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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2818/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BOZZI SILVIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BOZZI SILVIA Controparte_1 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Pisa (PI), Via San Francesco n.105 presso lo studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 26/05/2001 a Venezia, dalla cui unione nascevano due figli, nata a [...] il [...] (c.f. e nato a Per_1 C.F._3 Per_2
Venezia il 15.06.2004 (c.f. entrambi studenti. C.F._4
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato in [...] il giorno Controparte_1
08/03/1968 (codice fiscale ) e nata in [...] il C.F._2 Parte_1
06/10/1972 (codice fiscale ), che hanno contratto matrimonio in data C.F._1
26/05/2001 a Venezia, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del suddetto Comune atto N.
54, parte 2, serie A - anno 2001 - Comune di Venezia;
2. ASSEGNA alla GN la casa familiare, in comproprietà con il marito sig. Pt_1 CP_1
posta in Pisa- Cascina alla Via Due Giugno n.9, nella quale la stessa abita unitamente ai figli e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. La casa è Per_1 Per_2
assegnata con ogni arredo che la compone;
3. I genitori si sono impegnati a mantenere in via diretta i figli nei periodi di rispettiva permanenza, mentre per quanto concerne le spese straordinarie, i coniugi hanno stabilito che sono integralmente poste a carico della GN , sino ad un massimo mensile per Pt_1
ambedue i figli di euro 300,00 , superato il quale il padre corrisponderà il 50% delle somme residue detratte le 300 euro;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati, apporranno la loro residenza ove ritengono più opportuno con l'obbligo del reciproco rispetto, nonchè lo scioglimento della comunione legale dei beni;
- Il sig. andrà ad abitare altrove appena avrà rinvenuto altra soluzione abitativa;
CP_1
- I coniugi espressamente hanno concordato che i mutui cointestati accesi presso la BPer Banca spa già UGF Banca spa, saranno integralmente corrisposti dal sig. anche in luogo della CP_1
GN fino all'estinzione definitiva degli stessi mutui;
pertanto, ogni pagamento Pt_1
effettuato per il mutuo è da imputarsi per la metà alla GN come pagamento Pt_1
effettuato dalla , per espressa pattuizione tra i coniugi, ed il sig. quindi non avrà Pt_2 CP_1
alcun titolo per richiedere le somme versate e che verserà anche per la quota di spettanza della GN . Pt_1
- I coniugi hanno pattuito altresì che raggiunta l'autonomia economica di entrambi i figli e lasciata ambedue la casa familiare, questa verrà posta in vendita e con il ricavato verranno estinti i mutui e suddivisa al 50% la eventuale somma residua. Hanno dato atto che la suddetta condizione di cui al punto che precede è requisito indefettibile ed imprescindibile ai fini del componimento bonario della separazione consensuale.
- I mezzi quale l'automobile intestato al sig Modello: Ford Focus SW targata DV038NV CP_1
resta intestato e attribuito allo Stesso in via definitiva, come anche l'automobile Modello:
Toyota Yaris, targata CP240RW mentre l'automobile Nissan Note Acenta Tg . DX773WH già intestata alla GN verrà intestata e attribuita alla stessa. Pt_1
- Ultimati i predetti adempimenti, i coniugi hanno dichiarato di non aver più niente a che pretendere l'uno dall'altro.
4. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
5. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Venezia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 23/01/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2818/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BOZZI SILVIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BOZZI SILVIA Controparte_1 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Pisa (PI), Via San Francesco n.105 presso lo studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 26/05/2001 a Venezia, dalla cui unione nascevano due figli, nata a [...] il [...] (c.f. e nato a Per_1 C.F._3 Per_2
Venezia il 15.06.2004 (c.f. entrambi studenti. C.F._4
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato in [...] il giorno Controparte_1
08/03/1968 (codice fiscale ) e nata in [...] il C.F._2 Parte_1
06/10/1972 (codice fiscale ), che hanno contratto matrimonio in data C.F._1
26/05/2001 a Venezia, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del suddetto Comune atto N.
54, parte 2, serie A - anno 2001 - Comune di Venezia;
2. ASSEGNA alla GN la casa familiare, in comproprietà con il marito sig. Pt_1 CP_1
posta in Pisa- Cascina alla Via Due Giugno n.9, nella quale la stessa abita unitamente ai figli e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. La casa è Per_1 Per_2
assegnata con ogni arredo che la compone;
3. I genitori si sono impegnati a mantenere in via diretta i figli nei periodi di rispettiva permanenza, mentre per quanto concerne le spese straordinarie, i coniugi hanno stabilito che sono integralmente poste a carico della GN , sino ad un massimo mensile per Pt_1
ambedue i figli di euro 300,00 , superato il quale il padre corrisponderà il 50% delle somme residue detratte le 300 euro;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati, apporranno la loro residenza ove ritengono più opportuno con l'obbligo del reciproco rispetto, nonchè lo scioglimento della comunione legale dei beni;
- Il sig. andrà ad abitare altrove appena avrà rinvenuto altra soluzione abitativa;
CP_1
- I coniugi espressamente hanno concordato che i mutui cointestati accesi presso la BPer Banca spa già UGF Banca spa, saranno integralmente corrisposti dal sig. anche in luogo della CP_1
GN fino all'estinzione definitiva degli stessi mutui;
pertanto, ogni pagamento Pt_1
effettuato per il mutuo è da imputarsi per la metà alla GN come pagamento Pt_1
effettuato dalla , per espressa pattuizione tra i coniugi, ed il sig. quindi non avrà Pt_2 CP_1
alcun titolo per richiedere le somme versate e che verserà anche per la quota di spettanza della GN . Pt_1
- I coniugi hanno pattuito altresì che raggiunta l'autonomia economica di entrambi i figli e lasciata ambedue la casa familiare, questa verrà posta in vendita e con il ricavato verranno estinti i mutui e suddivisa al 50% la eventuale somma residua. Hanno dato atto che la suddetta condizione di cui al punto che precede è requisito indefettibile ed imprescindibile ai fini del componimento bonario della separazione consensuale.
- I mezzi quale l'automobile intestato al sig Modello: Ford Focus SW targata DV038NV CP_1
resta intestato e attribuito allo Stesso in via definitiva, come anche l'automobile Modello:
Toyota Yaris, targata CP240RW mentre l'automobile Nissan Note Acenta Tg . DX773WH già intestata alla GN verrà intestata e attribuita alla stessa. Pt_1
- Ultimati i predetti adempimenti, i coniugi hanno dichiarato di non aver più niente a che pretendere l'uno dall'altro.
4. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
5. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Venezia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 23/01/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori