Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3998 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PUZZELLO ELEONORA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 03/12/2024 i coniugi Pt_1
1
a Messina il 25/05/1968, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di NIZZA DI SICILIA
(ME) il 19/07/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] Persona_1
il 07/03/1992, nata a [...] il [...], e Persona_2 CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 29/09/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti dichiarano di avere già provveduto alla divisione di tutti i beni comuni e, pertanto, di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione, titolo o causale, e ciò anche in relazione ad eventuali obblighi di mantenimento e/o diritto agli alimenti;
2)
La figlia diventata maggiorenne nel settembre u.s., che frequenta CP_1
l'Istituto Professionale per Odontotecnici “Ugo Foscolo” di Faenza, continuerà a vivere con la madre;
3) Il Sig. si impegna a versare Pt_1
alla figlia maggiorenne ma non ancora indipendente CP_1
economicamente, la somma di € 250,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni
2 mese, importo rivalutabile come per legge annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche;
4) Tutte le spese straordinarie (scolastiche, sanitarie etc…) relative alla figlia CP_1
saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno e dovranno essere opportunatamente documentate, preventivamente concordate tra gli odierni ricorrenti e contenute sempre nei limiti della congruenza. 5) I ricorrenti chiedono altresì di potersi avvalere congiuntamente della facoltà di sostituire l'udienza che sarà fissata con il deposito di note scritte, poiché gli istanti già in questa sede manifestano al
Tribunale la volontà di non volersi riconciliare”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 16 settembre 2024.
All'udienza del 21/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 29/09/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
3 Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di NIZZA DI SICILIA (ME) il 19/07/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte 2, serie A, tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata
[...] Parte_2
a Messina il 25/05/1968, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di NIZZA DI
SICILIA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 22/05/2025.
La Presidente
4 (dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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