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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4785/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DI GH Presidente relatrice
NC DI DI
ND MA DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4785/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. ANDREOLI ROMINA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Villongo Parte_2 C.F._2
(BG), presso lo studio dell'Avv. ROCCIA GAETANA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 26.9.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Disporre l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà, previo avviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dei figli. In ogni caso i figli staranno dal padre nei giorni e negli orari di cui al seguente schema alternato su due settimane da ripetersi:
a) la prima settimana i minori staranno dal padre: quanto a dalle 18:00 del martedì alle 7:50 Per_1 del mercoledì, allorquando il padre lo accompagnerà all'asilo e dalle 18:00 del giovedì alle 7:50 del Per_ venerdì allorquando il padre lo accompagnerà all'asilo; quanto a : fintanto che non va all'asilo, Per_ dalle 18:00 alle 20:00 del martedì e dalle 18:00 alle 20:00 del giovedì. Quando anche andrà all'asilo lo stesso starà dal padre negli stessi giorni e orari previsti per sopra;
Per_1
b) la seconda settimana i minori staranno dal padre: quanto a dalle 18:00 del lunedì alle 7:50 Per_1 del martedì allorquando il padre lo accompagnerà all'asilo, dalle 18:00 del mercoledì alle 7:50 del giovedì allorquando il padre lo accompagnerà all'asilo e dalle 18:00 del venerdì alle 20:00 della Per_ domenica;
quanto a , fintanto che non va all'asilo, dalle 18:00 alle 20:00 del lunedì, dalle 18:00 Per_ alle 20:00 del mercoledì e dalle 18:00 del venerdì alle 20:00 della domenica. Quando anche andrà all'asilo lo stesso starà dal padre negli stessi giorni e orari previsti per sopra. Per_1
I genitori si alterneranno tra loro nell'andare a prendere e nel riportare i figli dall'una all'altra abitazione.
c) Durante le vacanze estive i minori trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, interamente con la madre e due settimane interamente con il padre, con reciproco nulla osta dei genitori al rilascio per i minori del passaporto ovvero della carta d'identità valida per l'espatrio nonché all'espatrio stesso per le vacanze. Al termine di ciascuna settimana di vacanza dei minori con un genitore lo schema del collocamento riprenderà secondo le modalità di cui al punto 1) a) e b).
Ciascun genitore avrà diritto ad anni alterni di scegliere prioritariamente rispetto all'altro genitore il periodo in cui lo stesso trascorrerà le vacanze estive con i minori, comunicando la scelta all'altro genitore inderogabilmente, a pena di decadenza dalla preferenza, entro il 30 aprile dello stesso anno.
d) Ad anni alterni il minore trascorrerà la vigilia di Natale e il Natale dalla madre e il giorno di Santo
EF dal padre, nonché l'ultimo dell'anno dal padre e il giorno successivo dalla madre per poi riprendere l'usuale schema di cui al punto 1), a) e b). Si applica la stessa alternanza per il giorno di
Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo, nonché per le feste comandate e con impegno dei genitori a valutare in futuro la possibilità di trascorrere un'intera settimana presso il padre durante il periodo natalizio, comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
e) La residenza dei minori, attualmente ancora fissata in Adro (BS), Via Carroccio 15, varierà al variare di quella della madre e presso di lei, previa puntuale comunicazione al padre.
2) Il padre verserà mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 200,00 (euro duecento/00) cadauno, annualmente soggetta a rivalutazione ISTAT, a mezzo bonifico bancario all'IBAN [...] (o quello eventualmente comunicato in seguito), entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese. Sarà onere della madre comunicare tempestivamente al padre il cambio di coordinate bancarie. Si dà atto che il padre ha riconosciuto dovuta alla madre, a titolo di arretrati dal mese di luglio 2024 al mese di novembre 2024, la complessiva somma di € 900,00 (euro novecento/00) che ha interamente versato alla madre nel mese di dicembre 2024. La madre con la sottoscrizione del presente ricorso rilascia ampia quietanza di averla ricevuta e di nulla avere più a pretendere per tale titolo.
