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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1266 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 9/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO Pt_1
GIANTONY
CONTRO
Controparte_1
verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter Pt_1
c.p.c., l' rappresentato e difeso come in epigrafe, ribadisce integralmente tutte le eccezioni, Pt_1
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
03/10/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, contestando le risultanze cui era pervenuto il CTU in sede di Accertamento Tecnico Preventivo.
Fissata udienza di comparizione l' non dava prova della notifica al procuratore di Pt_1 CP_1
che non si costituiva.
[...] Rinviata l'udienza per rinnovare la notifica parte ricorrente ometteva di produrre la notifica rinnovata, ciò comporta che il giudizio di merito non si è correttamente instaurato e deve essere dichiarato l'improcedibile.
Spese compensate
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara improcedibile la domanda;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Sciacca 15/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 9/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO Pt_1
GIANTONY
CONTRO
Controparte_1
verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter Pt_1
c.p.c., l' rappresentato e difeso come in epigrafe, ribadisce integralmente tutte le eccezioni, Pt_1
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
03/10/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, contestando le risultanze cui era pervenuto il CTU in sede di Accertamento Tecnico Preventivo.
Fissata udienza di comparizione l' non dava prova della notifica al procuratore di Pt_1 CP_1
che non si costituiva.
[...] Rinviata l'udienza per rinnovare la notifica parte ricorrente ometteva di produrre la notifica rinnovata, ciò comporta che il giudizio di merito non si è correttamente instaurato e deve essere dichiarato l'improcedibile.
Spese compensate
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara improcedibile la domanda;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Sciacca 15/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini