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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4279 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4226 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD AN,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4226/2025 del Registro Generale e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 [...]
, con i procuratori avv.ti RANIERI ESPAOLO e CAGNETTA Parte_2 ES Opponenti
nei confronti di (già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 i procuratori dott. CAMPANELLI MICHELE e ALBEROTANZA ANGELA Opposto
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981;
***
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 21.03.2025, gli istanti in epigrafe indicati proponevano opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 28446/2025, notificata alla (obbligata in solido) in data Parte_1 20/02/2025 e al sig. (trasgressore) in data 06/03/2025, con la quale Parte_2 l' (già ITL di Bari), basandosi sugli accertamenti di cui Controparte_1 al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. BA00002/2020-293-01 del 24/7/2020, aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 3.700,00 a titolo di sanzione amministrativa per aver impiegato n. 1 lavoratore, tale sig. , assunto dal 8/3/2019 presso la società Persona_1 STELLA s.n.c. di UC MA & C. (nel prosieguo, per brevità, anche EL NC), in virtù di un distacco illecito per complessive n. 185 giornate di occupazione nel periodo dal mese di marzo 2019 al mese di ottobre 2019, integrando l'illecito amministrativo di cui all'art. 30, comma 1, e art. 18, comma 5 bis, D.Lgs. 276/2003 così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 8/2016.
A sostegno delle domande, la parte istante eccepiva, in via preliminare, l'inefficacia e/o nullità del verbale ispettivo e dell'ordinanza ingiunzione opposta per violazione degli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 276/2003, in quanto - premesso che con certificazione ex art. 75 e ss. D.lgs. 276/2003, provvedimento prot. n. 2477 del 30/08/2018 della Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 macro settori, era stata certificata la regolarità del contratto di rete e delle pattuizioni sui rapporti di lavoro e del distacco infra-rete, in virtù del quale il predetto lavoratore era stato distaccato presso la Persona_1
STELLA s.n.c. di UC MA & C., società che aveva aderito al contratto di rete in data 05/03/2019 -, l' aveva mancato di azionare i rimedi previsti dagli artt. 79 e 80 Dlgs CP_1 276/2003 per impugnare suddetta certificazione, non avendo promosso né il prescritto tentativo di conciliazione, né ricorso al competente TAR al fine di contestare l'eventuale assenza dei requisiti in capo all'ente certificatore che, peraltro, contrariamente a quanto ritenuto nel verbale ispettivo, era in possesso dei requisiti di rappresentatività previsti dalla vigente normativa.
Nel merito, la parte istante, senza contestare la verificazione dei fatti storici posti a fondamento degli addebiti, sosteneva l'illegittimità dell'ordinanza -ingiunzione ed evidenziava, in particolare, come il distacco del sig. fosse perfettamente legittimo, in quanto avvenuto in virtù di Persona_1 contratto di rete cui aveva aderito la società STELLA s.n.c. di UC MA & C., società operante nel settore dei servizi di lavanderia industriale in favore di imprese.
Deduceva la validità e piena regolarità del contratto di rete, soggiungendo che “la società distaccante ( ha contribuito allo sviluppo economico e gestionale della società distaccataria (EL Pt_1 snc), mediante le attività previste nel programma di rete, tra cui marketing, sponsorizzazioni, analisi finanziaria, innovazione tecnologica, accentramento risorse umane, etc., apportando il proprio know how” (cfr. pag. 12 del ricorso), derivando dalla sussistenza e dalla operatività della rete una presunzione di interesse al distacco di lavoro fra le retiste, “sicché l'avversa contestazione sulla genuinità del distacco ed assenza di un valido interesse al distacco è infondata e illegittima” (cfr. pag. 13 del ricorso).
Segnatamente, evidenziava che l'interesse del distaccante era sorto automaticamente in forza dell'operare del contratto di rete con la EL S.n.c., il quale conterrebbe tutti gli elementi formali e sostanziali previsti dalla legge, essendo stati rispettati tutti i canoni normativi di legge, con l'ulteriore conseguenza per cui, così come previsto dal comma 4 ter, dell'art. 30 D.LGS. 276/2003 e precisato dall'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2016 “ai fini della sussistenza dell'interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta quindi sufficiente verificare l'esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario (cfr. ML circ. n. 35/2013), senza procedere ad un riscontro puntuale dell'interesse concretamente perseguito dal distaccante.” (cfr. pag. 9 del ricorso).
2 Parte istante opinava, altresì, che “ … il distacco risulta espressamente previsto nel programma di rete ed è funzionale alla realizzazione del programma di rete (accentramento della gestione delle risorse umane e/o distacco con finalità formative)” (cfr. pag. 13 del ricorso).
In ogni caso, la parte opponente eccepiva l'insussistenza di responsabilità ex art. 3 Legge 689/1981 per difetto dell'elemento soggettivo, in quanto, “nell'esercitare il distacco in esame” avrebbe “fatto legittimo affidamento sulla piena liceità del distacco anche in ragione della certificazione della rete d'impresa” (cfr. pag. 16 del ricorso).
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza opposta e, in ogni caso, l'insussistenza dell'illecito amministrativo contestato e l'illegittimità delle relative sanzioni, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' (già ITL di Bari) che Controparte_1 difendeva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
È noto come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione - pur essendo formalmente convenuta in giudizio - assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 5277/07).
La pretesa sanzionatoria avversata in questa sede si fonda sugli accertamenti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00002/2020-293-01 del 24/7/2020, con cui l' CP_1 resistente ha contestato alla società ricorrente l'illecito amministrativo di cui all'art. 14 della L. 689/1981 per la violazione dell'art. 30, comma 1, e art. 18, comma 5 bis, D.Lgs. 276/2003, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 8/2016, per aver impiegato n. 1 lavoratore (tale sig.
) illecitamente distaccato presso la società STELLA s.n.c. di UC MA Persona_1
& C. per complessive n. 185 giornate, nel periodo dal mese di marzo 2019 al mese di ottobre 2019.
Appare, allora, utile ricordare che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza,
o essere stati da lui compiuti;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (cfr. Cass. 14 gennaio 2004 n. 405; cfr. anche Cass. 12 agosto 2004 n. 15702, 17 agosto 2004 n. 16055 e 22 febbraio 2005 n. 3525, Cass. 2 ottobre 2002 n. 14158, Cass. 18 aprile 1998 n. 3973, Cass. 3 febbraio 1996 n. 916; Cass. 6 settembre 1995 n. 9384; 1 aprile 1995 n. 3853;). Occorre ancora rilevare, in proposito, che, quantunque i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali facciano piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi
3 li ha redatti, di quanto gli ispettori attestino essere avvenuto in loro presenza o di quanto da loro personalmente riscontrato, tutti gli altri elementi in essi contenuti sono indizi liberamente valutabili dal giudice unitamente agli altri elementi di prova (v. per tutte Sentenza n. 11751 del 24/06/2004; Cass.14965/2012). In ordine, specificamente, all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) - “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L. Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena Controparte_2 prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
La parte opponente, al riguardo, non ha mosso alcuna specifica contestazione, né ha richiesto alcuna rilevante istanza istruttoria, le cui articolazioni in ricorso riguardano unicamente la genuinità del distacco in esecuzione del contratto di rete stipulato con la società STELLA s.n.c. di UC MA & C. (rectius cui la EL snc ha aderito in data 05.03.2019).
Quanto alla validità ed efficacia della certificazione ex art. 75 e ss. D.lgs. 276/2003, sotto un primo profilo, richiamando un precedente del Tribunale di Arezzo (sentenza n. 418/2022) si osserva che l'art. 75 del D.lgs. 276/2003 concede alle parti la possibilità di certificare i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, al fine di ridurre il contenzioso. Il successivo art. 79 D.lgs. cit. stabilisce che gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. cit., fatti salvi i provvedimenti cautelari. Tale certificazione, dunque, se da una parte non impedisce comunque in concreto l'accertamento in fatto, da parte degli organi di pubblica vigilanza, in ordine alle concrete modalità di svolgimento del lavoro e al rispetto delle condizioni contrattuali del rapporto, dall'altra comporta la necessaria sospensione della procedura di accertamento dell'illecito e di applicazione della sanzione amministrativa fino alla conclusione degli accertamenti giudiziari relativi alla validità ed efficacia della certificazione, come chiarito peraltro dalla circolare 9/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Orbene, l'art. 76, comma 1, lett. a) del D.lgs. 276/2003 prevede che: “sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale”. La definizione di ente bilaterale la si rinviene all'art. 2, comma 1, lett. h) del D.lgs. il quale prevede che: “ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: … h)
“enti bilaterali”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
4 l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”. Dal combinato disposto delle due norme sopra citate, si comprende come uno dei presupposti costitutivi dell'efficacia giuridica della certificazione è rappresentato dalla circostanza che l'ente bilaterale presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità del contratto di lavoro, sia stato effettivamente costituito a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Ciò premesso, poiché la validità della certificazione rappresenta un fatto impeditivo della pretesa sanzionatoria dell' , ricade sull'opponente, ex art. 2697 c.c., l'onere Controparte_2 della prova circa la rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali costitutrici dell'ente bilaterale, la quale può essere fornita valendosi degli indici tradizionalmente elaborati per individuare la maggiore rappresentatività valutati comparativamente (numero complessivo dei lavoratori occupati;
numero complessivo delle imprese associate;
diffusione territoriale ossia numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali, numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti, numero delle controversie individuali di lavoro seguite - in questo senso Cass., 9027/1991; Cass., 4218/1984; Cons. Stato, 537/2019; TAR Lazio, 1522/2018; TAR Lazio 8865/2014; Cons. Stato, 971/2007; nella prassi interpello n. 27 del 15.12.2015). Controparte_3 Con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la certificazione del contratto di appalto deve ritenersi tamquam non esset e nessun effetto preclusivo della procedura di applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'organo di vigilanza potrà ritenersi sussistente (cfr. Trib. Trento, 128/2020; Trib. Cosenza, 2105/2020).
Nel caso di specie, la parte opponente si è limitata a dedurre l'esistenza della certificazione del contratto di rete del 25.06.2018, ma non ha fornito alcuna prova circa l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali costitutrici dell'ente bilaterale Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 Macro Settori. Invero, la parte opponente si è limitata ad una mera elencazione delle parti sociali costituenti la Commissione (organizzazioni sindacali dei lavoratori ed organizzazioni dei datori di lavoro), affermandone apoditticamente la maggiore rappresentatività comparativa e limitandosi a richiamare l'allegata documentazione, senza fornire in ricorso alcuno specifico e concreto dato utile ad effettivamente lumeggiare la sussistenza del requisito in discorso, peraltro, puntualmente contestato nel verbale ispettivo. Non vi è prova, dunque, che la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità del contratto di rete de quo sia stata effettivamente costituita a iniziativa di una o più associazione dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Deve, quindi, ritenersi come non sussistente una valida certificazione ex art. 75 del D.lgs. 276/2003, con conseguente legittimità dell'applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'
[...]
(già ITL di Bari). Controparte_1 Né rileva la mancata impugnazione da parte dell' . CP_1 Va evidenziato che l'art. 80, D.lgs. n. 276 del 2003, nello stabilire che “nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile” e che chi intenda promuovere tale iniziativa “deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo
5 di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile”, detta una disposizione senz'altro inapplicabile nella fattispecie, perché non riferibile all'ITL. L' resistente non può, infatti, annoverarsi tra i terzi nella cui sfera giuridica il contratto CP_4 d'appalto è destinato a produrre effetti. Appare poi non condivisibile la tesi per cui l'esercizio della potestà sanzionatoria, finalizzato alla tutela di interessi pubblicistici, possa essere subordinata ad una condizione di procedibilità. In ogni caso, circa la tesi della liceità del contratto di rete e del distacco infra-rete in virtù dell'intervenuta certificazione, sarebbe pure sufficiente osservare che le contestazioni elevate in sede ispettiva non attengono alla fase genetica, ma all'esecuzione del contratto, sicché, non dissimilmente da quanto affermato dalla Corte di Cassazione in tema di certificazione ex art. 80 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ossia in materia di certificazioni delle esigenze sostitutive nel contratto di lavoro a termine), l'esistenza della certificazione è irrilevante, dovendosi vagliare le concrete modalità di svolgimento del rapporto scaturito dal contratto e la conformità di queste alle modalità astrattamente pattuite: <in tema di assunzione per esigenze sostitutive, il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 276 2003, all'autorità giudiziaria cui all'art. 413 c.p.c. violazione degli artt. 75 ss. citato è ammissibile, avuto riguardo al procedimento certificativo, denunciare l'omessa qualificazione contratto oppure la difformità tra programma negoziale certificato e sua attuazione. (la s.c. ha enunciato tale principio con riferimento ad una fattispecie in ricorrente aveva contestato difetto, nel contratto, dell'indicazione lavoratore che avrebbe dovuto effettivamente sostituire l'assenza della mansione, livello inquadramento, delle sede dell'orario lavoro da quello questi sostituito, prospettando cioè tutte circostanze incidenti sulla fra attuazione)>> (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30745 del 29/10/2021) [v., negli stessi termini, Corte d'Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, sentenza n. 653/2024 del 05.06.2024].
Ancora, è stato pure osservato come siffatta certificazione non avrebbe effetti preclusivi in sede giudiziale e, soprattutto, non impedirebbe al giudice di verificare quale sia stata la concreta attuazione del contratto di rete certificato, apparendo evidente che il controllo della Commissione si sia limitato alla verifica della regolarità formale delle pattuizioni senza estendersi alla valutazione delle concrete modalità di esecuzione del distacco.
Peraltro, quanto alla valenza della certificazione, si aggiunga che, nella specie, la medesima, essendo stata adottata con provvedimento prot. n. 2477 del 30/08/2018 della Commissione di Certificazione suindicata, potrebbe, al più, riguardare l'assetto (formale) dei rapporti intessuti con il contratto di rete stipulato il 25.06.2018 dall'opponente con le società e cui la società CP_5 Controparte_6 distaccataria EL snc aderiva soltanto in data 05.03.2019.
Parte ricorrente, per il resto, si è limitata a sottolineare la regolarità e validità del contratto di rete del 25.06.2018, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 5 del 10.02.2009 (v. ricorso introduttivo).
Con riguardo alla difesa della parte opponente poggiante sulla stipula del contratto di rete del 25.06.2018 e, conseguentemente, alla genuinità del distacco, deve osservarsi quanto segue.
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, all'art. 3, rubricato “Distretti produttivi e reti di imprese”, che si occupa di disciplinare il contratto di rete tra imprese, per la parte che viene in rilievo nella presente ipotesi, prevede che:
“4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
6 esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
… omissis … 3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
7 f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
4-ter.
1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.
2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;
se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.
Orbene, in primo luogo, nella specie, è dirimente rilevare che, per quanto consta nel presente giudizio, il contratto di rete in esame è stato iscritto nella sezione del registro delle imprese dalla società (v. UR CA , mentre non è dimostrata l'iscrizione con riferimento Pt_1 Parte_1 alla distaccataria EL snc.
In ogni caso, dall'esame dell'oggetto del contatto di rete del 25.06.2018 stipulato dall'odierna opponente, cui EL NC aderiva in data 05.03.2019, si ricava, al punto sub n. 2.3, che lo stesso è “
… finalizzato allo scambio di informazioni e prestazioni tra le imprese che aderiscono, alla creazione di sinergie operative e di co-marketing all'interno della filiera multi-prodotto, oltre che alla concreta valutazione delle rispettive opportunità di procedere o meno alla futura condivisione e/o compartecipazione delle rispettive attività d'impresa”.
Altresì, il citato contratto di rete all'art. 3, nel solo preannunciato intento di individuare gli obiettivi strategici, genericamente prevede che:
“3.1 Le parti intendono perseguire, tramite l'istituzione di una rete di condivisione multi-offerta aperta, le finalità in premessa indicate, ovvero l'opportunità per tutte le imprese aderenti di innovazione ed innalzamento della loro capacità competitiva attraverso l'attività sinergica delle aziende di produzione e delle aziende di servizio, attraverso l'attività sinergica e sviluppo, la consequenziale individuazione ed implementazione di modelli di business avanzati, nuovi processi produttivi e commerciali, nuove strategie di comunicazione e nuove tecnologie chiave.”.
Tale articolo riproduce in maniera quasi letterale la previsione normativa, restando tuttavia su un piano astratto e generale, privo di qualsiasi riferimento allo specifico apporto che ciascuna impresa dovrebbe rendere all'altra. Tale previsione contrattuale è dunque ininfluente ai fini di causa.
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Parte opponente ha poi richiamato l'art. 3.2, che prevede il programma di rete:
“3.2 Più in particolare, attraverso la stipula del presente contratto, le parti si prefiggono di realizzare e disciplinare forme di collaborazione e coordinamento tra di esse, nella prospettiva di conseguire ed assicurare stabili sinergie, che permettano alle Imprese medesime di garantire vantaggi alla propria organizzazione aziendale, in termini di “Qualità”, “Innovazione”, “Economicità” e
“Competitività”. A tal fine le Imprese convengono di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità innovativa e produttiva con minor costi grazie alle economie di scale raggiungibili in virtù della aggregazione e, al contempo, della capacità di penetrazione delle imprese partecipanti e dei propri marchi sul mercato.
… Per la realizzazione degli scopi della rete, le parti fissano come obiettivi strategici d'innovazione e di innalzamento della loro capacità competitiva in generale, nella formazione e specializzazione del personale, nel marketing e nella comunicazione, quelli qui di seguito elencati: a) la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo per migliorare i processi e i servizi aziendali;
b) la creazione di procedure, documenti comuni e sistemi di controllo per l'esecuzione delle attività della rete e delle IMPRESE retiste;
c) l'utilizzo tra le IMPRESE retiste di dipendenti, tramite l'istituto del distacco previsto dall'art. 30 comma, 4-ter, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, anche per aumentare le esperienze e la formazione professionale dei dipendenti delle IMPRESE retiste;
e) la creazione e l'adozione di un codice etico per le IMPRESE retiste che consenta di presentare al pubblico un soggetto portatore di valori non soltanto economici ma anche sociali;
f) l'organizzazione di progetti formativi per il personale;
g) la costituzione di gruppi di acquisto che consentano di ottimizzare le risorse delle IMPRESE retiste in modo da poter destinare maggiori risorse alle attività di ricerca e sviluppo;
h) la ricerca, attraverso l'aggregazione in rete, di finanziamenti e garanzie per l'esecuzione delle attività; i) la partecipazione a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento ed esecuzione di servizi e/o di forniture;
l) la predisposizione di servizi comuni quali ad esempio segreteria, call-center, amministrazione, contabilità e gestione dei servizi finanziari;
j) acquisto di beni strumentali materiali e immateriali per l'utilizzo in comune o congiunto da parte delle IMPRESE retiste”.
L'opponente ha dunque ritenuto il contratto di rete valido, in ragione del programma di rete come dettagliatamente previsto.
In realtà, nella fattispecie in esame non si contesta la validità formale o letterale del contratto, ma la genuinità dello stesso e, dunque, la sussistenza di una funzione concreta di tale contratto nel rapporto tra le due società. Non è cioè sufficiente che si preveda formalmente un programma di rete, essendo necessario che lo stesso trovi corrispondenza nelle competenze specifiche delle società e che trovi attuazione.
Del resto, pur volendo lasciare da parte la mancata osservanza degli adempimenti pubblicitari richiesti dall'art. 3, co. 4 quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 [secondo cui, in ogni caso, giova rammentare
“4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”], nonché la genericità della descrizione dell'oggetto e degli obiettivi strategici del contratto di rete nella specie concluso, parte ricorrente nell'ambito del presente giudizio non ha debitamente
9 chiarito l'oggetto e le specifiche finalità del contratto di rete, né, tantomeno, in che modo il distacco abbia potuto dare attuazione o contribuire a realizzare le finalità del cennato contratto di rete.
Difatti, tale risulta il tenore delle allegazioni di parte ricorrente sul punto: “la società distaccante ( ha contribuito allo sviluppo economico e gestionale della società distaccataria (EL Pt_1 snc), mediante le attività previste nel programma di rete, tra cui marketing, sponsorizzazioni, analisi finanziaria, innovazione tecnologica, accentramento risorse umane, etc., apportando il proprio know how” (cfr. pag. 12 del ricorso).
Ed ancora, in disparte le indicazioni di natura formale contenute nel contratto di rete, la società ricorrente si è limitata genericamente ad obiettare che “ … il distacco risulta espressamente previsto nel programma di rete ed è funzionale alla realizzazione del programma di rete (accentramento della gestione delle risorse umane e/o distacco con finalità formative)” (cfr. pag. 13 del ricorso).
Al riguardo, si rileva che la parte ricorrente non ha idoneamente allegato quale sia il campo di operatività e/o l'attività imprenditoriale che vanti profili di raccordo con l'attività svolta dalla EL NC, società operante nel settore dei servizi di lavanderia industriale.
Tale rilievo non può non far dubitare della legittimità della stessa partecipazione della società EL NC al contratto di rete in esame, tenuto conto che l'art. 3, co. 4 ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, prevede che: “4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.”. Del resto, sul punto, mette conto rilevare che nel verbale di riunione della rete Yeswenet Servizi del 07.03.2019 il legale rappresentante della Yeswenet S.p.A. decideva “ … di far aderire alla rete la società STELLA S.N.C. di ZO MA & C., in quanto considera le attività da essa svolte affini a quelle delle retiste già in rete”.
Ebbene, nel presente giudizio non vi è idonea allegazione e prova della attinenza e/o affinità delle attività svolte dalla EL NC rispetto a quelle esercitate dalle altre imprese retiste.
Ciò posto, quanto alla fattispecie del distacco, si osserva che il distacco è disciplinato dall'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 secondo cui:
“1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3.Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4-bis.Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la
10 costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. 4-ter.Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”. L'opponente punta l'accento sulle particolarità introdotte dalla disposizione esaminata, in ordine all'interesse della parte distaccante, che “sorge automaticamente in forza dell'operare della rete”, e richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, nella disamina interpretativa della disposizione, ravvisa una presunzione di interesse in capo alla parte distaccante (Cass. 33021/18; 8068/16; 1168/15).
È, in proposito, evidente che l'automatismo previsto dalla disposizione e la presunzione stabilita dalla giurisprudenza esplicano piena validità ed efficacia soltanto a condizione che ci si trovi in presenza di situazioni concrete conformi al dato normativo e che, quindi, nella vicenda in esame si accerti la configurazione di legittime fattispecie di rapporti di rete e distacco e non invece operazioni che, utilizzando tali strumenti normativi, intendano realizzare risultati illeciti (art.1344 c.c.).
Mette conto, allora, evidenziare come, per quanto più sopra rilevato circa la mancata osservanza delle forme prescritte, nonché in ordine al difetto di conformità al dato normativo dell'operazione negoziale, la parte odierna ricorrente non possa giovarsi dell'operatività del riportato comma 4 ter dell'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003.
Requisiti del distacco sono la sussistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante che deve persistere per tutta la durata del distacco e la temporaneità del distacco. Di regola non è richiesto il consenso del prestatore di lavoro perché, come nel caso di trasferta, l'istituto è espressione di un potere unilaterale "pieno" dell'imprenditore, direttamente riconducibile all'art. 2094 c.c. Solo in caso di distacco con mutamento delle mansioni, anche solo parziale purché effettivamente idoneo a ledere il patrimonio di professionalità acquisito, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 è richiesto, quale elemento costitutivo e condizione di legittimità della fattispecie, il consenso del lavoratore distaccato (Cass. 32330 del 2018).
La S.C. ha anche chiarito che il distacco o comando del lavoratore “comporta un cambio nell'esercizio del potere direttivo - perché il dipendente viene dislocato presso altro datore di lavoro, con contestuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest'ultimo - ma non incide sulla titolarità del rapporto, in quanto il datore di lavoro distaccante continua ad essere titolare del rapporto di lavoro” (Cass. n. 14314 del 2013).
Ai sensi dell'art. 30 comma 2 cit., inoltre, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore;
dunque è il solo obbligato a pagare la retribuzione e gli altri emolumenti economici.
In via generale, mette conto anche osservare che l'appalto, la somministrazione di lavoro e il distacco rappresentano le uniche tre ipotesi, espressamente previste dal nostro ordinamento, nelle quali si verifica una dissociazione fra datore di lavoro, in senso formale, obbligato agli adempimenti e versamenti afferenti il rapporto giuridico-previdenziale e fiscale, e il soggetto utilizzatore/fruitore della prestazione lavorativa.
11 L'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 traccia i confini tra appalto e somministrazione e, quanto al primo, i requisiti di genuinità. Viene poi previsto in favore del lavoratore lo specifico rimedio dell'art. 29 comma 3-bis che prevede la facoltà di agire per la costituzione del rapporto di lavoro ex tunc nei confronti dell'effettivo utilizzatore in caso di appalto illegittimo. Analogo rimedio è previsto per la somministrazione irregolare e, come sopra osservato, in caso di distacco attuato in violazione dei requisiti di cui all'art. 30 comma 1 cit..