3) Ciascun genitore è tenuto a concorrere nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli minori secondo il seguente schema:
I. Spese per la salute a) che non richiedono il preventivo accordo:
i) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
ii) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
iii) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
iv) tickets sanitari;
b) che richiedono il preventivo accordo:
i) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
ii) cure termali e fisioterapiche;
iii) farmaci particolari;
II. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
i) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
ii) libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
iii) gite scolastiche senza pernottamento;
iv) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: i) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
ii) corsi di specializzazione;
iii) gite scolastiche con pernottamento;
iv) corsi di recupero e lezioni private;
v) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
III. Spese per la custodia di prole minorenne
-che non richiedono il preventivo accordo:
i) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
ii) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
IV. Spese per il divertimento -che richiedono il preventivo accordo:
i) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ii) corsi di lingua straniera;
iii) viaggi e vacanze.
Quanto alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale senza che quest'ultimo abbia manifestato motivato dissenso per iscritto. Quanto alle altre spese straordinarie entrambi i genitori sono comunque tenuti a concordarle preventivamente con l'altro.
Tutte dette spese devono essere documentate e corrisposte, nella misura stabilita, al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario all'IBAN indicato nella richiesta.
4) A decorrere dal deposito del presente ricorso le detrazioni per i figli a carico, nonché gli assegni famigliari/assegno unico o comunque denominati restano interamente in favore della madre.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Per_ 5) I libretti postali n. 92150560 e n. 98013263 intestati rispettivamente a e a saranno Per_1 amministrati in via congiunta dai genitori i quali si obbligano a non disporre, sino al raggiungimento della maggiore età dei figli, dei risparmi ivi accantonati. I genitori si obbligano altresì al rinnovo degli stessi alla scadenza. Eventuali spese inerenti alla gestione dei libretti, al deposito, al rinnovo o altro saranno sopportate, sino al raggiungimento della maggiore età dei figli, da entrambi i genitori in pari misura.
6) Il costo del contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso è a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese legali inerenti al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
7) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza ”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli in Per_1
Per_ data 30.4.2021, e , in data 23.6.2023, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse dei minori, che si è omesso di sentire Per_ in considerazione della tenera età di e , pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad Per_1 esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI GH Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DI GH Presidente relatrice
NC DI DI
ND MA DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4785/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. ANDREOLI ROMINA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Villongo Parte_2 C.F._2
(BG), presso lo studio dell'Avv. ROCCIA GAETANA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 26.9.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Disporre l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà, previo avviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dei figli. In ogni caso i figli staranno dal padre nei giorni e negli orari di cui al seguente schema alternato su due settimane da ripetersi:
a) la prima settimana i minori staranno dal padre: quanto a dalle 18:00 del martedì alle 7:50 Per_1 del mercoledì, allorquando il padre lo accompagnerà all'asilo e dalle 18:00 del giovedì alle 7:50 del Per_ venerdì allorquando il padre lo accompagnerà all'asilo; quanto a : fintanto che non va all'asilo, Per_ dalle 18:00 alle 20:00 del martedì e dalle 18:00 alle 20:00 del giovedì. Quando anche andrà all'asilo lo stesso starà dal padre negli stessi giorni e orari previsti per sopra;
Per_1
b) la seconda settimana i minori staranno dal padre: quanto a dalle 18:00 del lunedì alle 7:50 Per_1 del martedì allorquando il padre lo accompagnerà all'asilo, dalle 18:00 del mercoledì alle 7:50 del giovedì allorquando il padre lo accompagnerà all'asilo e dalle 18:00 del venerdì alle 20:00 della Per_ domenica;
quanto a , fintanto che non va all'asilo, dalle 18:00 alle 20:00 del lunedì, dalle 18:00 Per_ alle 20:00 del mercoledì e dalle 18:00 del venerdì alle 20:00 della domenica. Quando anche andrà all'asilo lo stesso starà dal padre negli stessi giorni e orari previsti per sopra. Per_1
I genitori si alterneranno tra loro nell'andare a prendere e nel riportare i figli dall'una all'altra abitazione.
c) Durante le vacanze estive i minori trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, interamente con la madre e due settimane interamente con il padre, con reciproco nulla osta dei genitori al rilascio per i minori del passaporto ovvero della carta d'identità valida per l'espatrio nonché all'espatrio stesso per le vacanze. Al termine di ciascuna settimana di vacanza dei minori con un genitore lo schema del collocamento riprenderà secondo le modalità di cui al punto 1) a) e b).
