando lo percepirà. Persona_4 Persona_5
8) Le spese per l'altra autovettura Panda intestata al figlio e in uso alla SIa Persona_4
anche per il trasporto del figlio e per le incombenze quotidiane, saranno tutte a carico del Pt_2 medesimo comprese quelle per la manutenzione, l'assicurazione, il bollo e il Persona_4 carburante.
9) Il SI verserà, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla Parte_1 SIa , quale contribuito per il suo personale mantenimento, l'importo mensile di euro Parte_2
500,00 entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente personale a lei intestato;
importo soggetto
a rivalutazione Istat annuale come per legge.
10) I SIi e concordano che le somme depositate sul conto corrente cointestato Pt_2 Pt_1 saranno suddivise al 50% fra i medesimi, così come le somme che riceveranno a titolo di rimborso dall'assicurazione per le spese anticipate per le cure del figlio . Per_2
11) Nell'ipotesi in cui il figlio voglia acquistare una nuova autovettura, il SI Persona_5
s'intesterà l'autovettura seicento (intestata a ) con spese per Parte_1 Persona_4 il passaggio di proprietà a suo esclusivo carico”. All'udienza cartolare del 12.02.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_2
, in Palermo (PA) in data 27.10.1990 (atto trascritto nel registro Parte_1 dello Stato civile del suddetto Comune al n. 399, parte 2 serie A- anno 1990);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo (PA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26.03.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3457/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Email_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi Parte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato ASTRID DALLA ROVERE
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, a Palermo
(PA) in data 27.10.1990 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 399, parte 2 - serie A - anno 1990); che dall'unione coniugale sono nati i figli (19.03.1991), Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (9.04.1996) maggiorenne non Per_2 autosufficiente, in quanto affetto da grave disabilità a seguito di incidente stradale ed invalido al 100%
(per cui il padre è stato nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Lodi Amministratore di sostegno, ed è stato autorizzato ad utilizzare, per le spese di mantenimento ordinario del figlio,
l'importo mensile di Euro 1.000,00) e (18.10.2003), maggiorenne e disabile dalla nascita al Per_3
100%, non economicamente autosufficiente, e percettore di pensione di invalidità mensile di Euro
770,00; che il Tribunale di Lodi, in data 16.09.2015 ha omologato il verbale di separazione consensuale dei coniugi.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo, e precisate nelle note conclusive – le seguenti: 1) I figli e entrambi maggiorenni e con grave disabilità, continueranno a vivere Per_2 Per_3 con la madre nell'abitazione che si trova nel complesso immobiliare di via Occhiò n. 2 di San
LI MI (MI) sino a quando non verrà acquistata una nuova abitazione.
2) Il SI continuerà a pagare regolarmente e in via esclusiva il canone di locazione Pt_1 dell'attuale abitazione sita in San LI MI (MI) via Occhiò n. 2 di cui al punto che precede, gli oneri accessori, la tari e le spese per le utenze.
3) Il SI , in qualità di Amministratore di sostegno del figlio , renderà Pt_1 Persona_4 disponibile alla SIa versando entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di Parte_2 euro 1.000,00 sul suo conto corrente personale (che è corrispondente alla somma autorizzata dal
Giudice tutelare del Tribunale di Lodi con decreto del 27.01.2023 della pensione d'invalidità pari a complessivi euro 2.050,00 mensili) a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso e con tale importo la SIa provvederà esclusivamente alle spese ordinarie e straordinarie per il figlio Pt_2
con obbligo di rendicontazione all'Amministratore di sostegno SI . Per_2 Pt_1
4) Il figlio in quanto maggiorenne e con disabilità grave continuerà a vivere nella casa con Per_3 la madre e il fratello e con la pensione d'invalidità che percepisce, pari a euro 770,00 Per_2 mensili, provvederà in via autonoma alle proprie spese personali, a quelle della motocicletta a lui intestata e dell'autovettura seicento, intestata al fratello , che utilizza. Per_2
5) Previa autorizzazione del Giudice tutelare del Tribunale di Lodi, la nuova abitazione verrà acquistata con parte della somma del risarcimento del danno di competenza del figlio e Per_2 verrà intestata al medesimo con la previsione del diritto di Persona_4 uso/abitazione/usufrutto, che verrà a suo tempo valutato, in favore della madre SIa in Pt_2 quanto genitore convivente e dell'altro figlio anch'esso convivente. Persona_5
6) Ove, con l'acquisto della nuova abitazione, l'importo di euro 1.000,00 non fosse sufficiente a coprire tutte le spese ordinarie e straordinarie della casa e del mantenimento del figlio , il Per_2 SI , in qualità di Amministratore di sostegno del figlio , Parte_1 Persona_4 presenterà istanza al Giudice tutelare del Tribunale di Lodi al fine di aumentare l'importo di cui può beneficiare il figlio per coprire tutte le spese e, in difetto di autorizzazione, provvederà Per_2 personalmente a contribuirvi nella misura che si rendesse necessaria.
7) La SIa percepirà e disporrà in via esclusiva dell'assegno unico di cui è beneficiario il Pt_2 figlio e quello per il figlio quando lo percepirà. Persona_4 Persona_5
8) Le spese per l'altra autovettura Panda intestata al figlio e in uso alla SIa Persona_4
anche per il trasporto del figlio e per le incombenze quotidiane, saranno tutte a carico del Pt_2 medesimo comprese quelle per la manutenzione, l'assicurazione, il bollo e il Persona_4 carburante.
9) Il SI verserà, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla Parte_1 SIa , quale contribuito per il suo personale mantenimento, l'importo mensile di euro Parte_2
500,00 entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente personale a lei intestato;
importo soggetto
a rivalutazione Istat annuale come per legge.
10) I SIi e concordano che le somme depositate sul conto corrente cointestato Pt_2 Pt_1 saranno suddivise al 50% fra i medesimi, così come le somme che riceveranno a titolo di rimborso dall'assicurazione per le spese anticipate per le cure del figlio . Per_2
11) Nell'ipotesi in cui il figlio voglia acquistare una nuova autovettura, il SI Persona_5
s'intesterà l'autovettura seicento (intestata a ) con spese per Parte_1 Persona_4 il passaggio di proprietà a suo esclusivo carico”. All'udienza cartolare del 12.02.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_2
, in Palermo (PA) in data 27.10.1990 (atto trascritto nel registro Parte_1 dello Stato civile del suddetto Comune al n. 399, parte 2 serie A- anno 1990);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo (PA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26.03.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello