Sentenza 26 febbraio 1982
Massime • 2
Il vizio di motivazione della sentenza può essere denunciato, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., soltanto in ordine a questioni di fatto, non già in relazione a questioni di diritto, potendo l'inadeguata motivazione riguardo a queste ultime essere, nei congrui casi, corretta direttamente dalla Corte di Cassazione, a norma del secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ..*
Nella controversia promossa contro gli eredi del debitore per il pagamento del debito, attesa l'autonomia dei rispettivi rapporti obbligatori e la scindibilità delle relative cause, la presunzione di Estinzione del credito, a seguito dell'eccezione di prescrizione presuntiva proposta da uno dei debitori convenuti, opera soltanto a favore del debitore che ha ritualmente eccepito la prescrizione presuntiva,e non anche a favore di quello che tale eccezione non abbia, ovvero avvia irritualmente proposto. (nella specie, oltre il termine di cui al secondo comma dell'art. 416, nuovo testo, cod. proc. civ.).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/1982, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1982 |
Testo completo
Il vizio di motivazione della sentenza può essere denunciato, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., soltanto in ordine a questioni di fatto, non già in relazione a questioni di diritto, potendo l'inadeguata motivazione riguardo a queste ultime essere, nei congrui casi, corretta direttamente dalla Corte di Cassazione, a norma del secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ..*