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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
CU BE, RE
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 411/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
RE_1 - CF_RE_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Studio tributario 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 49/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERCELLI sez. 1
e pubblicata il 30/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z01UC00302 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z01UC00302 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z01UC00302 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
RE/Appellante: espone i fatti e si richiama agli atti
Resistente/Appellato: espone i fatti si richiama agli atti, ritiene l'ultima memoria di controparte tardiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza, in modalità UAD e in pubblica udienza, del 13/1/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 411/2024), promosso dal sig. prof. RE_1 contro la sentenza della C.G.T. di 1° di Vercelli, Sez. 1^, n. 49 del 23/10/2023 in materia di avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2016.
Oggetto della controversia riguarda il reddito prodotto all'estero (in Gran Bretagna) nell'anno 2016 dal prof. RE_1, medico specializzato, presso Centro di ricerca a Salford (U.K.) e docente presso l'Università della stessa città.
Il recupero d'imposta ai fini IRPEF per l'annualità 2016 è stato di euro 35.557,00, cui seguirono sanzioni pecuniarie per euro 42.658 (arr.) per infedele dichiarazione ed omessa presentazione del quadro RW, concernente i redditi prodotti all'estero.
Il Contribuente, nel periodo dal 13/10/2014 al 12/4/2018, quindi prima e dopo l'anno d'imposta in discussione, ha svolto ininterrottamente la sua attività di medico e di docente in Gran Bretagna, a Salford, sita nella Contea di Manchester, pur mantenendo il proprio domicilio fiscale in Italia e senza iscriversi all'AIRE.
Il Giudice Tributario di I^ grado, a seguito dell'impugnazione dell'avviso di accertamento in rettifica, sottolineava come la vertenza instaurata fosse coincidente ad altra, relativa all'anno d'imposta 2015, che ha avuto esito negativo per il prof. RE_1 sia in I^ grado a Vercelli sia in appello dinnanzi alla C.T.R. del Piemonte, rispettivamente con sentenze n. 55/2012 e n. 650/2022 e che detta controversia era pendente, alla data dell'udienza di I^ grado ossia al 23/10/2023, in Cassazione. Pertanto, per il Giudice di I^ grado, le argomentazioni svolte dal RE per dimostrare la propria residenza in U.K. fossero le stesse della vertenza per l'anno d'imposta 2015, già decisa dallo stesso Giudice di Vercelli.
Inoltre, per la C.G.T. di Vercelli, l'affermata residenza in U.K. del sig. RE_1, sarebbe smentita da n. 2 ONLUS, per le quali il predetto prof. RE_1 ha rivestito la carica di rappresentante legale in Italia.
Per tali motivi, la C.G.T. di Vercelli concludeva che l'atto dell'Ufficio, secondo cui i “redditi sono imponibili nel Paese di residenza del contribuente e, nel caso in cui l'attività venga svolta nel Paese estero, sono imponibili anche all'estero (tassazione concorrente).
In base alle interrogazioni effettuate in Anagrafe Tributaria nonché alle dichiarazioni dei redditi presentate ….., negli anni oggetto di controllo, il contribuente risiedeva in Italia in VIA Indirizzo
a in un'abitazione di sua esclusiva proprietà, insieme al coniuge sig.ra Nominativo_2….”
era pienamente valido e legittimo. Da qui, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
Contro detta sentenza, appellava il prof. RE_1, che la criticava sotto diversi profili e cioè in sintesi :
1) il non voler tener conto dell'effettiva residenza del contribuente in U.K. ;
2) della supremazia delle convenzioni internazionali sulla legge nazionale;
3) che con documentazione rilasciata dall'Associazione_2 (omologa dell'Agenzia delle Entrate italiana), il contribuente aveva fornito la dimostrazione della residenza in U.K., con la conseguenza dell'applicazione della convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni;
4) che era errato dedurre dal fatto che il contribuente fosse rappresentante legale di n. 2 ONLUS con sede in Italia che egli non fosse residente in U.K..
Precisava che una delle ONLUS era stata sciolta con atto notarile il 17/12/2008 e la circostanza che egli avesse per l'altra ONLUS sottoscritto la dichiarazione dei redditi era insignificante ed aveva già fornito in
I^ grado dimostrazione della sottoscrizione a mezzo di scambio di mails dall'U.K. all'Italia con la
Segreteria della ONLUS ancora esistente.
Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e, di conseguenza, della dichiarazione di infondatezza della pretesa tributaria.
Si costituiva in appello Parte Resistente con controdeduzioni.
Con esse, l'Ufficio Tributario di Vercelli, ribadiva come le medesime osservazioni di controparte erano state oggetto di vertenza per l'anno 2015 e nei 2 gradi relativi si erano concluse per l'infondatezza della pretesa del Contribuente circa il non assoggettamento impositivo in Italia.
