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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott.ssa Lorena Mussoni Presidente dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.301/2025 R.G. e promossa da
(avv.ti R.Arcioni e C.Pototschnig) Parte_1 attrice contro
CP_1
convenuto
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
1 intervenuta
Oggetto : modifica delle condizioni di divorzio
L'attrice ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Viene chiesta la modifica delle condizioni di affidamento della figlia minore disposte con la Per_1 sentenza emessa dal Tribunale di Ciocan (Moldavia) del 10.5.2015.
Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art.37 della legge n. 218/1995, atteso che le parti ed il loro figlio minore risiedono in Italia.
Può essere inoltre applicata al caso di specie la legge italiana, stante il disposto di cui all'art.36 bis della legge n.218/1995.
La domanda è inoltre fondata.
Le affermazioni dell'attrice circa l'assenza del convenuto a svolgere la sua funzione di genitore trovano conferma nella documentazione prodotta, in particolare nei pignoramenti che l'attrice ha dovuto promuovere per cercare di ottenere l'adempimento del padre al suo obbligo di mantenimento nei confronti della figlia.
è risultata anche la frequentazione del padre con la figlia, che non ha contatti con il padre CP_2 dall'estate del 2022.
In questo contesto appare certamente opportuno disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo, per consentire di superare le difficoltà, anche burocratiche, connesse alla "inesistenza" dell'altro genitore.
Trattasi di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale, che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma III c.c.,secondo il quale, anche nell'ipotesi di affidamento esclusivo infatti le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori… salvo che non sia diversamente stabilito.
Si rimette pertanto al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così modificando l'esercizio delle potestà senza, tuttavia, incidere sulla titolarità della responsabilità genitoriale.
I tempi di frequentazione rimangono quelli disposti con la sentenza, non essendoci domanda di modifica e comunque dovendo il Tribunale salvaguardare la possibilità che padre e figlia mantengono un effettivo rapporto.
Le spese seguono la soccombenza.
per questi motivi
2 a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale di Ciocan
(Moldavia) del 10.5.2015:
• affida in via esclusiva alla madre, con il potere della madre di adottare anche le Per_1 decisioni di maggiore interesse per la figlia senza il consenso e l'accordo del padre;
condanna il convenuto a rifondere le spese di lite dell'attrice, che liquida in € 3.800,00, oltre spese generali, IVA e Cap come per legge;
Pesaro 20 maggio 2025
Il Presidente dott.ssa Lorena Mussoni
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