Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concluso a Mosca il 9 febbraio 1960.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concluso a Mosca il 9 febbraio 1960.