In materia di intermediazione illecita di manodopera la giurisprudenza ha chiarito che “la fattispecie
[…] dell'interposizione di manodopera è regolata dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911). Il richiamato decreto legislativo, pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro
- che, originariamente previsto ex art. 2127 c.c., soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (poi abrogata dal D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino” (Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990). L'art. 1 della L. n. 1369/1960 (in materia di “divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere di servizi”) – ora abrogato sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 – prevedeva che “È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. […]. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante” (cfr. art. 1, co. 1 e 3, della L. n. 1369/1960) e che “Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti” (cfr. art. 3, co. 1, della L. n. 1369/1960). Le (limitate) deroghe ammesse rispetto ai divieti suddetti erano state introdotte dapprima tramite gli artt. 1 e 3 della L. n. 196/1997, e poi con gli artt. 4, 5, 20 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003 (disposizioni ora trasfuse nel D. Lgs. n. 81/2015), i quali ultimi prevedono che l'attività di intermediazione di manodopera è ammessa solo ove posta in essere da determinati soggetti che hanno ottenuto una apposita autorizzazione amministrativa e l'iscrizione in un apposito albo tenuto dal CP_3
.
[...] L'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 stabilisce che "1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. […]. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che
12 la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore". L'art. 20, co. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 – rubricato “Condizioni di liceità [della somministrazione di lavoro]” – stabilisce che “Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro”. La giurisprudenza ha precisato, in riferimento alle disposizioni normative sopra citate, che “La nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore. Come si è già detto, l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione – da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli, in particolare, nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito (Cass. 16788/2006, cit.; Cass. 5/10/2002 n. 14302; Cass. 21/5/1998, n. 5087)" (Cassazione, 21 marzo 2017, n. 7179). In senso analogo è pure orientata la giurisprudenza che si è pronunciata in riferimento alla rilevanza (anche) penale della fattispecie, secondo cui “In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui all'art. 18 d.lg. 10 settembre 2003, n. 276” (Cassazione penale sez. III 05 giugno 2015 n. 27866; Cassazione penale sez. III 27 gennaio 2015 n. 18667). Inoltre, secondo la giurisprudenza, “In tema di interposizione ed intermediazione nella prestazione lavorativa, se, da un lato, l'imprenditore è libero di affidare in appalto tutte le attività suscettibili di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che si possa escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, dall'altro lato, il divieto posto dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 (applicabile ratione temporis) opera, in riferimento agli appalti «endoaziendali» (caratterizzati appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, come si evince dall'art. 3 della citata legge n. 1369), tutte le volte in cui l'appaltatore, pur titolare di effettiva organizzazione aziendale, metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cassazione civile sez. lav. 9 aprile 2008 n. 9264).
13 Quanto agli effetti dell'intermediazione illecita di manodopera, la giurisprudenza ha altresì chiarito che “L'impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n. 276 del 2003, consente al lavoratore, sia nelle ipotesi di somministrazione irregolare (stipulata "al di fuori dai limiti e delle condizioni" previste, art. 27), sia nelle ipotesi di appalto fittizio ("stipulato in violazione" di legge, art. 29, comma 3 bis), la proposizione di un ricorso giudiziale notificato, anche soltanto nei confronti del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con cui richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione o dell'appalto non genuini” (Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990) e che “In tema di fornitura di lavoro interinale, la violazione delle disposizioni della legge n. 196 del 1997, ed in particolare dell'art. 1, comma 2, lett. a), comporta la sostituzione della parte datoriale e, salvo che non ricorrono specifiche ragioni che consentano l'apposizione di un termine, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore interponente, senza che assuma rilievo che al rapporto con l'interposto fosse a termine, atteso che la medesima sanzione è prevista per la meno grave violazione dell'obbligo di stipulare il contratto con forma scritta e che, sul piano sistematico, una diversa conclusione, porterebbe alla inammissibile situazione per cui la violazione del divieto di interposizione di manodopera consentirebbe all'interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa" (Cassazione civile sez. lav. 05 dicembre 2012 n. 21837). In sostanza, sussiste interposizione illecita di manodopera – anziché appalto (lecito) di servizi o di opere – in due casi: (1) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività non solo nell'interesse e sotto la direzione e il controllo del committente, ma, di fatto, in posizione di diretta subordinazione nei confronti del committente e/o dei suoi ausiliari, con conseguente estraneità dell'appaltatore, formale loro datore di lavoro, rispetto alla conduzione dell'attività oggetto dell'appalto; (2) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività utilizzando capitale, macchine e attrezzature fornite dal committente, e, al contempo, l'appaltatore non sia dotato di una propria autonoma organizzazione nei luoghi in cui avviene lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto – cioè di un'organizzazione distinguibile da quella del committente (soprattutto nel caso di appalti “endoaziendali”, vale a dire svolti all'interno della sede operativa del committente) – e non sia effettivamente “responsabile” del risultato dell'attività oggetto dell'appalto, cioè non sia effettivamente condizionato dal gradimento del committente e possa quindi disinteressarsi della conduzione e degli esiti dell'attività oggetto di appalto.
Vale la pena di riportare quanto osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 254/2017 resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), secondo cui “… la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
Ebbene, calando i suesposti principi nella fattispecie che occupa, si osserva che nella ipotesi in esame non vi è alcuna specifica allegazione e prova dell'interesse del datore di lavoro e della temporaneità del distacco.
Invero, parte ricorrente, sulla scorta della stipula del contratto di rete (tuttavia, senz'altro inefficace per mancata iscrizione, per quanto sopra evidenziato, ove non radicalmente affetto nullità), si è limitata - in virtù del supposto automatismo - a dedurre apoditticamente che l'interesse del distaccante era sorto automaticamente in forza dell'operare del contratto di rete con la EL S.n.c.,
14 con l'ulteriore conseguenza secondo cui, così come previsto dal comma 4 ter, dell'art. 30 D.LGS. 276/2003 e precisato dall'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2016 “ai fini della sussistenza dell'interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta quindi sufficiente verificare l'esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario (cfr. ML circ. n. 35/2013), senza procedere ad un riscontro puntuale dell'interesse concretamente perseguito dal distaccante.” (cfr. pag. 9 del ricorso).
D'altronde, è rimasto incontestato che “la Yeswenet s.p.a. assumeva il sig. a far data Per_1 dall'8/03/2019 … (immediatamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la ridetta
[...] per dimissioni del 7/03/2019) e qualche giorno dopo (dal 13/03/2019 e fino al Controparte_7 31/10/2019) provvedeva a distaccarlo (cfr. lettera di assegnazione in distacco datata 12/03/2019 …) presso la stessa EL s.n.c., dove – come già specificato - lo stesso già prestava attività lavorativa fino al giorno antecedente, sebbene formalmente assunto dalla (cfr. Controparte_7 verbale di accertamento unico e notificazione in atti).
Né è dato comprendere quale potesse essere la finalità formativa del distacco perseguita in esecuzione del contratto di rete e predicata dalla parte opponente.
A fronte di tali significativi e concordi elementi - e nella totale assenza di qualsivoglia riscontro relativo alla effettiva sussistenza di un interesse della formale datrice di lavoro al distacco - in conclusione, l'amministrazione resistente ha fornito prova idonea in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per procedere alle contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
Va, poi, disatteso il motivo di opposizione secondo cui nessuna violazione amministrativa potrebbe essere contestata all'opponente, per asserita mancanza dell'elemento psichico.
Al riguardo, occorre premettere che: <in tema di assunzione per esigenze sostitutive, il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 276 2003, all'autorità giudiziaria cui all'art. 413 c.p.c. violazione degli artt. 75 ss. citato è ammissibile, avuto riguardo al procedimento certificativo, denunciare l'omessa qualificazione contratto oppure la difformità tra programma negoziale certificato e sua attuazione. (la s.c. ha enunciato tale principio con riferimento ad una fattispecie in ricorrente aveva contestato difetto, nel contratto, dell'indicazione lavoratore che avrebbe dovuto effettivamente sostituire l'assenza della mansione, livello inquadramento, delle sede dell'orario lavoro da quello questi sostituito, prospettando cioè tutte circostanze incidenti sulla fra attuazione)>> (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24386 del 10/08/2023). Posto, dunque, che l'onere di dimostrare di avere agito senza colpa grava sulla parte opponente, nel caso di specie non è stato assolto, perché si è limitata a richiamare la circostanza dell'esistenza della certificazione del contratto, che, come già si è detto, è del tutto irrilevante e/o inefficace.
Pertanto, il ricorso va rigettato e revocata la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, concessa in corso di causa.
Quanto alle spese di lite, deve evidenziarsi che l'amministrazione opposta si è costituita in giudizio a mezzo di proprio funzionario, ex art. 417 bis c.p.c., per cui va richiamato l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4 co. 42 L. 12.11.2011 n. 183.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e vanno liquidate nella somma di cui al dispositivo, già decurtata del 20% di cui alla norma citata, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e da nei confronti di Parte_2 [...]
(già ITL di Bari), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 atto depositato il 21.03.2025, così provvede:
15 - rigetta il ricorso e, per l'effetto, revoca la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza- ingiunzione opposta, concessa in corso di causa;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida in € 1.440,00, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 13/11/2025
Il Giudice
UD AN
16
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD AN,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4226/2025 del Registro Generale e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 [...]
