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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/11/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2785 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. PUGLIESE FABIOLA AVERSA ANGELA Parte_1
) VIA CIMINITO N. 16/A 87012 CASTROVILLARI;
C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. ARLOTTA MIRELLA;
Parte resistente OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.8.2019 parte ricorrente, affermando di essere iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2013 e 2014 alle dipendenze dell'azienda agricola Full Controparte_2 lamentando l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi per gli anni dedotti nonché
l'infondatezza delle richieste restitutorie delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola per i medesimi anni, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in contesa e il riconoscimento del diritto a trattenere le prestazioni previdenziali connesse.
Si è costituito l'CP_1 eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.L. n. 7/1970, l'improponibilità per mancanza della domanda amministrativa e l'improcedibilità per il mancato esperimento del ricorso amministrativo e chiedendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso, alla stregua del verbale di indagini eseguite a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro del ricorrente.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
§§§
In via assorbente, nel merito, la domanda risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa" (Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877).
Pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale per gli anni indicati in domanda.
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, la prestazione lavorativa si assume resa a favore della società cooperativa per Controparte_3
la quale il ricorrente sostiene di aver lavorato nel periodo estivo e nel periodo autunnale-invernale degli anni 2013 e 2014 senza però indicare il numero di giornate complessive né, tanto meno, specificare i mesi lavorati, né le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, né l'eventuale utilizzo di mezzi, attrezzi e strumenti funzionale alla valutazione del grado di autonomia organizzativa.
Il difetto assertivo preclude già a monte il vaglio sulla sussistenza del diritto alle prestazioni dedotte in causa (disoccupazione agricola) posto che ai sensi dell'art. 32 L. n. 264/1949: “L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:
ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri."
L'omissione, in punto di allegazioni, degli elementi costitutivi delle provvidenze
(requisito assicurativo e contributivo) è stata reiterata in sede di richieste di prova orale e di conclusioni. Infatti, il ricorrente non ha allegato, tanto meno provato, di essere stato iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli per almeno un anno prima del 2013, in relazione al quale la prima provvidenza è stata chiesta in ripetizione: le allegazioni del ricorso introduttivo e le relative richieste di prova sono, infatti, riferite al solo anno 2013 (oltre che al 2014 per la rispettiva prestazione), senza alcunché aggiungere con riferimento all'ulteriore precedente anno di iscrizione necessario per avere diritto all'indennità di disoccupazione agricola per la specifica annualità dedotta.
Né l'assunzione della testimonianza ha consentito di colmare il vuoto assertivo con riferimento agli anni e al numero di giornate effettivamente lavorate, delimitando, peraltro in maniera dubitativa, l'arco temporale dedotto in ricorso.
Al riguardo, si consideri che il ricorrente ha inteso assolvere all'onere della prova sullo stesso incombente con un solo testimone, collega di lavoro, Tes 1
[...] essendo intervenuto per l'altra teste, atto di rinuncia Testimone 2
formalizzato all'udienza del 10.7.2024.
Ebbene, non solo la deposizione resa appare generica, lacunosa e stereotipata, in quanto astrattamente riproducibile in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili, ma, con riferimento specifico al periodo di lavoro, ha genericamente affermato di aver lavorato insieme al ricorrente per:
"per tre, quattro anni, forse 5 [...] Non mi ricordo precisamente in quali anni”
(cfr. verb. ud. del 22.6.2023).
Inoltre, si rivengono elementi contrastanti tra quanto allegato in ricorso e quanto sostenuto dal teste escusso, avendo lo stesso dichiarato: Pt 1 era il
responsabile. Dirigeva tutto. Lo vedevo tutti i giorni. Io lavoravo da lunedì a sabato, lavoravamo 7 ore, dalle 7 di mattina fino alle 3. Lo vedevo anche quando finivo di lavorare, c'era sempre, dirigeva tutto. Lo vedevo anche durante l'orario di lavoro, ci diceva cosa fare e poi veniva a controllare" (cfr. verb. ud. del
22.6.2023), mentre parte ricorrente sostiene di aver preso ordini direttamente e mai ha sostenuto di aver impartito egli stessodal sig. Persona 1
direttive.
Dichiarazioni di tal fatta non sono idonee ad offrire prova sufficiente dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, a maggior ragione se rapportate alla solidità dell'accertamento investigativo in atti. CP 4Si riprende, al riguardo un passaggio della motivazione di sentenza n. 1682/2017: "Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e contraddittorio) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo".
Ed infatti, il disconoscimento delle giornate agricole nei confronti del ricorrente trae origine dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Castrovillari nei confronti del sig. Persona 1 quale legale rappresentante della "Full Service
Società Cooperativa”, nell'ambito del procedimento penale n. 5665/2015
R.G.N.R. mod. 21 per il reato di cui all'art. 640, co. 2, c.p.