Più in dettaglio, sui motivi d'appello, replicava circa l'infondatezza degli argomenti riguardanti la residenza in U.K., considerato che il sig. RE_1 non si era iscritto all'AIRE e, dunque, della persistente domiciliazione fiscale in Italia e, ribadiva la validità dell'attrazione in Italia dei redditi prodotti all'estero ai sensi dell'art. 2 del TUIR.
Chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di lite.
Con successiva memoria, in atti dal 6/1/2026, l'Appellante insisteva sul fatto che la mancata iscrizione all'AIRE “non impedisce l'applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, della convenzione tra Italia e UK” in merito all'esistenza di una duplice residenza fiscale in entrambi gli Stati.
Terminata la relazione;
sentiti i difensori delle parti costituite;
conclusa la discussione in camera di consiglio;
la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 3^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto e la sentenza di I^ grado va integralmente riformata.
Fondamentale e primario compito dell'Amm. Fin. è quello di individuare e tassare la reale capacità contributiva di ciascun cittadino-contribuente, sia come individuo sia come partecipante a soggetti collettivi (società di persone, di capitali od associazioni varie), come sancito dall'art. 24 della Costituzione, aspetto che l'A.E. Dir. Prov. di Vercelli pare abbia “disatteso o dimenticato”.
Dall'avviso di accertamento si apprende che il prof. RE_1 ha percepito redditi da lavoro dipendente per euro 42.336,47 da Società 1 ed euro 81.977,66 dall'Società 2 e che essi sono stati assoggettati in U.K. a tassazione.
Merita al riguardo riproporre il testo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Gran
Bretagna, in particolare del contenuto dell'art. 4, co. 2^ e, cioè :
“Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in conformità alle seguenti disposizioni: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo”.
La suddetta Convenzione è stata firmata il 30/11/1990.
Va, infine, ricordato cosa dice l'art 165 TUIR in tema di credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, ovvero al co. 1^ “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”.
Se, come era suo dovere, l'A.E. di Vercelli si fosse attenuta alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Gran Bretagna ed avesse applicato l'art. 165 TUIR sopra riportato, l'inutile ed ingiusta vertenza per il Contribuente, si poteva evitare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi a favore del prof. RE_1 in euro 4.500,00, per il I^ grado di giudizio e di euro 4.000,00 per il grado d'appello, oltre al rimborso spese ed accessori di legge.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello dichiara illegittimo l'accertamento impugnato. Condanna l'Ufficio a rimborsare alla controparte le spese di lite, che liquida in euro 4.500 oltre a rimborso spese ed accessori di legge per il primo grado, ed in euro 4.000 oltre rimborso spese ed accessori di legge per il presente grado.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
CU BE, RE
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 411/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
RE_1 - CF_RE_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Studio tributario 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 49/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERCELLI sez. 1
e pubblicata il 30/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z01UC00302 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z01UC00302 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z01UC00302 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
RE/Appellante: espone i fatti e si richiama agli atti
Resistente/Appellato: espone i fatti si richiama agli atti, ritiene l'ultima memoria di controparte tardiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza, in modalità UAD e in pubblica udienza, del 13/1/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 411/2024), promosso dal sig. prof. RE_1 contro la sentenza della C.G.T. di 1° di Vercelli, Sez. 1^, n. 49 del 23/10/2023 in materia di avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2016.
Oggetto della controversia riguarda il reddito prodotto all'estero (in Gran Bretagna) nell'anno 2016 dal prof. RE_1, medico specializzato, presso Centro di ricerca a Salford (U.K.) e docente presso l'Università della stessa città.
Il recupero d'imposta ai fini IRPEF per l'annualità 2016 è stato di euro 35.557,00, cui seguirono sanzioni pecuniarie per euro 42.658 (arr.) per infedele dichiarazione ed omessa presentazione del quadro RW, concernente i redditi prodotti all'estero.
Il Contribuente, nel periodo dal 13/10/2014 al 12/4/2018, quindi prima e dopo l'anno d'imposta in discussione, ha svolto ininterrottamente la sua attività di medico e di docente in Gran Bretagna, a Salford, sita nella Contea di Manchester, pur mantenendo il proprio domicilio fiscale in Italia e senza iscriversi all'AIRE.
Il Giudice Tributario di I^ grado, a seguito dell'impugnazione dell'avviso di accertamento in rettifica, sottolineava come la vertenza instaurata fosse coincidente ad altra, relativa all'anno d'imposta 2015, che ha avuto esito negativo per il prof. RE_1 sia in I^ grado a Vercelli sia in appello dinnanzi alla C.T.R. del Piemonte, rispettivamente con sentenze n. 55/2012 e n. 650/2022 e che detta controversia era pendente, alla data dell'udienza di I^ grado ossia al 23/10/2023, in Cassazione. Pertanto, per il Giudice di I^ grado, le argomentazioni svolte dal RE per dimostrare la propria residenza in U.K. fossero le stesse della vertenza per l'anno d'imposta 2015, già decisa dallo stesso Giudice di Vercelli.