, con i procuratori avv.ti RANIERI ESPAOLO e CAGNETTA Parte_2 ES Opponenti
nei confronti di (già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 i procuratori dott. CAMPANELLI MICHELE e ALBEROTANZA ANGELA Opposto
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981;
***
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 21.03.2025, gli istanti in epigrafe indicati proponevano opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 28446/2025, notificata alla (obbligata in solido) in data Parte_1 20/02/2025 e al sig. (trasgressore) in data 06/03/2025, con la quale Parte_2 l' (già ITL di Bari), basandosi sugli accertamenti di cui Controparte_1 al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. BA00002/2020-293-01 del 24/7/2020, aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 3.700,00 a titolo di sanzione amministrativa per aver impiegato n. 1 lavoratore, tale sig. , assunto dal 8/3/2019 presso la società Persona_1 STELLA s.n.c. di UC MA & C. (nel prosieguo, per brevità, anche EL NC), in virtù di un distacco illecito per complessive n. 185 giornate di occupazione nel periodo dal mese di marzo 2019 al mese di ottobre 2019, integrando l'illecito amministrativo di cui all'art. 30, comma 1, e art. 18, comma 5 bis, D.Lgs. 276/2003 così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 8/2016.
A sostegno delle domande, la parte istante eccepiva, in via preliminare, l'inefficacia e/o nullità del verbale ispettivo e dell'ordinanza ingiunzione opposta per violazione degli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 276/2003, in quanto - premesso che con certificazione ex art. 75 e ss. D.lgs. 276/2003, provvedimento prot. n. 2477 del 30/08/2018 della Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 macro settori, era stata certificata la regolarità del contratto di rete e delle pattuizioni sui rapporti di lavoro e del distacco infra-rete, in virtù del quale il predetto lavoratore era stato distaccato presso la Persona_1
STELLA s.n.c. di UC MA & C., società che aveva aderito al contratto di rete in data 05/03/2019 -, l' aveva mancato di azionare i rimedi previsti dagli artt. 79 e 80 Dlgs CP_1 276/2003 per impugnare suddetta certificazione, non avendo promosso né il prescritto tentativo di conciliazione, né ricorso al competente TAR al fine di contestare l'eventuale assenza dei requisiti in capo all'ente certificatore che, peraltro, contrariamente a quanto ritenuto nel verbale ispettivo, era in possesso dei requisiti di rappresentatività previsti dalla vigente normativa.
Nel merito, la parte istante, senza contestare la verificazione dei fatti storici posti a fondamento degli addebiti, sosteneva l'illegittimità dell'ordinanza -ingiunzione ed evidenziava, in particolare, come il distacco del sig. fosse perfettamente legittimo, in quanto avvenuto in virtù di Persona_1 contratto di rete cui aveva aderito la società STELLA s.n.c. di UC MA & C., società operante nel settore dei servizi di lavanderia industriale in favore di imprese.
Deduceva la validità e piena regolarità del contratto di rete, soggiungendo che “la società distaccante ( ha contribuito allo sviluppo economico e gestionale della società distaccataria (EL Pt_1 snc), mediante le attività previste nel programma di rete, tra cui marketing, sponsorizzazioni, analisi finanziaria, innovazione tecnologica, accentramento risorse umane, etc., apportando il proprio know how” (cfr. pag. 12 del ricorso), derivando dalla sussistenza e dalla operatività della rete una presunzione di interesse al distacco di lavoro fra le retiste, “sicché l'avversa contestazione sulla genuinità del distacco ed assenza di un valido interesse al distacco è infondata e illegittima” (cfr. pag. 13 del ricorso).
Segnatamente, evidenziava che l'interesse del distaccante era sorto automaticamente in forza dell'operare del contratto di rete con la EL S.n.c., il quale conterrebbe tutti gli elementi formali e sostanziali previsti dalla legge, essendo stati rispettati tutti i canoni normativi di legge, con l'ulteriore conseguenza per cui, così come previsto dal comma 4 ter, dell'art. 30 D.LGS. 276/2003 e precisato dall'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2016 “ai fini della sussistenza dell'interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta quindi sufficiente verificare l'esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario (cfr. ML circ. n. 35/2013), senza procedere ad un riscontro puntuale dell'interesse concretamente perseguito dal distaccante.” (cfr. pag. 9 del ricorso).
2 Parte istante opinava, altresì, che “ … il distacco risulta espressamente previsto nel programma di rete ed è funzionale alla realizzazione del programma di rete (accentramento della gestione delle risorse umane e/o distacco con finalità formative)” (cfr. pag. 13 del ricorso).
In ogni caso, la parte opponente eccepiva l'insussistenza di responsabilità ex art. 3 Legge 689/1981 per difetto dell'elemento soggettivo, in quanto, “nell'esercitare il distacco in esame” avrebbe “fatto legittimo affidamento sulla piena liceità del distacco anche in ragione della certificazione della rete d'impresa” (cfr. pag. 16 del ricorso).
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza opposta e, in ogni caso, l'insussistenza dell'illecito amministrativo contestato e l'illegittimità delle relative sanzioni, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' (già ITL di Bari) che Controparte_1 difendeva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
È noto come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione - pur essendo formalmente convenuta in giudizio - assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 5277/07).
La pretesa sanzionatoria avversata in questa sede si fonda sugli accertamenti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00002/2020-293-01 del 24/7/2020, con cui l' CP_1 resistente ha contestato alla società ricorrente l'illecito amministrativo di cui all'art. 14 della L. 689/1981 per la violazione dell'art. 30, comma 1, e art. 18, comma 5 bis, D.Lgs. 276/2003, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 8/2016, per aver impiegato n. 1 lavoratore (tale sig.
) illecitamente distaccato presso la società STELLA s.n.c. di UC MA Persona_1
& C. per complessive n. 185 giornate, nel periodo dal mese di marzo 2019 al mese di ottobre 2019.
Appare, allora, utile ricordare che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza,
o essere stati da lui compiuti;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (cfr. Cass. 14 gennaio 2004 n. 405; cfr. anche Cass. 12 agosto 2004 n. 15702, 17 agosto 2004 n. 16055 e 22 febbraio 2005 n. 3525, Cass. 2 ottobre 2002 n. 14158, Cass. 18 aprile 1998 n. 3973, Cass. 3 febbraio 1996 n. 916; Cass. 6 settembre 1995 n. 9384; 1 aprile 1995 n. 3853;). Occorre ancora rilevare, in proposito, che, quantunque i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali facciano piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi
3 li ha redatti, di quanto gli ispettori attestino essere avvenuto in loro presenza o di quanto da loro personalmente riscontrato, tutti gli altri elementi in essi contenuti sono indizi liberamente valutabili dal giudice unitamente agli altri elementi di prova (v. per tutte Sentenza n. 11751 del 24/06/2004; Cass.14965/2012). In ordine, specificamente, all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) - “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L. Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena Controparte_2 prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
La parte opponente, al riguardo, non ha mosso alcuna specifica contestazione, né ha richiesto alcuna rilevante istanza istruttoria, le cui articolazioni in ricorso riguardano unicamente la genuinità del distacco in esecuzione del contratto di rete stipulato con la società STELLA s.n.c. di UC MA & C. (rectius cui la EL snc ha aderito in data 05.03.2019).
Quanto alla validità ed efficacia della certificazione ex art. 75 e ss. D.lgs. 276/2003, sotto un primo profilo, richiamando un precedente del Tribunale di Arezzo (sentenza n. 418/2022) si osserva che l'art. 75 del D.lgs. 276/2003 concede alle parti la possibilità di certificare i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, al fine di ridurre il contenzioso. Il successivo art. 79 D.lgs. cit. stabilisce che gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. cit., fatti salvi i provvedimenti cautelari. Tale certificazione, dunque, se da una parte non impedisce comunque in concreto l'accertamento in fatto, da parte degli organi di pubblica vigilanza, in ordine alle concrete modalità di svolgimento del lavoro e al rispetto delle condizioni contrattuali del rapporto, dall'altra comporta la necessaria sospensione della procedura di accertamento dell'illecito e di applicazione della sanzione amministrativa fino alla conclusione degli accertamenti giudiziari relativi alla validità ed efficacia della certificazione, come chiarito peraltro dalla circolare 9/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Orbene, l'art. 76, comma 1, lett. a) del D.lgs. 276/2003 prevede che: “sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale”. La definizione di ente bilaterale la si rinviene all'art. 2, comma 1, lett. h) del D.lgs. il quale prevede che: “ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: … h)
“enti bilaterali”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
4 l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”. Dal combinato disposto delle due norme sopra citate, si comprende come uno dei presupposti costitutivi dell'efficacia giuridica della certificazione è rappresentato dalla circostanza che l'ente bilaterale presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità del contratto di lavoro, sia stato effettivamente costituito a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Ciò premesso, poiché la validità della certificazione rappresenta un fatto impeditivo della pretesa sanzionatoria dell' , ricade sull'opponente, ex art. 2697 c.c., l'onere Controparte_2 della prova circa la rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali costitutrici dell'ente bilaterale, la quale può essere fornita valendosi degli indici tradizionalmente elaborati per individuare la maggiore rappresentatività valutati comparativamente (numero complessivo dei lavoratori occupati;
numero complessivo delle imprese associate;
diffusione territoriale ossia numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali, numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti, numero delle controversie individuali di lavoro seguite - in questo senso Cass., 9027/1991; Cass., 4218/1984; Cons. Stato, 537/2019; TAR Lazio, 1522/2018; TAR Lazio 8865/2014; Cons. Stato, 971/2007; nella prassi interpello n. 27 del 15.12.2015). Controparte_3 Con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la certificazione del contratto di appalto deve ritenersi tamquam non esset e nessun effetto preclusivo della procedura di applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'organo di vigilanza potrà ritenersi sussistente (cfr. Trib. Trento, 128/2020; Trib. Cosenza, 2105/2020).