Nello specifico, gli inquirenti hanno evidenziato che la cooperativa non è mai stata proprietaria né tanto meno affittuaria di terreni per la coltivazione dei prodotti (agrumi, peperoni e pomodori) che invece risultavano poi essere stati venduti tutti i contratti di comodato e appalto relativi agli anni 2013 e 2014 ed esibiti alla Guardia di Finanza dal legale rappresentante della CP 3
'sono risultati fittizi. Persona 1
L'azienda non era dotata di celle frigo dove potere custodire gli agrumi una volta raccolti ed al fine di impedirne il deperimento (ciononostante, la società ha contabilizzato fatture di vendita datate a mesi di distanza dall'acquisto del prodotto); non era in possesso di mezzi agricoli o serre da adibire alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli dove potere utilizzare il carburante acquistato a tariffa agevolata.
Ed ancora, non risultavano fatture di acquisto del prodotto che poi sarebbe stato ceduto ai clienti: le scritture private esibite si riferivano a lavori di sola raccolta di prodotti ortofrutticoli, per i quali però mancava ogni previsione contrattuale di acquisto.
Pt 2 è, infine, la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le loro deposizioni;
a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di segno contrario obiettivati negli atti di indagine e prima enumerati che la stessa deposizione testimoniale non riesce a comporre e a superare.
Né alcun elemento probatorio può desumersi dai documenti prodotti dalla ricorrente (comunicazioni di assunzione, buste paga, documentazione amministrativa e contabile dell'azienda) perché, laddove sia contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., come in questo caso, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza, essendo evidente che, in tali casi, può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000) e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento del datore di lavoro all'opera simulatoria.
Altresì, con particolar riferimento alle buste paga prodotte è, oramai, consolidato l'orientamento secondo cui esse hanno efficacia probatoria (contro l'imprenditore) per i crediti che il lavoratore intenda far valere (cfr. di recente
Cass. Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13781), ma non sono sufficienti per desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. (Corte di cassazione, ordinanza
29 gennaio 2019, n. 2439).
Il compendio probatorio raccolto si dimostra, pertanto, inidoneo a suffragare le allegazioni che fondano la domanda in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione del ricorrente in agricoltura nel periodo di interesse non è stata provata: ciò determina il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici nonché dell'altra domanda di accertamento negativo di indebito, giacché la mancanza dello status di lavoratore agricolo per gli anni in contestazione non consente di affermare che la parte ricorrente abbia titolo a trattenere le prestazioni previdenziali erogate.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso anche per ottenere il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche previdenziali
(disoccupazione agricola 2013 e 2014) di cui l'CP_1, invece, rivendica la restituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. PUGLIESE FABIOLA AVERSA ANGELA Parte_1
) VIA CIMINITO N. 16/A 87012 CASTROVILLARI;
C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. ARLOTTA MIRELLA;
Parte resistente OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.8.2019 parte ricorrente, affermando di essere iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2013 e 2014 alle dipendenze dell'azienda agricola Full Controparte_2 lamentando l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi per gli anni dedotti nonché
l'infondatezza delle richieste restitutorie delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola per i medesimi anni, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in contesa e il riconoscimento del diritto a trattenere le prestazioni previdenziali connesse.
Si è costituito l'CP_1 eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.L. n. 7/1970, l'improponibilità per mancanza della domanda amministrativa e l'improcedibilità per il mancato esperimento del ricorso amministrativo e chiedendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso, alla stregua del verbale di indagini eseguite a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro del ricorrente.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
§§§
In via assorbente, nel merito, la domanda risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa" (Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877).
Pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale per gli anni indicati in domanda.
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, la prestazione lavorativa si assume resa a favore della società cooperativa per Controparte_3
la quale il ricorrente sostiene di aver lavorato nel periodo estivo e nel periodo autunnale-invernale degli anni 2013 e 2014 senza però indicare il numero di giornate complessive né, tanto meno, specificare i mesi lavorati, né le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, né l'eventuale utilizzo di mezzi, attrezzi e strumenti funzionale alla valutazione del grado di autonomia organizzativa.
Il difetto assertivo preclude già a monte il vaglio sulla sussistenza del diritto alle prestazioni dedotte in causa (disoccupazione agricola) posto che ai sensi dell'art. 32 L. n. 264/1949: “L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:
ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri."
L'omissione, in punto di allegazioni, degli elementi costitutivi delle provvidenze
(requisito assicurativo e contributivo) è stata reiterata in sede di richieste di prova orale e di conclusioni. Infatti, il ricorrente non ha allegato, tanto meno provato, di essere stato iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli per almeno un anno prima del 2013, in relazione al quale la prima provvidenza è stata chiesta in ripetizione: le allegazioni del ricorso introduttivo e le relative richieste di prova sono, infatti, riferite al solo anno 2013 (oltre che al 2014 per la rispettiva prestazione), senza alcunché aggiungere con riferimento all'ulteriore precedente anno di iscrizione necessario per avere diritto all'indennità di disoccupazione agricola per la specifica annualità dedotta.
