Articolo 3 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 gennaio 1963
Art. 3.
Le aliquote dei posti di magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione spettanti, ai sensi dell' articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794 , ai concorsi per titoli relativi agli anni 1960, 1961 e 1962, con esclusione dei posti previsti in aumento dall'articolo 1, saranno attribuite mediante scrutinio speciale per la sola qualifica di merito distinto.
Agli scrutini speciali di cui al precedente comma da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge potranno partecipare tutti i magistrati di tribunale e di Corte di appello che avrebbero avuto titolo a presentarsi ai predetti rispettivi concorsi.
Negli scrutini di cui ai commi precedenti per la formazione del giudizio ai fini della attribuzione della qualifica di merito distinto deve tenersi particolarmente conto dei precedenti relativi al servizio prestato, delle doti di cultura, del comportamento e della diligenza dimostrati nelle attivita' svolte. Per coloro che hanno esercitato funzioni speciali o amministrative devesi tenere prevalentemente conto dell'attivita' prestata e delle particolari attitudini dimostrate nell'esercizio delle funzioni medesime.
I magistrati che, a seguito di detti scrutini speciali, otterranno la qualifica di merito distinto, saranno promossi con decorrenza dal 31 dicembre 1962. I medesimi saranno collocati in graduatoria dopo i magistrati che abbiano titolo alla promozione per merito distinto, nello stesso anno 1962, a seguito di scrutini effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, ma prima dei magistrati che abbiano titolo alla promozione a seguito degli scrutini ordinari indetti successivamente.
I magistrati che abbiano ottenuto la qualifica di merito distinto a norma del presente articolo e non siano stati promossi per esaurimento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo stesso saranno inclisi, secondo l'anzianita' di ciascuno di essi nella categoria di provenienza, negli elenchi dei promovibili per la medesima qualifica formati a seguito degli scrutini ordinari cui avrebbero potuto partecipare secondo le norme della presente legge.
Il mancato conferimento della qualifica di merito distinto non ha alcuna rilevanza in sede di partecipazione dei magistrati agli scrutini ordinari.
Allo scrutinio previsto dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e 200 dell'Ordinamento giudiziario.
Agli scrutini previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1963
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