Nel caso di specie, la parte opponente si è limitata a dedurre l'esistenza della certificazione del contratto di rete del 25.06.2018, ma non ha fornito alcuna prova circa l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali costitutrici dell'ente bilaterale Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 Macro Settori. Invero, la parte opponente si è limitata ad una mera elencazione delle parti sociali costituenti la Commissione (organizzazioni sindacali dei lavoratori ed organizzazioni dei datori di lavoro), affermandone apoditticamente la maggiore rappresentatività comparativa e limitandosi a richiamare l'allegata documentazione, senza fornire in ricorso alcuno specifico e concreto dato utile ad effettivamente lumeggiare la sussistenza del requisito in discorso, peraltro, puntualmente contestato nel verbale ispettivo. Non vi è prova, dunque, che la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità del contratto di rete de quo sia stata effettivamente costituita a iniziativa di una o più associazione dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Deve, quindi, ritenersi come non sussistente una valida certificazione ex art. 75 del D.lgs. 276/2003, con conseguente legittimità dell'applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'
[...]
(già ITL di Bari). Controparte_1 Né rileva la mancata impugnazione da parte dell' . CP_1 Va evidenziato che l'art. 80, D.lgs. n. 276 del 2003, nello stabilire che “nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile” e che chi intenda promuovere tale iniziativa “deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo
5 di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile”, detta una disposizione senz'altro inapplicabile nella fattispecie, perché non riferibile all'ITL. L' resistente non può, infatti, annoverarsi tra i terzi nella cui sfera giuridica il contratto CP_4 d'appalto è destinato a produrre effetti. Appare poi non condivisibile la tesi per cui l'esercizio della potestà sanzionatoria, finalizzato alla tutela di interessi pubblicistici, possa essere subordinata ad una condizione di procedibilità. In ogni caso, circa la tesi della liceità del contratto di rete e del distacco infra-rete in virtù dell'intervenuta certificazione, sarebbe pure sufficiente osservare che le contestazioni elevate in sede ispettiva non attengono alla fase genetica, ma all'esecuzione del contratto, sicché, non dissimilmente da quanto affermato dalla Corte di Cassazione in tema di certificazione ex art. 80 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ossia in materia di certificazioni delle esigenze sostitutive nel contratto di lavoro a termine), l'esistenza della certificazione è irrilevante, dovendosi vagliare le concrete modalità di svolgimento del rapporto scaturito dal contratto e la conformità di queste alle modalità astrattamente pattuite: <in tema di assunzione per esigenze sostitutive, il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 276 2003, all'autorità giudiziaria cui all'art. 413 c.p.c. violazione degli artt. 75 ss. citato è ammissibile, avuto riguardo al procedimento certificativo, denunciare l'omessa qualificazione contratto oppure la difformità tra programma negoziale certificato e sua attuazione. (la s.c. ha enunciato tale principio con riferimento ad una fattispecie in ricorrente aveva contestato difetto, nel contratto, dell'indicazione lavoratore che avrebbe dovuto effettivamente sostituire l'assenza della mansione, livello inquadramento, delle sede dell'orario lavoro da quello questi sostituito, prospettando cioè tutte circostanze incidenti sulla fra attuazione)>> (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30745 del 29/10/2021) [v., negli stessi termini, Corte d'Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, sentenza n. 653/2024 del 05.06.2024].
Ancora, è stato pure osservato come siffatta certificazione non avrebbe effetti preclusivi in sede giudiziale e, soprattutto, non impedirebbe al giudice di verificare quale sia stata la concreta attuazione del contratto di rete certificato, apparendo evidente che il controllo della Commissione si sia limitato alla verifica della regolarità formale delle pattuizioni senza estendersi alla valutazione delle concrete modalità di esecuzione del distacco.
Peraltro, quanto alla valenza della certificazione, si aggiunga che, nella specie, la medesima, essendo stata adottata con provvedimento prot. n. 2477 del 30/08/2018 della Commissione di Certificazione suindicata, potrebbe, al più, riguardare l'assetto (formale) dei rapporti intessuti con il contratto di rete stipulato il 25.06.2018 dall'opponente con le società e cui la società CP_5 Controparte_6 distaccataria EL snc aderiva soltanto in data 05.03.2019.
Parte ricorrente, per il resto, si è limitata a sottolineare la regolarità e validità del contratto di rete del 25.06.2018, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 5 del 10.02.2009 (v. ricorso introduttivo).
Con riguardo alla difesa della parte opponente poggiante sulla stipula del contratto di rete del 25.06.2018 e, conseguentemente, alla genuinità del distacco, deve osservarsi quanto segue.
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, all'art. 3, rubricato “Distretti produttivi e reti di imprese”, che si occupa di disciplinare il contratto di rete tra imprese, per la parte che viene in rilievo nella presente ipotesi, prevede che:
“4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
6 esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
… omissis … 3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
7 f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
4-ter.
1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.
2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;
se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.
Orbene, in primo luogo, nella specie, è dirimente rilevare che, per quanto consta nel presente giudizio, il contratto di rete in esame è stato iscritto nella sezione del registro delle imprese dalla società (v. UR CA , mentre non è dimostrata l'iscrizione con riferimento Pt_1 Parte_1 alla distaccataria EL snc.
In ogni caso, dall'esame dell'oggetto del contatto di rete del 25.06.2018 stipulato dall'odierna opponente, cui EL NC aderiva in data 05.03.2019, si ricava, al punto sub n. 2.3, che lo stesso è “
… finalizzato allo scambio di informazioni e prestazioni tra le imprese che aderiscono, alla creazione di sinergie operative e di co-marketing all'interno della filiera multi-prodotto, oltre che alla concreta valutazione delle rispettive opportunità di procedere o meno alla futura condivisione e/o compartecipazione delle rispettive attività d'impresa”.
Altresì, il citato contratto di rete all'art. 3, nel solo preannunciato intento di individuare gli obiettivi strategici, genericamente prevede che:
“3.1 Le parti intendono perseguire, tramite l'istituzione di una rete di condivisione multi-offerta aperta, le finalità in premessa indicate, ovvero l'opportunità per tutte le imprese aderenti di innovazione ed innalzamento della loro capacità competitiva attraverso l'attività sinergica delle aziende di produzione e delle aziende di servizio, attraverso l'attività sinergica e sviluppo, la consequenziale individuazione ed implementazione di modelli di business avanzati, nuovi processi produttivi e commerciali, nuove strategie di comunicazione e nuove tecnologie chiave.”.
Tale articolo riproduce in maniera quasi letterale la previsione normativa, restando tuttavia su un piano astratto e generale, privo di qualsiasi riferimento allo specifico apporto che ciascuna impresa dovrebbe rendere all'altra. Tale previsione contrattuale è dunque ininfluente ai fini di causa.
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Parte opponente ha poi richiamato l'art. 3.2, che prevede il programma di rete:
“3.2 Più in particolare, attraverso la stipula del presente contratto, le parti si prefiggono di realizzare e disciplinare forme di collaborazione e coordinamento tra di esse, nella prospettiva di conseguire ed assicurare stabili sinergie, che permettano alle Imprese medesime di garantire vantaggi alla propria organizzazione aziendale, in termini di “Qualità”, “Innovazione”, “Economicità” e
“Competitività”. A tal fine le Imprese convengono di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità innovativa e produttiva con minor costi grazie alle economie di scale raggiungibili in virtù della aggregazione e, al contempo, della capacità di penetrazione delle imprese partecipanti e dei propri marchi sul mercato.