Ciascun genitore avrà diritto ad anni alterni di scegliere prioritariamente rispetto all'altro genitore il periodo in cui lo stesso trascorrerà le vacanze estive con i minori, comunicando la scelta all'altro genitore inderogabilmente, a pena di decadenza dalla preferenza, entro il 30 aprile dello stesso anno.
d) Ad anni alterni il minore trascorrerà la vigilia di Natale e il Natale dalla madre e il giorno di Santo
EF dal padre, nonché l'ultimo dell'anno dal padre e il giorno successivo dalla madre per poi riprendere l'usuale schema di cui al punto 1), a) e b). Si applica la stessa alternanza per il giorno di
Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo, nonché per le feste comandate e con impegno dei genitori a valutare in futuro la possibilità di trascorrere un'intera settimana presso il padre durante il periodo natalizio, comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
e) La residenza dei minori, attualmente ancora fissata in Adro (BS), Via Carroccio 15, varierà al variare di quella della madre e presso di lei, previa puntuale comunicazione al padre.
2) Il padre verserà mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 200,00 (euro duecento/00) cadauno, annualmente soggetta a rivalutazione ISTAT, a mezzo bonifico bancario all'IBAN [...] (o quello eventualmente comunicato in seguito), entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese. Sarà onere della madre comunicare tempestivamente al padre il cambio di coordinate bancarie. Si dà atto che il padre ha riconosciuto dovuta alla madre, a titolo di arretrati dal mese di luglio 2024 al mese di novembre 2024, la complessiva somma di € 900,00 (euro novecento/00) che ha interamente versato alla madre nel mese di dicembre 2024. La madre con la sottoscrizione del presente ricorso rilascia ampia quietanza di averla ricevuta e di nulla avere più a pretendere per tale titolo.
3) Ciascun genitore è tenuto a concorrere nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli minori secondo il seguente schema:
I. Spese per la salute a) che non richiedono il preventivo accordo:
i) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
ii) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
iii) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
iv) tickets sanitari;
b) che richiedono il preventivo accordo:
i) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
ii) cure termali e fisioterapiche;
iii) farmaci particolari;
II. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
i) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
ii) libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
iii) gite scolastiche senza pernottamento;
iv) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: i) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
ii) corsi di specializzazione;
iii) gite scolastiche con pernottamento;
iv) corsi di recupero e lezioni private;
v) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
III. Spese per la custodia di prole minorenne
-che non richiedono il preventivo accordo:
i) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
ii) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
IV. Spese per il divertimento -che richiedono il preventivo accordo:
i) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ii) corsi di lingua straniera;
iii) viaggi e vacanze.
Quanto alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale senza che quest'ultimo abbia manifestato motivato dissenso per iscritto. Quanto alle altre spese straordinarie entrambi i genitori sono comunque tenuti a concordarle preventivamente con l'altro.
Tutte dette spese devono essere documentate e corrisposte, nella misura stabilita, al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario all'IBAN indicato nella richiesta.
4) A decorrere dal deposito del presente ricorso le detrazioni per i figli a carico, nonché gli assegni famigliari/assegno unico o comunque denominati restano interamente in favore della madre.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Per_ 5) I libretti postali n. 92150560 e n. 98013263 intestati rispettivamente a e a saranno Per_1 amministrati in via congiunta dai genitori i quali si obbligano a non disporre, sino al raggiungimento della maggiore età dei figli, dei risparmi ivi accantonati. I genitori si obbligano altresì al rinnovo degli stessi alla scadenza. Eventuali spese inerenti alla gestione dei libretti, al deposito, al rinnovo o altro saranno sopportate, sino al raggiungimento della maggiore età dei figli, da entrambi i genitori in pari misura.
6) Il costo del contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso è a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese legali inerenti al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
7) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza ”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli in Per_1
Per_ data 30.4.2021, e , in data 23.6.2023, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse dei minori, che si è omesso di sentire Per_ in considerazione della tenera età di e , pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad Per_1 esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI GH Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209