Inoltre, per la C.G.T. di Vercelli, l'affermata residenza in U.K. del sig. RE_1, sarebbe smentita da n. 2 ONLUS, per le quali il predetto prof. RE_1 ha rivestito la carica di rappresentante legale in Italia.
Per tali motivi, la C.G.T. di Vercelli concludeva che l'atto dell'Ufficio, secondo cui i “redditi sono imponibili nel Paese di residenza del contribuente e, nel caso in cui l'attività venga svolta nel Paese estero, sono imponibili anche all'estero (tassazione concorrente).
In base alle interrogazioni effettuate in Anagrafe Tributaria nonché alle dichiarazioni dei redditi presentate ….., negli anni oggetto di controllo, il contribuente risiedeva in Italia in VIA Indirizzo
a in un'abitazione di sua esclusiva proprietà, insieme al coniuge sig.ra Nominativo_2….”
era pienamente valido e legittimo. Da qui, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
Contro detta sentenza, appellava il prof. RE_1, che la criticava sotto diversi profili e cioè in sintesi :
1) il non voler tener conto dell'effettiva residenza del contribuente in U.K. ;
2) della supremazia delle convenzioni internazionali sulla legge nazionale;
3) che con documentazione rilasciata dall'Associazione_2 (omologa dell'Agenzia delle Entrate italiana), il contribuente aveva fornito la dimostrazione della residenza in U.K., con la conseguenza dell'applicazione della convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni;
4) che era errato dedurre dal fatto che il contribuente fosse rappresentante legale di n. 2 ONLUS con sede in Italia che egli non fosse residente in U.K..
Precisava che una delle ONLUS era stata sciolta con atto notarile il 17/12/2008 e la circostanza che egli avesse per l'altra ONLUS sottoscritto la dichiarazione dei redditi era insignificante ed aveva già fornito in
I^ grado dimostrazione della sottoscrizione a mezzo di scambio di mails dall'U.K. all'Italia con la
Segreteria della ONLUS ancora esistente.
Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e, di conseguenza, della dichiarazione di infondatezza della pretesa tributaria.
Si costituiva in appello Parte Resistente con controdeduzioni.
Con esse, l'Ufficio Tributario di Vercelli, ribadiva come le medesime osservazioni di controparte erano state oggetto di vertenza per l'anno 2015 e nei 2 gradi relativi si erano concluse per l'infondatezza della pretesa del Contribuente circa il non assoggettamento impositivo in Italia.
Più in dettaglio, sui motivi d'appello, replicava circa l'infondatezza degli argomenti riguardanti la residenza in U.K., considerato che il sig. RE_1 non si era iscritto all'AIRE e, dunque, della persistente domiciliazione fiscale in Italia e, ribadiva la validità dell'attrazione in Italia dei redditi prodotti all'estero ai sensi dell'art. 2 del TUIR.
Chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di lite.
Con successiva memoria, in atti dal 6/1/2026, l'Appellante insisteva sul fatto che la mancata iscrizione all'AIRE “non impedisce l'applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, della convenzione tra Italia e UK” in merito all'esistenza di una duplice residenza fiscale in entrambi gli Stati.
Terminata la relazione;
sentiti i difensori delle parti costituite;
conclusa la discussione in camera di consiglio;
la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 3^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto e la sentenza di I^ grado va integralmente riformata.
Fondamentale e primario compito dell'Amm. Fin. è quello di individuare e tassare la reale capacità contributiva di ciascun cittadino-contribuente, sia come individuo sia come partecipante a soggetti collettivi (società di persone, di capitali od associazioni varie), come sancito dall'art. 24 della Costituzione, aspetto che l'A.E. Dir. Prov. di Vercelli pare abbia “disatteso o dimenticato”.
Dall'avviso di accertamento si apprende che il prof. RE_1 ha percepito redditi da lavoro dipendente per euro 42.336,47 da Società 1 ed euro 81.977,66 dall'Società 2 e che essi sono stati assoggettati in U.K. a tassazione.
Merita al riguardo riproporre il testo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Gran
Bretagna, in particolare del contenuto dell'art. 4, co. 2^ e, cioè :
“Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in conformità alle seguenti disposizioni: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo”.
La suddetta Convenzione è stata firmata il 30/11/1990.
Va, infine, ricordato cosa dice l'art 165 TUIR in tema di credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, ovvero al co. 1^ “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”.
Se, come era suo dovere, l'A.E. di Vercelli si fosse attenuta alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Gran Bretagna ed avesse applicato l'art. 165 TUIR sopra riportato, l'inutile ed ingiusta vertenza per il Contribuente, si poteva evitare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi a favore del prof. RE_1 in euro 4.500,00, per il I^ grado di giudizio e di euro 4.000,00 per il grado d'appello, oltre al rimborso spese ed accessori di legge.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello dichiara illegittimo l'accertamento impugnato. Condanna l'Ufficio a rimborsare alla controparte le spese di lite, che liquida in euro 4.500 oltre a rimborso spese ed accessori di legge per il primo grado, ed in euro 4.000 oltre rimborso spese ed accessori di legge per il presente grado.