… Per la realizzazione degli scopi della rete, le parti fissano come obiettivi strategici d'innovazione e di innalzamento della loro capacità competitiva in generale, nella formazione e specializzazione del personale, nel marketing e nella comunicazione, quelli qui di seguito elencati: a) la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo per migliorare i processi e i servizi aziendali;
b) la creazione di procedure, documenti comuni e sistemi di controllo per l'esecuzione delle attività della rete e delle IMPRESE retiste;
c) l'utilizzo tra le IMPRESE retiste di dipendenti, tramite l'istituto del distacco previsto dall'art. 30 comma, 4-ter, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, anche per aumentare le esperienze e la formazione professionale dei dipendenti delle IMPRESE retiste;
e) la creazione e l'adozione di un codice etico per le IMPRESE retiste che consenta di presentare al pubblico un soggetto portatore di valori non soltanto economici ma anche sociali;
f) l'organizzazione di progetti formativi per il personale;
g) la costituzione di gruppi di acquisto che consentano di ottimizzare le risorse delle IMPRESE retiste in modo da poter destinare maggiori risorse alle attività di ricerca e sviluppo;
h) la ricerca, attraverso l'aggregazione in rete, di finanziamenti e garanzie per l'esecuzione delle attività; i) la partecipazione a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento ed esecuzione di servizi e/o di forniture;
l) la predisposizione di servizi comuni quali ad esempio segreteria, call-center, amministrazione, contabilità e gestione dei servizi finanziari;
j) acquisto di beni strumentali materiali e immateriali per l'utilizzo in comune o congiunto da parte delle IMPRESE retiste”.
L'opponente ha dunque ritenuto il contratto di rete valido, in ragione del programma di rete come dettagliatamente previsto.
In realtà, nella fattispecie in esame non si contesta la validità formale o letterale del contratto, ma la genuinità dello stesso e, dunque, la sussistenza di una funzione concreta di tale contratto nel rapporto tra le due società. Non è cioè sufficiente che si preveda formalmente un programma di rete, essendo necessario che lo stesso trovi corrispondenza nelle competenze specifiche delle società e che trovi attuazione.
Del resto, pur volendo lasciare da parte la mancata osservanza degli adempimenti pubblicitari richiesti dall'art. 3, co. 4 quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 [secondo cui, in ogni caso, giova rammentare
“4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”], nonché la genericità della descrizione dell'oggetto e degli obiettivi strategici del contratto di rete nella specie concluso, parte ricorrente nell'ambito del presente giudizio non ha debitamente
9 chiarito l'oggetto e le specifiche finalità del contratto di rete, né, tantomeno, in che modo il distacco abbia potuto dare attuazione o contribuire a realizzare le finalità del cennato contratto di rete.
Difatti, tale risulta il tenore delle allegazioni di parte ricorrente sul punto: “la società distaccante ( ha contribuito allo sviluppo economico e gestionale della società distaccataria (EL Pt_1 snc), mediante le attività previste nel programma di rete, tra cui marketing, sponsorizzazioni, analisi finanziaria, innovazione tecnologica, accentramento risorse umane, etc., apportando il proprio know how” (cfr. pag. 12 del ricorso).
Ed ancora, in disparte le indicazioni di natura formale contenute nel contratto di rete, la società ricorrente si è limitata genericamente ad obiettare che “ … il distacco risulta espressamente previsto nel programma di rete ed è funzionale alla realizzazione del programma di rete (accentramento della gestione delle risorse umane e/o distacco con finalità formative)” (cfr. pag. 13 del ricorso).
Al riguardo, si rileva che la parte ricorrente non ha idoneamente allegato quale sia il campo di operatività e/o l'attività imprenditoriale che vanti profili di raccordo con l'attività svolta dalla EL NC, società operante nel settore dei servizi di lavanderia industriale.
Tale rilievo non può non far dubitare della legittimità della stessa partecipazione della società EL NC al contratto di rete in esame, tenuto conto che l'art. 3, co. 4 ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, prevede che: “4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.”. Del resto, sul punto, mette conto rilevare che nel verbale di riunione della rete Yeswenet Servizi del 07.03.2019 il legale rappresentante della Yeswenet S.p.A. decideva “ … di far aderire alla rete la società STELLA S.N.C. di ZO MA & C., in quanto considera le attività da essa svolte affini a quelle delle retiste già in rete”.
Ebbene, nel presente giudizio non vi è idonea allegazione e prova della attinenza e/o affinità delle attività svolte dalla EL NC rispetto a quelle esercitate dalle altre imprese retiste.
Ciò posto, quanto alla fattispecie del distacco, si osserva che il distacco è disciplinato dall'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 secondo cui:
“1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3.Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4-bis.Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la
10 costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. 4-ter.Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”. L'opponente punta l'accento sulle particolarità introdotte dalla disposizione esaminata, in ordine all'interesse della parte distaccante, che “sorge automaticamente in forza dell'operare della rete”, e richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, nella disamina interpretativa della disposizione, ravvisa una presunzione di interesse in capo alla parte distaccante (Cass. 33021/18; 8068/16; 1168/15).
È, in proposito, evidente che l'automatismo previsto dalla disposizione e la presunzione stabilita dalla giurisprudenza esplicano piena validità ed efficacia soltanto a condizione che ci si trovi in presenza di situazioni concrete conformi al dato normativo e che, quindi, nella vicenda in esame si accerti la configurazione di legittime fattispecie di rapporti di rete e distacco e non invece operazioni che, utilizzando tali strumenti normativi, intendano realizzare risultati illeciti (art.1344 c.c.).
Mette conto, allora, evidenziare come, per quanto più sopra rilevato circa la mancata osservanza delle forme prescritte, nonché in ordine al difetto di conformità al dato normativo dell'operazione negoziale, la parte odierna ricorrente non possa giovarsi dell'operatività del riportato comma 4 ter dell'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003.
Requisiti del distacco sono la sussistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante che deve persistere per tutta la durata del distacco e la temporaneità del distacco. Di regola non è richiesto il consenso del prestatore di lavoro perché, come nel caso di trasferta, l'istituto è espressione di un potere unilaterale "pieno" dell'imprenditore, direttamente riconducibile all'art. 2094 c.c. Solo in caso di distacco con mutamento delle mansioni, anche solo parziale purché effettivamente idoneo a ledere il patrimonio di professionalità acquisito, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 è richiesto, quale elemento costitutivo e condizione di legittimità della fattispecie, il consenso del lavoratore distaccato (Cass. 32330 del 2018).
La S.C. ha anche chiarito che il distacco o comando del lavoratore “comporta un cambio nell'esercizio del potere direttivo - perché il dipendente viene dislocato presso altro datore di lavoro, con contestuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest'ultimo - ma non incide sulla titolarità del rapporto, in quanto il datore di lavoro distaccante continua ad essere titolare del rapporto di lavoro” (Cass. n. 14314 del 2013).
Ai sensi dell'art. 30 comma 2 cit., inoltre, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore;
dunque è il solo obbligato a pagare la retribuzione e gli altri emolumenti economici.
In via generale, mette conto anche osservare che l'appalto, la somministrazione di lavoro e il distacco rappresentano le uniche tre ipotesi, espressamente previste dal nostro ordinamento, nelle quali si verifica una dissociazione fra datore di lavoro, in senso formale, obbligato agli adempimenti e versamenti afferenti il rapporto giuridico-previdenziale e fiscale, e il soggetto utilizzatore/fruitore della prestazione lavorativa.
11 L'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 traccia i confini tra appalto e somministrazione e, quanto al primo, i requisiti di genuinità. Viene poi previsto in favore del lavoratore lo specifico rimedio dell'art. 29 comma 3-bis che prevede la facoltà di agire per la costituzione del rapporto di lavoro ex tunc nei confronti dell'effettivo utilizzatore in caso di appalto illegittimo. Analogo rimedio è previsto per la somministrazione irregolare e, come sopra osservato, in caso di distacco attuato in violazione dei requisiti di cui all'art. 30 comma 1 cit..
In materia di intermediazione illecita di manodopera la giurisprudenza ha chiarito che “la fattispecie
[…] dell'interposizione di manodopera è regolata dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911). Il richiamato decreto legislativo, pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro
- che, originariamente previsto ex art. 2127 c.c., soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (poi abrogata dal D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino” (Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990). L'art. 1 della L. n. 1369/1960 (in materia di “divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere di servizi”) – ora abrogato sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 – prevedeva che “È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. […]. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante” (cfr. art. 1, co. 1 e 3, della L. n. 1369/1960) e che “Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti” (cfr. art. 3, co. 1, della L. n. 1369/1960). Le (limitate) deroghe ammesse rispetto ai divieti suddetti erano state introdotte dapprima tramite gli artt. 1 e 3 della L. n. 196/1997, e poi con gli artt. 4, 5, 20 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003 (disposizioni ora trasfuse nel D. Lgs. n. 81/2015), i quali ultimi prevedono che l'attività di intermediazione di manodopera è ammessa solo ove posta in essere da determinati soggetti che hanno ottenuto una apposita autorizzazione amministrativa e l'iscrizione in un apposito albo tenuto dal CP_3
.
[...] L'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 stabilisce che "1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. […]. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che
12 la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore". L'art. 20, co. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 – rubricato “Condizioni di liceità [della somministrazione di lavoro]” – stabilisce che “Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro”. La giurisprudenza ha precisato, in riferimento alle disposizioni normative sopra citate, che “La nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore. Come si è già detto, l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione – da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli, in particolare, nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito (Cass. 16788/2006, cit.; Cass. 5/10/2002 n. 14302; Cass. 21/5/1998, n. 5087)" (Cassazione, 21 marzo 2017, n. 7179). In senso analogo è pure orientata la giurisprudenza che si è pronunciata in riferimento alla rilevanza (anche) penale della fattispecie, secondo cui “In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui all'art. 18 d.lg. 10 settembre 2003, n. 276” (Cassazione penale sez. III 05 giugno 2015 n. 27866; Cassazione penale sez. III 27 gennaio 2015 n. 18667). Inoltre, secondo la giurisprudenza, “In tema di interposizione ed intermediazione nella prestazione lavorativa, se, da un lato, l'imprenditore è libero di affidare in appalto tutte le attività suscettibili di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che si possa escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, dall'altro lato, il divieto posto dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 (applicabile ratione temporis) opera, in riferimento agli appalti «endoaziendali» (caratterizzati appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, come si evince dall'art. 3 della citata legge n. 1369), tutte le volte in cui l'appaltatore, pur titolare di effettiva organizzazione aziendale, metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cassazione civile sez. lav. 9 aprile 2008 n. 9264).
13 Quanto agli effetti dell'intermediazione illecita di manodopera, la giurisprudenza ha altresì chiarito che “L'impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n. 276 del 2003, consente al lavoratore, sia nelle ipotesi di somministrazione irregolare (stipulata "al di fuori dai limiti e delle condizioni" previste, art. 27), sia nelle ipotesi di appalto fittizio ("stipulato in violazione" di legge, art. 29, comma 3 bis), la proposizione di un ricorso giudiziale notificato, anche soltanto nei confronti del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con cui richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione o dell'appalto non genuini” (Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990) e che “In tema di fornitura di lavoro interinale, la violazione delle disposizioni della legge n. 196 del 1997, ed in particolare dell'art. 1, comma 2, lett. a), comporta la sostituzione della parte datoriale e, salvo che non ricorrono specifiche ragioni che consentano l'apposizione di un termine, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore interponente, senza che assuma rilievo che al rapporto con l'interposto fosse a termine, atteso che la medesima sanzione è prevista per la meno grave violazione dell'obbligo di stipulare il contratto con forma scritta e che, sul piano sistematico, una diversa conclusione, porterebbe alla inammissibile situazione per cui la violazione del divieto di interposizione di manodopera consentirebbe all'interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa" (Cassazione civile sez. lav. 05 dicembre 2012 n. 21837). In sostanza, sussiste interposizione illecita di manodopera – anziché appalto (lecito) di servizi o di opere – in due casi: (1) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività non solo nell'interesse e sotto la direzione e il controllo del committente, ma, di fatto, in posizione di diretta subordinazione nei confronti del committente e/o dei suoi ausiliari, con conseguente estraneità dell'appaltatore, formale loro datore di lavoro, rispetto alla conduzione dell'attività oggetto dell'appalto; (2) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività utilizzando capitale, macchine e attrezzature fornite dal committente, e, al contempo, l'appaltatore non sia dotato di una propria autonoma organizzazione nei luoghi in cui avviene lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto – cioè di un'organizzazione distinguibile da quella del committente (soprattutto nel caso di appalti “endoaziendali”, vale a dire svolti all'interno della sede operativa del committente) – e non sia effettivamente “responsabile” del risultato dell'attività oggetto dell'appalto, cioè non sia effettivamente condizionato dal gradimento del committente e possa quindi disinteressarsi della conduzione e degli esiti dell'attività oggetto di appalto.
Vale la pena di riportare quanto osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 254/2017 resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), secondo cui “… la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
Ebbene, calando i suesposti principi nella fattispecie che occupa, si osserva che nella ipotesi in esame non vi è alcuna specifica allegazione e prova dell'interesse del datore di lavoro e della temporaneità del distacco.
Invero, parte ricorrente, sulla scorta della stipula del contratto di rete (tuttavia, senz'altro inefficace per mancata iscrizione, per quanto sopra evidenziato, ove non radicalmente affetto nullità), si è limitata - in virtù del supposto automatismo - a dedurre apoditticamente che l'interesse del distaccante era sorto automaticamente in forza dell'operare del contratto di rete con la EL S.n.c.,
14 con l'ulteriore conseguenza secondo cui, così come previsto dal comma 4 ter, dell'art. 30 D.LGS. 276/2003 e precisato dall'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2016 “ai fini della sussistenza dell'interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta quindi sufficiente verificare l'esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario (cfr. ML circ. n. 35/2013), senza procedere ad un riscontro puntuale dell'interesse concretamente perseguito dal distaccante.” (cfr. pag. 9 del ricorso).
D'altronde, è rimasto incontestato che “la Yeswenet s.p.a. assumeva il sig. a far data Per_1 dall'8/03/2019 … (immediatamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la ridetta
[...] per dimissioni del 7/03/2019) e qualche giorno dopo (dal 13/03/2019 e fino al Controparte_7 31/10/2019) provvedeva a distaccarlo (cfr. lettera di assegnazione in distacco datata 12/03/2019 …) presso la stessa EL s.n.c., dove – come già specificato - lo stesso già prestava attività lavorativa fino al giorno antecedente, sebbene formalmente assunto dalla (cfr. Controparte_7 verbale di accertamento unico e notificazione in atti).
Né è dato comprendere quale potesse essere la finalità formativa del distacco perseguita in esecuzione del contratto di rete e predicata dalla parte opponente.
A fronte di tali significativi e concordi elementi - e nella totale assenza di qualsivoglia riscontro relativo alla effettiva sussistenza di un interesse della formale datrice di lavoro al distacco - in conclusione, l'amministrazione resistente ha fornito prova idonea in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per procedere alle contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
Va, poi, disatteso il motivo di opposizione secondo cui nessuna violazione amministrativa potrebbe essere contestata all'opponente, per asserita mancanza dell'elemento psichico.
Al riguardo, occorre premettere che: <in tema di assunzione per esigenze sostitutive, il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 276 2003, all'autorità giudiziaria cui all'art. 413 c.p.c. violazione degli artt. 75 ss. citato è ammissibile, avuto riguardo al procedimento certificativo, denunciare l'omessa qualificazione contratto oppure la difformità tra programma negoziale certificato e sua attuazione. (la s.c. ha enunciato tale principio con riferimento ad una fattispecie in ricorrente aveva contestato difetto, nel contratto, dell'indicazione lavoratore che avrebbe dovuto effettivamente sostituire l'assenza della mansione, livello inquadramento, delle sede dell'orario lavoro da quello questi sostituito, prospettando cioè tutte circostanze incidenti sulla fra attuazione)>> (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24386 del 10/08/2023). Posto, dunque, che l'onere di dimostrare di avere agito senza colpa grava sulla parte opponente, nel caso di specie non è stato assolto, perché si è limitata a richiamare la circostanza dell'esistenza della certificazione del contratto, che, come già si è detto, è del tutto irrilevante e/o inefficace.
Pertanto, il ricorso va rigettato e revocata la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, concessa in corso di causa.
Quanto alle spese di lite, deve evidenziarsi che l'amministrazione opposta si è costituita in giudizio a mezzo di proprio funzionario, ex art. 417 bis c.p.c., per cui va richiamato l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4 co. 42 L. 12.11.2011 n. 183.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e vanno liquidate nella somma di cui al dispositivo, già decurtata del 20% di cui alla norma citata, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e da nei confronti di Parte_2 [...]
(già ITL di Bari), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 atto depositato il 21.03.2025, così provvede:
15 - rigetta il ricorso e, per l'effetto, revoca la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza- ingiunzione opposta, concessa in corso di causa;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida in € 1.440,00, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 13/11/2025
Il Giudice
UD AN
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