Né l'assunzione della testimonianza ha consentito di colmare il vuoto assertivo con riferimento agli anni e al numero di giornate effettivamente lavorate, delimitando, peraltro in maniera dubitativa, l'arco temporale dedotto in ricorso.
Al riguardo, si consideri che il ricorrente ha inteso assolvere all'onere della prova sullo stesso incombente con un solo testimone, collega di lavoro, Tes 1
[...] essendo intervenuto per l'altra teste, atto di rinuncia Testimone 2
formalizzato all'udienza del 10.7.2024.
Ebbene, non solo la deposizione resa appare generica, lacunosa e stereotipata, in quanto astrattamente riproducibile in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili, ma, con riferimento specifico al periodo di lavoro, ha genericamente affermato di aver lavorato insieme al ricorrente per:
"per tre, quattro anni, forse 5 [...] Non mi ricordo precisamente in quali anni”
(cfr. verb. ud. del 22.6.2023).
Inoltre, si rivengono elementi contrastanti tra quanto allegato in ricorso e quanto sostenuto dal teste escusso, avendo lo stesso dichiarato: Pt 1 era il
responsabile. Dirigeva tutto. Lo vedevo tutti i giorni. Io lavoravo da lunedì a sabato, lavoravamo 7 ore, dalle 7 di mattina fino alle 3. Lo vedevo anche quando finivo di lavorare, c'era sempre, dirigeva tutto. Lo vedevo anche durante l'orario di lavoro, ci diceva cosa fare e poi veniva a controllare" (cfr. verb. ud. del
22.6.2023), mentre parte ricorrente sostiene di aver preso ordini direttamente e mai ha sostenuto di aver impartito egli stessodal sig. Persona 1
direttive.
Dichiarazioni di tal fatta non sono idonee ad offrire prova sufficiente dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, a maggior ragione se rapportate alla solidità dell'accertamento investigativo in atti. CP 4Si riprende, al riguardo un passaggio della motivazione di sentenza n. 1682/2017: "Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e contraddittorio) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo".
Ed infatti, il disconoscimento delle giornate agricole nei confronti del ricorrente trae origine dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Castrovillari nei confronti del sig. Persona 1 quale legale rappresentante della "Full Service
Società Cooperativa”, nell'ambito del procedimento penale n. 5665/2015
R.G.N.R. mod. 21 per il reato di cui all'art. 640, co. 2, c.p.
Nello specifico, gli inquirenti hanno evidenziato che la cooperativa non è mai stata proprietaria né tanto meno affittuaria di terreni per la coltivazione dei prodotti (agrumi, peperoni e pomodori) che invece risultavano poi essere stati venduti tutti i contratti di comodato e appalto relativi agli anni 2013 e 2014 ed esibiti alla Guardia di Finanza dal legale rappresentante della CP 3
'sono risultati fittizi. Persona 1
L'azienda non era dotata di celle frigo dove potere custodire gli agrumi una volta raccolti ed al fine di impedirne il deperimento (ciononostante, la società ha contabilizzato fatture di vendita datate a mesi di distanza dall'acquisto del prodotto); non era in possesso di mezzi agricoli o serre da adibire alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli dove potere utilizzare il carburante acquistato a tariffa agevolata.
Ed ancora, non risultavano fatture di acquisto del prodotto che poi sarebbe stato ceduto ai clienti: le scritture private esibite si riferivano a lavori di sola raccolta di prodotti ortofrutticoli, per i quali però mancava ogni previsione contrattuale di acquisto.
Pt 2 è, infine, la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le loro deposizioni;
a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di segno contrario obiettivati negli atti di indagine e prima enumerati che la stessa deposizione testimoniale non riesce a comporre e a superare.
Né alcun elemento probatorio può desumersi dai documenti prodotti dalla ricorrente (comunicazioni di assunzione, buste paga, documentazione amministrativa e contabile dell'azienda) perché, laddove sia contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., come in questo caso, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza, essendo evidente che, in tali casi, può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000) e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento del datore di lavoro all'opera simulatoria.
Altresì, con particolar riferimento alle buste paga prodotte è, oramai, consolidato l'orientamento secondo cui esse hanno efficacia probatoria (contro l'imprenditore) per i crediti che il lavoratore intenda far valere (cfr. di recente
Cass. Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13781), ma non sono sufficienti per desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. (Corte di cassazione, ordinanza
29 gennaio 2019, n. 2439).
Il compendio probatorio raccolto si dimostra, pertanto, inidoneo a suffragare le allegazioni che fondano la domanda in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione del ricorrente in agricoltura nel periodo di interesse non è stata provata: ciò determina il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici nonché dell'altra domanda di accertamento negativo di indebito, giacché la mancanza dello status di lavoratore agricolo per gli anni in contestazione non consente di affermare che la parte ricorrente abbia titolo a trattenere le prestazioni previdenziali erogate.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso anche per ottenere il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche previdenziali
(disoccupazione agricola 2013 e 2014) di cui l'CP_1, invece, rivendica la restituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO