Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1398 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BAILO FEDERICO , con elezione di domicilio in VIA C. FRACASSINI, 18 00196 ROMA, presso e nello studio dell'avv. BAILO FEDERICO
-attrice in riassunzione- CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. LATORRACA VINCENZO , con C.F._2 elezione di domicilio in VIALE CATTANEO , 1 22100 COMO presso e nello studio dell'avv. LATORRACA VINCENZO;
-convenuti in riassunzione-
CONCLUSIONI : PER Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformando la sentenza di codesta Corte n. 2019/2020 in osservanza dei principi affermati dalla S.C. con ordinanza n. 4140/2024: - accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 6 e 7 della transazione 4.02.2013, con rigetto di ogni connessa avversa pretesa;
- In via gradata ridurre ex officio la penale di cui all'art. 7 del predetto accordo transattivo. - Vittoria delle spese di lite, anche per il giudizio di Cassazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
e CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in applicazione dei principi dettati dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4140/2024 del 14.2.2024, confermare la sentenza n.
1
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Prima dell'instaurazione della presente causa nel 2011 aveva Parte_1 introdotto un giudizio dinnanzi al Tribunale di Como nei confronti della società avente ad oggetto la dichiarazione di nullità ex art. 1418 c.c. o di Controparte_1 annullamento ex art. 1427 c.c. o di risoluzione del contratto preliminare di vendita di un immobile stipulato tra le parti in data 17.01.2009, oltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni per oltre 500.000 euro. Si costituiva la società contestando integralmente le domande avversa e Controparte_1 chiedendo di ordinare ex art. 700 c.p.c. a parte attrice l'immediata liberazione dell'immobile e, nel merito, oltre al rigetto delle domande, in via riconvenzionale la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti e la condanna della signora al rilascio immediato dell'immobile ed al risarcimento del danno Pt_1 quantificato in circa 500.000 euro. Le parti, poi, sottoscrivevano un verbale di conciliazione giudiziale in forza del quale la sig.ra si impegnava a liberare Pt_1
l'immobile a fronte dell'obbligo della società di restituire all'attrice l'importo di euro 120.000,00.: In data 4.02.2013 le parti stipulavano quindi una scrittura privata transattiva del seguente tenore:
“
[...] (P.I. E C.F. , con sede in Vertemate, via Cesura n. 22, in persona del Presidente del Controparte_3 P.IVA_1 Consiglio d'Amministrazione, signora munita dei necessari poteri Parte_2 e la signora (C.F. Parte_1 C.F._1 PREMESSO CHE (a) con atto di citazione notificato in data 15/11/2011, la signora chiedeva al Tribunale Ordinario di Como di Pt_1 accertare, alla luce dei fatti narrati, ex art. 1418 c.c. la nullità e/o illiceità e/o l'inefficacia del contratto preliminare Controparte stipulato con in data 17 febbraio 2009 e del relativo verbale di consegna, avente ad oggetto l'immobile sito in Appiano Gentile, via Linati n. 2, fg. 12, mappa 7654, sub. 1 e sub. 2, con condanna alla restituzione degli acconti versati, oltre al risarcimento del danno;
in via gradata chiedeva l'annullamento ai sensi dell'art. 1427 c.c., con condanna alla restituzione dell'acconto, oltre al risarcimento del preteso danno che avrebbe subito (anche fisico e morale) per pretese attività vessatorie. In via ulteriormente gradata chiedeva la risoluzione del contratto (con restituzione degli importi versati ed il risarcimento del danno);
(b) , costituendosi nel giudizio r.g. n. 5203/11, contestava integralmente le deduzioni della signora e, in CP_1 Pt_1 via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 c.p.c., chiedeva la liberazione dell'immobile occupato dalla signora da persone e/o cose, e comunque il rilascio immediato e la riconsegna alla proprietà dell'immobile; nel Pt_1 merito insisteva per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e la reiezione delle domande svolte in quanto infondate in fatto e diritto;
chiedeva inoltre il risarcimento del danno e la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive;
in via riconvenzionale domandava l'accertamento della risoluzione del contratto preliminare di compravendita e di ogni scrittura connessa e conseguente, comunque volta ad attuare il riferito contratto preliminare e per l'effetto la condanna della signora al rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose ed al risarcimento del danno Pt_1 da quantificarsi in corso di causa;
infine, per effetto della risoluzione del contratto preliminare di compravendita e dell'obbligazione assunta con il verbale di consegna, chiedeva la condanna della signora a versare l'importo Pt_1 necessario per eseguire tutte le opere necessarie per ripristinare la conformità al progetto approvato ed alle schede catastali dell'immobile; (c) all'udienza del 3 maggio 2012 le parti, limitatamente al procedimento cautelare instaurato nel corso della causa r.g. n.5203/11, sottoscrivevano un verbale di conciliazione, che, allegato al presente atto di transazione, ne costituisce parte integrante (all. 1);
3 (d) in esecuzione delle condizioni contenute nel predetto verbale, la signora in data 11/9/2012, Parte_1 rilasciava l'immobile, come da verbale di consegna che si allega quale parte integrante del presente atto di transazione (AlI. 2);
(e) sempre in esecuzione delle condizioni indicate nel predetto verbale versava alla signora l'importo CP_1 Pt_1 complessivo di € 120.000 (Euro centoventimila) in tre rate dell'importo di € 40.000 (Euro quarantamila) ciascuna nelle date 15/9/2012, 15/10/2012 e 15/12/2012 (all. 3); (h) le parti intendono transigere la controversia alle seguenti CONDIZIONI
1) Le premesse, in uno con gli allegati, costituiscono parte integrante della presente scrittura.
2) La signora dichiara che l'intervento rilascio dell'immobile di cui alla lettera (a) delle premesse, in data Pt_1 11/9/2012 (come da verbale di consegna di cui alla lett. (d) delle premesse), deve intendersi a titolo definitivo, con ogni rinuncia, rivendicazione o pretesa sull'immobile in forza del contratto preliminare di compravendita o del verbale di consegna che devono intendersi, in relazione alle obbligazioni ad effetto reale assunte dalle parti, risolti o comunque sciolti per mutuo consenso, come precisato al successivo art. 5) della presente scrittura.
3) La signora tratterrà gli importi già versati in esecuzione del verbale di conciliazione di cui alla lett. (e) delle Pt_1 premesse per i quali la medesima signora rilascia, con la presente scrittura, ampia e Pt_1 liberatoria quietanza. Controparte
4) verserà, in aggiunta agli importi riferiti nel precedente art. 3), l'importo di complessivi € 150.000 (Euro centocinquantamila)
5) Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, le parti dichiarano la volontà di sciogliere, come in effetti sciolgono, per mutuo consenso, per la parte non eseguita, il contratto preliminare ed ogni atto negoziale ad esso connesso e conseguente e, con l'esecuzione delle condizioni della presente scrittura e l'integrale pagamento dei sopra citati importi, per l'effetto, dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a che pretendere in relazione alle obbligazioni sorte con la stipula. Dichiarano inoltre di rinunciare integralmente alle domande contenute nei rispettivi atti difensivi, come indicate nei punti a) e b) delle premesse e di non aver pertanto più nulla reciprocamente a che pretendere relativamente a 'giudizio pendente avanti al Tribunale di Como, indicato al punto 2) delle premesse.
6) La signora inoltre, si impegna a non proseguire o comunque mettere in atto iniziative, istanze, Parte_1 esposti o inoltrare qualsiasi scritto a terzi, anche diretto alla Pubblica Amministrazione, che in qualche modo possano danneggiare, screditare o offuscare l'operato di o la sua immagine o comunque l'immagine CP_1 professionale dell'ing. suo procuratore. Inoltre la signora si impegna ad osservare, sulle Controparte_2 Pt_1 vicende oggetto della presente transazione, una rigorosa riservatezza.
7) La violazione dell'art. 6) della presente scrittura costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e determina la sua integrale risoluzione, con la previsione, inoltre, in caso di accertata trasgressione, di una penale, in favore di Controparte_ e dell'ing. personalmente, dell'importo di € 100.000 (centomila). CP_2
8) dichiara di rinunciare alla certificazione richiesta alla signora CP_1 Parte_1 come indicato al punto )4 del verbale di consegna.
9) La causa pendente avanti al Tribunale id Como indicato nelle premesse, verrà abbandonata dalle parti a spese integralmente compensate.
10) Sottoscrivono la presente per rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi della legge professionale i procuratori delle parti”
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e CP_1 CP_2 chiedevano l'accertamento dell'inadempimento della sig.ra all'obbligo di Pt_1 riservatezza previsto dalla transazione del 4/02/2013 e chiedevano la condanna della predetta al pagamento della penale di 100.000 euro pattuita. In particolare, assumevano , che nel giudizio promosso da un terzo, sig , Parte_3 nei confronti di e dell'Ing. il aveva CP_1 Controparte_2 Parte_3 prodotto copia degli atti della causa conciliata con la transazione in questione e che aveva indicato la (insieme ai Suoi genitori e Pt_1 CP_4 CP_5
[...
[...] [...]
quale teste, così rendendo evidente la violazione della clausola di
[...] riservatezza.
La si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda attorea. In particolare, Pt_1 eccepiva la vessatorietà ex art. 33 del codice del consumo della clausola di riservatezza (art. 6) e della clausola penale (art. 7) della transazione nonché la nullità delle clausole per mancanza della duplice sottoscrizione, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In subordine chiedeva disporsi la riduzione della penale per eccessività. Gli attori contestavano l'eccezione di nullità della clausola penale stante l'inapplicabilità della normativa del codice del consumo sostenendo che la transazione era il risultato di trattative condotte dalle parti in condizione di parità formale e sostanziale, assistite dai rispettivi difensori.
Il Tribunale con sentenza riconosceva la qualifica di consumatore alla e di Pt_1 professionista a;
applicava il Codice del Consumo, rilevando la vessatorietà CP_1 della clausola penale, poiché non era stata fornita prova di una trattativa individuale specifica sulle clausole contestate. Conseguentemente rigettava la richiesta di e di pagamento della CP_1 CP_2 penale da parte della Pt_1
Avverso la sentenza proponevano appello e ribadendo che la CP_1 CP_2 transazione è stata firmata dalle parti assistite dai rispettivi legali, quindi si presume che le clausole siano state oggetto di una effettiva trattativa.
La Corte d'Appello accoglieva l'appello, annullava la sentenza di primo grado e condannava la al pagamento della penale di 100.000 euro, ritenendo che la Pt_1 trattativa si fosse svolta e che la presenza dei legali avesse garantito l'equità delle condizioni contrattuali. Avverso detta sentenza la ricorreva per Cassazione sostenendo che la Corte Pt_1
d'Appello erroneamente aveva ritenuto provata la trattativa individuale delle clausole senza un'adeguata verifica in quanto la vessatorietà di una clausola deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi .
la Cassazione, investita della questione, con ordinanza così statuiva:
“Il Codice del Consumo è disciplina diversa da quella posta all'art. 1341 ss. c.c. applicabile a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli
o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti;
viceversa la vessatorietà della clausola ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 può attenere anche al singolo rapporto contrattuale (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802). Alla stregua di tale principio, anche il contratto di transazione va ritenuto soggetto alla disciplina del codice del consumo: nella specie, la transazione è stata sottoscritta dalla società nell'esercizio della sua Controparte_1
5 attività di costruttore/venditore di immobili, e dalla quale acquirente Pt_1 dell'immobile, qualificabili rispettivamente come “professionista” e consumatore;
La presunzione di vessatorietà di una clausola può essere superata solo se il professionista dimostra che la clausola è stata oggetto di una trattativa effettiva e individuale. In particolare, il requisito della effettività si sostanzia non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nella concreta possibilità per il consumatore di determinare il contenuto del contratto;
il requisito della individualità va inteso in senso soggettivo oggettivo, con riguardo cioè alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto. Una generica trattativa sull'intero contratto non è sufficiente a escludere la vessatorietà di singole clausole. Allorquando il testo contrattuale utilizzato da un consumatore venga predisposto da un notaio o da altri professionisti ( quali ad esempio un avvocato o un commercialista) l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto su incarico di una o di entrambe le parti.” Il Supremo Collegio concludeva, dunque, che la Corte d'Appello dovrà rivalutare:
1.se l'intervento alla contrattazione del legali possa considerarsi nella specie deponente ( anche ) per il positivo esperimento della specifica trattativa ex art. 34, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - c.d. Codice del consumo- con conseguente esclusione dell'applicazione al contratto della disciplina di protezione del consumatore in argomento.
2 se valutate le clausole contrattuali nel loro complesso si sia addivenuti alla conclusione che le clausole asseritamente abusive de quibus comunque non determinino il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in cui ex art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005 si sostanzia la vessatorietà in argomento .
A seguito della ordinanza della Cassazione, ha riassunto il processo Parte_1 davanti alla Corte d'Appello di Milano chiedendo l'accertamento della vessatorietà delle clausole in questione non essendo state oggetto di trattativa individuale e in subordine la riduzione della penale.
e si sono costituiti assumendo che “la prova che vi sia stata una CP_1 CP_2 trattativa specifica, seria e puntuale sulla clausola di riservatezza e relativa penale sta nel fatto che i rispettivi legali hanno sottoscritto l'accordo ai sensi dell'art. 13 della Legge Professionale Forense” , deducendone così che “la sottoscrizione per rinuncia alla solidarietà è prova che quell'accordo ed ogni singola clausola, sia stato oggetto di trattativa specifica, individuale e seria superando quindi la presunzione di unilateralità della sua redazione”
6 Hanno, dunque, concluso che l'inadempimento della è certo e deve essere Pt_1 sanzionato con la penale prevista. Fatte precisare le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto premesso che il comportamento tenuto dalla sig.ra ha Pt_1 costituito una violazione del patto di riservatezza. La valutazione della Corte d'Appello non è stata oggetto di contestazione e sulla questione è sceso il giudicato. Avendo, dunque, la sig.ra violato il patto di riservatezza di cui al punto 6) Pt_1 dell'atto di transazione del 04.02.2013, occorre stabilire quali siano le conseguenze ossia se da tale violazione debba discendere l'applicazione della penale concordata nell'atto di transazione, oppure se la relativa clausola sia nulla in quanto vessatoria.
Con il primo motivo di rinvio la Corte d'Appello deve rivalutare se l'intervento alla contrattazione del legali possa considerarsi nella specie deponente per il positivo esperimento della specifica trattativa ex art. 34, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - c.d. Codice del consumo- con conseguente esclusione dell'applicazione al contratto della disciplina di protezione del consumatore in argomento.
Assume che i rispettivi legali hanno sottoscritto l'accordo ai sensi dell'art. CP_1
13 della Legge Professionale Forense” e che “la sottoscrizione per rinuncia alla solidarietà è prova che quell'accordo e ogni singola clausola, è stato oggetto di trattativa specifica, individuale e seria superando quindi la presunzione di unilateralità della sua redazione”.
L'assunto, ad avviso di questa corte, non è condivisibile.
L'articolo 13 della legge professionale forense, al comma 8, sancisce che quando una controversia, che è stata oggetto di un procedimento giudiziale o arbitrale, viene definita attraverso degli accordi presi in qualsiasi forma, i compensi di tutti gli avvocati costituiti e i rimborsi delle spese da questi sostenute, quando i legali hanno prestato la loro attività negli ultimi tre anni e risultano ancora creditori, sono a carico di tutte le parti in solido. Resta salvo però il caso di espressa rinuncia al beneficio della solidarietà da parte degli avvocati. Negli atti di transazione che concludono delle trattative condotte dai legali è generalmente prassi quella di inserire la clausola di rinuncia alla solidarietà, con la conseguenza che ognuno può chiedere la parcella solo al proprio cliente. Tale scelta mira a rendere la transazione più fluida, ridurre il rischio di mancato pagamento e rispettare le preferenze dei clienti, senza compromettere la possibilità di recuperare il compenso.
Tuttavia, la circostanza che il legale abbia partecipato alla trattativa per conto del proprio cliente e abbia a tal fine sottoscritto la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 7 13 l. forense per i motivi suddetti, non prova affatto che la trattativa abbia espressamente investito anche le clausole abusive presenti nella transazione e in particolare che vi sia stata una trattativa specifica, seria e puntuale sulla clausola di riservatezza e relativa penale .
Ritiene, dunque, la Corte che non abbia assolto all'onere probatorio sulla CP_1 stessa incombente del positivo esperimento della specifica trattativa ex art. 34, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 attraverso la sola allegazione della rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 l. forense da parte dei difensori nell'ambito della transazione.
Esaminando, dunque, il secondo motivo di rinvio, ossia “se le clausole asseritamente abusive de quibus comunque non determinino il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in cui ex art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005”, ritiene la corte che la clausola di riservatezza e la connessa clausola penale determinino un significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dalla transazione, alla luce del complesso delle clausole contrattuali .
Tale squilibrio è reso evidente dall' asimmetria contrattuale, atteso che il contratto impone una penale solo al consumatore, senza prevedere un obbligo simile per il professionista;
normalmente, infatti, gli obblighi di riservatezza sono previsti nei rapporti tra imprese, mentre nei contratti con i consumatori tali clausole sono meno comuni (salvo che il contratto riguardi servizi con informazioni sensibili come consulenza finanziaria, software con accesso a dati riservati) e devono, pertanto, avere una motivazione chiara ed esplicita che giustifichi il quantum della penale comminata per la sua inosservanza.
Nel caso di specie, la penale comminata per la violazione del dovere di riservatezza è unilaterale, priva di una giustificazione adeguata e sproporzionata essendo commisurata allo stesso prezzo dell'immobile oggetto della transazione.
Ciò premesso, deve dunque ritenersi che la clausola in questione abbia alterato il normale equilibrio tra diritti e doveri delle parti, avvantaggiando il professionista a discapito del consumatore che, non adeguatamente informato, non ha avuto la possibilità di negoziare la clausola;
sicchè che, in quanto vessatoria, la clausola è nulla.
La domanda degli attori e è dunque inaccoglibile . CP_1 CP_2
Le spese dei tre gradi del giudizio e di quello in riassunzione, attesa la novità della questione trattata in ordine alla quale la Corte di Cassazione si è dovuta pronunciare e rispetto alla quale non constano precedenti, devono essere interamente compensate.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di e di di condanna di CP_1 Controparte_2 Parte_1
al pagamento della penale .
[...]
Spese di lite dei tre gradi di giudizio e del giudizio di rinvio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, 26/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
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